Risultati da 1 a 5 di 5
  1. #1
    Il Patriota
    Ospite

    Predefinito il feto è mio e lo uccido io....

    Sentenza a Monza: tutela piena alla scelta della madre, in secondo piano il diritto alla paternità «Aborto, decide la donna. Il no del marito non conta» Lei rinuncia alla gravidanza, lui contesta. Il giudice: decide la donna


    Una donna, sposata o meno che sia, ha diritto a interrompere la sua gravidanza entro i primi 90 giorni senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito. Così ha deciso il tribunale di Monza dando torto a unmarito che, dopo l’interruzione di gravidanza decisa dalla moglie senza consultarlo, aveva chiesto la separazione per colpa della donna e il risarcimento dei danni.
    Un marito ha chiamato in causa la moglie di fronte al tribunale di Monza per chiedere la separazione, che doveva essere a lei addebitata, in quanto avrebbe violato i doveri che derivano dal matrimonio, e per chiedere anche il risarcimento del danno.
    Qual era la colpa della signora? Avere abortito avvalendosi della legge 194 e perciò nel rispetto della normativa vigente, ma senza fare partecipe il marito della procedura per l’autorizzazione dell’interruzione di gravidanza. In particolare il coniuge invocava il proprio diritto alla paternità che avrebbe imposto, secondo lui, alla moglie «di tener conto delle sue ragioni eventualmente contrarie» dovendo «ritenersi illecito, nell’ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare alla decisione il marito-padre».
    La sentenza del tribunale di Monza (presidente Piero Calabrò), depositata in questi giorni è rigorosa. Si fa riferimento a una sentenza della Cassazione (5 novembre ’98, n. 11094) che ha considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 5 della legge 194/78, che individua nella donna l’unica titolare del diritto di interrompere la gravidanza senza attribuire alcun peso alla contraria volontà del marito e, a maggior ragione del padre naturale. La legge insomma tutela il diritto della madre, sposata o meno che sia, all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento, in piena liberà di autodeterminazione, senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito, nonché il diritto alla vita di quest’ultimo.
    La sentenza del tribunale di Monza procede rilevando che sarebbe quanto meno incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di «moglie», debba essere sanzionata con l’addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronunzia direttamente riconducibili (prima fra tutte la perdita dell’assegno di mantenimento) a causa e per effetto dell’esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge. Ne consegue che di fronte alla decisione della moglie di abortire nel rispetto della legge 194, il marito potrà chiedere la separazione se non ha condiviso la scelta della moglie e se ritiene che la convivenza non sia più possibile. Ma certo non potrà chiedere che la separazione sia addebitata alla consorte e ancor meno che la consorte sia tenuta a risarcire il danno per la lesione al suo diritto alla paternità. È ben vero che la procreazione costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità primarie del matrimonio ma è altrettanto vero che colei che esercita un proprio diritto non può, per ciò solo, essere oggetto di un giudizio che la penalizza.
    In un momento in cui la legge sull’aborto è diventato un tema incandescente è importante una decisione rigorosa come quella del tribunale di Monza, che afferma che non può derivare una sanzione alla moglie, né sotto il profilo dell’addebito della separazione, né sotto il profilo del risarcimento del danno per una scelta di interruzione della gravidanza riservata alla sola donna e avvenuta nei termini previsti dalla legge.
    Cesare Rimini
    31 gennaio 2006

  2. #2
    Il Patriota
    Ospite

    Predefinito


  3. #3
    Il Patriota
    Ospite

    Predefinito


  4. #4
    Agape
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Il Patriota
    Sentenza a Monza: tutela piena alla scelta della madre, in secondo piano il diritto alla paternità «Aborto, decide la donna. Il no del marito non conta» Lei rinuncia alla gravidanza, lui contesta. Il giudice: decide la donna


    Una donna, sposata o meno che sia, ha diritto a interrompere la sua gravidanza entro i primi 90 giorni senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito. Così ha deciso il tribunale di Monza dando torto a unmarito che, dopo l’interruzione di gravidanza decisa dalla moglie senza consultarlo, aveva chiesto la separazione per colpa della donna e il risarcimento dei danni.
    Un marito ha chiamato in causa la moglie di fronte al tribunale di Monza per chiedere la separazione, che doveva essere a lei addebitata, in quanto avrebbe violato i doveri che derivano dal matrimonio, e per chiedere anche il risarcimento del danno.
    Qual era la colpa della signora? Avere abortito avvalendosi della legge 194 e perciò nel rispetto della normativa vigente, ma senza fare partecipe il marito della procedura per l’autorizzazione dell’interruzione di gravidanza. In particolare il coniuge invocava il proprio diritto alla paternità che avrebbe imposto, secondo lui, alla moglie «di tener conto delle sue ragioni eventualmente contrarie» dovendo «ritenersi illecito, nell’ambito del matrimonio, un ingiustificato rifiuto della donna a far partecipare alla decisione il marito-padre».
    La sentenza del tribunale di Monza (presidente Piero Calabrò), depositata in questi giorni è rigorosa. Si fa riferimento a una sentenza della Cassazione (5 novembre ’98, n. 11094) che ha considerato irrilevante la questione di legittimità costituzionale in ordine all’art. 5 della legge 194/78, che individua nella donna l’unica titolare del diritto di interrompere la gravidanza senza attribuire alcun peso alla contraria volontà del marito e, a maggior ragione del padre naturale. La legge insomma tutela il diritto della madre, sposata o meno che sia, all’interruzione della gravidanza entro i primi 90 giorni dal concepimento, in piena liberà di autodeterminazione, senza considerare il diritto alla paternità del padre del concepito, nonché il diritto alla vita di quest’ultimo.
    La sentenza del tribunale di Monza procede rilevando che sarebbe quanto meno incongruo stabilire che la donna, quando abbia assunto anche la condizione di «moglie», debba essere sanzionata con l’addebito della separazione e con le rilevanti conseguenze giuridiche a tale pronunzia direttamente riconducibili (prima fra tutte la perdita dell’assegno di mantenimento) a causa e per effetto dell’esercizio di un diritto riconosciutole dalla legge. Ne consegue che di fronte alla decisione della moglie di abortire nel rispetto della legge 194, il marito potrà chiedere la separazione se non ha condiviso la scelta della moglie e se ritiene che la convivenza non sia più possibile. Ma certo non potrà chiedere che la separazione sia addebitata alla consorte e ancor meno che la consorte sia tenuta a risarcire il danno per la lesione al suo diritto alla paternità. È ben vero che la procreazione costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità primarie del matrimonio ma è altrettanto vero che colei che esercita un proprio diritto non può, per ciò solo, essere oggetto di un giudizio che la penalizza.
    In un momento in cui la legge sull’aborto è diventato un tema incandescente è importante una decisione rigorosa come quella del tribunale di Monza, che afferma che non può derivare una sanzione alla moglie, né sotto il profilo dell’addebito della separazione, né sotto il profilo del risarcimento del danno per una scelta di interruzione della gravidanza riservata alla sola donna e avvenuta nei termini previsti dalla legge.
    Cesare Rimini
    31 gennaio 2006

    ASSURDO!!!
    Fino a prova contraria al momento del concepimento era presente anche la donna.. credo che in un paese davvero Civile una donna dovrebbe farsi dichiarare incapace di intendere per poter giustificare il suo diritto di abortire dopo aver deliberatamente intrattenuto un piacevole rapportino con il marito! Del resto la presunta libertà della signora viola la libertà del bambino di vedere la luce e la libertà del marito di essere padre, visto che lui ci ha messo il suo sforzo fisico oltre che i suoi spermatozoi..
    continuerò a chiedermelo all'infinito: MA DOVE ANDREMO MAI A FINIRE????

  5. #5
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    Predefinito

    Uno dei tanti motivi in più per avere giudici eletti direttamente dal popolo,e su base regionale.

 

 

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