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Risultati da 41 a 50 di 303

Discussione: Ave Paolo...

  1. #41
    Terra di Mezzo Crotone
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    Citazione Originariamente Scritto da LuciaP
    Non mi riferivo all' ambiente del tifo in generale, ma a quello del tifo politicizzato a cui non interessa affatto vedersi la partita, ma solo vedere il prprio capytano che fa il saluto romano
    questa è una grandissima cazzata..

  2. #42
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    Citazione Originariamente Scritto da SubZero
    Lucarelli e Di Canio sono liberi di salutare i propri tifosi come cavolo vogliono....Di Canio si è sempre dichiarato "fascista".....gli ultras laziali sono fascisti....quel gesto lo considero solamente un saluto tra camerati, punto....come considero il gesto di Lucarelli un saluto tra compagni....cosa c'è di male? Onestamente non mi spiego tutto sto casino che salta fuori ogni volta....
    perchè fate finta di non capire?
    Esiste una legge in Italia (addirittura una legge di attuazione di una norma COSTITUZIONALE) che punisce il reato di apologia del fascismo.
    Il comportamento di DI Canio e quello degli ultras della Lazio è un reato che va addirittura contro lo spirito della costituzionale.
    Il fascismo è stato sconfitto.... e chi perde, paga.

  3. #43
    TERRA DI MEZZO CROTONE
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    Citazione Originariamente Scritto da buonvecchioalberto
    perchè fate finta di non capire?
    Esiste una legge in Italia (addirittura una legge di attuazione di una norma COSTITUZIONALE) che punisce il reato di apologia del fascismo.
    Il comportamento di DI Canio e quello degli ultras della Lazio è un reato che va addirittura contro lo spirito della costituzionale.
    Il fascismo è stato sconfitto.... e chi perde, paga.
    mi citi l'articolo della costituzione che prevede la non possibilità di alzare un braccio in segno di saluto??

  4. #44
    birth is optional
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    Citazione Originariamente Scritto da Daniele
    mi citi l'articolo della costituzione che prevede la non possibilità di alzare un braccio in segno di saluto??
    Dai Daniele... fai come subzero ammetti che la curva dela Lazio è fascista e anche DiCanio lo è.
    Troppo facile fare i fasci e poi piangere quando si mette male.

    Sotto trovi il testo della legge. Leggila bene.








    Legge n. 645 del 1952 (legge Scelba):

    Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

    Pubblicata nella Gazz. Uff. 23 giugno 1952, n. 143.

    1. Riorganizzazione del disciolto partito fascista.

    -Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista.

    2. Sanzioni penali.

    - Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell'articolo 1, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da 2.000.000 a 20.000.000 di lire (3/a) (4). Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.000.000 a 10.000.000 di lire (1) (2). Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate (2). L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque custoditi (2). Fermo il disposto dell'art.29, comma primo, del codice penale, la condanna dei promotori, degli organizzatori o dei dirigenti importa in ogni caso la privazione dei diritti e degli uffici indicati nell'art.28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni. La condanna dei partecipanti importa per lo stesso periodo di cinque anni la privazione dei diritti previsti dall'art.28, comma secondo, n. 1, del codice penale. (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (2) Gli attuali commi dal primo al quarto così sostituiscono gli originari primi tre commi per effetto dell'art.8, L. 22 maggio 1975, n. 152.

    3. Scioglimento e confisca dei beni.

    - Qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo (3). Nei casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo, sempre che ricorra taluna delle ipotesi previste nell'art.1, adotta il provvedimento di scioglimento e di confisca dei beni mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'art.77 della Costituzione. (3) Comma così sostituito dall'art.9, L. 22 maggio 1975, n. 152.

    4. Apologia del fascismo.

    - Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell'articolo 1 è punto con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000 (1). Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni (4). La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da 1.000.000 a 4.000.000 di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa (1). La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del c.p., per un periodo di cinque anni (5). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (4) Comma così sostituito dall'art.4, D.L. 26 aprile 1993, n. 122. (5) Così sostituito dall'art.10, L. 22 maggio 1975, n. 152.

    5. Manifestazioni fasciste.

    - Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire (1). Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni (6). (1) La misura della multa è stata così elevata dall'art.113, quarto comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. La sanzione è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art.32, secondo comma, della legge sopracitata. (6) Così sostituito dall'art.11, L. 22 maggio 1975, n. 152. 5-bis. - Per i reati previsti dall'articolo 2 della presente legge è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura (7). (7) Articolo aggiunto dall'art.12, L. 22 maggio 1975, n. 152.

    6. Aggravamento di pene.

    - Le pene sono aumentate quando i colpevoli abbiano ricoperto una delle cariche indicate dall'art.1 della legge 23 dicembre 1947, n. 1453 (8), o risultino condannati per collaborazionismo ancorché amnistiati. Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa (9). (8) Recante norme sulla limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista. (9) Comma così sostituito dall'art.13, L. 22 maggio 1975, n. 152.

    7. Competenza e procedimenti.

    - La cognizione dei delitti preveduti dalla presente legge appartiene al tribunale. Per i delitti stessi si procede sempre con istruzione sommaria, salvo che ricorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo ai sensi dell'art.502 del codice di procedura penale. In questo caso il termine di cinque giorni indicato nello stesso articolo è elevato a quindici giorni.

    8. Provvedimenti cautelari in materia di stampa.

    - Anche prima dell'inizio dell'azione penale, l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dei giornali, delle pubblicazioni o degli stampati nella ipotesi del delitto preveduto dall'art.4 della presente legge. Nel caso previsto dal precedente comma, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni periodiche può essere eseguito dagli ufficiali di polizia giudiziaria, che debbono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, farne denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo di ogni effetto. Nella sentenza di condanna il giudice dispone la cessazione dell'efficacia della registrazione, stabilita dall'art.5, L. 8 febbraio 1948, n. 47, per un periodo da tre mesi a un anno e, in caso di recidiva, da sei mesi a tre anni.

    9. Pubblicazioni sull'attività antidemocratica del fascismo.

    - La Presidenza del Consiglio bandisce concorsi per la compilazione di cronache dell'azione fascista, sui temi e secondo le norme stabilite da una Commissione di dieci membri, nominati dai Presidenti delle due Camere, presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione, allo scopo di far conoscere in forma obiettiva ai cittadini e particolarmente ai giovani delle scuole, per i quali dovranno compilarsi apposite pubblicazioni da adottare per l'insegnamento, l'attività antidemocratica del fascismo. La spesa per i premi dei concorsi, per la stampa e la diffusione è a carico dei capitoli degli stati di previsione della spesa per acquisto e stampa di pubblicazioni della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Pubblica istruzione.

    10. Norme di coordinamento e finali.

    - Le disposizioni della presente legge si applicano senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal codice penale. Sono abrogate le disposizioni della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, concernenti la repressione dell'attività fascista, in quanto incompatibili con la presente legge. La presente legge e le norme della L. 3 dicembre 1947, n. 1546, non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale.

  5. #45
    SubZero
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    e un chi se ne frega non ce lo metti?

  6. #46
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    Citazione Originariamente Scritto da SubZero
    e un chi se ne frega non ce lo metti?
    Ce lo puoi mettere te...
    Prendetevi però le vostre responsabilità e le sanzioni che ne derivano invece di piangere e arrampicarvi sugli specchi.

  7. #47
    SubZero
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    Citazione Originariamente Scritto da buonvecchioalberto
    Ce lo puoi mettere te...
    Prendetevi però le vostre responsabilità e le sanzioni che ne derivano invece di piangere e arrampicarvi sugli specchi.

    come ho gia detto.... SONO FASCISTA!


    adesso denunciami!


    la Scelba potete mettervela dove volete.

  8. #48
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    Citazione Originariamente Scritto da LuciaP
    E' tuo non è tuo il 3d su cui stiamo scrivendo?
    Sì, la conosco la carriera di Di Canio all' estero. Sinceramente, nonostante quello che tu dici, non mi sembra quella di un campione spaventoso. secondo me non è neanche una bandiera, ma tant'è ognuno su questo la pensa come preferisce e non ho certo intenzione di contestare le tue opinioni (solo perchè sei romanista, eh?).
    Però sul vero argomento della discussione non hai mica risposto
    No, non l'ho aperto io questo 3d. Non ho detto che Di Canio sia un campione spaventoso, ma nemmeno che abbia avuto una carriera mediocre. Ha avuto il suo successo. Poi, per quanto riguarda l'argomento del 3d, se Di Canio o Lucarelli vogliono salutare "politicamente" lo facciano pure, non sta a me giudicarli, così come a nessun politico ben pensante.

    PS Forza Roma...

  9. #49
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    Citazione Originariamente Scritto da SubZero
    come ho gia detto.... SONO FASCISTA!


    adesso denunciami!


    la Scelba potete mettervela dove volete.
    Ma chi vuoi che ti caghi te?
    D'altronde sarebbe anche eccessivo perdere tempo anche con quel giullare di DiCanio, se non fosse per la tentazione a risolvere il tutto con qualche mezza scusa, anche nel dibattito politico.

  10. #50
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    E tu onore di pianti,Ettore,avrai ove fia santo e lagrimato il sangue per la patria versato,e finchè il Sole risplenderà su le sciagure umane
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    Citazione Originariamente Scritto da Marzia
    questa è una grandissima cazzata..
    Dimostra che sia una cazzata. Uno va allo stadio per seguire una partita oppure per vedere il capitano di una squadra che fa il saluto romano come un invasato alla sua curva?
    Con le budella dell' ultimo prete impiccheremo l' ultimo re

 

 
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