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Discussione: Roma e gli Etruschi

  1. #11
    suum cuique
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    A mio modo di vedere possono esserci stati anche diversi apporti etruschi alla romanità ma nessuno potrebbe negare il fatto che il sorgere di Roma come potenza militare va nella direzione di un superamento di tutto quanto fino a quel momento era esistito nella penisola italica
    Evola che nella sua analisi della storia va alle radici metafisiche
    e non al particolare aveva a mio giudizio inquadrato bene il problema; tutto quel che é contingente alla fine é materia di disquisizioni erudite ma non cambia il "sentito" profondo delle cose

  2. #12
    suum cuique
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    E aggiungo che non ha senso revisionare Evola secondo le recenti scoperte archeologiche come se egli avesse condotto uno studio scientifico sul mondo antico
    Come si dice giustamente in chiusura di Rivolta contro Il Mondo Moderno (non ricordo ora se lo scritto é di Risé o Melchionda o Monastra) il "tempo" di Rivolta non é quello dei tempi storici ma quello della dottrina dei cicli esiodea

  3. #13
    Mjollnir
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    In Origine Postato da Otto Rahn
    E aggiungo che non ha senso revisionare Evola secondo le recenti scoperte archeologiche come se egli avesse condotto uno studio scientifico sul mondo antico
    Come si dice giustamente in chiusura di Rivolta contro Il Mondo Moderno (non ricordo ora se lo scritto é di Risé o Melchionda o Monastra) il "tempo" di Rivolta non é quello dei tempi storici ma quello della dottrina dei cicli esiodea
    Certo Otto, ma io non rinuncerei a ritrovare nella storia - e quindi nei suoi agenti concreti - le dinamiche della metastoria. Altrimenti tutta la costruzione evoliana diventa una esercitazione speculativa che non ci dice nulla e non ci aiuta a capire le vicende storiche.
    Intendo dire che la discrepanza tra un principio metafisico e i suoi portatori storici non può andare, per logica, oltre un certo limite, dovuto all'imperfezione delle condizioni di realizzazione; se invece si supera quel limite allora l'entità storica in questione non è + portatrice di un determinato principio, quanto proprio un'altra cosa (magari portatrice del principio opposto).
    É chiaro che questa difficoltà sorge di fronte a tradizioni e civiltà che rimangono in gran parte avvolte nel mistero, la cui interpretazione è dunque molto difficile. Ed è per questo che diventano interessanti i rapporti tra gli etruschi e la romanità, della quale invece sappiamo molto di +.

  4. #14
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    Riprendendo quanto ha giustamente affermato Otto, qui non si deve cadere nel tranello di scadere in una disamina accademica, archeologica e storicistica. Non è il caso di ripercorrere il solco della differenza tra metodo tradizionale e metodo scientifico, ma dobbiamo tutti ricordarci a chi spetta la degna priorità. Da vestigia antiche si può desumere quel che si vuole, a seconda della propria ottica d'indagine, che non è oggettiva, normativa e sovraindividuale come quella tradizionale. L'archeologia sia un utile ausilio, ma rimanga tale, non confondiamo il fenomenico col noetico!!! Inoltre, il discorso l'avevo improntato non come uno scontro frontale tra Roma e Tuscia, ma come Universalità Romana che tutto trascende, tutto trasmuta ed illumina. Il piano d'approfondimento è magistico-ermetico e non certo storico. In molti occasioni ho sentito che qualcuno ha provato, inutilmente, a confutare gli insegnamenti di grandi maestri con profane speculazioni accademiche, facendo prevalere un modus agendi che è relativistico, ove la parola di tutti ha eguale dignità...il Caos al potere! Credo che il punto centrale da comprendere sia che un Evola, un Guènon, uno Schuon, trasmettevano un sapere ancestrale e non certo speculazioni personali, se pur degne come quelle dell'apprezzabile archeologo Carandini...siamo su piani diversi! Un'ultima cosa sul rapporto tra storia e metastoria: qui si ripropone il solito rapporto tra superiore e inferiore, nella giusta gerarchia...non è la storia che giustifica e rende vitale la metastoria, ma viceversa...la Verità non è nel mondo di Maya, ma oltre il suo velo!

  5. #15
    zilath mexl rasnal
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    Originally posted by Mjollnir
    Certo Otto, ma io non rinuncerei a ritrovare nella storia - e quindi nei suoi agenti concreti - le dinamiche della metastoria. Altrimenti tutta la costruzione evoliana diventa una esercitazione speculativa che non ci dice nulla e non ci aiuta a capire le vicende storiche.
    Intendo dire che la discrepanza tra un principio metafisico e i suoi portatori storici non può andare, per logica, oltre un certo limite, dovuto all'imperfezione delle condizioni di realizzazione; se invece si supera quel limite allora l'entità storica in questione non è + portatrice di un determinato principio, quanto proprio un'altra cosa (magari portatrice del principio opposto).
    É chiaro che questa difficoltà sorge di fronte a tradizioni e civiltà che rimangono in gran parte avvolte nel mistero, la cui interpretazione è dunque molto difficile. Ed è per questo che diventano interessanti i rapporti tra gli etruschi e la romanità, della quale invece sappiamo molto di +.

    ...Ritus è nozione connessa agli aspetti spaziali (oltre che etnici) del sistema giuridico-religioso. Entro il sistema, si distingue il Graecus ritus dal Romanus ritus; ma non vanno dimenticati l'Etruscus ritus, appunto, ed il Gabinus ritus: il primo in relazione con la terra Etruria (o ager Etruscorum, in un linguaggio meno preciso: Festo, 232 L. Pectuscum), ed il secondo con l'ager Gabinus.
    L'uso della nozione di ritus sottolinea la necessità che il fondatore si conformi ad un preesistente ordinamento divino. Orbene, l'attività degli aruspici riguarda in generale i riti: i libri Etruscorum, concernenti l'haruspicina in senso lato, si suddividono in haruspicini, fulgurales e rituales (Cicerone, De div. 1, 72; 2, 49); e Festo 358 L. precisa: Rituales nominantur Etruscorum libri, in quibus perscribtum est, quo ritu condantur urbes, arae, aedes sacrentur, qua sanctitate muri, quo iure portae, quomodo tribus, curiae, centuriae distribuantur, exercitus constituant<ur>, ordinentur, ceteraque eiusmodi ad bellum ac pacem pertinentia.
    A proposito dei passi di Plutarco, Varrone e Festo sopra citati, il PERUZZI osserva: "Romolo, come molti altri latini, si serve di urbanisti etruschi, che una tecnica più avanzata univano l'osservanza di proprie formalità religiose, previste nei libri rituales"; e aggiunge: "formalità che vengono osservate per l'occasione ma non fanno parte della religione romulea". Non mi sembra esatta l'ultima affermazione: per certe attività l'Etruscus ritus entra a far parte della religione romana, già di quella romulea (almeno secondo la tradizione teologica a noi nota) e serve addiritttura a definire il 'punto dello spazio-tempo' in cui nasce quanto è e sarà romano.
    Con le realtà rituali etrusche il populus Romanus Quirites, i suoi magistratus, i suoi sacerdotes e il suo senatus avranno costanti relazioni, caratterizzate sia dall'originaria derivazione sia dalla permanente diversità. Alla religione (alla religiosità) romulea appartengono sia la derivazione sia la diversità: sia la fondazione dell'urbs Roma (con il mundus e il pomerium) sia la distinzione dell'ager Romanus dalla terra degli Etruschi (Festo, 232 L. Pectuscum).


    Pierangelo Catalano

    (Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbus, ager, Latium, Italia. (in Aufstieg und Nidergang der Roemischen Welt, Band II.16.1, pp. 440-553) pp. 453- 454 (non sono state riportate le note).

  6. #16
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    Predefinito Il Rito giuridico-religioso: fondamento della Civitas Romana di Giandomenico Casalino

    Il Rito giuridico-religioso: fondamento
    della “Civitas” Romana (I parte)
    di Giandomenico Casalino

    È nostra intenzione soffermarci su alcuni elementi fonda¬mentali della visione giuridica romana che, con una evidenza “sconcer¬tante”, tale solo per chi non vuoi o non sa vedere, dimostrano che la sapienza giuridica dei Romani è una conoscenza delle leggi canoniche dell’Invisibile che fonda il visibile, secondo una retta visione tradizio¬nale. In altre parole, vi è una precisa dottrina dietro tutta la Weltan¬schauung romana del Diritto. Affermare che il Diritto Romano fosse in età arcaica nient’altro che diritto Divino, significa riconoscere una realtà normale per ogni civiltà tradizionale: “Così accanto al concetto della subordinazione dell’uomo alla volontà divina che si manifesta nel fas, si afferma l’idea della ragione divina dei vincoli che legano gli uomini fra di loro: donde la santità della civitas e dei suoi ordinamenti fondamentali, donde la base religiosa delle idee di autorità, di gerar¬chia, di ordine, di giustizia, e soprattutto dell’idea del diritto considera¬to non già come imposizione di una forza arbitraria, ma come un riflesso della volontà divina nella coscienza degli uomini”(1). Dissentendo, ovviamente, dall’indirizzo quasi giansenistico dell’ul¬tima frase, il complesso della veduta resta però una verità insieme alla intuizione che i romani possedessero, in tempi arcaici, la conoscenza esoterica che il Divino è Uno, avente “manifestazioni varie (Numina) promananti da una sola ed unica potenza divina quella del Divus Pater Iupiter, che sotto diversi aspetti si rivela e che misteriosamente domina e penetra la vita degli uomini e della natura”(2). Tutto ciò fa onore a Pie¬tro De Francisci, insigne studioso, eminente romanista. poiché pur ap¬partenendo al mondo dei cattedratici, non è stato un “dotto ignorante”. Nonostante ciò, dal punto di vista tradizionale, questo non è che l’inizio: è necessario procedere oltre. Gli insegnamenti di ordine tradi¬zionale la cui base è la conoscenza dei principi metafisici, superiori e dei simboli di una civiltà sono, infatti, gli unici che permettono di possedere la griglia interpretativa della civiltà romana, che è la tradi¬zione dell’occidente e pertanto la nostra. Vorremmo cioè indagare oltre la deviazione modernistica dovuta al nostro concetto devozioni¬stico-sentimentale di religione (assente del tutto presso i Romani); e cercare di comprendere la natura del rapporto esistente tra il romano (Magistrato, Pontefice) e l’Invisibile che egli sa essere caotico ed informe fino a quando egli stesso non compie ciò che realizza la Tradizione, cioè il Rito. Julius Evola, autorevole pensatore tradizionalista, precisa che il Rito:”…attua il dio dalla sostanza delle influenze convenute.., qui si ha qualcosa, come uno sciogliere ed un risuggellare. Viene cioè rinno¬vato evocativamente il contatto con le forze infere che fanno da sub¬strato ad una divinificazione primordiale, ma altresì la violenza che le strappò a se stesse e le liberò in una forma superiore...”(3). È un passo di importanza capitale nonché di chiarezza solare: in esso vi è la dottrina interna del Rito. Pertanto, chi compie il Rito, in uno stato di coscienza attivo, “attua” la Realtà Metafisica e, subliman¬do il caos, realizza la forma, il dio, il cosmo, il fas=il diritto secondo l’ordine divino. Forse per nessun’altra civiltà tradizionale fu chiarissima questa “Me¬tafisica pratica” come lo fu per Roma antica. La forza necessitante del Rito ben eseguito, il suo potere di rendere la realtà visibile (rtà) spec¬chio dell’Ordine Divino (Dhàrman); l’inesistenza di problemi di natura psichica e/o sentimentale in chi compie il Rito ai fini dell’efficacia, che invece risulta effettuale compiuti gli atti dovuti; insomma, il fine mede¬simo della Legge che non è quello di riconoscere una realtà precostituita (che i Romani definivano “more ferarum”, trattandosi in sostanza del così detto “ius naturale”) ma di fare Sacra la vicenda umana, di essere strumento per la realizzazione dell’Impero, che è l’autentica Tradizione cioè l’immanenza del Trascendente; infine, in senso esoterico, il Rito che “fa” gli Dèi, fondamento di quell’eterno parto della stessa mente divina che è Roma; tutto ciò non solo è conosciuto dai Romani ma è precipuo del loro carattere, nel significato tradizionale da attribuirsi a questo termine, cioè forma interna. Quindi, con l’azione necessaria del Rito si organizza, cioè si rende organica (creandola), la realtà e quando il cosmos viene infranto lo si deve restaurare con un nuovo “procedi¬mento”, sarebbe a dire con un Rito che è compiuto con l’intento di ripri¬stinare l’Ordine violato. E quale altro significato e natura ha il processo, se non di restaurare l’Ordine infranto con un autentico Rito? Si pensi che, quale assurdità, ancora oggi è usato nel mondo giuridico questo termine (così come altri di chiaro etimo magico-religioso!) pur ignoran¬done il vero significato e la forza ivi intrinseca! Valga per tutti la formu¬la: “in virtù” che solo nella terminologia giuridica ha conservato l’anti¬co significato magico di “Virtus” cioè “potenza”, “forza” insita nella legge, nel suo comando; mentre, è noto, che, nel significato comune, “virtù” si è degradata in qualità morale. Con la “vis ac potestas” della parola che vincola di per sé, con i “concepta verba“, i “carmina“, le “nuncupationes” che “producono meccanicamente, per la virtù intrinseca che deriva dal ritmo (e perciò carmina), dalla loro forma oscura e dai termini fatidici che vi si adope¬rano, un determinato risultato”(4); infine, con una procedura precisa che è padrona di vere Parole di Potenza, i Romani sono i facitori del Metafisico che regge il fisico nel quale, e proprio per tali motivi, si muovono da signori, sia in pace nella casa come “pater familias” o nello Stato come “patres” e magistrati, sia in guerra, come se tutta Roma seguisse con i suoi Riti le legioni in terra nemica per vincere innanzitutto gli Dèi dell’hostis e, conseguenzialmente, lo stesso (vedi il Rito della “evocatio”). Pietro De Francisci, osserva: «... Per i giuristi mi preme aggiungere che, anche quando i miti si avvolgono nella nebbia, le norme che reggono il rito (anche se prevalentemente religiose) sono regole rigo¬rose accompagnate da numerose sanzioni sacrali e sociali talora gravis¬sime. Il rito è dunque una fonte di normatività, anche se le sue forme, col decorso del tempo possono apparire oscure; ma il senso della normatività è anche quello che regge gli atti giuridici solenni. E qui, mi sembra, può trovarsi un contatto palese tra la religione e il diritto primitivo: la prima ha dato lo stimolo ad alcuni aspetti del secondo.. . ». (Variazioni su temi di Preistoria Romana, Roma 1974. p. 83 n. 283). Georges Dumézil afferma: “.. D’altra parte, raggiungendo e con¬fermando una credenza senza dubbio antichissima ed universale, la pratica del tribunale ha dato prova al Romano della potenza della parola: potenza non solo di definizione o di affermazione, ma di crea¬zione. I tre celebri verbi pronunciati dal giudice, “do, dico, addico”, creano davvero una situazione, concludono un dibattito, legittimano una pretesa...”(5). Ho prima ricordato la parte avuta dalla precauzione, dalla prudenza nella pratica giuridica ed i riflessi di quella parte nelle relazioni dei Romani con il divino. L’opposto, cioè il sentimento di sovranità che spesso è senza appello conferito dall’enunciazione delle parole decisive al testatore, al venditore, a chi affranca uno schiavo o a chi sposa, ebbe egualmente eco nell’altro diritto, in cui la controparte è invisibile: perché una affermazione dell’interessato non avrebbe creato anche in quell’ambito una situazione legittima? Perfino la menzogna è ammessa, anzi richiesta in alcuni atti del diritto umano: in uno dei più antichi modi di trasferimento di proprietà, la ‘in jure cessio “, la deter¬minante non è forse la indifferenza simulata, il silenzio dell’alienatore quando, dinanzi al magistrato, l’acquirente rivendica falsamente il bene come se fosse suo?... Questa considerazione va estesa al complesso della religione, ben oltre la teoria dei segni. Una storia lusinghiera e senza dubbio inventata, illumina questo stato di animo in un ambito diverso, a proposito dello ius fetiale. Dopo l’umiliante capitolazione delle Forche Caudine, uno dei consoli vinti, Spurio Postumio, ritornato a Roma, consigliò egli stesso al Senato di rimandarlo solennemente ai Sanniti con gli altri responsabili della capitolazione, come colpevoli d’aver impegnato la parola del popolo romano senza averne il diritto. I Feziali quindi li ricondussero al campo dei Sanniti. E allora mentre un feziale, sacerdote inviolabile, li consegnava. “Postumio gli diede una violenta ginocchiata in una coscia, dichiarando ad alta voce che egli stesso era di nazionalità sannita e che il feziale era un ambasciatore; che egli stesso aveva violato lo”ius gentium” nella persona del feziale; che, di conseguenza, i Romani da quel momento avrebbero intrapreso una guerra più legittima “iustius bellum” (Livio, IX, 10, 10). Il capo sannita protestò, invocò gli dei, ma gli dei evidentemente avevano giudicato regolare quel modo di agire, giacché poco dopo i Sanniti furono costretti a loro volta a passare sotto il giogo...”. Di conseguenza, il Romano con la Pronuncia della Parola, durante l’esecuzione del Rito (giuridico e/o religioso), Fa la realtà fenomenica, per effetto della sua Azione su quella noumenica come attesta, infatti, il Dumézil nel passo citato in ordine alla virtus dei verbi dico, do, addico del pretore e della stessa sua decisione, sententia, la quale è il fine del rito-processo, cioè fare e fissare, diremmo “coagulare” la realtà in quel modo: «res iudicata (cioè la cosa fatta secondo la formula-ius, detta, pronunciata, «dicere» in base al «fas»: ecco Io ius dicere e la giurisdi¬zione!) pro veritate habetur, facit de albo nigrum, originem creat, aequat quadrata rotundis, naturalia sanguinis vincula et falsum in verum mutat». Il fenomenico è allora realizzato nel Metafisico con la pronuncia del suo Nome (l’Essenza). A tal proposito, è da dire che la più antica forma di religione romana si lega agli Indigitamenta. Indigitare significa invocare. Gli Indigita¬menta erano un trattato ove venivano fissati i nomi dei vari Dèi e le occasioni nelle quali essi potevano venire evocati efficacemente, se¬condo la loro propria natura e le occasioni nelle quali potevano interve¬nire. Questi nomi erano dunque Nomina Agentis, cioè non avevano origine mitologica, ma pratica. Essi racchiudevano anche connessioni misteriose, riprendenti l’antica concezione secondo la quale il nome in una certa misura contiene la potenza, l’anima della cosa nominata o evocata. Caratteristica è la formula romana che sempre accompagnava il rito:”io sento che sto nominando”. Essa racchiude tutta la coscienza profonda dell’atto, la sua responsabilità, la partecipazione al suo mo¬mento fatidico, che sarà comando per l’invisibile. In sostanza, nel momento Solenne = rituale in cui si pronuncia il Nome-Parola (Essenza metafisica della res) la res stessa è nel metafisico e quindi nel fisico, reale ed invisibile nel primo, concreta e visibile nel secondo. Infatti, i Numina ed i loro Nomina sono tanto veri e reali quanto (non più! Per il prisco romano, infatti, quello che noi chiamia¬mo «spirituale» non è «Superiore» a quello che, sempre noi, chiamia¬mo «materiale»; è solo Differente e nel contempo simile: il mondo invisibile è simile a quello visibile, si tratta di aspetti diversi. gradati, dello stesso mondo, cioè il Numen è la Forza, la Potenza del e/o nel mondo stesso) le pietre del tempio, le vie, le case, gli uomini vivi, i cives, insomma la Res Publica; da ciò deriva l’assenza, nella mentalità giuridica romana, della così detta «persona giuridica» (Centro di impu¬tazione astratta di rapporti giuridici.., così come la stessa “scienza” giuridica moderna si pregia di definirla!), sorta di fantasma frutto delle astrazioni hegeliane, nonché strumento operativo di ben note ideologie (liberale e marxista) aventi per unico fine la dominazione dei popo¬li. Individuare ora il contenuto del “fas” e la sua distinzione dallo “ius” diventa necessario e soprattutto conseguenziale. Anche in questo caso, affermare come già si è detto che il fas è il Diritto Divino non è sufficiente: dobbiamo tentare di chiarirne, alla luce di tutto quello che si è cercato di dimostrare sopra, il significato interno. Secondo il Benveniste: “. . .è con ogni evidenza al latino ‘fari” (greco phemi, indoeuropeo bha) che bisogna collegare fas... Come si stabilisce il rapporto tra parlare (bha) e “diritto divino” (fas)? Si dimo¬stra che di fatto la radice bha designa specificatamente la parola come indipendente da chi la proferisce, non in quanto significa, ma in quan¬to esiste”(6). Seguendo questa impostazione. l’eminente linguista, acco¬sta al termine fas, fatum e fama, concludendo che fas è la Parola Divina, impersonale ed oggettiva attraverso la quale: “la volontà degli dei si manifesta, gli dei dicono quello che è lecito fare; ed è con questa espressione, fas est “ciò che è voluto dagli dei” che si arriva all’idea di Diritto Divino”(7). È quindi un compito del Pontefice stabilire il “fas” ed il “nefas”, codificare ciò che è lecito secondo la parola Divina e ciò che non lo è. Da questa interpretazione semantica che è figlia dell’accostamento linguistico tra fas clari, si dimostra evidentemente dissenziente Dumézil affermando: “A mio parere, fas non appartiene alla radice di fari (bha), come è stato ravvicinato dagli antichi, ma a quella di facio (dhe), nel suo primo significato “porre”; sono incline a scorgere tra fas (dhe) e ius un rapporto comparabile a quello che si intravede in vedico tra due concetti dell’ordine del mondo, “dhaman (o dharman)” e “rtà”: fas sarebbe dunque l’assise mistica, invisibile, senza la quale non è possi¬bile lo ius, l’assise che sorregge tutti i comportamenti e le relazioni visibili definiti dallo ius. Fas non è oggetto di analisi e di casistica come ius, e non è particolareggiato come ius; è o non è, fas est; ius non est senza declinazione. Un tempo, un luogo sono fasti o nefasti a seconda che offrano o non offrano all’azione umana non religiosa l’assise mistica in cui consiste la sua principale sicurezza…”(8). Per completare l’esposizione del giudizio, è da aggiungere che il Benveniste accosta ius al greco dike, notando la derivazione di iurare da ius. Ciò significa che, avvicinato all’avestico yaos e considerato affine al verbo dico (ius dicere, iudex), ius può essere definito come “formula di giuramento” tecnica di conformità. Infatti, nota sempre il Benveniste, jurare, nei testi, vuoi dire pronunciare una formula; “ius jurandum” alla lettera vuol dire “formula da formulare”, con un rad¬doppiamento significativo di ciò che è essenziale: cioè ciò che si dice solennemente nell’atto del giurare. Ora è lungi dalla nostra intenzione volersi introdurre in questa differenziazione di vedute tra i due studiosi, ma non possiamo esimerci dal notare che, a nostro avviso, dal punto di vista tradizionale, che è quello dal quale stiamo cercando di valutare la questione nel suo com¬plesso, al di là ed al di sopra delle distinzioni linguistiche, il discorso semantico tra fas (che derivi da facio [dhe] “porre” oppure da fari [bha] “parlare”) e ius (che si accosti a rtà o a yaos) è quello che intercorre tra la “parola Divina” che “pone”, fonda e “crea” e la realtà visibile (che è rtà, ordine che proviene dal rito, secondo il rito (rite) cioè rituale). In altri termini, la natura ed i fini del Rito, che sopra abbiamo creduto di definire secondo la dottrina tradizionale, riferendo a tal proposito l’insegnamento presente nella citazione evoliana, cioè natura quale azione dello spirito e fini metafisici, si dimostrano tali proprio alla luce degli studi sia del Dumézil che del Benveniste, dianzi enunciati. Per questa ragione era necessario esporre quelle nozioni linguistico-semantiche che, a nostro avviso, invece che contraddirsi, chiariscono ancora una volta, se si attribuiscono loro i propri contenuti arcaici, che, come si è detto a proposito della pronuncia della parola, con l’atto del Rito il romano aveva la coscienza di effettivamente realizzare il fas (nell’Invisibile), mutando ontologicamenle l’informe nella forma, l’in¬finito , l’”apeiron” nel finito, l’”adharma” in “dharma” ; azione sull’Invisibile che, secondo la scienza tradizionale, producendo i suoi effetti su quest’ultimo, questi si riverberano e si “manifestano” nel visibile medesimo che appare allora “conforme” alla “Parola Divina”, la quale lo aveva così “fondato”, “posto” e giustificato; si aveva così, dharman del rtà come più volte è detto nel Rg-Veda, il fas dello ius, sarebbe a dire l’Ordine (rtà) della formula (ius), cioè della legge, secondo il Diritto Divino.In questa sapienza la Parola è Parola di Potenza, in essa immanente, conoscenza e possesso della stessa essendo la medesima verità; anco¬ra una volta ci si trova davanti uno degli aspetti del Mistero di Roma e dei Romani, della loro potenza spirituale, solo effettualmente politica e militare; autentica razza dello spirito: potens è Jupiter, ma potentes quindi sono le leggi che il popolo figlio di Marte si dà, essendo il diritto lo strumento per realizzare l’Ordine voluto dagli Dèi (più corret¬tamente: l’Ordine degli Dèi!). Ogni parola pronunciata con autorità determina un cambiamento nel mondo, crea qualche cosa; questa qualità misteriosa è quello che il verbo “augèo” esprime, il potere che fa nascere le piante, che dà esistenza ad una legge. Quindi l’imperium si esprime attraverso il cenno e la parola che ordina ed è essenzialmente potenza creatrice che si manifesta nel rito, nella legge, nella guerra. La pace è vittoria sacrificale ottenuta mediante il trionfo dello ius romano (e quindi dell’universo religioso dal quale lo ius discende, cioè il fas); tale trionfo può ottenersi soltanto mediante il bellum iustum, che realizza l’imperium e il mandato sacro di Roma. Augusto poté realizzare vittoriosamente l’aspirazione di tutta la romanità. Giunti a questo punto, ci pare necessario accennare, se pur breve¬mente, alla dottrina profonda, esoterica, che si trova a fondamento di tale conoscenza del Nome. Lo stesso Evola(9), tra l’altro, così si espri¬me: «Per comprendere che cosa sia un mantra bisogna rifarsi ad una concezione, che considera tutte le cose in termini di suono o di movi¬mento. Tutto, nell’universo, è vibrazione, e questa vibrazione ha il senso vivente di un parlare, di un esprimere il mondo invisibile: è moto come parola sonora e Verbo rivelatore... Nel mondo sensibile, l’uomo (moderno) è come se si trovasse dinanzi ad un alfabeto, ad un sistema di segni di cui per una oscura amnesia, egli ignori sia la pronuncia che il senso, per cui il suo stesso valore simbolico gli sfug¬ge. Nel mondo sottile, è lo «stato di pronuncia» che si sveglia nella coscienza: dal segno scaturisce il ricordo della parola, del suono — non si percepiscono più forme e corpi materiali, ma ritmi, figure di gesti. Infine il mondo causante (Kàrana — è il «mondo intellettuale», κόσμος νοητός del neoplatonismo, il Sòphar della Kabbalah) è lo stato del suono che trascende se stesso ed è colto come “senso”. I tre mondi sono un solo mondo: sono «percepibilità» diverse di una identità, gradi di illuminazione di uno stesso paesaggio. L’Io conosce l’uno, ovvero l’altro, a seconda del grado di luce e di risveglio interiore che sa suscitare in sé. Chi giunge ad impadronirsi del «senso» delle cose, ha la chiave dell’alta magia. Tutto sta nel conseguire uno stato di intelli¬genza. di significato, dinanzi alle cose. Chi abbia compreso una cosa, quegli potrà altresì parlarla. Questo parlarla, è «risolverla» [si rifletta su questo «risolverla», che viene da “risolvere” analogo al solvere, cioè al solve alchemico (n.d.a.)] quale cosa, e stabilire virtualmente un rapporto magico con essa. La parola umana risorge allora come Verbo, come parola vivente. La parola allora è virtù, verità. L’aderenza di tali principi a tutto quello che abbiamo precedente¬mente riferito è evidente. Si tratta infatti della dottrina conosciuta e praticata, come sin qui crediamo di avere dimostrato, dal Romano. Anzi, poiché la Tradizione in Roma è attuata mediante il Rito ed essendo quest’ultimo costituito, oltre che dalla gestualità immutabile (il mimo come arte poetica, cioè creatrice), anche e soprattutto dalla pro¬nuncia di Parole immutabili, di formulari stabiliti e conservati dal Collegio dei Pontefici, possiamo concludere che tutto in Roma è Paro¬la, che Roma è creata dal Rito e dalle sue Parole e che dal Rito. dalle sue Sacre Parole, cioè dalla Tradizione, proviene Roma stessa. Solo osservando e praticando i Riti sono i Numina, pronunciando (a voce bassa affinché il popolo non ascolti e non sveli...) i loro Nomina!


    Note:

    (1) P. De Francisci, Spirito della civiltà romana, Roma 1939, p. 39 ss., vedi anche dello stesso autore Storia del diritto romano, Milano, 1926, vol. I, p. 276ss;

    (2) P. De Francisci, Spirito della civiltà romana, cit., p. 38, nota n. 1;

    (3) J. Evola, Rivolta contro il mondo moderno, pp. 53 ss;

    (4) P. Huvelin, Etudes, Paris 1929, pp. 226 ;

    (5) G. Dumèzil, La religione romana arcaica, Milano 1977, pp. 119-20, vedi anche M. Bretone, I fondamenti del diritto romano, Bari 1998, p. 50 ss;

    (6) E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Torino 1970, vol. II, pp. 384 ss;

    (7) E. Benveniste, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, cit., p. 389;

    (8) G. Dumèzil, La religione romana arcaica, cit., pp. 127-8;

    (9) Gruppo di UR, (a cura di) Introduzione alla magia, vol. I, pp. 364 ss.; cfr. anche J. Evola, Lo Yoga della potenza, pp. 137-55 e La dottrina del risveglio. Cfr. anche su tale problematica G. Casalino, Il nome segreto di Roma…, dove la vexata quaestio relativa al nome esoterico di Roma è sviluppata partendo da tale premessa.

    (II parte)

    È d’uopo ora fare alcune ulteriori considerazioni sul Rito e sulla «natura» Attiva del Romano; considerazioni che hanno il fine di chiari¬re alcuni aspetti, ancora oggi «problematici», della spiritualità romana. Il Rito nella Romanità, come processione di atti, è l’azione che fa la realtà, come in precedenza abbiamo detto, ma è, principalmente, l’ani¬ma della spiritualità occidentale, la sua vera «filosofia». Il Rito e quindi il Diritto, che sono Romani, di conseguenza sono l’essenza medesima dell’Occidente. Tali conclusioni ci paiono più che lecite anche perché, se si riflette, questo è tutto, tutto dipende da ciò; il Rito è la prima azione che l’uomo compie mutando ontologicamente il caos che lo circonda in cosmos e tale azione, precede ogni altro aspetto della cosiddetta «cultura», la quale (politica, arte, scienza...) è fondata dal Rito. Il Romano che agisce in tal modo, non lo fa in assenza di una apriorica idea della realtà che egli invece possiede, se è vero come è vero che il Rito giuridico-religioso muta la realtà “more ferarum “, che abbiamo detto essere per Ulpiano riconducibile allo “ius naturale”, in un ordine specifico, tipicamente romano. Allora, la filosofia, cioè il discorso intorno alla realtà, il suo Iogos, non è occidentale quando mette in dubbio la esistenza di tale realtà (la Res Publica); rientra invece (la filosofia) nella nostra cultura quando svolge la funzione, ovvia per il Romano e quindi per il vero occidentale, di individuare, «ricordare» e vedere cioè riconoscere quella sofia, quella conoscenza, quell’idea della realtà, quel fas che sta dietro al Rito e che nella romanità arcaica è silenzio del carattere, della secca natura del Romano. Tale natura noi la vediamo, fisionomicamente, nella scabra ed incisi¬va fermezza (gravitas) impressa nel ritratto bronzeo del cosiddetto «Bruto Capitolino»: nei suoi occhi espressivi ed evocatori, nella forza arcaica dell’intero suo viso terribile e/o semplice, ma principalmente nell’elo¬quente silenzio di quelle labbra. Questa sofia, infatti, non è espressa in libri e discussioni scritte ma è implicita nella effettualità dello stesso Rito, in ciò che determinano i suoi atti, sarebbe a dire che è individuabile nel cosnzos romano, nella Res Publica, nell’idea e nella Realtà dell’Imperium. Ecco perché quando si indebolirono il carattere, il genio, la razza, nessuno sapeva più a «che cosa» servissero i Riti, lo ius civile, i «cavil¬li» del Diritto e trovò spazio la filosofia greca, come dialettica, discus¬sione intorno ad una realtà che, non essendo «creata» da nessun Rito (tale «ideologia» si era già perduta in Grecia) non esisteva, o meglio esistevano varie opinioni che si contrastavano della stessa realtà, la quale rimaneva inevitabilmente caos dal momento che nessuno agiva più, nessuno fissava alcuna Forza; in sostanza ciò che aveva affascina¬to Polibio era stata proprio l’Azione Romana! Era nata la filosofia, nel significato moderno del termine: allontana¬mento dalla realtà e concettualizzazione razionalistica, se non contem¬plazione del caos, della Forza (quindi sacerdotalità fino alla degenera¬zione mistica). Questa fu la crisi che investì la romanità, ed emblematicamente quella dell’epoca degli Scipioni. C’è da dire, comunque. che di tutte le cor¬renti di pensiero greche quella più congeniale al romano si rivelò lo Stoicismo il quale, e proprio per questo, non mette in discussione ciò che l’uomo si trova davanti (e quindi nemmeno il cosmos, il Fas dello ius dei Romani) ma anzi, nell’essenza della sua dottrina (il Romano) riconobbe la stessa visione che sta dietro a tutto il Rito. Di quest’ulti¬mo, pertanto, lo stoicismo di Panezio appariva a quegli spiriti sensibili dell’età degli Scipioni, come la sua enunciazione sistematica, la sua legittimazione a livello di logos, di parola, di discorso, dal momento che il silenzio dei padri non era più sufficiente. Infatti «... I Romani non sapevano controbattere la cavillosa dialettica del pensatore greco e un aiuto potevano attenderlo.., da una filosofia che fosse congeniale alla loro natura e, con una coerente visione del mondo, potesse fornire una salda base alle concezioni etiche tradizionali. Questa filosofia fu la filosofia Stoica»(1). Quanto sopra vale anche per il Platonismo il quale, insieme allo Stoicismo, considerando anche l’Epicureismo nella recezione lucreziana e/o romana, come sana e serena visione della realtà (magari fin troppo quantificativa), senza paure dell’oggi, del domani e di un «al di là»; costituiscono la «filosofia» romana che ben si fonde con il Diritto, forse realizzando (già con Cicerone) ciò che modernamente si suole definire... «filosofia del diritto». Ma, e ciò è di una fondamentale importanza, se la forma mentis giu¬ridica romana rimane invariata, anche a contatto con tali correnti filoso¬fiche, si deve concludere che quando gli effetti non mutano, evidente¬mente nemmeno le cause hanno subito variazioni. Sarebbe a dire che tali filosofie divennero la parola parlata di quell’antica sapienza esoterica che era a fondamento del Rito giuridico-religioso. Anzi, si sovrapposero a quella sapienza come l’essoterismo si sovrappone, «cela» l’esoterismo. Guardando alla contemporaneità, inoltre, si può dire che solo così, prendendo atto di quanto detto ed in un contesto di restaurazione dei valori tradizionali dell’Occidente (tra i quali, ed innanzitutto, la rinno¬vata coscienza della necessaria legittimazione dall’Alto del Diritto, cioè il ritorno alla realtà del Diritto Sacro) si può «salvare» la filosofia. Oggi come, in un certo senso, la salvarono i Romani dalla modernizza¬zione putrescente tipica del periodo ellenistico; operando con il sano e superiore realismo della Tradizione Classica dove, per il Romano, la filosofia stoica, platonico-artistotelica ed anche neo-platonica (con una maggiore accentuazione in quest’ultima dell’aspetto metafisico) in ul¬tima analisi sono una unica visione della stessa realtà, sia di quella che è, sia di quella che deve essere, cioè la funzione deontologica del Diritto, e non interpretazioni (opinioni) di essa; per giungere quindi mediante quella visione alla νόησις (conoscenza), non restando schia¬vo della δόξα (ignoranza). A tal proposito, è opportuno dire che ci paiono frustranei e controproducenti i metodi di indagine moderni intorno al «problema» di quanto, nel pensiero romano, provenga da fonte greca, dall’una o dall’altra scuola, etc. «. . .L’ idea proveniente dall’esterno chiarifica il siste¬ma, ne perfeziona l’assestamento, ma non entra mai a farvi parte così come è, senza adattamenti, come un ingranaggio in un sistema meccani¬co. Gli esseri viventi non nascono e non prendono forma mettendo insieme singoli pezzi. Allo stesso modo non ha senso chiedersi se il “pensiero politico” dì Panezio abbia ispirato direttamente l’azione di Scipione Emiliano, o se la definizione del princeps Ciceroniano derivi o meno dalle opere di Panezio o da quelle di Platone: non sì tratta di semplici giochi, ma di creazioni politiche, nelle quali le citazioni, gli accostamenti di testi non vanno considerati la parte più importante. L’impero Romano è creazione romana e non se ne può scindere la nozione in due metà: la concezione che sarebbe greca, e l’attuazione che sarebbe romana. I Romani non sono mai stati al servizio dei filosofi; ne sono stati discepoli e con tutto quello che ciò comporta: fedeltà da una parte, ma anche infedeltà e perfino rinnegamento…>>(2). Tornando al Rito giuridico-religioso, è da ribadire, infine, che que¬sto non è un’improvvisazione nè un’avventura dello spirito, ma un incontro diretto, necessario e molto pericoloso con le Forze dell’invi¬sibile; da ciò la sua immutabilità, vitale per la stessa Tradizione, e la cura rituale che il Romano pone nel non offendere alcuno degli «aspet¬ti» vari e diversi dello stesso Invisibile (il sesso degli Dèi, la loro “ubicazione”, la natura dell’istituto giuridico). Collegato al rito giuridico in senso stretto è lo stesso termine “Giusti¬zia”. Esso deriva come è noto, dal latino “iustitium”, ed appartiene alla stessa famiglia di cui fa parte il termine “solstitium”, e ne possiede, semanticamente, lo stesso significato che è quello della “sospensione”, della “crisi” dello “iato”, pertanto, come il solstizio è il “vuoto”, la “so¬spensione”, l’assenza del sole, così lo “iustitium” è l’assenza dello “ius”! Sarebbe a dire che, nell’antico diritto processuale romano, nei gior¬ni dedicati allo “iustitium”, il pretore per poter giungere a pronunciare i famosi tre verbi: “do, dico, addico”, realizza innanzitutto una sospen¬sione degli “jura” di cui i soggetti del processo erano titolari anterior¬mente allo stesso, di poi, celebrato il rito, attribuisce o nuovi “jura” o riconferma i precedenti, dichiarando così cessato lo “iustitium” e quin¬di lo stato di ”iustitia” che, come è evidente, è fondativo anzi è propedeutico, cioè è necessariamente anteriore alla “jurisdictio” che è l’attribuzione, mediante il “dicere” cioè la parola, la cui valenza magi¬co-giuridica è evidente, dei diritti. Ecco la ragione per cui, per la mentalità giuridica romana, nel processo le parti, essendo prive di “iura ‘, non esistono, non sono nella storia e, quindi, non parlano, ma “advocati” a parlare in vece loro sono, per l’appunto, gli avvocati. Consegue da ciò, che gli avvocati, essendo le uniche “persone”, cioè “maschere”, termine relativo al significato religioso ed imperso¬nale della funzione come nell’antico teatro , aventi la capacità di assu¬mere la parte, di svolgere il ruolo di esistere e di agire nel momento sacrale definito “iustitium “, in cui sono, gli avvocati, gli unici a vivere la ‘iustitia “, per lo effetto, gli stessi sono i custodi della Giustizia! Questa è la ragione per cui la cultura della giustizia, in termini storici, è anteriore perché superiore, nel senso che sta sopra, alla cultu¬ra della giurisdizione, come ordine che proviene dallo “iustitium” che è il “vuoto”, ordine “creato” con il rito-processo. Mediante il sacrificio, che è il rito per eccellenza, infatti, si “fa” il Sacro che “per natura o per decisione, è riservato, separato per gli Dei: nel sacrificium, l’animale, la victima (parola che ha la stessa radice di weihen) è estratta dal suo uso consueto ed offerta all’invisibile destinatario”(3); e chi viola determinati luoghi o regole è “consecratus” cioè investito dalla Forza (infera in questo caso) di cui è pregno quel luogo od a cui è consacrata una legge, luogo o legge difesi, cioè sancti. Tanto che “nell’antica legislazione romana la pena era applicata dagli stessi Dèi che intervenivano come vendicatori. Il principio applicato in simili casi può essere formulato così:”qui legem violavit, sacer esto”, “colui che ha violato la legge sia sacer”; ... di qui l’uso dei verbo sancire per indicare questa clausola che permetteva di promulgare la legge... Da tutti questi usi risulta che sancire vuoi dire delimitare il campo di applicazione di una disposizione e renderla inviolabile, met¬tendola sotto la protezione degli Dei, richiamando sull’eventuale violatore il castigo divino.. . Si dice Via Sacra, mons sacer, dies sacra, ma sempre murus sanctus. Ciò che è sanctus è il muro, ma non il territorio che il muro circoscrive, che è detto sacer; è sanctum ciò che è proibito per mezzo di alcune sanzioni. Ma il fatto di entrare in contatto con il Sacro non porta di conseguenza lo stato di sanctus; non vi è sanzione per colui che, riguardo al sacer, diventa egli stesso sacer; è bandito dalla comunità, non lo si castiga e nemmeno colui che lo uccide. Si direbbe che il sanctutn è ciò che si trova alla periferia del sacrum, che serve ad isolano da ogni contatto”. Nel Digesto, infatti, vi è tale definizione: ‘Proprie dicimus sancta quae neque sacra, neque profana sunt, sed sanctione quadam confirmata, ut Ieges sanctae sunt”(4); la quale è di una tale chiarezza che la famosa “ambivalenza” del sacro, aspetto sconcertante per gli studiosi lontani dalla dottrina tradizionale, è davvero l’ennesima prova di quanto siano limitati, devianti e deviati tali studi. Già ambivalenza! Dal momento che il sacro, che è come abbiamo visto una sfera circo¬scritta e difesa da una “sanzione” quindi sancita, può risolversi in damnum (vedi in italiano: dannati), in scatenamento di forze infere che investono e “consacrano” il fallito (vedremo il motivo per cui è da usare questo termine). Certamente l’ignoranza moderna non capirà mai perché il “consecratus” sia tale agli Dei Inferi, in seguito al suo avvenuto contatto irrituale con il Divino e perché il sanctus, come ci documenta Cicero¬ne, sia da riferirsi ai Manes e quindi agli Inferi stessi. Noi sappiamo però che la Forza Universale (simboleggiata dalla Tradizione con l’Al¬bero della Vita) è depositaria della scienza del sovrannaturale, cioè della stessa Potenza-Shakti, ma simultaneamente, in modo “ambivalente”, è fonte di pericolo e di morte (gli Dèi Mani); cioè per chi la sublima e fissa con il Rito, si risolve nel Sacro luminoso il quale concede l’im¬mortalità olimpica; chi commette, invece l’errore (non il peccato!) di affrontare (la Forza) fuori dal Rito viene travolto da ciò che per lui può essere solo caotico ed oscuro, proprio perché non ha suggellato ed invertito verso l’Alto la Forza medesima. Ha commesso un falso! Ecco perché prima abbiamo usato la parola fallito, cioè caduto (dal latino fallere=cadere); al contrario, “vero” ha il significato di Vitto¬rioso (sia a livello giuridico che religioso), di realizzato, che deve essere creduto, cioè, esotericamente, ciò che ha Vita da sé, ciò che È; “falso”, invece, ha il significato di ciò che non è. In termini filosofici, l’uno è l’Essere e l’altro è il divenire. Altro non ci insegna la sapienza giuridica della Tradizione Romana: la necessità che la coscienza si identifichi, nell’atto del Rito, con la realtà di forze nude e pure, mondo in cui la limitata e limitante dualità moralistica di bene e male si dimostra illusione delle passioni, delle fedi o delle leggi dogmatiche aventi la loro funzione solo ed esclusiva¬mente in termini essoterici, per la buccia e non per il nocciolo. Da tali forze, caotiche e prive di forma, il romano in tutta la sua vicenda storica, ha tratto, ordinandole e quindi governandole, la legge, l’impe¬ro che sono lo specchio del Cielo. Da tutto ciò appare evidenziato che la Denkform (forma mentis) giuridica dei Romani, lungi dall’essere solo attitudine spirituale all’ordine statuale e normativo avente fini esclusivamente politici ed imperiali, come spesso alcuni sprovveduti in buona o mala fede, alla ricerca spasmodica di esotiche “tradizioni”, tentano invano di dimostrare; è la tipica “concezione attivo—intensiva del Sacro”, come la definisce J. Evola(5), nella quale, proprio perché è assente l’esperienza mitologica del sovrasensibile attraverso le facoltà della fantasia, l’Io è in diretto ed immediato contatto con le forze dell’invisibile, mediante il Rito. Ciò è carattere distintivo e probatorio della primordialità della Tradizione di Roma, del suo Diritto che sono alla base della vera cultura europea.



    Note:


    1) M. Pohlenz, La Stoa. Storia di un movimento spirituale, Firenze 1967, vol. I, p. 539; vedi, in particolare, pp. 535-75 del vol. I; cfr. anche P. Grimal, Il secolo degli Scipioni, pp. 290-5; A. Levi, Storia della filosofia romana, Firenze 1949, pp. 63 ss.; D. Pesce, L’etica stoica nel terzo libro del De Finibus, Brescia 1977;
    2) P. Grimal, Il secolo degli Scipioni, cit., pp. 294-5; M. Pohlenz, L’ideale di vita attiva secondo Panezio nel De Officiis di Cicerone, Brescia 1970;
    3) G. Dumézil, La religione romana arcaica, p. 126;
    4) Digesto, I, 8, 9, par. 3;
    5) Gruppo di UR (a cura di), Introduzione alla magia, vol. III, pp. 219 ss.



    Pubblicate sui numeri VII e VIII-IX di Camelot

  7. #17
    zilath mexl rasnal
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    Predefinito Re: Il Rito giuridico-religioso: fondamento della Civitas Romana di Giandomenico Casalino

    Originally posted by janus77
    Il Rito giuridico-religioso: fondamento
    della “Civitas” Romana
    di Giandomenico Casalino

    .....
    E' proprio perchè condivido quanto ha riproposto janus77 che avevo proposto quello sul ritus del Catalano: l'uno integra l'altro.

  8. #18
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    Originally posted by Mjollnir
    Certo Otto, ma io non rinuncerei a ritrovare nella storia - e quindi nei suoi agenti concreti - le dinamiche della metastoria. Altrimenti tutta la costruzione evoliana diventa una esercitazione speculativa che non ci dice nulla e non ci aiuta a capire le vicende storiche.
    Intendo dire che la discrepanza tra un principio metafisico e i suoi portatori storici non può andare, per logica, oltre un certo limite, dovuto all'imperfezione delle condizioni di realizzazione; se invece si supera quel limite allora l'entità storica in questione non è + portatrice di un determinato principio, quanto proprio un'altra cosa (magari portatrice del principio opposto).
    É chiaro che questa difficoltà sorge di fronte a tradizioni e civiltà che rimangono in gran parte avvolte nel mistero, la cui interpretazione è dunque molto difficile. Ed è per questo che diventano interessanti i rapporti tra gli etruschi e la romanità, della quale invece sappiamo molto di +.
    Certo. I piani devono combaciare. Non ha senso tentare una filosofia della storia, come la chiamava Evola, ignorando bellamente i dati che si hanno a disposizione e l' integrazione di sempre nuove scoperte. La conoscenza dei principi metafisici deve illuminare saggiamente gli eventi temporali e armonizzarli in una sintesi superiore senza per questo rinunciare a individuare e apprezzare la varietà e la molteplicità della manifestazione.

    Il problema come dici giustamente riguarda quelle grandi zone d' ombra del nostro passato e delle civiltà che ancora serbano (forse per sempre) il loro mistero.

    In questo caso è inevitabile a mio giudizio che la ricostruzione si affidi in parte all' immaginazione del ricercatore però si badi bene che con "immaginazione" non intendo una fantasia sfrenata intrisa di idee preconcette ma qualcosa di più profondo e che però non è ben esplicabile a parole.

    A ogni modo W le radici indoeuropee ^_^

  9. #19
    zilath mexl rasnal
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  10. #20
    zilath mexl rasnal
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    XVI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STUDI SULLA STORIA E L’ARCHEOLOGIA DELL’ETRURIA
    Gli Etruschi e Roma
    Fasi monarchica e altorepubblicana


    Orvieto, Palazzo dei Congressi
    12-14 dicembre 2008

    Venerdì 12 dicembre

    Ore 16.30 Apertura dei lavori

    Dott. Isidoro Galluccio
    Presidente della Fondazione per il Museo “Claudio Faina”

    Ore 16.45 Indirizzi di saluto

    S.E. Giovanni Scanavino
    Vescovo di Orvieto-Todi

    Dott. Stefano Mocio
    Sindaco di Orvieto

    Ore 17.00 Introduzione ai lavori

    Prof. Giovanni Pugliese Carratelli
    Accademia Nazionale dei Lincei


    Ore 17.15 Relazioni

    Carmine Ampolo
    Scuola Normale Superiore - Pisa
    Presenze etrusche, koiné culturale o dominio etrusco a Roma e nel Latium vetus in età arcaica?

    Giovannangelo Camporeale
    Università degli Studi di Firenze
    Debiti di riconoscenza di Roma verso gli Italici

    Adriano La Regina
    Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    Roma tra Etruschi e Umbri in epoca regia



    Ore 19.00 Dibattito




    Sabato 13 dicembre

    Ore 9.30 Relazioni

    Giovanni Colonna
    Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    Il mito di Enea tra Veio e Roma

    Gilda Bartoloni
    Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    Veio e Roma: da Müller Karpe ai giorni nostri

    Mario Torelli
    Università degli Studi di Perugia
    La religione dei Latini e la religione etrusca

    Ore 12.00 Comunicazioni

    Armando Cherici
    Etruria-Roma. Per una storia del rapporto tra impegno militare e politica nelle comunità antiche

    Laura Ambrosini
    Istituto di Studi sulle Civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico - C.N.R.
    La ceramica etrusca a Roma agli inizi del V sec. a.C.: le anforette a decorazione vegetale e a bande

    Ore 12.30 Dibattito


    Ore 15.30 Relazioni

    Adriano Maggiani
    Università degli Studi di Venezia
    “Deorum sedes” (Varro apd. Fest. 339). Divinazione etrusca o dottrina augurale romana?

    Francesco Roncalli
    Università degli Studi di Napoli “Federico II”
    Mito, leggenda e disciplina etrusca visti da Roma

    Aldo Prosdocimi
    Università degli Studi di Padova
    Roma ed Etruria: aspetti di lingua nelle due direzioni

    Daniele Maras
    Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
    Scrittura e lingua: rapporti tra l’Etruria e Roma (VI-V sec. a.C.)

    Ore 18.30 Dibattito


    Domenica 14 dicembre

    Ore 9.30 Relazioni

    Anna Mura Sommella
    Musei Capitolini
    Il Tempio di Giove Capitolino e l’architettura etrusco-italica: osservazioni su alcune terracotte arcaiche da Roma

    Filippo Coarelli
    Università degli Studi di Perugia
    Il culto di Ercole a Roma e i Tarquini

    Ore 11.30 Comunicazioni

    Gabriele Cifani
    Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
    L’architettura romana di età regia: problemi e prospettive di ricerca


    Ore 12 SEZIONE SCAVI E SCOPERTE NEL TERRITORIO VOLSINIESE

    Simonetta Stopponi
    Università degli Studi di Perugia
    Lo scavo a Campo della Fiera: nuove acquisizioni


    Ore 12.30 Discussione finale

 

 
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