Cross-posting "inevitabile" ...
“Perché dico No a questa revisione costituzionale”
di Giorgio Lattanzi - già Presidente della Corte Costituzionale
Tutto ha inizio con quella che io chiamo la favola della separazione delle carriere.
Dopo l’emanazione nel 1988 del nuovo codice di procedura penale si è iniziato ad affermare che la riforma andava completata con la cosiddetta separazione delle carriere dei giudici e dei pubblici ministeri.
E dopo la modifica dell’art.111 Cost. si è sostenuto che il nuovo art. 111 comportava la separazione delle carriere perché stabiliva che il processo si sarebbe dovuto svolgere “tra le parti in condizioni di parità davanti a giudice terzo e imparziale” e la unificazione delle carriere escludeva la parità delle parti e la terzietà del giudice.
Due affermazioni prive di fondamento, che, ripetute in continuazione soprattutto dagli avvocati delle camere penali, sono alla fine sembrate verità indiscutibili.
Il discorso sul nuovo codice e sul nuovo processo, tendenzialmente accusatorio, sarebbe lungo, ma per smentire che questo avrebbe dovuto essere completato con la separazione delle carriere è sufficiente ricordare che durante i lavori per la redazione del codice non si è mai parlato della necessità di separare la carriera dei giudici da quella dei pubblici ministeri e che il decreto legislativo emanato per adeguare l’ordinamento giudiziario al nuovo processo (d.P.R. n. 449 del 1988) non solo non si è dato carico di separare le carriere ma anzi ha facilitato il passaggio da una funzione all’altra.
È da aggiungere che la stessa Corte costituzionale ha affermato che il nuovo sistema processuale «non comporta che, sul piano strutturale ed organico, il pubblico ministero sia separato dalla magistratura costituita in ordine autonomo e indipendente» (C. cost. n.88/1991).
I giudici e i pubblici ministeri compongono la magistratura e si distinguono per l’esercizio delle funzioni, giudicanti o requirenti, pur facendo parte di un’unica carriera ed essendo inseriti in un unico ruolo organico, dopo essere stati assunti con il medesimo concorso.
[...]
(continua al link)







Rispondi Citando





