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A PROPOSITO DI "LEGGI SVUOTACARCERI"
Contributo pubblicato nel Fascicolo 3/2018
1. La locuzione “legge svuotacarceri” è entrata nel lessico dei penalisti, mi sembra, nel 2010, in relazione alla legge che introduceva nel nostro ordinamento la misura alternativa dell’“esecuzione della pena detentiva nel domicilio”: una “variazione sul tema della detenzione domiciliare”[1], destinata a condannati – non esclusi i recidivi reiterati – che devono scontare una pena non superiore ad un anno. Così il legislatore dava una prima risposta a una condanna dell’Italia pronunciata nel 2009 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo per violazione del divieto di trattamenti inumani ex art. 3 CEDU[2]: l’addebito che veniva mosso al nostro Stato nasceva dal sovraffollamento carcerario, che nel 2010 era dell’ordine del 150%. Un problema che si sarebbe ampiamente ripresentato anche dopo l’adozione della legge n. 199/2010 e che avrebbe portato ad un’ulteriore condanna dell’Italia nel 2013[3]. Ma tutto ciò è ampiamente noto, come è noto il percorso attraverso il quale il sovraffollamento carcerario è stato temporaneamente debellato negli anni successivi, fino alla chiusura del ‘fascicolo Italia’ disposto dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa nel 2016[4].
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