Ti rispondo punto per punto:In origine postato da FCYMan
@ Motan:
1) La Bossi-Fini iniziale prevedeva il solo intervento del questore per l'espulsione dei clandestini, successivamente i giudici hanno fatto ricorso in corte costituzionale per ottenere di essere loro a dire l'ultima parola e il governo ha dovuto modificare la legge (secondo me avevano ragione i leghisti a voler modificare la costituzione per parare il colpo). La vera Bossi-Fini, quella scritta dai due politici (o chi per loro) è stata in vigore per poco tempo.
2- Il nuovo codice penale (mi pare in vigore dai primi anni '90) da al giudice la possibilità di interpretare la legge, non lo obbliga ad applicarla punto e basta (pensa al giudice che ha fatto la distinzione tra guerrigliero e terrorista...)
Sulla Bossi-Fini mi viene in mente un esempio che ho letto tempo fà: un giudice di Milano aveva annullato l'espulsione di 10 nomadi romeni senza permesso di soggiorno e il prefetto che ha fatto ricorso in appello ha ottenuto ragione solo dopo un anno...nel frattempo clandestini a spasso.
3) Che la legge necessiti miglioramenti d'accordo ma lo spirito di questa legge ovvero clandestini espulsi e permesso di soggiorno=permesso di lavoro lo trovo giusto e non mi pare proprio che all'estero i clandestini non vengano espulsi.
4) Infine tu sostieni che i nomadi che hanno un pds debbano necessariamente avere un lavoro: non ti viene in mente che il permesso di soggiorno sia stato ottenuto con la Turco-Napolitano o la legge Martelli? Oppure prima della Bossi-Fini i Rom in Italia non c'erano? Ad alcuni inoltre viene riconosciuto l'asilo politico, non so su quali basi ma purtroppo l'ho letto più di una volta.
Non penso che i politici e i giudici vogliano ripulire etnicamente il proprio paese ma la legge non viene applicata sempre o il paese andrebbe meglio.
Spesso anche le forze dell'ordine sembrano non applicarla: non sempre quando li fermano li arrestano e spesso li ho visti girare la testa dall'altra parte specie nelle zone più "difficili" (obbiettivamente prendersi botte e coltellate per 1000€ al mese non è una grande idea...).
Capisco il tuo punto di vista ma mi sembra un pò ingenuo...
1) e 2) I giudici di pace hanno in materia di espulsione due tipi di competenza:
a) sulla convalida dell'esecuzione del provvedimento di espulsione della questura con le modalità dell'accompagnamento in frontiera;
b) sul ricorso contro il provvedimento di espulsione fatto dal cittadino extracomunitario.
Nel caso di convalida il giudice di pace non fa altro che verificare se esistano i pressuposti per l'accompagnamento in frontiera (provvedimento di espulsione, vettore disponibile e documento valido per l'espatrio nonchè rispetto del termine di 48 ore per la fissazione dell'udienza) SENZA POTER INCIDERE in alcun modo sull'espulsione che resta valida.
In caso di mancata convalida infatti il questore dovrà DARE ESECUZIONE ALL'ESPULSIONE con le altre modalita previste e cioè con ordine di trattenimento presso il c.p.t. piu vicino oppure, ove ciò non sia possibile mediante ordine ad abbandonare lo stato (foglio di via).
Nel caso di IMPUGNAZIONE del provvedimento di espulsione il giudice di pace va a valutare la legittimità del provvedimento e può, se lo ritiene illegittimo annullarlo.
La quale espulsione però viene COMUNQUE ESEGUITA, in quanto l'impugnazione non ne sospende l'efficacia (art. 13/3 Bossi-Fini).
Quindi ci deve essere obbligatoriamente un ricorso da parte dell'espulso affinchè il giudice possa eventualmente annullare l'espulsione (e quindi il divieto di rientro in Italia).
3) Mai sostenuto il contrario. Rimango del parere che l'attuale meccanismo delle quote sia una sanatoria mascherata dei clandestini già presenti in Italia, quindi andrebbe ripensato.
4) I permessi di soggiorno devono sottostare alla legge attuale, la Bossi-Fini, quindi non possono superare (art. 5/3bis):
a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi;
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la durata di un anno;
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la durata di due anni (va rinnovato 90 giorni prima della scadenza) .
La perdita del posto di lavoro a tempo indeterminato non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno; l'extra-UE ha tempo sei mesi per trovare un'altra occupazione (art. 22/11). Dopodichè diventa clandestino.
Per quanto riguarda i nomadi c'è da considerare anche un altro fatto: molti sono cittadini italiani, quindi inespellibili. Quelli che non lo sono devono sottostare alla Bossi-Fini.
Sugli scarsi controlli sono d'accordo, l'avevo anche scritto da un'altra parte. Ditelo anche a Tremonti, che in finanziaria ha tagliato di brutto i fondi per la sicurezza.


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