LE BANCHE POPOLARI
di Sergio Landi
Una piccola banca popolare (Lodi) mette le mani su una banca “normale” (Antonveneta) che vale il doppio bloccando l’offerta di acquisto trasparente di una banca europea che vale sette volte (Abn Amro). Come è possibile? Santi in paradiso e amici di merende (compositi alleati in cordata), non bastano a spiegare i fatti se non nelle pieghe delle regole nebulose del mercato italiano e di anomalie di un diritto vecchio e protezionistico. Chi acquista un titolo ordinario di una società quotata in borsa acquista due diritti inscindibili: il diritto patrimoniale a beneficiare, se ci sono, dei risultati della gestione e quello di partecipazione alla amministrazione della società ovvero alle assemblee di approvazione del bilancio e di elezione degli organi amministrativi esercitando il diritto di voto ( nonché di impugnazione che permette al socio di tutelarsi verso decisioni della maggioranza contrarie alla legge o allo statuto). Ma chi possiede un titolo di una banca popolare quotata acquista un diritto mutilato: ovvero dispone del solo diritto a beneficiare degli utili perché la qualifica di socio non è incorporata nel titolo, ma è nelle disponibilità degli amministratori che possono concederla o no. E perché mai potrebbero non concederla? Perché gli acquirenti potrebbero essere “pregiudizievoli per la società”; cioè ? magari ostili agli amministratori, non sufficientemente amici dei soci fondatori, potrebbero chiedere cose non gradite, interferire nella gestione con atti consentiti dal Codice Civile o potrebbero “esercitare in proprio imprese identiche o affini” ovvero attività creditizie. In sostanza la struttura della banca popolare è blindata in funzione della difesa dello status quo e della stabilità degli assetti di potere ciò che non accade per una banca costituita in società per azioni. Nella legge bancaria del 1993 le banche popolari sono state definite come una forma speciale di banche di credito cooperativo godendone di tutti i benefici protettivi. I soci possono possedere un numero di azioni limitate (lo 0,55 del capitale sociale nelle popolari); il voto vale per una persona indipendentemente dalle azioni sociali possedute; il possesso della azione non da diritto a godere dei diritti di voto. Sembra un piccolo manuale di diritto feudale residuo in una epoca di libera concorrenza. Tutte cose comprensibili in banche cooperative fortemente legate ai territori e operative soprattutto verso i soci o come si dice “a mutualità prevalente”. Piccoli gioielli ben radicati nel territorio toscano ove svolgono funzioni importanti nelle economie locali e dove manager competenti non si improvvisano riders dei mercati finanziari ma sono attenti alla sana, prudente – e redditiva – gestione come richiedono i vincoli della Banca d’Italia. Ma quando queste regole di restrizione si applicano alle popolari, che sono quotate sul mercato libero dei capitali, che non sono a mutualità prevalente, che hanno nella distribuzione degli utili ai soci (salvo il 10% a riserva obbligatoria) il tratto tipico di lucro di ogni attività commerciale ecco che si crea una anomalia. Qualcuno (le banche popolari) sta sul mercato con disparità di trattamento (possono comprare ma non essere comprate) rispetto ad altre banche pur facendo come le altre ricorso al capitale di rischio. Nel nostro ordinamento bancario dunque abbiamo una specie di cooperative del credito a democrazia limitataed a responsabilità limitata ma con potenziale illimitato di attività pur non essendo società per azioni. Il diritto italiano impatta con norme europee di libera circolazione dei capitali – che non circolano- di competività aperta – che non vale per tutti nello stesso modo – di assetto giuridico ovvero di regole che non sono basate sul principio della reciprocità e della par condicio. Paradossalmente chi acquista un titolo azionario “popolare” esercita solo una attività di lucro ma non può dire la sua su come quel pezzo di proprietà viene gestito esercitando i diritti propri di un titolo di proprietà. Nel mercato unico la competizione è legalmente truccata in partenza, né libera, né basata su pari opportunità. Altra cosa sono le discrasie di tempo con le quali ai contendenti sono state consentite o negate le medesime cose, nel rispetto dei poteri insindacabili della Banca d’Italia. Non c’è da meravigliarsi dunque se nel vuoto e nei rovesci del diritto si insinuano le corti di giustizia. L’economia si incarta e prende altre strade.




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