La mia non è una considerazione giuridico-formale, ma politica.In Origine Postato da novis
Perchè smetteranno di essere speciali?
Mi sembra chiaro che la posizione delle regioni a statuto speciale cambia se cambia la posizione delle altre regioni.


La mia non è una considerazione giuridico-formale, ma politica.In Origine Postato da novis
Perchè smetteranno di essere speciali?
Mi sembra chiaro che la posizione delle regioni a statuto speciale cambia se cambia la posizione delle altre regioni.
Diderot
davvero non capisco chi,da padano,dice che non voterà al referendum questa devolution perchè non è quello che ci vorrebbe e che ci si proponeva in passato...prima di tutto,per quanto riguarda il federalismo ,l'obiettivo della Lega era ed è sempre quello di introdurre sto benedetto federalismo fiscale...alla scuola politica federale di Sestri lo han detto tutti,da Pagliarini a Castelli passando per chi volete voi...tutte le Regioni,leggo oggi sulGiornale,han firmato un documento per chiederne l'introduzione,in Sicilia son già partiti,insomma,la svolta,quella vera,sembra davvero alle porte...mase fra qualche mese vince il no al referendum temo che di federalismo non si parlerebbe + per un bel pezzo...anche io sono secessionista,ma non mi sembra un granchè decidere di prenderlo in culo senza vaselina quando il tubetto è li' li' per essere aperto...


rancore,lacrime..i gufi sono sempre lì...
grazie d'esistere..
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VALSESIA libera.. Paolo Tiramani


Scusate, ma nella cosiddetta devolution mi pare che ci sia già una sorta di federalismo fiscale, no?
io mi sono letto il nuovo testo e cito:
articolo 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
NORME TRANSITORIE:
[...]
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l'adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.
Art. 57. (Federalismo fiscale e finanza statale)
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.
In pratica si dice già che entro 3 anni le regioni e gli enti devono essere indipendenti(autonome) fiscalmente... dove è l'inganno(c'è sempre l'inganno) ?


L'art. 119 non è stato cambiato per nulla.In Origine Postato da Max_s
Scusate, ma nella cosiddetta devolution mi pare che ci sia già una sorta di federalismo fiscale, no?
io mi sono letto il nuovo testo e cito:
In pratica si dice già che entro 3 anni le regioni e gli enti devono essere indipendenti(autonome) fiscalmente... dove è l'inganno(c'è sempre l'inganno) ?
Se si prevede che non ci deve essere aumento della pressione fiscale complesssiva vuol dire che viene negata l'autonomia fiscale delle regioni.
Diderot


No, perché le medesime tassazioni potrebbero rimanere appannaggio delle regioni (e questo deve chiarirlo la legge attuativa, che si prevede debba essere varata entro 3 anni... metti caso che dichiari che l'IVA e altre tasse rimangono alle regioni).In Origine Postato da Diderot
L'art. 119 non è stato cambiato per nulla.
Se si prevede che non ci deve essere aumento della pressione fiscale complesssiva vuol dire che viene negata l'autonomia fiscale delle regioni.
La fregatura è invece il FONDO PEREQUATIVO, la cui esistenza permetterebbe qualunque politica di ridistribuzione.


Comunque l'art. 119 è così dal 2001, ma il governo non ha fatto nulla per attuarlo.In Origine Postato da Uno del Nord
No, perché le medesime tassazioni potrebbero rimanere appannaggio delle regioni (e questo deve chiarirlo la legge attuativa, che si prevede debba essere varata entro 3 anni... metti caso che dichiari che l'IVA e altre tasse rimangono alle regioni).
La fregatura è invece il FONDO PEREQUATIVO, la cui esistenza permetterebbe qualunque politica di ridistribuzione.
Diderot


È vero, mi spiego sta cosa come un voler attendere che la Costituzione riceva le complete modifiche prima di pensare a "implementarla". Il fatto di imporre una scadenza alla codifica dell'art.119 tra le norme transitorie, lo intendo come un "è vero, siamo consapevoli che era da fare e non l'abbiamo fatto. Ma prima c'erano dei motivi, e ora che è finalmente possibile lo scheduliamo esattamente come tutti gli altri processi di attuazione costituzionale."In Origine Postato da Diderot
Comunque l'art. 119 è così dal 2001, ma il governo non ha fatto nulla per attuarlo.


La norma transitoria è una norma c.d. programmatica. Siognifica dire al futuro legislatore: mi piacerebbe che tu facessi così e cosà.In Origine Postato da Uno del Nord
È vero, mi spiego sta cosa come un voler attendere che la Costituzione riceva le complete modifiche prima di pensare a "implementarla". Il fatto di imporre una scadenza alla codifica dell'art.119 tra le norme transitorie, lo intendo come un "è vero, siamo consapevoli che era da fare e non l'abbiamo fatto. Ma prima c'erano dei motivi, e ora che è finalmente possibile lo scheduliamo esattamente come tutti gli altri processi di attuazione costituzionale."
L'attuazione del 119 da parte del c.dx si è tradotta nella creazione di una commissione di studi, che ha finito ora i suoi lavori pubblicando una lunga, noiosa relazione che nessuno leggerà.
Diderot