A norma dell'art. 20 lett. f) punto 1 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/86 e successive modifiche, le plusvalenze realizzate da soggetti residenti all'estero derivanti da cessioni di azioni negoziate in mercati regolamentati non si considerano prodotte nel territorio dello Stato italiano, e dunque non sono tassabili in Italia ma nello Stato di residenza fiscale.Originariamente Scritto da Marco Piccinini
La stessa disciplina si applica alle plusvalenze derivanti da cessione di derivati o altri strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, come stabilisce l'art. 20 lett. f) punto 3 del T.U.I.R.
Questo vuol dire che il rendimento dei nostri titoli per gli investitori esteri è netto, non ha alcuna importanza l'aliquota stabilita da noi, perchè i non residenti non la pagano.
chiaro ora?




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