perfetto, grazie, tutto chiaro adesso, questi passaggi mi mancavanoIn origine postato da Vassilij
Aspetta, ricapitoliamo...
1) l'art. 109 del codice proc. penale prevede che la lingua del processo possa essere quella di una minoranza linguistica
2) tra le altre condizioni, vi è quella che la lingua dia riconosciuta come tale da una legge
3) la legge può essere ordinaria o regionale. la competenza è concorrente, per cui quella che arriva per "ultima" regola la materia, ma entrambe sono in grado di farlo..
Su questi tre punti sono certo
Poi i contenuti della 26 non li conosco..ma la legge che citi tu (482 del 99), per il procedimento penale rimanda proprio al 109 cpp
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ma la legge che citi tu (482 del 99), per il procedimento penale rimanda proprio al 109 cpp
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che non era veneta.
