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  1. #21
    saru mo ki kara ochiru
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    In Origine postato da marcogiov
    Quel che conta è quel che decide la IATA.

    Perciò FLR e PSA sono Firenze, VCE e TSF Venezia, MXP, LIN, BGY e persino PMF Milano.

    Fiorentini, se non vi piace lamentatevi con la IATA, che però tenderà a pensare che PSA è l' apt "serio" di Firenze, visto che è l' unico a poter ospitare aerei "seri" in modo prevedibile.
    È vero, ha ragione marcogiov.
    Per la IATA FLR e PSA sono Firenze. C'è poco da obiettare, FR ha tutti i diritti per segnalare PSA come Firenze.

  2. #22
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    In Origine postato da Nickel01
    Ci manca solo di ringraziarla..a Firenze la gente ci arriverebbe a gattoni!
    Ric
    I grandi numeri di turisti non li fai di certo con gli ATR-42 o i BAe 146....

  3. #23
    Nickel01
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    Ma infatti penso che la maggior parte dei turisti arrivino con dei viaggi organizzati con arrivo in Italia a Milano o Roma e poi a giro via terra.
    Ric

  4. #24
    Pista decente a FLR!!
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    In Origine postato da marcogiov
    Quel che conta è quel che decide la IATA.

    Perciò FLR e PSA sono Firenze, VCE e TSF Venezia, MXP, LIN, BGY e persino PMF Milano.

    Fiorentini, se non vi piace lamentatevi con la IATA, che però tenderà a pensare che PSA è l' apt "serio" di Firenze, visto che è l' unico a poter ospitare aerei "seri" in modo prevedibile.
    Non è piu' cosi' con la IATA hanno definitivamente chiuso la questione l'anno scorso dopo anni e anni di ricorsi. Ormai non c'e' piu' il codice unico. Solo FR "scambia" PSA per Firenze, U2 invece "scambia" PSA per Toscana....

    Il codice unico fu utilizzato su richiesta congiunta di SAT e FR quando la stessa compagnia aerea comincio' con i voli su STN. Il "tube" era tappezzato di pubblicità per Florenze con scritto in piccolo Pisa....

  5. #25
    Pista decente a FLR!!
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    In Origine postato da hokusai77
    È vero, ha ragione marcogiov.
    Per la IATA FLR e PSA sono Firenze. C'è poco da obiettare, FR ha tutti i diritti per segnalare PSA come Firenze.
    Ripeto non è piu' cosi'. Prima lo era. Infatti se su galileo digitavi FLR come destinazione o arrivo ti dava anche tutti i voli da PSA. Ora solo FLR.

  6. #26
    Pista decente a FLR!!
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    In Origine postato da airblue
    O ringraziatela dato che molti vettori senza determinati tipologie di aeromobili si impegnano cmq a promuovere all'estero la vostra città utilizzando un aeroporto "rivale".....
    Be', ringraziarla pure..... A Firenze la gente ci è sempre arrivata anche senza FR, PSA o FLR. Piu' che altro è PSA che deve ringraziare, visto che è cresciuta e ha potuto assumere piu' persone. Diciamo che i ringraziamenti dovrebbero essere fatti da Pisa a Firenze e da PSA a FLR (inteso come amministrazione pubblica).

  7. #27
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    In ogni caso vi fate un sacco di menate e solo per colpa vostra.

    Se Peretola fosse un aeroporto serio invece che un aeroporto giocattolo, se non foste così vanagloriosi (quel che c' è di bello a Firenze l' hanno fatto i vs. antenati, non voi) da pensare che tanto la gente va a Firenze anche gattoni e prendeste provvedimenti, a Pisa andrebbe solo Ryanair.

    E comunque ringraziate l' aeroporto di PSA perché porta a Firenze i turisti che voi siete troppo snob da accontentare, visto che gli aerei sono un problema per il vostro delicato equilibrio ecologico. Visto che con i turisti molti fiorentini si mantengono.

  8. #28
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    anche a me sembra solo un problema di grossolano campanilismo... al viaggiatore ryan non interessa dove atterra, l'importante è che spenda poco e riesca ad arrivare in un tempo ragionevole nel centro della città prescelta

  9. #29
    x Alitalia, PSA esiste
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    Pisa e Firenze......................................BEPPONE E DON CAMMILLO

  10. #30
    Nickel01
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    Fosse per noi qui ci sarebbe un aeroporto con 2 piste da 4000m ciasciuna.
    Noi saremo anche "vanagloriosi" ma l'aeroporti di Pisa porta solo turisti che spendono veramente poco in confronto a quelli che arrivano da Roma e Milano.
    Comunque...ecco la sentenza che smantella l'area metropolitana che a IATA serviva per accorpare firenze a pisa.


    Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione III ter, sentenza n. 9702/2003
    Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter,

    composto dai Signori

    Francesco CORSARO, Presidente,

    Silvestro Maria RUSSO, Consigliere, relatore,

    Stefania SANTOLERI, Consigliere,

    ha pronunciato la seguente

    SENTENZA

    sui ricorsi riuniti n. 8157/2003, proposto dalla BRITISH AIRWAYS, con sede nel Regno Unito, dalla RYANAIR, con sede nella Repubblica d’Irlanda (Eire), dalla AIR NOSTRUM, con sede nel Regno di Spagna e dalla GANDALF s.p.a., corrente in Orio al Serio (BG), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutte rappresentate e difese dagli avvocati Edoardo VINCI ed Alessandro GIGLI ed elettivamente domiciliate in Roma, alla via Nomentana n. 257,

    CONTRO

    il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del sig. Ministro pro tempore e l’ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE – ENAC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria

    E NEI CONFRONTI

    - della MERIDIANA s.p.a., corrente in Olbia (SS), in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo GIORDANO ed elettivamente domiciliata in Roma, c. so Vittorio Emanuele II n. 187,

    - della AEROPORTO DI FIRENZE – ADF s.p.a., corrente in Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore, controinteressata, rappresentata e difesa dall’avv. Duccio M. TRAINA ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Carducci n. 4,

    - dell’ALITALIA – LINEE AEREE ITALIANE s.p.a., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad opponendum, rappresentata e difesa dai proff. Franco Gaetano SCOCA ed Aristide POLICE ed elettivamente domiciliata in Roma, via G. Paisiello n. 55,

    - della SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO – SAT s.p.a., corrente in Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad adiuvandum, rappresentata e difesa dall’avv. Andrea CIANNAVEI ed elettivamente domiciliata in Roma, via Civitavecchia n. 5

    - e della LEGA CONSUMATORI ACLI, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, interventrice ad adiuvandum, rappresentata e difesa dall’avv. Melania ELIA ed elettivamente domiciliata in Roma, via I. Vivanti n. 100,

    PER L’ANNULLAMENTO

    della nota prot. n. 421730 del 3 luglio 2003, con cui l’ENAC [1] ha disposto la revoca della nota DGAC prot. n. 348612 del 21 dicembre 1998, lo smantellamento dell’area metropolitana di Firenze ed il ripristino dello statu quo ante, nonché l’apposizione di una riserva, da parte del Governo della Repubblica italiana, alla IATA Reso 763 sulla procedura per lo smantellamento delle aree metropolitane aeroportuali;

    Visto il ricorso con i relativi allegati;

    Visto l’atto di costituzione in giudizio delle P.A. e delle Società controinteressate, nonché delle interventrici ad adiuvandum e ad opponendum;

    Visti gli atti tutti della causa;

    Relatore all’udienza pubblica del 23 ottobre 2003 il Consigliere dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, gli avvocati GIGLI, VINCI, GIORDANO, TRAINA, COLAGRANDE (per delega del prof. SCOCA), CIANNAVEI ed ELIA e l’Avvocato dello Stato VARRONE;

    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

    FATTO E DIRITTO

    1. – La BRITISH AIRWAYS e consorti assumono d’esser tutte vettori aerei operanti, tra l’altro, sugli aeroporti di Pisa e di Firenze.

    Dette Società dichiarano altresì che questi ultimi hanno formato un’area metropolitana in base alle norme della IATA Reso 763, secondo l’assenso a suo tempo fornito dal Ministero dei trasporti e della navigazione, Dir. gen. aviaz. civile (DGAC) con nota prot. n. 348612 del 21 dicembre 1998 e della Regione Toscana all'incorporazione del codice dell’aeroporto di Pisa (PSA) nel town code dell’area urbana di Firenze (FLR). In tal modo, fu creata un’unica area denominata FLR, avente un’unica visualizzazione dell’offerta dei voli, per entrambi gli aeroporti, nel Computer reservation Systems – CRS. Nonostante la IATA avesse confermato l’esistenza di tale area metropolitana, con nota prot. 320557 del 28 gennaio 2002, l’ENAC dispose la revoca del provvedimento DGAC n. 348612/98, con conseguente soppressione della configurazione dell’area stessa ed il ripristino dello precedente status dei due aeroporti coinvolti. La nota ENAC prot. n. 320557/2002 fu annullata dalla Sezione, con sentenza n. 5668 del 21 giugno 2002, passata in giudicato.

    2. – In sede di riemanazione, l’ENAC, che il giudicato aveva invitato ad attenersi alla procedura IATA per lo smantellamento delle aree metropolitane, ha cercato sul punto il consenso degli operatori coinvolti e della IATA, ma senza esito, anche per le difficoltà interpretative da questa frapposte al riguardo, nonostante il chiaro dato testuale di IATA Reso 763 e l’interpretazione resa sul punto dal giudicato, in base al contenuto delle norme e secondo ragionevolezza. Pertanto, dopo varie vicissitudini, con nota prot. n. 420335/SCA del 24 febbraio 2003, l’ENAC ha comunicato ai soggetti interessati l’avvio di detto procedimento di riemanazione. Infine, con nota prot. n. 421730 del 3 luglio 2003, l’ENAC ha disposto la revoca della nota DGAC n. 348612/98, lo smantellamento dell’area metropolitana di Firenze ed il ripristino dello statu quo ante, nonché l’apposizione di una riserva, da parte del Governo della Repubblica italiana, alla IATA Reso 763 sulla procedura a tal fine.

    3. – Avverso tale statuizione insorgono allora, con il ricorso in epigrafe, tali Società innanzi a questo Giudice, deducendo vari profili di censura.

    Resistono nel presente giudizio le Amministrazioni statali intimate, le quali eccepiscono l’infondatezza della pretesa attorea. Pure le controinteressate ADF s.p.a. e Meridiana s.p.a. si son costituite in giudizio, concludendo per il rigetto della domanda giudiziale attorea. Interviene ad opponendum ALITALIA s.p.a., che eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in epigrafe (essendo stato proposto nell’ordinaria sede di cognizione, anziché in quelle d’ottemperanza del giudicato) e la sua improcedibilità (per omessa intimazione di tutti i controinteressati) e, nel merito, l’infondatezza della pretesa attorea. Intervengono ad adiuvandum la Società Aeroporto toscano – SAT s.p.a., e la Lega consumatori ACLI, con sede in Milano, che ribadiscono la fondatezza della domanda attorea e ne chiedono l'accoglimento.

    All’udienza pubblica del 23 ottobre 2003, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione dal Collegio.

    4. – Non ha pregio e va disattesa l’eccezione d’inammissibilità, perché il ricorso in epigrafe è stato proposto nella presente sede di cognizione, anziché in quella d’ottemperanza del giudicato scaturente dalla sentenza n. 5668/2002.

    Tale eccezione sul rito muove dall'erroneo convincimento che l’ENAC abbia violato o eluso il giudicato, perché non avrebbe rispettato, in base al significato di IATA Reso 763 come esattamente interpretata dalla Sezione, né la procedura di de-listing (e, quindi, di smantellamento dell’area metropolitana, quando essa abbia due soli aeroporti), né sia l’autolimite della sua discrezionalità in relazione al suo spontaneo assoggettamento ab origine alle regole di detta fonte. In realtà, in sede di riemanazione, l’ENAC ha tentato di seguirne la procedura, secondo le regole del contrarius actus indicate dal giudicato, ma l’opposizione della IATA, che pretende l’unanimità anche per il de-listing, ne ha frustrato il buon esito. Non elusivo s' appalesa il ricorso dell’ente, in un contesto giuridico del tutto distinto dalla procedura di de-listing, alle sue ordinarie potestà di governo del trasporto aereo, discendenti dal diritto sostanziale e non coinvolte dal giudicato, se non nella parte procedimentale. Pertanto, è ammissibile l'impugnazione attorea, perché contesta l’uso ed i risultati dell’esercizio di tali potestà in concreto ed alla luce del diritto sostanziale (arg. ex Cons. St., V, 17 febbraio 2003 n. 837), dovendo il gravame esser proposto in sede di cognizione, se esso sia rivolto a denunciare la difformità dell’atto sopravvenuto rispetto all’obbligo d’adeguarsi esattamente non al giudicato, bensì, come nella specie, al diritto sostanziale (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 25 febbraio 2003 n. 1017).

    È appena da osservare, alla luce del diritto vivente e delle recenti innovazioni nel processo amministrativo, come spetti al Giudice adito, per la corretta individuazione del rito applicabile, determinare la natura e l'oggetto della pretesa sostanziale dedotta e, in base a ciò, valutarla unitariamente in un unico contesto processuale, senza scinderla a seconda che rechi questioni esecutive o di cognizione ed applicando in un altrettanto unica sentenza tutti i suoi poteri, ciascuno limitatamente all'area di competenza (cfr. Cons. St., VI, 20 giugno 2003 n. 3688).

    5. – Parimenti da rigettare è l’eccezione d’improcedibilità del ricorso in epigrafe per omessa intimazione di tutti i soggetti controinteressati, facilmente individuabili, a detta dell’interventrice ad opponendum, perché indicati nell’ultimo capoverso delle premesse dell’atto impugnato.

    Quest’ultimo, aldilà dell’apposizione della riserva governativa a IATA Reso 763 -che ha natura di atto generale, perché impinge in via immediata sul testo di tale atto-fonte-, essenzialmente ha per oggetto e s’incentra sulla revoca in autotutela dell’atto d’assenso a suo tempo emanato dalla DGAC.

    Lo "smantellamento" dell’area metropolitana de qua si manifesta non come statuizione autonoma discendente dalla concorde volontà di tutti i soggetti privati coinvolti e secondo la IATA Reso 763, ma come mero effetto del ritiro dell’atto che ne autorizzò la costituzione. Questo, tuttavia, riguardò, più che vettori singoli o associati, gli aeroporti di Pisa e di Firenze e ne conformò direttamente la sfera giuridica e degli interessi, con specifico riguardo all'unificazione, in capo al town code di Firenze (FLR), dei codici aeroportuali ai fini della visualizzazione dell'offerta dei voli nel CRS. Gli unici soggetti realmente destinatari dell’impugnata revoca sono quindi tali gestori, peraltro costituiti in giudizio, non già i vettori o gli operatori che li usano.

    Costoro possono essere, a seconda della loro utilità materiale al mantenimento, o meno, dell’area metropolitana, incisi o avvantaggiati dall’impugnata revoca, ma soltanto, a causa dell’impossibilità d’adoperare nella specie la procedura di de - listing ex IATA Reso 763, in via mediata e riflessa, per il mero fatto che essi volino su uno o entrambi gli aeroporti. È materialmente vero che l’atto impugnato indica un insieme di soggetti, diversi da detti gestori aeroportuali, che hanno manifestato il proprio parere favorevole allo smantellamento dell’area metropolitana in questione. Ciò, tuttavia, non fa di costoro veri e propri controinteressati, perché tale opinione: A) – proviene da soggetti operanti in modo transeunte su uno o entrambi gli aeroporti, tant’è che sono stati interpellati i vettori che v'hanno volato solo negli ultimi dodici mesi; B) – concerne una posizione conformata da un atto generale, efficace, cioè, non solo nei loro riguardi, ma anche e soprattutto nei confronti di qualunque operatore degli aeroporti stessi; C) – riguarda posizioni personali ed è distinta dalle esigenze obiettive di tutela dei passeggeri su cui, di per sé, si basa la revoca, la quale così prescinde dal numero di vettori coinvolti e, addirittura, dal loro consenso o dissenso sul punto; D) – nel procedimento d’autotutela ?a differenza di ciò che accade nella procedura di de-listing ex IATA Reso 763-, può corroborare la valutazione, ma non fonda l’interesse pubblico alla rimozione, né ha carattere decisorio.

    6. – Nel merito, la domanda attorea è fondata e, come tale, dev’esser accolta, pur se nei limiti e per le considerazioni di cui appresso.

    Ora, già la sentenza n. 5668/2002 aveva distinto, senza possibilità di commistione, l’esercizio della potestà autorizzativa in funzione di controllo, da parte dell' autorità aeronautica, sui singoli passaggi per la costituzione dell’area metropolitana a’sensi di IATA Reso 763 - nell'àmbito del quale l’ENAC agisce jure imperii e, se del caso, può apprezzare ex novo l'interesse pubblico che presiedette a detta costituzione -, dalla procedura che tale fonte indica per il de-listing e che implica il necessario innesco da parte degli operatori aeroportuali. In linea di principio, quindi, il giudicato ha affermato che l’effetto risolutivo di un’area metropolitana, quando non sia possibile adoperare la procedura ad hoc di IATA Reso 763 -e, nondimeno, sussista un interesse pubblico concreto ed attuale ad ottenere tale risultato-, può esser perseguito dall’autorità aeronautica nazionale con l’esercizio dei suoi poteri di controllo, anche attraverso l’attivazione dei procedimenti amministrativi di secondo grado. Tanto specialmente se si considera che la procedura costitutiva dell’area stessa impone il consenso o, perlomeno, il non dissenso di tale autorità su ciascun momento in cui essa s’articola. Pertanto, non è condivisibile l’assunto attoreo, laddove lamenta l’asserita persistente ribellione dell’ente intimato alle regole di IATA Reso 763, perché, invece, constano in atti i tentativi di quest’ultimo d’attivare proficuamente le procedure in questione, rimasti senza esito. Parimenti priva di pregio è la censura, secondo cui sarebbe illegittima l’apposizione della riserva governativa a IATA Reso 763 contestualmente allo smantellamento -in modo da rendere coerente questo a quella -, appunto in relazione all’ontologica distinzione tra poteri amministrativi e procedure negoziate tra gestori aeroportuali e vettori, onde irrilevanti s’appalesano le questioni su tale riserva ai fini della valutazione della correttezza, o meno, dell'impugnata revoca in sé.

    A tal ultimo riguardo, invece, è fondata la censura dei ricorrenti, secondo cui, in pratica, difetta un serio e rigoroso apprezzamento, da parte dell’ente intimato, dell'interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione della precedente autorizzazione alla costituzione dell’area de qua.

    Invero, l’impugnata revoca muove dalla considerazione che l’attuale codifica ai fini CRS, comune agli aeroporti di Firenze e di Pisa, ingenererebbe errori nei viaggiatori, inducendo loro a credere che l’aeroporto di Pisa sia posto a servizio della città di Firenze e, quindi, vi sarebbe un preminente interesse pubblico a garantire la corretta informazione agli utenti. Non nega il Collegio che tale esigenza, se corroborata da dati e riscontri oggettivi e ragionevoli, potrebbe di per sé giustificare un nuovo apprezzamento della vicenda costitutiva dell’area metropolitana de qua. Nondimeno, l’atto d’autotutela, in quanto teso a rimuovere una precedente determinazione, specie se ampliativa della sfera giuridica del destinatario, non può non recare, specie se emanato ad anni di distanza, puntuali precisazioni in merito all'interesse pubblico in concreto tutelato, ossia una seria dimostrazione, secondo la valutazione comparativa dei costi e dei benefici e aldilà del mero ripristino della legalità, dell'impossibilità di mantenere il precedente assetto di interessi e, correlativamente, in ordine al pregiudizio che lo stesso, perché incidente e su una vicenda consolidata e sull'affidamento ingenerato nel privato, sia in grado di produrre nella sfera di costui (giurisprudenza pacifica: cfr., p. es., Cons. St., V, 19 febbraio 2003 n. 899). Pertanto, l’affermazione contenuta nell’atto impugnato s’appalesa in concreto una mera petizione di principio, se non una tautologia, in quanto essa non indica, con rigore argomentativo e serietà e ragionevole dovizia del materiale istruttorio raccolto, in che cosa mai l’unificazione del town code nel CRS riesca effettivamente ad indurre in errore i viaggiatori diretti all’una, piuttosto che all’altra destinazione.

    Non basta allora predicare la distorsione della corretta informazione dei viaggiatori, che per avventura potrebbe indurre l’area metropolitana de qua. Occorre invece che l’ente intimato raccolga dati che, con sufficiente concretezza, elenchino i fatti accaduti e gli elementi sintomatici e dimostrino la congruenza, sotto i profili logico e della proporzionalità tra istruttoria condotta e statuizione assunta, della revoca e, quindi, della modificazione dell’assetto dato, rispetto al mantenimento della situazione com’è. Tutto ciò appare tanto più necessario, se si considera che l’ente intimato enfatizza i pareri favorevoli alla revoca e sottovaluta quelli contrari, senza, al contempo, dimostrare con sufficiente precisione l’incongruenza di queste ultime opinioni. Anzi, già il citato giudicato ebbe modo d’affermare e la Sezione non può che ribadire adesso che la sussistenza di opinioni siffatte, così divaricate e di così differente tenore - in particolare, sui notori limiti fisici dell’aeroporto di Firenze, rispetto a quello di Pisa- , avrebbe dovuto indurlo ad una più matura ed approfondita valutazione obiettiva dell’interesse a rimuovere l’assetto dato, basato, se questa è l'esigenza, sui bisogni dei viaggiatori, senza necessariamente partire dai soli bisogni di alcuni tra i vettori operanti sull’uno e/o sull’altro aeroporto.

    7. – Il ricorso in epigrafe va dunque accolto, ma, sussistendone giusti motivi, le spese del presente giudizio possono esser compensate tra tutte le parti.

    P.Q.M.

    il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sez. 3°-ter, accoglie in parte il ricorso n. 8157/2003 in epigrafe e per l’effetto annulla, per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, la nota ENAC n. 421730 del 3 luglio 2003, meglio indicata in premessa, con salvezza degli atti ulteriori di detto ente.

    Spese compensate.

    Ordina all’Autorità amministrativa d’eseguire la presente sentenza.

    Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 ottobre 2003.

    Francesco CORSARO, PRESIDENTE Silvestro Maria RUSSO, ESTENSORE


    Depositata in Segreteria il 7 novembre 2003

 

 
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