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Discussione: papalìa

  1. #21
    moderatore di bachelite
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da avv.deldiavolo
    che tristezza!!!

    non è un errore madornale irrompere nella sede di un partito allora all'opposizione per sequestrare adesivi e spillette?
    1) non fu una "irruzione" da polizia politica, ma una normale perquisizione della Guardia di Finanza su ordine della magistratura.

    2) Non fu per "sequestrare adesivi e spillette", ma per controllare alcuni libri contabili su presunti casi di elusione fiscale e corruzione.

    3) Il Csm non dichiarò mai "anticostituzionale" questo controllo, chiamato impropriamente "irruzione": sancì semplicemente che non c'erano gli estremi per continuare le indagini.

    4) che un partito stia al governo od all'opposizione non fa niuna differenza per gl'inquirenti.

  2. #22
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    Predefinito

    In Origine Postato da Giulio II
    Miei amichetti? E chi sarebbero? Complimenti per l'appoggio alla galera per reati d'opinione. Mussolini la pensava come te.
    inneggiare all'odio razziale è un reato penale, non d'opinione.

  3. #23
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da Djaspher
    Bravo, Drugo: smantellagli le minchiate che scrivono, 'ste braccia levate al'agricoltura.
    A zappare devono andare, altroche!
    ovviamente mi riferisco alla famosa perquisizione delle Fiamme Gialle a Via Bellerio a Milano nel 1996.

  4. #24
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da Giulio II
    La corruzione sta annotata sui libri contabili?
    in certi casi sì, se delle voci d'entrata sono giudicate un po' troppo "alte".

  5. #25
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da DrugoLebowsky
    1) non fu una "irruzione" da polizia politica, ma una normale perquisizione della Guardia di Finanza su ordine della magistratura.

    2) Non fu per "sequestrare adesivi e spillette", ma per controllare alcuni libri contabili su presunti casi di elusione fiscale e corruzione.

    3) Il Csm non dichiarò mai "anticostituzionale" questo controllo, chiamato impropriamente "irruzione": sancì semplicemente che non c'erano gli estremi per continuare le indagini.

    4) che un partito stia al governo od all'opposizione non fa niuna differenza per gl'inquirenti.

    come?

    1) casi di elusione fiscale e corruzione? mai sei matto? Papalia era titolare delle inchieste sul carattere paramilitare (ah!ah!) delle camicie verdi...non inventarti palle...

    2) lo so che il CSM non ha proceduto (quando mai...) ma la Corte costituzionale sì, vatti a vedere la sentenza del 2001

    però se volete ragione per forza.... ok avete ragione

  6. #26
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da avv.deldiavolo
    che tristezza!!!

    non è un errore madornale irrompere nella sede di un partito allora all'opposizione per sequestrare adesivi e spillette?

    quale punizione ha ricevuto Papalia? Non mi interessano le ipotesi...

    quanti magistrati hanno perso il posto a fronte di migliaia di errori giudiziari?

    non lo sai che Bossi si fa eleggere dai suoi elettori ogni cinque anni come tutti i politici, mentre i magistrati non li può schiodare nessuno?

    ....che tristezza!
    ehhh si a leggervi è proprio una tristezza....cmq sarei solo ripetivo...ti hanno risposto punto..punto appena sopra
    passerà la nottata.....

  7. #27
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    Exclamation Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    allora ripetiamo (mi scusi drugo se prendo in prestito):

    1) non fu una "irruzione" da polizia politica, ma una normale perquisizione della Guardia di Finanza su ordine della magistratura.

    2) Non fu per "sequestrare adesivi e spillette", ma per controllare alcuni libri contabili su presunti casi di elusione fiscale e corruzione.

    3) Il Csm non dichiarò mai "anticostituzionale" questo controllo, chiamato impropriamente "irruzione": sancì semplicemente che non c'erano gli estremi per continuare le indagini.

    4) che un partito stia al governo od all'opposizione non fa niuna differenza per gl'inquirenti

    va bene così?
    passerà la nottata.....

  8. #28
    Monarchico da sempre !
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    Predefinito Re: papalìa

    In Origine Postato da GENYO
    Questo signore iniziò a perseguitare la Lega Nord, anche con sistemi illeciti, nel 1996, dopo la grande manifestazione dal Po a Venezia, una sera arrivano numerosi agenti Digos in via Bellerio a Milano nella sede della segreteria centrale della Lega Nord.
    Entrano in uffici di parlamentari senza avere l'apposito nulla osta del parlamento, picchiando chiunque si frapponga fra loro e l'illegalità che stanno compiendo.

    Oltre a ciò, sempre lo stesso giudice dispone delle intercettazioni telefoniche di parlamentari Lega, sempre senza il necessario ed obbligatorio nulla osta del parlamento sovrano.

    sempre lui, ordina perquisizioni domiciliari di militanti Lega senza nessun motivo logico.

    Sempre lui, continua sistematicamente nella sua attività antilega, trascurando altre problematiche di ordine pubblico fregandosene della sicurezza dei cittadini veronesi.

    Sempre lui, infine dà corso ad una denuncia per reato d'opinione ed ottiene la condanna di sei militanti Lega.

    Come si può definire tutto questo??
    Come si può definire ???

    Nel Vostro caso, Papalia deve definirsi una GARANZIA....

    Saluti

  9. #29
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da nun63
    ahh lei è a questo livello? bene ora so chi mi sta davanti....anche se da uno che vota per tipi come calderoli, borghezio, castelli e bossi, ci si può aspettare poco di più +...

    cmq...visto che la sua fantasia spazia dalla padania ai celti (cose mitiche o inesistenti...come la pdania) forse è meglio che con i soldatini ci giochi lei....sa se li cerca trova anche quelli di re artù....pensi che bello giocare ai cavalieri della tavola rotonda...io la sera preferisco giocare coni miei bambini....e devo dirle che da molta più soddisfazione che discutere con uno del suo livello, che non riesce a vedere più il là del suo naso.......

    ahhh cmq so anche che la verità fa male, specialmente a voi che avete fatto della "roma ladrona" il vostro grido di battaglia per poi ritrovarvi i vostri parlamentari a furoreggiare nella "dolce vita" romana...che ci vuole fare..vi hanno infinocchiato...così va la vita....

    ok, ok, calmati.... visto che sei grande e vaccinato, ti ripeto le domande (ma stavolta rispondi...):

    non è un errore madornale irrompere nella sede di un partito allora all'opposizione per sequestrare adesivi e spillette?

    quale punizione ha ricevuto Papalia? Non mi interessano le ipotesi...

    quanti magistrati hanno perso il posto a fronte di migliaia di errori giudiziari?

    non lo sai che Bossi si fa eleggere dai suoi elettori ogni cinque anni come tutti i politici, mentre i magistrati non li può schiodare nessuno?

    Ciao, padre di famiglia

  10. #30
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    Predefinito Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: papalìa

    In Origine Postato da avv.deldiavolo
    ok, ok, calmati.... visto che sei grande e vaccinato, ti ripeto le domande (ma stavolta rispondi...):

    non è un errore madornale irrompere nella sede di un partito allora all'opposizione per sequestrare adesivi e spillette?

    quale punizione ha ricevuto Papalia? Non mi interessano le ipotesi...

    quanti magistrati hanno perso il posto a fronte di migliaia di errori giudiziari?

    non lo sai che Bossi si fa eleggere dai suoi elettori ogni cinque anni come tutti i politici, mentre i magistrati non li può schiodare nessuno?

    Ciao, padre di famiglia
    Guarda che la Corte Costituzionale non ha mazzuolato Papalia, ma ha annullato una delibera della Camera dei Deputati con cui si volevano coprire con la coperta dell'immunità parlamentare i reati di resistenza e oltraggio a p.u. commessi nel corso della perquisizione.

    Per comodità posto anche la sentenza copiata dal sito internet della Corte Costituzionale .....

    N. 137 SENTENZA 9 - 17 maggio 2001.
    Giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.



    Conflitto tra poteri dello Stato, proposto con ordinanza (anziche'
    con ricorso) dalla Corte d'appello di Milano nei confronti della
    Camera dei deputati - Eccezione di irricevibilita' - Reiezione.
    Conflitto tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di
    Milano nei confronti della Camera dei deputati - Atto introduttivo
    - Eccezione di irricevibilita' per carente indicazione delle norme
    costituzionali che regolano la materia - Reiezione.
    Conflitto tra poteri dello Stato, proposto dalla Corte d'appello di
    Milano nei confronti della Camera dei deputati - Atto introduttivo
    - Eccezione di irricevibilita' per carente richiesta, nel
    dispositivo del ricorso, della pronuncia sulla spettanza e
    dell'annullamento dell'atto invasivo - Reiezione.
    Parlamento - Immunita' parlamentari - Procedimento penale a carico di
    parlamentari per i reati di resistenza e di oltraggio a pubblico
    ufficiale - Deliberazioni di insindacabilita' della Camera di
    appartenenza - Ricorso della Corte d'appello di Milano per
    conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Illegittima
    interferenza della Camera dei deputati nelle attribuzioni
    dell'autorita' giudiziaria - Non spettanza alla stessa
    Assembleaparlamentare del potere di adottare le deliberazioni di
    insindacabilita' contestate - Conseguente annullamento delle stesse
    deliberazioni.
    - Deliberazioni della Camera dei deputati 16 marzo 1999.
    - Costituzione, art. 68, primo comma.



    (GU n. 20 del 23.05.2001 )



    LA CORTE COSTITUZIONALE
    composta dai signori:
    Presidente: Cesare RUPERTO;
    Giudici: Fernando SANTOSUOSSO, Massimo VARI, Riccardo CHIEPPA,
    Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda
    CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI,
    Franco BILE, Giovanni Maria FLICK;
    ha pronunciato la seguente



    Sentenza



    nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato
    sorto a seguito delle delibere della Camera dei deputati del 16 marzo
    1999 relative alla insindacabilita' dei fatti per i quali e' in corso
    procedimento penale n. 4771/1998 nei confronti dei deputati Roberto
    Maroni ed altri, promosso dalla Corte di appello di Milano con atto
    notificato il 21 febbraio 2000, depositato in cancelleria in data
    8 marzo 2000 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti 2000.
    Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
    Udito nell'udienza pubblica del 6 febbraio 2001 il giudice
    relatore Guido Neppi Modona;
    Udito l'avvocato Massimo Luciani per la Camera dei deputati.




    Ritenuto in fatto



    1. - Con ordinanza in data 8 giugno 1999, emessa nell'ambito di
    un procedimento penale a carico dei deputati Roberto Maroni, Umberto
    Bossi, Mario Borghezio, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli
    e Roberto Calderoli, la Corte di appello di Milano ha sollevato
    conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati in
    relazione alla delibera di insindacabilita', adottata dall'Assemblea
    il 16 marzo 1999, secondo la quale i fatti per i quali e' in corso il
    procedimento penale, con eccezione, per il solo deputato Borghezio,
    del reato di resistenza, concernono opinioni espresse da membri del
    Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, con conseguente
    insindacabilita', a norma dell'art. 68, primo comma, della
    Costituzione.
    I predetti deputati erano stati rinviati a giudizio davanti al
    pretore di Milano, che li aveva condannati per i reati di resistenza
    e di oltraggio a pubblico ufficiale, commessi in Milano il
    18 settembre 1996, in occasione di una perquisizione disposta dal
    Procuratore della Repubblica di Verona nei confronti di certo M.C., e
    poi estesa ad un locale ritenuto nella disponibilita' del predetto
    presso la sede di Milano del Partito Lega Nord. In pendenza del
    giudizio di secondo grado, era pervenuta alla Corte d'appello la
    delibera con la quale la Camera dei deputati si era espressa per la
    insindacabilita' dei fatti oggetto di entrambe le imputazioni, con
    eccezione, per il solo deputato Borghezio, del reato di resistenza.
    Con riferimento al reato di resistenza la Corte ricorrente rileva
    che la delibera della Camera si e' discostata dalla proposta della
    Giunta per le autorizzazioni a procedere, che si era pronunciata, per
    tutti i parlamentari, nel senso che gli atti integranti tale reato,
    per la loro natura violenta, erano estranei al concetto di opinioni
    espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, ed aveva
    limitato la proposta di insindacabilita' ai soli fatti di oltraggio,
    ritenendo che le espressioni usate dai deputati ("fascisti",
    "mafiosi", "Pinochet"), "benche' in astratto di natura ingiuriosa"
    potevano essere considerate "manifestazione di critica politica nel
    contesto di una protesta di valore anche simbolico svolta da deputati
    esponenti di un partito politico di opposizione".
    In particolare, la Corte ricorrente ricorda che il relatore della
    Giunta on. Borrometi aveva ravvisato il nesso funzionale tra i fatti
    contestati a titolo di oltraggio e l'attivita' parlamentare nella
    "decisa battaglia [...] condotta (dagli esponenti della Lega nord) a
    favore della loro tesi politica tanto da ottenere la legittimazione
    della denominazione del loro gruppo parlamentare, il cui fine [...]
    e' individuato nell'indipendenza della Padania. In questo senso la
    viva protesta, anche attraverso epiteti ingiuriosi, a fronte di
    un'attivita' della polizia che, sia pur legittima, appariva
    simbolicamente come una minaccia nei confronti di tali fini, puo'
    essere qualificata come manifestazione di opinioni espresse
    nell'esercizio di funzioni parlamentari". La Corte di appello di
    Milano ritiene pero' che nell'azione di difesa di una tesi
    strettamente programmatica e politica non si possa configurare, "sol
    perche' non estranea a rivendicazioni avanzate anche nell'ambito
    parlamentare, quel nesso con le funzioni proprie dei deputati -
    quand'anche da intendersi estese all'espletamento del mandato
    ricevuto dagli elettori e non circoscritte intra moenia - che e'
    presupposto essenziale del potere valutativo attribuito alle Camere".
    Ad avviso della Corte ricorrente, il nesso funzionale e' ancor
    meno ravvisabile con riferimento ai fatti contestati come reato di
    resistenza, "la cui rilevanza penale sta nella contrapposizione
    violenta a quello stesso potere statuale di cui la funzione
    parlamentare e' espressione di rango elevato"; in tale senso -
    prosegue la Corte - si era espressa la stessa Giunta per le
    autorizzazioni a procedere, che aveva escluso ogni possibile
    collegamento tra le condotte contestate a titolo di resistenza,
    "ancorche' lette nel contesto di protesta ideologica da cui si muove
    l'azione politica della Lega nord" e le funzioni parlamentari
    esercitate dagli imputati.
    La Corte conclude che le delibere di insindacabilita' avrebbero
    compresso la sfera di attribuzione propria del potere giudiziario,
    precludendo a quest'ultimo la cognizione in ordine alla rilevanza
    penale dei fatti contestati ed alla loro riferibilita' agli imputati,
    e pertanto solleva "conflitto di attribuzione in ordine al corretto
    uso del potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei
    presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della
    Costituzione, come esercitato dalla Camera dei deputati con delibere
    del 16 marzo 1999".
    L'atto introduttivo, unitamente all'ordinanza n. 16 del 2000, con
    cui questa Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto, e' stato
    notificato alla Camera dei deputati il 21 febbraio 2000 e depositato,
    con la prova dell'avvenuta notifica, l'8 marzo 2000.
    2. - La Camera dei deputati si e' costituita il 6 marzo 2000 in
    persona del Presidente, on. Luciano Violante, rappresentato e difeso
    dall'avv. Massimo Luciani, chiedendo in via preliminare che la Corte
    costituzionale dichiari irricevibile o inammissibile il conflitto,
    perche' promosso con ordinanza, e non con ricorso, e in subordine,
    nel merito, che la Corte dichiari che spettava alla Camera affermare
    l'insindacabilita', ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
    Costituzione delle opinioni espresse dai deputati sopra menzionati.
    Pur prendendo atto della piu' recente giurisprudenza della Corte
    (sentenze nn. 10, 11, 56 e 58 del 2000), che ha ritenuto irrilevante
    il nomen juris dell'atto introduttivo e ha affermato che la forma
    dell'ordinanza non puo', di per se' sola, comportare la
    irricevibilita' del conflitto, la Camera resistente ritiene che
    l'ordinanza che ha promosso il conflitto sia comunque priva di almeno
    due dei requisiti specificamente prescritti e, cioe',
    dell'indicazione delle norme costituzionali che regolano la materia e
    della richiesta di una pronuncia della Corte che dichiari che non
    spetta alla Camera la valutazione contenuta nella deliberazione
    impugnata e la annulli.
    Circa il primo requisito, la sola indicazione dell'art. 68 della
    Costituzione sarebbe infatti insufficiente a individuare anche la
    sfera di attribuzioni riservata all'autorita' giudiziaria; in ordine
    al secondo, ne' nel dispositivo, ne' nella motivazione dell'ordinanza
    della Corte di appello comparirebbero le richieste di non spettanza e
    di annullamento della delibera, limitandosi la ricorrente a chiedere
    alla Corte una pronuncia sul "corretto uso" del potere conferito alla
    Camera dall'art. 68 Cost.
    In ogni caso il conflitto dovrebbe essere dichiarato irricevibile
    anche per la mancanza, nel dispositivo dell'ordinanza della Corte
    d'appello di Milano, dell'ordine al cancelliere di notificare l'atto
    alla Camera, in quanto l'intera procedura seguita dal ricorrente
    dovrebbe corrispondere a quella stabilita per gli atti giudiziari,
    sicche' la notifica dovrebbe trovare il suo fondamento in un ordine
    del giudice.
    3. - Nel merito, la Camera dei deputati rileva che la
    giurisprudenza costituzionale avrebbe "optato [...] per una posizione
    intermedia tra quella di chi ritiene che la garanzia di cui
    all'art. 68, comma primo, della Costituzione copra solo gli atti
    parlamentari tipici [...] e quella di chi sostiene che da tale
    garanzia sia coperta tutta l'attivita' politica comunque svolta dai
    parlamentari [...]".
    A conferma di tale orientamento, la Camera richiama numerose
    sentenze, emesse dal 1993 sino alla sentenza n. 417 del 1999, con la
    quale la Corte, nel ribadire il nesso funzionale tra le opinioni
    espresse e l'esercizio delle funzioni parlamentari, ha fatto
    riferimento al "complessivo contesto parlamentare" in cui le opinioni
    sono state manifestate. La difesa della Camera prende poi atto del
    recente mutamento di indirizzo della Corte (vengono richiamate le
    sentenze nn. 10, 11, 56 e 58 del 2000), che, peraltro, non sarebbe
    ancora consolidato.
    In relazione ai fatti integranti il reato di oltraggio, la
    Camera, richiamandosi alla sentenza n. 417 del 1999, osserva che
    l'intera attivita' politica dei parlamentari della Lega Nord e'
    "improntata all'affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza di
    una parte del Paese dal governo centrale" come dimostrato anche dai
    numerosi interventi in sede parlamentare a sostegno della
    legittimita' del termine "Padania"; in tale situazione non dovrebbe
    esservi dubbio che i parlamentari inquisiti "abbiano interpretato la
    perquisizione nella sede del partito come un attentato all'autonomia
    e all'indipendenza del partito stesso e del connesso gruppo
    parlamentare" e, di conseguenza, che le opinioni manifestate in quel
    contesto debbano collegarsi "ai numerosi interventi, svolti in sede
    parlamentare, per la rivendicazione dell'autonomia e
    dell'indipendenza dal potere centrale".
    La Camera resistente sostiene infine che anche il recente
    mutamento di indirizzo della Corte, secondo cui non sarebbe piu'
    sufficiente, ai fini della insindacabilita', la "corrispondenza tra
    le opinioni espresse e il contesto politico" ma sarebbe necessaria
    "una corrispondenza sostanziale tra le opinioni manifestate extra
    moenia e il contenuto di atti funzionali compiuti in Parlamento" non
    puo' certo riferirsi all'ipotesi di "opinioni manifestate in presenza
    di fatti nuovi e imprevedibili" quali sono appunto quelle rese
    durante una perquisizione, non essendo possibile pretendere una
    "formale "anticipazione" di tali opinioni in sede parlamentare".
    Per quanto concerne, poi, i fatti per i quali e' stato ravvisato
    il reato di resistenza, premesso che un'opinione puo' essere
    manifestata con qualsiasi mezzo e non solo tramite forme verbali, e
    che quindi "la materialita' di un atto o comportamento non impedisce
    la sua qualificabilita' come opinione" la difesa della Camera rileva
    che "la resistenza [...] e' un mezzo grazie al quale singoli o gruppi
    intendono proteggere innanzitutto beni che considerano [...]
    irrinunciabili". La resistenza sarebbe, in altri termini,
    "strumentale" alla tutela di beni "finali", quali l'autonomia e
    l'indipendenza del partito della Lega Nord, e pertanto non puo'
    essere valutata in modo diverso rispetto alle forme verbali
    impiegate, nello stesso contesto, per protestare contro la
    perquisizione, ritenuta illegittima violazione proprio di quella
    autonomia e di quella indipendenza.
    In una successiva memoria depositata in vista dell'udienza, la
    difesa della Camera insiste nelle conclusioni gia' rassegnate
    nell'atto di costituzione, rilevando altresi', quanto alla eccezione
    di irricevibilita', che l'utilizzazione della forma dell'ordinanza
    determinerebbe la violazione del principio di parita' tra le parti:
    l'autorita' giudiziaria diverrebbe, infatti, il solo soggetto "a
    poter aggirare" il disposto dell'art. 6 delle norme integrative del
    16 marzo 1956, in base al quale "la parte deve depositare i propri
    documenti "in tante copie in carta libera quanti sono i componenti
    della Corte e le parti".
    Nel merito la difesa della Camera, richiamando ancora una volta
    la sentenza n. 417 del 1999, ribadisce che cio' che non puo'
    ritenersi coperto dalla garanzia costituzionale e' la mera "attivita'
    politica" del deputato, estranea alla "politica parlamentare"; le
    opinioni connesse alla politica parlamentare dovrebbero invece godere
    della garanzia ex art. 68 Cost., a nulla rilevando la circostanza che
    vengano manifestate extra anziche' infra moenia.
    Nel menzionare le successive sentenze che hanno richiesto una
    "corrispondenza sostanziale tra l'opinione manifestata all'esterno e
    quella manifestata in singoli atti tipici" la difesa della Camera
    richiama, a conferma della propria tesi interpretativa, le piu'
    recenti sentenze nn. 320 e 321 del 2000, dalle quali si ricaverebbe
    che la corrispondenza sostanziale tra l'atto parlamentare tipico e la
    dichiarazione extra moenia e' solo una delle ipotesi di
    riconducibilita' della dichiarazione alla funzione parlamentare,
    ancorche' sia quella che si verifica "normalmente": tanto e' vero che
    nel caso di specie non sarebbe neppure possibile richiedere una
    formale "anticipazione" in sede parlamentare delle opinioni espresse
    in occasione della perquisizione, attesa l'imprevedibilita' dell'atto
    compiuto dalla polizia giudiziaria.




    Considerato in diritto



    1. - Il conflitto di attribuzione promosso dalla Corte di appello
    di Milano nei confronti della Camera dei deputati investe le
    deliberazioni con cui l'Assemblea, in data 16 marzo 1999, ha
    affermato l'insindacabilita' - alla stregua dell'art. 68, primo
    comma, della Costituzione - dei fatti qualificati come reati di
    resistenza e di oltraggio a pubblico ufficiale, per i quali i
    deputati Roberto Maroni, Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini,
    Piergiorgio Martinelli e Roberto Calderoli erano stati condannati dal
    pretore di Milano, mentre nei confronti del deputato Mario Borghezio,
    anch'egli condannato per entrambi i reati, la deliberazione di
    insindacabilita' ha avuto per oggetto solo i fatti relativi
    all'imputazione di oltraggio.
    Con riferimento alle condotte qualificate come reato di
    oltraggio, la Corte di appello ricorrente contesta le argomentazioni
    del relatore della Giunta per le autorizzazioni a procedere, secondo
    cui il nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attivita'
    parlamentare andrebbe riferito alla battaglia politica dei
    parlamentari del Partito "Lega Nord" in favore dell'indipendenza
    della "Padania"; e osserva che tale nesso sarebbe ancora meno
    ravvisabile, come aveva ritenuto la stessa Giunta, in relazione ai
    fatti contestati come resistenza a pubblico ufficiale, che
    costituiscono espressione di una contrapposizione violenta ad un
    potere statuale.
    2. - Le eccezioni di irricevibilita' dell'atto introduttivo del
    giudizio e di inammissibilita' del conflitto, sollevate dalla difesa
    della Camera, non sono fondate, come questa Corte ha gia' deciso con
    le sentenze nn. 420, 321, 320, 58, 56, 11 e 10 del 2000; ne', al
    riguardo, sono state prospettate nuove argomentazioni che inducano ad
    un loro riesame.
    Quanto alla doglianza relativa alla omessa esposizione delle
    ragioni costituzionali del conflitto - desumibile, secondo la
    resistente, dalla mancata indicazione delle norme costituzionali che
    regolano la materia -, tali ragioni sono sintetizzate nel riferimento
    ai presupposti di applicabilita' dell'art. 68, primo comma, Cost.,
    contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte ricorrente.
    L'art. 68 della Costituzione e' infatti norma deputata a definire e a
    limitare le rispettive sfere della prerogativa parlamentare e della
    giurisdizione, per cui ogni illegittima estensione dell'una si
    risolve automaticamente in una lesione dell'ambito dell'altra; il
    richiamo alla citata disposizione consente quindi di ritenere
    adempiuto l'onere di indicare i principi costituzionali che regolano
    la materia (v. sentenza n. 320 del 2000).
    Infine, circa l'eccezione relativa alla mancanza, nel
    dispositivo, della richiesta di una pronuncia che dichiari che non
    spetta alla Camera la valutazione contenuta nella delibera impugnata
    e che annulli l'atto invasivo, tali requisiti sono implicitamente
    desumibili sia dal contesto complessivo dell'ordinanza, sia dallo
    stesso dispositivo, nel quale la Corte ricorrente dichiara di
    sollevare "conflitto di attribuzione in ordine al corretto uso del
    potere di decidere con riferimento alla ricorrenza dei presupposti di
    applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, come
    esercitato dalla Camera dei deputati con delibere del 16 marzo 1999".
    3. - Nel merito il ricorso e' fondato.
    La Corte e' chiamata ad accertare se le manifestazioni verbali e
    i comportamenti materiali tenuti in occasione di una perquisizione
    nella sede di un partito politico, e qualificati dall'Autorita'
    giudiziaria come oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, oggetto
    delle deliberazioni d'insindacabilita' cui si riferisce il presente
    conflitto, siano "identificabili come espressione di attivita'
    parlamentari" (sentenze nn. 321, 320, 58, 11 e 10 del 2000) e siano
    quindi assistiti dalla prerogativa di cui all'art. 68, primo comma,
    Cost.
    Presupposto delle attivita' coperte dalla prerogativa
    parlamentare e' la riconducibilita' delle opinioni espresse
    all'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare (sentenze
    n. 329 del 1999, 289 del 1998, 375 del 1997); riconducibilita' che va
    intesa non come "semplice collegamento di argomento o di contesto fra
    attivita' parlamentare e dichiarazione, ma come identificabilita'
    della dichiarazione stessa quale espressione di attivita'
    parlamentare" (v. sentenze n. 58, 11 e 10 del 2000, nonche' sentenze
    nn. 320 e 321 del 2000), cioe' quale sostanziale corrispondenza di
    contenuti tra le dichiarazioni e l'atto parlamentare tipico.
    Ebbene, nelle espressioni ("fascisti", "mafiosi", "Pinochet")
    indirizzate dai deputati agli ufficiali e agenti di pubblica
    sicurezza che stavano eseguendo la perquisizione non e' dato
    riscontrare alcun collegamento con l'esercizio delle funzioni proprie
    del parlamentare ne', tantomeno, alcuna corrispondenza sostanziale
    con atti parlamentari tipici svolti nell'esercizio di tali funzioni.
    La prerogativa parlamentare non puo' infatti essere estesa sino a
    comprendere gli insulti - di cui e' comunque discutibile la
    qualificazione come opinioni - solo perche' collegati con le
    "battaglie" condotte da esponenti parlamentari in favore delle loro
    tesi politiche; cosi' argomentando, il nesso funzionale, lungi dal
    tradursi in una corrispondenza tra espressioni verbali e atti
    parlamentari tipici, si risolverebbe in un generico collegamento con
    un contesto politico indeterminabile, del tutto avulso dall'esercizio
    di funzioni parlamentari suscettibili di essere concretamente
    individuate.
    A maggior ragione la prerogativa parlamentare di cui all'art.68
    della Costituzione non puo' essere riferita ai comportamenti
    materiali che sono stati qualificati come resistenza a pubblico
    ufficiale.
    L'art. 68, primo comma, della Costituzione si riferisce
    unicamente alle "opinioni espresse" e ai "voti dati" dai membri del
    Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni, mentre gli atti di
    resistenza e di violenza descritti nel capo di imputazione riprodotto
    nell'ordinanza della Corte di appello ricorrente non sono in alcun
    modo qualificabili come tali.
    Adottando le deliberazioni di insindacabilita' in oggetto, la
    Camera dei deputati ha percio' interferito illegittimamente con le
    attribuzioni dell'Autorita' giudiziaria; di conseguenza deve essere
    disposto l'annullamento delle deliberazioni oggetto di impugnativa.

    Per questi motivi



    LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara che non spetta alla Camera dei deputati deliberare che i
    fatti per i quali e' in corso avanti alla Corte di appello di Milano
    procedimento penale nei confronti dei deputati Roberto Maroni,
    Umberto Bossi, Davide Carlo Caparini, Piergiorgio Martinelli e
    Roberto Calderoli per i reati di oltraggio e di resistenza a pubblico
    ufficiale, e del deputato Mario Borghezio per il reato di oltraggio,
    concernono opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni a
    norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione;
    Annulla, per l'effetto, le deliberazioni di insindacabilita'
    adottate dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo 1999.
    Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
    Palazzo della Consulta, il 9 maggio 2001.
    Il Presidente: Ruperto
    Il redattore: Neppi modona
    Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 17 maggio 2001.
    Il direttore della cancelleria: Di Paola

    Saluti......

 

 
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