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Discussione: Statuto Della Aco

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    Predefinito Statuto Della Aco

    Con Decreto dello scorso 8 Agosto il Presidente della Repubblica ha approvato definitivamente il nuovo Statuto dell'Ente esponenziale e patrimoniale della nostra Chiesa.
    Lo voglio riportare nel forum perchè possa essere letto dai forumisti che potranno da questo meglio comprendere chi siamo. E' ovvio che questo non è l'inizio di un tread, che apo subito dopo per rispondere alle domande che su questo statuto vorranno essere rivolte.


    A.C.O.
    Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia
    - Giurisdizioni Tradizionali –
    (già “Associazione cristiana Ortodossa dei santi Agapito martire e Serafino di Sarov”)
    Ente Morale riconosciuto con DPR 14/01/1998

    STATUTO

    NB. La parte del testo scritto in diverso carattere è aggiornamento dello Statuto ai sensi del documento stesso..

    Art. 1 - Nel nome della Santa e Coessenziale e Vivifica Triade, Padre e Figlio e Santo Spirito cui gloria ed onore in eterno. Amen.
    E’ costituita e fondata l’ “Associazione dei Cristiani Ortodossi in Italia (Giurisdizioni Tradizionali) ” in sigla ACO.
    Essa è un Ente di Religione e Culto a base associativa, secondo i principi enunciati negli articoli 8 e 20 della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed ai sensi e per gli effetti della legge 24 Giugno 1929 n.1159 e successivo R.D. 28 febbraio 1930 n.289, in quanto non contrastanti con successiva legislazione condita e condenda.
    La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo quanto stabilito nel successivo art. 17.

    Art. 2 - Scopi - Essa si propone lo scopo di esercitare il Culto ortodosso e di promuovere tutti gli atti propri dello stesso, anche realizzando iniziative di evangelizzazione, informazione, formazione, studio e ricerca scientifica in ambito teologico o più genericamente culturale, l’organizzazione di Scuole teologiche sia a livello di base che a livello universitario, ed inoltre attivitа di assistenza e beneficenza e prestazioni di volontariato a vantaggio sia dei fedeli ortodossi come anche della generalitа della popolazione. Tutte attivitа e riti non contrari all’ordine pubblico ed al buon costume.
    In particolare essa si prefigge di gestire, sostenere e contenere tutte le realtа ortodosse tradizionali, ossia quelle che si ispirano ai principi enunciati nel successivo art.3, dette anche comunemente, a titolo esemplificativo, “di Vecchio Stile” o “del Calendario dei Santi Padri” o “del Vecchio Calendario” o “Veri Cristiani Ortodossi”, che aderiscono o aderiranno all’Associazione stessa, ossia, a titolo esemplificativo:
    a - istituzioni sotto la giurisdizione canonica del Santo Sinodo “Ton Enistamenon” ovvero Chiesa Greco-Ortodossa Tradizionale con sede in Filì, Grecia;

    1 la Parrocchia Ortodossa della Divina Sapienza e dei SS.MM. Agapito ed Alessandro in Pistoia;
    2 il Santo Monastero di San Serafino di Sarov in Pistoia (San Felice), con le Comunitа di credenti fondate in varie zone d’Italia dall’opera apostolica dello stesso Monastero, appartenenti, in attesa della costituzione di una Diocesi o di un Esarcato dell’Italia continentale, alla Metropolia di Oropòs e Filì; (La Diocesi di Luni ed Esarcato d’Italia con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica - eccetto la Sardegna - è stata costituita con Decreto Sinodale del giorno 9 febbraio 2004 c.e.prot. N. 339)
    3 la Eparchia (Diocesi) di Nora-Cagliari, con tutte le realtа ecclesiastiche della stessa;
    4 La Scuola di Teologia denominata “Libera Facoltа Teologica Ortodossa ‘San Gregorio Magno’”,con sede presso il Monastero destinata alla formazione teologica sia dei ministri del culto che dei laici che lo desiderano, sia alla promozione delle iniziative di studio, formazione e ricerca culturale proprie delle finalitа dell’Ente;
    5 La “Comunitа S.Agapito m.” destinata in particolare alla realizzazione degli scopi caritativi, sociali e assistenziali dell’Ente, nonchè le attivitа di volontariato sociale;
    6 Il Centro interculturale “Pavel Florenskij” destinato alla promozione della testimonianza della originalitа della cultura Ortodossa presso il mondo culturale ed intellettuale laico;
    7 La Rivista “La Pietra”.
    8 La Parrocchia “Santi Martiri e Confessori del XX secolo” in Pistoia
    9 La Parrocchia dei Santi Giorgio Megalomartire e Michele Arcangelo in Palermo.
    10 Il Santuario di San Nicola di Mira in Bagheria (PA)
    11 La Parrocchia di San Giorgio Megalomartire in Trezzo sull’Adda (MI)
    12 La Parrocchia dei Santi Martiri Serbi in Agrigento.
    13 Il Sacro Monastero di Santo Stefano Arcidiacono e Protomartire in Abbiategrasso (MI)
    14 La Parrocchia ortodossa dei Santi Stefano protomartire e Pazienza monaca, in Abbiategrasso.
    15 La Cappella del Santo zar-martire Nicola II in Bagheria (PA)
    16 Il Cimitero Ortodosso presso il Cimitero Comunale di Abbiategrasso (MI)
    17 La Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Roma

    b - istituzioni sotto la giurisdizione del Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Rumena di Vecchio Stile:
    13 la Parrocchia Rumeno-Ortodossa di Vecchio Stile “Santi Apostoli Pietro e Paolo” in Torino ;
    14 La Parrocchia “Santi Martiri Romani” di Roma-Ostia.

    c - infine:
    15 Tutte le altre realtа fondate o fondande ai sensi del successivo art.4.

    Art. 3 - Pratiche religiose e norme canoniche- La ACO si riconosce nel Cristianesimo Ortodosso senza mutazioni né alterazioni, che costituisce l’Unica Santa Cattolica ed Apostolica Chiesa - come professiamo nel Simbolo Niceno-Costantinopolitano - che è il Corpo mistico di Cristo, la Sposa immacolata dell’Agnello, l’Arca della salvezza. Nel Cristianesimo Ortodosso, così come proviene dalla predicazione apostolica, dalla Sacra Scrittura e dalla Santa Tradizione di cui sono testimoni privilegiati i Santi Concili Ecumenici e gli scritti del Padri della Chiesa, i cui insegnamenti noi ci sforziamo di conservare immacolati, il culto è professato soprattutto con l’annuncio della Parola di Dio, la Celebrazione della Divina Liturgia, dei Santi Sacramenti, la pratica della preghiera, del digiuno e gli altri atti di culto disciplinati dalla Tradizione della Chiesa, e dalle norme canoniche.
    Inoltre vengono conferiti e riconosciuti gli Ordini Sacri e gli altri Uffici ecclesiastici, nonché lo stato di vita monastica sia maschile che femminile.
    L'attivitа di culto è integrata con lo studio e l’insegnamento della Sacra Teologia e delle altre discipline ecclesiastiche nonché dalla pratica disinteressata del servizio al prossimo, nelle varie forme in cui può realizzarsi.
    Il Calendario ecclesiastico della Tradizione Ortodossa è il Calendario Giuliano-Costantiniano con il Paschalion tradizionale formato secondo le indicazioni del Sacro Concilio di Nicea.
    Le norme canoniche accettate sono quelle dei Santi Concili ecumenici e locali e gli altri Canoni dei Padri come risultano raccolti nel “Pidalion” di San Nicodemo Aghiorita e nelle altre raccolte approvate dalla Chiesa.
    Sulla base dell’insegnamento di Cristo e degli Apostoli noi professiamo l’obbedienza alle Autoritа legittime per le quali eleviamo suppliche in tutte le sacre celebrazioni.
    Professiamo inoltre l’amore verso ogni nostro prossimo ed il dovere cristiano della solidarietа e del rispetto.

    Art. 4 - Sede, fondazioni ed affiliazioni - La ACO ha la sua sede centrale in Pistoia - San Felice - Via di Lizzanello 1.
    Possono essere costituite sedi decentrate.
    La ACO, direttamente o attraverso le realtа ecclesiali ad essa aderenti, può
    istituire realtа ecclesiali monastiche e parrocchiali con le modalitа stabilite dal Diritto canonico per incrementare la propria attivitа, nonché organi atti a realizzare i suoi scopi istituzionali, nonché accogliere, a paritа di dignitа e considerazione, realtа appartenenti a Chiese sorelle che si identificano nei principi di cui all’art 3; dette realtа mantengono piena autonomia canonica nell’organizzazione interna delle loro realtа ecclesiali e partecipano alla concertazione di tutte le decisioni che le riguardano, come specificato al successivo art. 8.
    L’Associazione può avere dipendenze anche al di fuori del Comune di Pistoia, anche all’estero.
    Può inoltre affiliarsi istituzioni con similari finalità.

    Art. 5- Apoliticità e carattere non di lucro - L'Associazione è apolitica e non ha scopi di lucro, il che non significa che i propri membri non possano impegnarsi nella realtа sociale e culturale per testimoniare, con la parola e l’azione, l’insegnamento della Santa Chiesa di cui fanno parte.

    Art. 6 - Soci - L’Associazione ha quattro Categorie di Soci:
    a - I soci Ordinari sono persone che ne facciano richiesta che, oltre i costituenti l’associazione , potranno essere accolte per cooptazione unanime degli altri soci ordinari presenti ad una assemblea regolarmente convocata e che siano giudicate idonee per valori religiosi,morali ed operativi nel supremo interesse dell’Associazione. Nello stesso modo possono essere estromessi, con votazione unanime degli altri soci ordinari presenti all’Assemblea, dopo esser stati invitati formalmente a far presenti le loro ragioni, ove gravi comportamenti li rendano inidonei alla loro appartenenza all’Associazione.
    Saranno cooptati necessariamente almeno un socio ordinario per ogni giurisdizione canonica di chiesa sorella che aderirа all’Associazione. Qualora il Presidente non abbia potuto intervenire all’Assemblea la nomina sarа ratificata dal Vice Presidente.
    b - I soci Sostenitori, che partecipano con continuitа sia nell’attivitа volontaria, sia con contributi in denaro che saranno determinati di anno in anno dall’Assemblea dei soci ordinari e sostenitori a maggioranza semplice.
    c - I soci Simpatizzanti, che non partecipano con continuitа alle attivitа dell’associazione, ma le sono vicine per condivisione di ideali e per l’aiuto che apportano alle sue opere.
    d - I soci Onorari, che sono nominati con le stesse modalitа previste per i soci sostenitori, per onorare persone o che si sono rese benemerite verso l’Associazione o verso la Chiesa Ortodossa.
    Tutti i Soci devono essere Cristiani Ortodossi che si riconoscono nei principi di cui all’art. 3 che partecipano continuativamente alla vita ecclesiale.
    Sia i soci sostenitori che simpatizzanti sono ammessi con votazione a maggioranza assoluta dei soci ordinari, e nella stessa forma possono essere estromessi, dopo esser stati invitati formalmente a far presenti le loro ragioni, ove gravi comportamenti li rendano inidonei alla loro appartenenza all’Associazione.
    Persone non Ortodosse possono partecipare come volontari alle attivitа sociali e culturali dell’Associazione senza però con questo essere considerati soci.
    Qualora l’Associazione dovesse rimanere con un solo socio Ordinario questi dovrа associarsene almeno un altro. Qualora ciò non avvenga entro un anno, decorso tale termine si darа luogo alla procedura di scioglimento dell’Associazione.
    E’ fatto salvo il diritto dei soci ordinari che siano chierici o monaci di rimanere in possesso dei beni dell’Associazione vita natural durante di ciascuno di loro, anche singolarmente presi, a titolo di abitazione e uso.
    I Soci, a qualunque categoria appartengano, possono recedere volontariamente dall’Associazione a mezzo di comunicazione per lettera raccomandata inviata al Presidente.

    Art. 7 - Organi Amministrativi - Sono Organi Amministrativi dell’Associazione: Il Presidente, il Vice Presidente, il Collaboratore Amministrativo, il Collegio Sindacale, oltre all’Assemblea.

    Art. 8 - Il Presidente - L’Associazione è amministrata e legalmente rappresentata da un Presidente eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci ordinari.
    Essi devono eleggere - di regola - il Superiore pro-tempore del Santo Monastero di S. Serafino di Sarov in Pistoia che è stato l’organo che ha promosso la fondazione della ACO, dopo aver verificato la sussistenza dei necessari requisiti di cui al successivo capoverso. Qualora vi siano elementi che rendono impossibile tale elezione, essi. all’unanimitа dei presenti, designeranno un idoneo socio. Qualora l’unanimità non si raggiunga dopo tre votazioni, si effettuerà il ballottaggio tra i due soci che hanno riportato maggiori voti.
    Comunque il Presidente deve essere in possesso della cittadinanza italiana e non aver subito condanne penali per delitti non colposi ed essere persona di buona condotta morale e civile .
    La rinnovabilitа della carica di Presidente è regolata dalle norme di diritto canonico per il Superiore del Monastero di S. Serafino di Sarov, per un altro, qualora lo si dovesse nominare per ragione di necessitа, è di tre anni e può essere rieletto.
    Nelle decisioni di importanza comune il Presidente si concerterà con i soci ordinari che rappresentano nell’Associazioni le Chiese sorelle.

    Art. 9 - Il Vice-presidente - Qualora il Presidente sia impedito di esercitare le sue funzioni o possa esserci conflitto di interessi tra lui e l’Associazione questa è rappresentata legalmente da un Vice-Presidente eletto con la stessa modalitа prevista dal secondo capoverso del precedente articolo. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. Deve possedere i requisiti richiesti per il Presidente.

    Art. 10 - Collegio Sindacale - L’Associazione è controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri anche non soci, di cui uno assume la presidenza, e da due membri supplenti. I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è eletto dall’Assemblea dei Soci Ordinari.

    Art. 11 - Assemblee - Le assemblee dei soci ordinari sono ordinarie o straordinarie.
    L’Assemblea ordinaria si raduna almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci nei primi tre mesi dell’esercizio sociale. E’ convocata con il preavviso di almeno 8 (otto) giorni dal Presidente o da chi ne fa le veci, a mezzo di lettera raccomandata. La convocazione deve contenere l’indicazione dell’Ordine del Giorno. Inoltre il Presidente puт convocare, con la stessa forma, l’assemblea ordinaria ogni qualvolta ne ravvisi la necessitа. In caso di Assemblea totalitaria, ossia in presenza di tutti i soci ordinari o loro delegati e di tutte le cariche sociali, non sono necessarie le formalitа di convocazione.
    L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
    L’Assemblea straordinaria viene convocata per le modifiche statutarie dal Presidente o qualora ne facciano richiesta 1/10 dei Soci Ordinari.. L’assemblea straordinaria dovrа essere verbalizzata per atto pubblico di notaio e nella stessa forma dovrа verbalizzarsi lo scioglimento o una qualsivoglia sostanziale modificazione, come per legge.
    I soci sostenitori ed onorari partecipano, con voto consultivo, alle assemblee annuali sui Bilanci ed inoltre ogni qualvolta il presidente intenda convocarli.
    I soci possono farsi rappresentare da un altro socio, non amministratore o sindaco, all’uopo delegato.
    Qualora il Presidente ritenga opportuno convocare una Assemblea cui prendano parte i soci anche simpatizzanti questi si convocano mediante pubblico avviso durante la santa Liturgia Domenicale in tutte le chiese aderenti all’Associazione.
    Le Assemblee sono valide, in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci ordinari; in seconda convocazione, anche ad un ora dalla prima, qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti.
    Nessuno, oltre i Soci convocati ed il Segretario ha diritto di essere presente alle Assemblee, che non sono pubbliche,a meno che non sia espressamente invitato dal presidente o su richiesta di 1/10 dei soci.
    In deroga a quanto sopra, i Prelati aventi giurisdizione canonica sulle realtа aderenti all’Associazione possono essere presenti, di persona o per mezzo di un loro Legato, a qualsiasi Assemblea e prendere la parola.

    Art. 12 - Bilanci - I bilanci sono redatti dal Presidente dell’Associazione coadiuvato dal Collaboratore amministrativo e dagli stessi sottoscritti. I Bilanci sia consuntivo che di previsione sono da sottoporre all’approvazione dell’assemblea nei termini di cui all’art. 12.
    Le eventuali realtà appartenenti a Chiese sorelle avranno autonomia di bilancio, salvo la concertazione generale con il Presidente dell’Associazione ed il Collaboratore Amministrativo. I Bilanci autonomi - sia quello di previsione che il conto consuntivo - confluiranno nel Bilancio generale e saranno approvati insieme con esso dall’Assemblea. A questo scopo dovranno pervenire al Collaboratore Amministrativo entro e non oltre il 15 gennaio di ciascun anno.


    Art. 13 - Amministrazione - Il Presidente ha tutti i poteri di ordinaria come di straordinaria amministrazione eccetto quelli stabiliti più sopra per l’Assemblea. Qualora necessario il Presidente puт nominare Procuratori speciali o incaricare con sua delibera il Vice-Presidente di agire in suo nome.
    Nell’amministrazione l’Assemblea ed il Presidente sono coadiuvati da persona tecnica (Collaboratore Amministrativo), normalmente un commercialista, presso il quale sono anche conservati i libri contabili e gli altri documenti amministrativi dell’Associazione compresi quelli obbligatori per legge.
    Egli funge anche da Segretario.
    I Responsabili delle sedi decentrate non impegnano finanziariamente l’Associazione nei confronti dei terzi a meno che non siano stati autorizzati per iscritto all’atto impegnativo dal Presidente dell’Associazione. Ove assumano impegni senza autorizzazione ne rispondono personalmente.


    art. 14 - Patrimonio - Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da quei cespiti mobili ed immobili che gli Associati o terzi conferiscono allo scopo espresso di entrare a costituire il patrimonio dell’Associazione e questo sia con atto tra vivi che con atto di ultima volontа.
    Il patrimonio è inoltre costituito da:

    1 - dai contributi dei soci: da quelli annuali ed, in particolare, al momento della fondazione, da quelli che, integrati da quanto raccolto presso vari benefattori, è servito per l’acquisto dei primi beni mobili ed immobili dell’Associazione; in specie:
    Complesso Immobiliare destinato all’attivitа dell’Associazione ed alla realizzazione dello scopo della stessa, composto da:
    a - piena proprietа su appezzamenti di terreno incolti e boschivi, posti in Comune di Pistoia, loc.San Felice, fra i seguenti confini: Torrente di Lizzanello, Strada Comunale,residua proprietа dell’ente, salvo altri.
    b - piena proprietа su edificio ad uso di culto attualmente adibito a Chiesa Parrocchiale e Monastica, consistente in piccola Chiesa (vincolata con vincolo di culto);
    c - piena proprietа sull’intero fabbricato destinato a convento,asilo,ricovero,orfanotrofi,(vincolato con vincolo di destinazione) posto in Pistoia, San Felice, Via di Lizzanello nn.cc. 1 e 1/A (uno e uno barra a) giа 3, con annesso giardino, resedi esterni,lavatoio,forno, e quant’altro con tutte le adiacenze e pertinenze, così come l’intera proprietа risulta evidenziata dai confini sopra indicati.
    Detti immobili, che costituiscono un unico complesso funzionale sono tutti corredati da adeguato arredamento finalizzato agli scopi ed hanno un valore alla data della fondazione dell’Associazione, di L. 1.954.215.000 (unmiliardonovecentocinquantaquattromilioniduecent oquindicimila) pari ad Euro 1.009.267,82 (unmilionenovemiladuecentosessantasette/82) .
    2 - Dalle somme depositate presso il Banca Antoniana Popolare Veneta giа Banca Nazionale dell’Agricoltura (BNA) di Pistoia sul c/c n.23573/P per un totale di L.3.028.280(tremilioniventottomiladuecentoottanta) , conto con divieto di movimentazione al 17 Aprile 1997.
    3 - Dai lasciti sia a titolo universale che particolare, devoluzioni,contribuzioni o comunque quant’altro a qualunque titolo venisse apportato all’Associazione.
    4 - Da proventi di attivitа che l’associazione svolge conformemente alle finalitа espresse nei precedenti articoli.
    5 - Da altre entrate, anche non specificate nei punti precedenti, che perverranno all’Associazione a qualunque titolo.

    Art. 15 - Operazioni finanziarie - Pur non avendo scopo di lucro, l’Associazione può compiere tutte quelle operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie al raggiungimento degli scopi sociali e cosм acquistare e vendere beni mobili ed immobili, ricevere donazioni, devoluzioni testamentarie sia a titolo universale che particolare, contrarre prestiti dando ipoteche a garanzia degli stessi, compiere qualsivoglia operazione presso Istituti di Credito, aprire conti correnti, emettere titoli cambiari, dare fideiussioni anche in favore di terzi e questo a titolo esemplificativo e non tassativo; può cioè compiere ogni atto necessario anche se qui non esattamente specificato. I soci inoltre contribuiscono con le quote stabilite nel precedente art.4, alle finalitа sociali.
    L’Associazione non risponde al di lа del proprio patrimonio sociale.

    Art. 16 - Scioglimento dell’Associazione - Qualora l’Associazione dovesse estinguersi - fatti salvi i diritti dei soci ordinari chierici o monaci di cui all’art. 6, penultimo capoverso. - sia che essa si estingua in mancanza di soci o per volontа Assembleare, o per il venir meno delle finalitа dell’Associazione, l’ Ordinario della Diocesi da cui dipende l’Associazione di concerto con gli altri Vescovi interessati di cui all’art. 2, stabilirà con suo proprio decreto, un Ente cristiano ortodosso, possibilmente appartenente alle realtа ecclesiali di cui agli art. 2 e 3, per la devoluzione del residuo patrimonio dell’Associazione.

    Art. 17 - Disposizioni transitoria e finali - Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di diritto canonico e di legge in materia.



    NOTE DELLA SEGRETERIA:

    Alla data attuale l’Ente è rappresentato legalmente dal Presidente che è l’Em.mo Silvano Vescovo di Luni ed Esarca d’Italia, al secolo dott Francesco Livi, abate del Sacro Monastero di San Serafino di Sarov , Vicepresidente è il Rev. Protodiacono Daniele Marletta.
    Vicario Generale per la Diocesi di Luni e l’Esarcato è il Rev.mo Arciprete Vitaliy Stelyan; Vicario per L’Italia della Chiesa Romena Tradizionale è il Rev.mo Arciprete Theodor Saghin.
    Collaboratore Amministrativo e Segretario è il Rev. Diacono p. Rag. Paolo Patricolo.

    Il numero di C.F. dell’Ente è il seguente: 90013660478.
    L’Ente è stato riconosciuto con D.P.R. 14/01/1998, reg. alla Corte dei Conti il 16/02/1998 rg.1 fg.86, ritualmente pubblicato sulla G.U. del 16/3/1998.
    L’attuale Statuto è stato modificato dall’Assemblea Straordinaria del giorno in data 23/01/2002 rogato Ersoch di Pistoia Reg a Pistoia il 22/02/2002 al n.254, atti pubblici. Tale è lo statuto qui riportato.
    L’Ente è iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso il Tribunale di Pistoia n. 234.
    E’ riconosciuto inoltre come Associazione del Volontariato organizzato-ONLUS con Decr. del P.G.R.Tosc.n.10/1994.


    Si certifica che il presente è la riproduzione fedele dello Statuto dell’Ente ACO che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti.
    Composta di n. otto pagine compresa la presente, ognuna timbrata.

    Pistoia addì _____________________

    Il Presidente ( o il suo rappresentante incaricato)
    +Silvano (Livi), Vescovo di Luni, Esarca d’Italia

  2. #2
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    Scusandomi dell'errore di data riporto il comunicato ufficiale del ministero dell'Interno reperibile nella pagina ttp://www.iuritalia.com/GU/20041007/GU%20n.236%20del%2007-10-2004/035.htm
    MINISTERO DELL'INTERNO

    COMUNICATO

    Mutamento della denominazione dell'Associazione cristiana ortodossa
    dei santi Agapito Martire e Serafino di Sarov (A.C.O.), in S.
    Felice/Pistoia.

    Con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 luglio
    2004, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2004, registro n.
    9, foglio n. 152, l'Associazione cristiana ortodossa dei santi
    Agapito Martire e Serafino di Sarov (A.C.O.) ha assunto la
    denominazione di «Associazione dei cristiani ortodossi in Italia
    (Giurisdizioni Tradizionali), con sede in S. Felice/Pistoia.
    E' approvato, altresi', il nuovo statuto dell'ente, composto di
    17 articoli.

 

 

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