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  1. #21
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    COMITATO “SALVIAMO LA COSTITUZIONE”

    1° GIUGNO 2006 – FIRENZE - IN TANTI PER SALVARE LA COSTITUZIONE DI TUTTI

    SARà UNA GRANDE MANIFESTAZIONE
    CRESCE L’ATTENZIONE E LA MOBILITAZIONE PER L’APERTURA NAZIONALE DELLA CAMPAGNA PER IL NO AL REFERENDUM DEL 25 E 26 GIUGNO

    -L’ELENCO DI COLORO CHE PRENDERANNO LA PAROLA DAL PALCO DI PIAZZA

    SIGNORIA- ALLE 17.30 INCONTRO STAMPA IN PIER CAPPONI PRESENTI

    TRA GLI ALTRI OSCAR LUIGI SCALFARO E IL MINISTRO VANNINO CHITI

    Firenze 30.05.2007.- Sono già cinquanta gli autobus prenotati dalle organizzazioni sindacali (ma non ci sono solo i sindacati ad organizzare la partecipazione) per la manifestazione – fiaccolata del 1° giungo a Firenze, quando alla presenza di Oscar Luigi Scalfaro, suo il comizio conclusivo, prenderà ufficialmente il via la campagna nazionale per il no al referendum del 25 e 26 giugno. 50 gli autobus già prenotati dicevamo, molte le telefonate di adesione che arrivano al comitato e questo fa ben sperare, l’obbiettivo delle 20.000 presenze potrebbe essere superato.

    Il ritrovo per tutti è in Piazza Indipendenza a partire dalle 19.30. Qui verranno distribuite le torce e da qui partirà la fiaccolata che si concluderà in Piazza Signoria. Il benvenuto ai partecipanti, dal palco di Piazza Signoria, sarà dato dal rappresentante del coordinamento toscano dei comitati Francesco Baicchi e il saluto della città dal suo primo cittadino, il sindaco Leonardo Domenici Dopo di loro prederà la parola il segretario generale della Cgil Toscana Luciano Silvestri. A seguire interverranno Mila Pieralli in rappresentanza dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e Flaminia Fioramonti dei “Giovani per la Costituzione”. Prima delle conclusioni che saranno, come dicevamo, di Oscar Luigi Scalfaro presidente emerito della repubblica e presidente nazionale del comitato “Salviamo la costituzione”, a nome del governo, parlerà Vannino Chiti Ministro dei Rapporti col Parlamento e per le Riforme Istituzionali. Per facilitare il lavoro dei colleghi organizzatori ed oratori convocano

  2. #22
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Piccinini
    Non è una questione di accontentarsi. Occorre rispondere unicamente ad una domanda.
    L'Italia ha bisogno di una riforma costituzionale ?

    La mia risposta personale è si, ma conta poco.
    Sentendo però i discorsi dei politici e leggendo il programma dell'unione si vede però che tutti sono del mio stesso parere.
    La riforma serve !!!!

    A questo punto il discorso è praticamente fatto.
    La storia insegna che le riforme istituzionali in Italia (Costituente a parte) non sono mai state fatte se non con "Colpi di mano" sia di CDX che di CSX.
    Quindi l'unica via per fare una riforma "Condivisa" è partire dai punti comuni della riforma e del programma dell'Unione. Sedersi intorno ad un tavolo e trarne una versione "Condivisa".
    Ma non accadrà mai se i No prevarranno al referendum !!!

    perchè no?

    Senza entrare nel merito della riforma sottoposta a referndum, Penso che la costituzione vada rivista solo se c'è ampio accordo in parlamento, senza di questo qualsiasi proposta di riforma di un accordo precedente è da respingere a priori ... ecco perchè bisogna votare NO al referendum.

  3. #23
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    Citazione Originariamente Scritto da Zdenek
    Cosa ci sarebbe di condiviso se dovesse passare il SI?

    Ti sembra, inoltre, giusto accorpare tutto in un referendum a cui parteciperà "poca" popolazione?
    Carissimo Zdnek, rispondo per primo alla tua seconda domanda.
    I costituenti hanno previsto questo Iter. A me sembra assurdo. La materia costituzionale è troppo complessa per affidarne le decisioni al Popolo.
    Se fosse per me imporrei la maggioranza dei 2/3 e basta.
    Ma la legge oggi è questa.

    Veniamo ai temi condivisi. (Forse a causa della diffusione bipartizan delle idee P2 come ipotizzi)
    1) Anche se la "Propaganda" di questi anni a tacciato la riforma come "Il Male", è indiscutibile che su gran parte delle riforme proposte vi sia una larga "Condivisione". In altri post ho fatto l'elenco che non vorrei ripetere e cito brevissimamente
    a) Senato Federale/Regionale
    b) Modifiche al Titolo V
    c) Imprimatur popolare al premier
    d) Sfiducia costruttiva
    e) Federalismo Fiscale
    A riprova di quanto affermo esiste il programma dell'Unione ed un disegno di riforma depositato in parlamento dal CSX la scorsa legislatura.

    2) La riforma entrerà in vigore solo dopo le prossime elezioni. Qualora non si arrivasse ad un accordo, basterà una modifica approvata a maggioranza per rimandare tutto ancora una volta affidando ad un nuovo referendum la decisione definitiva.

    3) L'unione sostiene di voler fare le riforme costituzionali solo se condivise e fare una campagna elettorale per abolire tutte le riforme costituzionali fatte dalla precedente coalizione di governo non è il miglio modo per iniziare il dialogo.

  4. #24
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    Citazione Originariamente Scritto da xvmayo
    perchè no?

    Senza entrare nel merito della riforma sottoposta a referndum, Penso che la costituzione vada rivista solo se c'è ampio accordo in parlamento, senza di questo qualsiasi proposta di riforma di un accordo precedente è da respingere a priori ... ecco perchè bisogna votare NO al referendum.
    Capisco ma non quoto.
    I costituenti hanno previsto espressamente la possibilità di riforme a maggioranza semplice, con l'unica clausola del referendum confermativo (Senza quorum).
    Questo è quanto, inoltre t'invito a riflettere su quanto affermi.
    "La riforma è stata fatta a maggioranza semplice quindi bisogna votare no al referendum.
    La tua posizione è molto simile (non voglio offenderti) a quella di Berlusconi su Napolitano presidente della repubblica.
    E' stato eletto a maggioranza semplice quindi .....

  5. #25
    Mai l'altra guancia
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    Marco, condivido molte delle cose che scrivi ma trovo, come scritto, inaccettabile pretendere di "aggiornare" la Costituzione nelle modalità previste da questo referendum.
    C'è da lavorare insieme per preparare qualcosa di più serio, senza proporlo al popolo in un periodo in cui sono tutti al mare.


    Ovviamente, si lavorerà molto meglio senza la ormai pensionata Lega Nord.

  6. #26
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    I leghisti che implorano di votare una riforma perche' sarebbe meno federalista dell'attuale e' uno spettacolo spassosissimo.

    Ad ogni modo solo un pazzo sarebbe disposto a scambiare questo articolo.


    Art. 70.
    La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.


    Con QUESTO


    Art. 70.
    La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma,fatto salvo
    quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.

    Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    Il Senato Federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

    Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una Commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

    Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato federale, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera dei deputati che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

    L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.


    Ed e' solo UNA porcata su 55.

    Una Costituzione scritta male e' una PESSIMA Costituzione.
    Di Calderoli NON CI FIDIAMO.

  7. #27
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    Citazione Originariamente Scritto da Zdenek
    Marco, condivido molte delle cose che scrivi ma trovo, come scritto, inaccettabile pretendere di "aggiornare" la Costituzione nelle modalità previste da questo referendum.
    C'è da lavorare insieme per preparare qualcosa di più serio, senza proporlo al popolo in un periodo in cui sono tutti al mare.


    Ovviamente, si lavorerà molto meglio senza la ormai pensionata Lega Nord.
    Come ben sai, io ho molto meno fiducia di te nella nostra classe politica. E la storia m'insegna che i miracoli (leggi costituente) si verificano una volta sola.
    Per questo resto convinto che occorre "Obbligare" i nostri politici a mettersi intorno ad un tavolo ed a concordare le riforme.
    Sono convinto che l'unico modo sia sfruttare la "Calderolata". Qundi al referendum voterò "Si".
    Concludo ribadendo che non esiste una sola possibilità che tra 5 anni la riforma entri in Vigore. Il CDX sarebbe costretto a trattare per evitare una riforma targa CSX fatta a maggioranza semplice.

  8. #28
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    questo il testo sottoposto a referendum.

    SENATO DELLA REPUBBLICA
    LEGGE COSTITUZIONALE
    Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a
    maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di
    ciascuna Camera, recante: «Modifiche alla Parte II della
    Costituzione.» (GU n. 269 del 18-11-2005)
    CAPO I
    MODIFICHE AL TITOLO I
    DELLA PARTE II DELLA
    COSTITUZIONE
    Avvertenza:
    Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla
    Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza
    assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal
    Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza
    assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.
    Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
    testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
    elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si
    proceda al referendum popolare.
    Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3
    della legge 25 maggio 1970, n. 352.

    Art. 1.
    (Senato federale della Repubblica)
    1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato
    federale della Repubblica".
    Art. 2.
    (Camera dei deputati)
    1. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio
    universale e diretto.
    La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati
    elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e
    dai deputati a vita di cui all'articolo 59.
    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle
    elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'.
    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il
    numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua
    dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta
    dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e
    distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
    circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti
    resti".
    Art. 3.
    (Struttura del Senato federale
    della Repubblica)
    1. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto a
    suffragio universale e diretto su base regionale.
    Il Senato federale della Repubblica e' composto da
    duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione
    contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o
    Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol,
    dei Consigli delle Province autonome.
    L'elezione deI Senato federale della Repubblica e' disciplinata
    con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale
    da parte dei senatori.
    Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei;
    il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.
    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione
    delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla
    popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento
    generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
    Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica,
    senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo
    regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.
    All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o
    Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti
    e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante
    tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana
    della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli
    delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie
    locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".
    Art. 4.
    (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)
    1. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori
    che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o
    ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o
    regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o
    deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di
    indizione delle elezioni".
    Art. 5.
    (Deputati di diritto e a vita)
    1. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola:
    "senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato".
    2. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita
    cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel
    campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale
    dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere
    superiore a tre".
    Art. 6.
    (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)
    1. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.
    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma
    rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi
    senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.
    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o
    Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo'
    essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con
    la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli
    delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".
    Art. 7.
    (Elezione della Camera dei deputati)
    1. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro
    settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha
    luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.
    Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati
    i poteri della precedente".
    Art. 8.
    (Presidenza della Camera dei deputati
    e del Senato federale della Repubblica)
    1. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e
    l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza
    dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e'
    sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento
    del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di
    rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".
    Art. 9.
    (Modalita'
    di funzionamento delle Camere)
    1. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento
    con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato
    federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la
    maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il
    Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta
    segreta.
    Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale
    della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se
    non e' presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono
    adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione
    prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato
    federale della Repubblica non sono altresi' valide se non sono
    presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.
    Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative
    del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni.
    Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza
    delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo
    comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni
    diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono
    attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.
    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i
    diritti delle minoranze.
    Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le
    modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni
    Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome
    puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui
    disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.
    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno
    diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono
    essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti
    parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere
    comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".
    Art. 10.
    (Ineleggibilita' ed incompatibilita)
    1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
    determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio
    di deputato o di senatore".
    Art. 11.
    (Giudizio sui titoli di ammissione
    dei deputati e dei senatori)
    1. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei
    suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di
    incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento.
    L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte
    di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati
    sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di
    appartenenza a maggioranza dei propri componenti".
    Art. 12.
    (Divieto di mandato imperativo)
    1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e
    la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di
    mandato".
    Art. 13.
    (Indennita' parlamentare)
    1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita'
    stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo
    comma.
    La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o
    emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche
    pubbliche".
    Art. 14.
    (Formazione delle leggi)
    1. L'articolo 70 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 70. - La Camera dei deputati esamina i disegni di legge
    concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto
    salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo
    l'approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il
    Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, puo' proporre
    modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini
    sono ridotti alla meta' per i disegni di legge di conversione dei
    decreti-legge.
    Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge
    concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie
    di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal
    terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del
    Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta
    giorni, puo' proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via
    definitiva. I termini sono ridotti alla meta' per i disegni di legge
    di conversione dei decreti-legge.
    La funzione legislativa dello Stato e' esercitata collettivamente
    dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le
    materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e
    119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo
    comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il
    Senato federale della Repubblica, nonche' nei casi in cui la
    Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge
    della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118,
    commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e
    133, secondo comma. Se un disegno di legge non e' approvato dalle due
    Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono
    convocare, d'intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta
    deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di
    proporzionalita' rispetto alla composizione delle due Camere,
    incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto
    finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i
    termini per l'elaborazione del testo e per le votazioni delle due
    Assemblee.
    Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di
    legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai
    sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo
    programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela
    delle finalita' di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente
    della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, puo'
    autorizzare ii Primo ministro ad esporne le motivazioni al Senato,
    che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte
    dal Senato, il disegno di legge e' trasmesso alla Camera che decide
    in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle
    modifiche proposte.
    L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui
    al quarto comma puo' avere ad oggetto esclusivamente le modifiche
    proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi
    del secondo periodo del secondo comma.
    I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera
    dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni
    di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei
    rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione
    legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un
    comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro
    senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei
    Presidenti o del comitato non e' sindacabile in alcuna sede. I
    Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del
    comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi
    regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge
    non puo' contenere disposizioni relative a materie per cui si
    dovrebbero applicare procedimenti diversi".
    Art. 15.
    (Iniziativa legislativa)
    1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro
    delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi
    ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale".
    Art. 16.
    (Procedure legislative ed organizzazione
    per commissioni)
    1. L'articolo 72 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato alla Camera
    competente ai sensi dell' articolo 70, e' secondo le norme del suo
    regolamento esaminato da una commissione e poi dall'Assemblea, che
    l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di
    legge dei quali e' dichiarata l'urgenza, le modalita' e i termini
    entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di
    iniziativa popolare.
    Puo' altresi' stabilire in quali casi e forme l'esame e
    l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo
    comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in
    modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in
    tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il
    disegno di legge e' rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo
    dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono
    che sia discusso o votato dall'Assemblea oppure che sia sottoposto
    alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il
    regolamento determina le forme di pubblicita' dei lavori delle
    commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte
    dell'Assemblea e' sempre adottata per i disegni di legge in materia
    costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.
    Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle
    Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi
    regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo
    stesso. Il Governo puo' inoltre chiedere che, decorso il termine, la
    Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione
    finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti
    parlamentari stabiliscono altresi' le modalita' di iscrizione
    all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle
    opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i
    tempi di esame.
    Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio
    regolamento, e' organizzato in commissioni. Esprime il parere,
    secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del
    decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di
    un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo
    comma.
    Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province
    autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei
    termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorita' per quelle
    adottate da piu' Regioni e Province autonome in coordinamento tra di
    loro".
    Art. 17.
    (Procedure legislative in casi particolari)
    1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le
    parole: "dei propri componenti," sono inserite le seguenti: "e
    secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".
    2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le
    parole: "Se le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le
    rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
    3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le
    parole: "delegazione delle Camere," sono inserite le seguenti:
    "secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70,".
    4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole
    da: "alle Camere" fino alla fine del comma sono sostituite dalle
    seguenti: "alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si
    riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se
    sciolta, e' appositamente convocata".
    5. All' articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le
    parole: "Le Camere" sono inserite le seguenti: ", secondo le
    rispettive competenze ai sensi dell' articolo 70,".
    Art. 18.
    (Decreti legislativi)
    1. All'articolo 76 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il
    seguente comma:
    "I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono
    sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti
    secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera".
    Art. 19.
    (Ratifica dei trattati internazionali)
    1. L'articolo 80 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 80. - E' autorizzata con legge, approvata ai sensi dell'
    articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che
    sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti
    giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle
    finanze o modificazioni di leggi".
    Art. 20.
    (Bilanci e rendiconto)
    1. All' articolo 81 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo
    presentati dal Governo ai sensi dell' articolo 70, primo comma".
    Art. 21.
    (Commissioni parlamentari d'inchiesta)
    1. All'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l'ultimo
    periodo e' sostituito dai seguenti: "La Commissione d'inchiesta
    istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle
    Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini
    e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni
    dell'autorita' giudiziaria. Il Presidente della Commissione
    d'inchiesta istituita dalla Camera e' scelto tra deputati
    appartenenti a gruppi di opposizione".
    CAPO II
    MODIFICHE AL TITOLO II DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
    Art. 22.
    (Elezione del Presidente della Repubblica)
    1. L'articolo 83 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 83. - Il Presidente della Repubblica e' eletto
    dall'Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della
    Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai
    Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di
    Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o
    dall'Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale
    elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol ciascun
    Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d'Aosta/Vallee
    d'Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale
    elegge altresi' un numero ulteriore di delegati in ragione di un
    delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L'elezione di
    tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la
    rappresentanza delle minoranze.
    Il Presidente della Repubblica e' eletto a scrutinio segreto con
    la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea della
    Repubblica. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza dei
    tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio e' sufficiente la
    maggioranza assoluta dei componenti".
    Art. 23.
    (Eta' minima del Presidente
    della Repubblica)
    1. All'articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole:
    "cinquanta anni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta anni".
    Art. 24.
    (Convocazione dell'Assemblea
    della Repubblica)
    1. All'articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo
    sono sostituiti dai seguenti:
    "Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della
    Camera dei deputati convoca l'Assemblea della Repubblica per eleggere
    il nuovo Presidente della Repubblica.
    Se la Camera dei deputati e' sciolta, o manca meno di tre mesi
    alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla
    riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri
    del Presidente in carica".
    Art. 25.
    (Supplenza del Presidente
    della Repubblica)
    1. All'articolo 86 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che
    egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato
    federale della Repubblica".
    2. All' articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole:
    "se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro
    cessazione" sono sostituite dalle seguenti: "se la Camera dei
    deputati e' sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione".
    Art. 26.
    (Funzioni del Presidente della Repubblica)
    1. L' articolo 87 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato,
    rappresenta la Nazione ed e' garante della Costituzione e dell'unita'
    federale della Repubblica.
    Puo' inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori
    e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i
    regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
    Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e,
    sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorita'
    indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
    del lavoro.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
    trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione
    delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
    difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra
    deliberato dalle Camere.
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il
    Vice Presidente nell'ambito dei componenti eletti dalle Camere. Puo'
    concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale
    della Repubblica, ai fini di cui all' articolo 70, commi quarto e
    quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti
    costituzionali".
    Art. 27.
    (Scioglimento della Camera dei deputati)
    1. L'articolo 88 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 88. - Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
    della Camera dei deputati ed indice le elezioni nei seguenti casi:
    a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva
    responsabilita';
    b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente
    accertato secondo le modalita' fissate dalla legge;
    c) in caso di dimissioni del Primo ministro;
    d) nel caso di cui all'articolo 94, terzo comma.
    Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di
    scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo
    comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni
    successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello
    nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle
    elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti
    della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare
    nell'attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro.
    In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo
    ministro designato".
    Art. 28.
    (Modifica all'articolo 89 della Costituzione)
    1. All'articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole:
    "Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle
    seguenti: "Primo ministro".
    Art. 29.
    (Giuramento del Presidente
    della Repubblica)
    1. L'articolo 91 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 91. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le
    sue funzioni, presta giuramento di fedelta' alla Repubblica e di
    osservanza della Costituzione dinanzi all'Assemblea della
    Repubblica".
    CAPO III
    MODIFICHE AL TITOLO III DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE
    Art. 30.
    (Governo e Primo ministro)
    1. L'articolo 92 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto dal Primo
    ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei
    ministri.
    La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante
    collegamento con i candidati ovvero con una o piu' liste di candidati
    all'elezione della Camera dei deputati, secondo modalita' stabilite
    dalla legge. La legge disciplina l'elezione dei deputati in modo da
    favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato
    alla carica di Primo ministro.
    Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle
    elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro".
    Art. 31.
    (Giuramento del Primo ministro
    e dei ministri)
    1. L'articolo 93 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 93. - Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le
    funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
    Repubblica".
    Art. 32.
    (Governo in Parlamento)
    1. L'articolo 94 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 94. - Il Primo ministro illustra il programma di legislatura
    e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla
    nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma.
    Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione
    e sullo stato del Paese.
    Il Primo ministro puo' porre la questione di fiducia e chiedere
    che la Camera dei deputati si esprima, con priorita' su ogni altra
    proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi
    previsti dal suo regolamento.
    La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto
    contrario, il Primo ministro si dimette. Non e' comunque ammessa la
    questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione
    costituzionale.
    In qualsiasi momento la Camera dei deputati puo' obbligare il
    Primo ministro alle dimissioni, con l'approvazione di una mozione di
    sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un
    quinto dei componenti della Camera dei deputati, non puo' essere
    messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione,
    deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza
    assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione, il Primo ministro
    si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento
    della Camera dei deputati ed indice le elezioni.
    Il Primo ministro si dimette altresi' qualora la mozione di
    sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non
    appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso
    si applica l'articolo 88, secondo comma.
    Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la
    designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati
    appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non
    inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo
    ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo
    ministro designato dalla mozione. La mozione non puo' essere messa in
    discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere
    votata per appello nominale".
    Art. 33.
    (Poteri del Primo ministro e dei ministri)
    1. L'articolo 95 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 95. - I ministri sono nominati e revocati dal Primo
    ministro.
    Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne
    e' responsabile. Garantisce l'unita' di indirizzo politico e
    amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l'attivita' dei
    ministri.
    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del
    Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro
    dicasteri.
    La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e
    determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei
    ministeri".
    Art. 34.
    (Disposizioni sui reati ministeriali)
    1. L'articolo 96 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 96. - Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla
    carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
    loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione
    del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati,
    secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
    Art. 35.
    (Autorita' amministrative indipendenti nazionali)
    1. Dopo l'articolo 98 della Costituzione, e' inserito il seguente:
    "Art. 98-bis. - Per lo svolgimento di attivita' di garanzia o di
    vigilanza in materia di diritti di liberta' garantiti dalla
    Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi
    dell'articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi
    dell'articolo 70, terzo comma, puo' istituire apposite Autorita'
    indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di
    eleggibilita' e le condizioni di indipendenza.
    Le Autorita' riferiscono alle Camere sui risultati delle attivita'
    svolte".
    CAPO IV
    MODIFICHE AL TITOLO IV
    DELLA PARTE II DELLA
    COSTITUZIONE
    Art. 36.
    (Elezione del Consiglio superiore
    della magistratura)
    1. All'articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole:
    "e per un terzo dal Parlamento in seduta comune" sono sostituite
    dalle seguenti: "per un sesto dalla Camera dei deputati e per un
    sesto dal Senato federale della Repubblica".
    2. All'articolo 104 della Costituzione, il quinto comma e'
    abrogato.
    CAPO V
    MODIFICHE AL TITOLO V
    DELLA PARTE Il DELLA
    COSTITUZIONE
    Art. 37.
    (Modifiche all'articolo 114
    della Costituzione)
    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione
    e' sostituita dalla seguente: "Comuni, Province, Citta'
    metropolitane, Regioni e Stato".
    2. All'articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che esercitano le loro
    funzioni secondo i principi di leale collaborazione e di
    sussidiarieta'".
    3. All'articolo 114 della Costituzione, il terzo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Roma e' la capitale della Repubblica e dispone di forme e
    condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie
    di competenza regionale, nei limiti e con le modalita' stabiliti
    dallo statuto della Regione Lazio".
    Art. 38.
    (Approvazione degli statuti
    delle Regioni speciali)
    1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono
    aggiunte, in fine, le seguenti parole: "previa intesa con la Regione
    o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere
    in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa puo'
    essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con
    deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del
    Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia
    autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato
    deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge
    costituzionale".
    Art. 39.
    (Modifiche all'articolo 117
    della Costituzione)
    1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni
    nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
    dall'ordinamento comunitario".
    2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
    lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "promozione
    internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;".
    3. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
    lettera e) sono premesse le seguenti parole: "politica monetaria,";
    dopo le parole: "tutela del risparmio" sono inserite le seguenti: "e
    del credito"; dopo le parole: "tutela della concorrenza" sono
    inserite le seguenti: "e organizzazioni comuni di mercato".
    4. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
    lettera h), dopo le parole: "polizia amministrativa" sono inserite le
    seguenti: "regionale e".
    5. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
    lettera m) e' inserita la seguente:
    "m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e
    qualita' alimentari".
    6. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
    lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sicurezza del
    lavoro;".
    7. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla
    lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ordinamento
    della capitale;".
    8. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la
    lettera s) sono aggiunte le seguenti:
    "s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di
    interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
    s-ter) ordinamento della comunicazione;
    s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento
    sportivo nazionale;
    s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione
    nazionali dell'energia".
    9. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) sono soppresse le parole: "e sicurezza";
    b) sono soppresse le parole: "tutela della salute;";
    c) dopo le parole: "ordinamento sportivo" e' inserita la seguente:
    "regionale";
    d) le parole: "grandi reti di trasporto e di navigazione" sono
    sostituite dalle seguenti: "reti di trasporto e di navigazione";
    e) le parole: "ordinamento della comunicazione" sono sostituite
    dalle seguenti: "comunicazione di interesse regionale, ivi compresa
    l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello
    sviluppo delle comunicazioni elettroniche";
    f) le parole: "produzione, trasporto e distribuzione nazionale
    dell'energia" sono sostituite dalle seguenti: "produzione, trasporto
    e distribuzione dell'energia";
    g) le parole: "casse di risparmio, casse rurali, aziende di
    credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a
    carattere regionale" sono sostituite dalle seguenti: "istituti di
    credito a carattere regionale".
    10. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma e'
    sostituito dal seguente:
    "Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle
    seguenti materie:
    a) assistenza e organizzazione sanitaria;
    b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e
    di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
    c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
    interesse specifico della Regione;
    d) polizia amministrativa regionale e locale;
    e) ogni altra materia non espressamente riservata alla
    legislazione dello Stato".
    11. All' articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma e'
    sostituito dal seguente:
    "La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione
    medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie
    funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi
    amministrativi comuni".
    Art. 40.
    (Modifica dell'articolo 118
    della Costituzione)
    1. L'articolo 118 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
    salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a
    Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei
    principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
    I Comuni, le province e le citta' metropolitane sono titolari di
    funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge
    statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
    La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
    istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale
    collaborazione `e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime
    finalita', puo' istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di
    cui all'articolo 114.
    Ai Comuni, alle Province e alle citta' metropolitane e' garantita
    l'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative, nell'ambito
    delle leggi statali o regionali.
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e
    Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma
    dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con
    riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca
    scientifica e tecnologica. Disciplina altresi' forme di coordinamento
    con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di
    navigazione di interesse nazionale.
    Comuni, Province, citta' metropolitane, Regioni e Stato
    riconoscono e favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
    singoli e associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
    generale, sulla base del principio di sussidiarieta', anche
    attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresi'
    l'autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le
    medesime attivita' e sulla base del medesimo principio. L'ordinamento
    generale degli enti di autonomia funzionale e' definito con legge
    approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma.
    La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma,
    favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli
    comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali
    forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni".
    Art. 41.
    (Modifiche all'articolo 120
    della Costituzione)
    1. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: "Il Governo puo' sostituirsi a organi delle Regioni,
    delle citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni" sono
    sostituite dalle seguenti: "Lo Stato puo' sostituirsi alle Regioni,
    alle citta' metropolitane, alle Province e ai Comuni nell'esercizio
    delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118";
    b) dopo le parole: "dei governi locali" sono inserite le seguenti:
    "e nel rispetto dei principi di leale collaborazione e di
    sussidiarieta'";
    c) e' soppresso il secondo periodo.
    Art. 42.
    (Modifiche all'articolo 122
    della Costituzione)
    1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le
    parole: "stabilisce anche" sono inserite le seguenti: "i criteri di
    composizione e".
    2. All'articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo
    periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non e'
    immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo".
    Art. 43.
    (Modifiche all'articolo 123
    della Costituzione)
    1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, e'
    soppresso il secondo periodo.
    2. All'articolo 123 della Costituzione, il quarto comma e'
    sostituito dal seguente:
    "In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle
    autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e
    di raccordo fra le Regioni e gli enti locali".
    Art. 44.
    (Modifiche all'articolo 126
    della Costituzione)
    1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo
    periodo e' sostituito dal seguente: "Il decreto e' adottato previo
    parere del Senato federale della Repubblica".
    2. All'articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo
    periodo, sono soppresse le parole: " , l'impedimento permanente, la
    morte" e il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: "Non si fa
    luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in
    caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta.
    In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo
    Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il
    Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo
    scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali
    della maggioranza dei componenti il Consiglio".
    Art. 45.
    (Leggi regionali ed interesse nazionale
    della Repubblica)
    1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma e'
    inserito il seguente:
    Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di
    essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro
    quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere
    le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici
    giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio,
    il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la
    questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori
    quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta
    dei propri componenti, puo' annullare la legge o sue disposizioni. Il
    Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana
    il conseguente decreto di annullamento".
    Art. 46.
    (Garanzie per le autonomie locali)
    1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, e' inserito il
    seguente:
    "Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane,
    qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello
    Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente
    attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la
    questione di legittimita' costituzionale. Una legge costituzionale
    disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilita'
    della questione".
    Art. 47.
    (Coordinamento interistituzionale da parte
    del Senato federale della Repubblica)
    1. Dopo l'articolo: 127-bis della Costituzione, e' inserito il
    seguente:
    "Art. 127-ter. - Fatte salve le competenze amministrative delle
    Conferenze di cui all'articolo 118, terzo comma, la legge dello
    Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, promuove il
    coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le
    Province, le citta' metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme
    e modalita'.
    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce
    rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e
    rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell'articolo
    114.
    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono,
    dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della
    Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalita' e nei
    casi previsti dai rispettivi regolamenti".
    Art. 48.
    (Modifica all'articolo 131
    della Costituzione)
    1. All'articolo 131 della Costituzione, le parole: "Valle d'Aosta"
    e "Trentino-Alto Adige" sono sostituite, rispettivamente, dalle
    seguenti: "Valle d'Aosta/Vallee' d'Aoste" e: "Trentino-Alto
    Adige/Sudtirol".
    Art. 49.
    (Citta' metropolitane)
    1. All'articolo 133 della Costituzione e' premesso il seguente
    comma:
    "L'istituzione di citta' metropolitane nell'ambito di una Regione
    e' stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo
    70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le
    Province interessate e la stessa Regione".
    Art. 50.
    (Abrogazione)
    1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma e'
    i
    abrogato.
    CAPO VI
    MODIFICHE AL TITOLO VI
    DELLA PARTE II DELLA
    COSTITUZIONE
    Art. 51.
    (Corte costituzionale)
    1. L'articolo 135 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    "Art. 135. - La Corte costituzionale e' composta da quindici
    giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della
    Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature
    ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera
    dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale
    della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni
    e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati
    anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed
    amministrative, i professori ordinari di universita' in materie
    giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni,
    decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non
    possono essere nuovamente nominati.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla
    carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non
    puo' ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di
    nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici
    individuati dalla legge.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite
    dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed
    e' rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza
    dall'ufficio di giudice.
    L'ufficio di giudice della Corte e' incompatibile con quello di
    membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio
    della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati
    dalla legge.
    Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica
    intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri
    tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per
    l'eleggibilita' a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni
    nove anni mediante elezione con le stesse modalita' stabilite per la
    nomina dei giudici ordinari".
    2. All'articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n.
    2, le parole: "dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla
    Camera dei deputati".
    3. L'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2,
    e' sostituito dal seguente:
    "Art. 3. - 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal
    Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei
    deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due
    terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini
    successivi al terzo e' sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei
    componenti la rispettiva Assemblea".
    Art. 52.
    (Referendum sulle leggi costituzionali)
    1. All'articolo 138 della Costituzione, il terzo comma e'
    abrogato.
    CAPO VII
    DISPOSIZIONI TRANSITORIE
    Art. 53.
    (Disposizioni transitorie)
    1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis,
    114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis,
    131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge
    costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in
    vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo
    all'articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69,
    98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente
    legge costituzionale, e' riferito, fino all'applicazione
    dell'articolo 14 della presente legge costituzionale, all'articolo 70
    della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore
    della presente legge costituzionale.
    2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente
    articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma,
    57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67,
    70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92,
    93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della
    Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e
    le disposizioni di cui all'articolo 51, commi 2 e 3, della presente
    legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima
    legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
    vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo,
    terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60,
    secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla
    presente legge costituzionale, si applicano per la successiva
    formazione della Camera dei deputati, nonche' del Senato federale
    della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del
    Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente
    articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni
    costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i
    corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla
    data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    3. Fino all'adeguamento della legislazione elettorale, ivi
    comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione
    Estero, alle disposizioni di cui all'articolo 92, secondo comma,
    della Costituzione, come modificato dalla presente legge
    costituzionale:
    a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati
    successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della
    presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla
    sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la
    Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata
    per appello nominale;
    b) non si applica il quarto comma dell'articolo 70 della
    Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;
    c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica
    l'articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di
    entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    4. In sede di prima applicazione della presente legge
    costituzionale:
    a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica,
    successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono
    indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima
    riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno
    luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i
    senatori cosi' eletti durano in carica per cinque anni; sono
    eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli
    elettori che hanno compiuto i quaranta anni di eta'; sono eletti
    nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui
    all'articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato
    dalla presente legge costituzionale; ai fini dell'applicazione
    dell'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione
    dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi
    assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per
    seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale
    risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione;
    b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno
    luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella
    composizione di cui all'articolo 57 della Costituzione, come
    modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a
    senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno
    compiuto i venticinque anni di eta';
    c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di
    Provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di
    indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla
    data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); e'
    fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;
    d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal
    Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato
    federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni
    medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le
    Assemblee o Consigli regionali o di Provincia autonoma, in carica
    alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.
    5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime
    elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a)
    del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea
    regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all'articolo
    126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva
    legislatura regionale o provinciale e' ridotta conseguentemente, in
    modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della
    Repubblica, la contestualita' di cui all'articolo 57, secondo comma,
    della Costituzione, come modificato dalla presente legge
    costituzionale.
    6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica
    successive alla data di entrata in vigore della presente legge
    costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all'articolo 85,
    terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge
    costituzionale, e' fissato in quarantacinque giorni.
    7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della
    Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della
    presente legge costituzionale, e fino all' adeguamento della
    legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge
    costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il
    Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data
    di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data
    di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano
    ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro
    modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari
    incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere
    efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
    medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui
    all'articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato
    dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera
    verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a
    materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.
    9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da
    disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio
    o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla
    data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.
    10. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della
    Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
    alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale gia'
    eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del
    termine di un giudice gia' eletto dalla suprema magistratura
    ordinaria e di un giudice gia' nominato dal Presidente della
    Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai
    Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di
    Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati e' attribuita
    alternativamente l'elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato
    e' attribuita l'elezione del primo giudice in scadenza.
    11. Il quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, come
    sostituito dall'articolo 51 della presente legge costituzionale, non
    si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla
    data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
    12. In caso di cessazione anticipata dall'incarico di singoli
    componenti del Consiglio superiore della magistratura, gia' eletti
    dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica
    procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza
    del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell'articolo
    104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo
    36 della presente legge costituzionale.
    13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore
    della presente legge costituzionale si possono, con leggi
    costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di
    abitanti, a modificazione dell'elenco di cui all' articolo 131 della
    Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
    senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma
    dell'articolo 132 della Costituzione, fermo restando l'obbligo di
    sentire le popolazioni interessate.
    14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite
    dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone
    il distacco dalla Regione.
    15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima
    legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in
    vigore della presente legge costituzionale permangono in carica
    presso il Senato federale della Repubblica.
    16. All'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.
    1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: ",
    impedimento permanente o morte";
    b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
    "2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente
    della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente".
    17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via
    transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data
    di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano gia'
    entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge
    costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
    18. All'articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio
    2001, n. 2, nel primo periodo le parole: "il primo rinnovo" sono
    sostituite dalle seguenti: "i rinnovi" e la parola: "successivo" e'
    sostituita dalla seguente: "successivi".
    Art. 54.
    (Regioni a statuto speciale)
    1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 38, sino
    all'adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni
    di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano
    anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
    Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia
    piu' ampie rispetto a quelle gia' attribuite. Sino all'adeguamento
    dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge
    costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle
    Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di
    Bolzano.
    Art. 55.
    (Adeguamento degli statuti speciali)
    1. Ai fini dell'adeguamento degli statuti di cui all'articolo 54,
    nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento
    e di Bolzano e' riconosciuta parita' di diritti ai cittadini,
    qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.
    Art. 56.
    (Trasferimento di beni e di risorse)
    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
    presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale
    individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e
    agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni
    ed enti locali, per garantire l'effettivo esercizio delle rispettive
    funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e
    alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello
    Stato, approvata ai sensi dell' articolo 70, terzo comma, della
    Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale,
    stabilisce le modalita' e i tempi per la ripartizione dei beni e
    delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono
    comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze
    esercitate e comportano l' adeguamento delle amministrazioni statali,
    in rapporto ad eventuali compiti residui.
    Art. 57.
    (Federalismo fiscale e finanza statale)
    1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente
    legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l'attuazione
    dell'articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l'attribuzione
    dell'autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle citta'
    metropolitane e alle Regioni puo' determinare un incremento della
    pressione fiscale complessiva.
    IL PRESIDENTE



    Come è possibile osservare qui non si tratta di "qualche modifica" bensì di STRAVOLGERE la COSTITUZIONE
    mi spieghino allora quelli che hanno finora chiesto il perchè di un'opposizione a tale stravolgimento se è mai possibile ritenere plausibile che l'accozzaglia di esponenti da burletta della precedente maggioranza, che ha partorito simili inammissibili cambiamenti, spesso anche radicali, ABBIA DAVVERO LA COMPETENZA PER PERMETTERSI DI RISCRIVERE IL NOSTRO TESTO COSTITUZIONALE. ma che vadano al diavolo, bossi e berluska in primis.
    un'operazione di mutamento della carta costituzionale, di tale dimensione, può essere accettato solo da un'ASSEMBLEA COSTITUENTE e non da quattro fessacchiotti di leghisti del cacchio.
    saluti.

  9. #29
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    Citazione Originariamente Scritto da Marco Piccinini
    Capisco ma non quoto.
    I costituenti hanno previsto espressamente la possibilità di riforme a maggioranza semplice, con l'unica clausola del referendum confermativo (Senza quorum).
    Questo è quanto, inoltre t'invito a riflettere su quanto affermi.
    "La riforma è stata fatta a maggioranza semplice quindi bisogna votare no al referendum.
    La tua posizione è molto simile (non voglio offenderti) a quella di Berlusconi su Napolitano presidente della repubblica.
    E' stato eletto a maggioranza semplice quindi .....
    Premesso che accomunare il mio pensiero a quello di Berlusconi non è motivo di offesa, nello specifico il paragone non regge, la differenza sta nel fatto che mentre è inevitabile l'elezione del presidente della repubblica le modifiche costituzionali sono necessarie solo se sentite coem tali dalla gran parte delle camere dei rappresentanti.
    Quindi NO al referendum.

  10. #30
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    Citazione Originariamente Scritto da xvmayo
    Premesso che accomunare il mio pensiero a quello di Berlusconi non è motivo di offesa, nello specifico il paragone non regge, la differenza sta nel fatto che è inveitabile l'elezione del presidente della repubblica mentre le modifiche costituzionali sono necessarie solo se sentite dalla gran parte delle camere dei rappresentanti.
    Quindi NO al referendum.
    Mi dispiace contraddirti.
    La costituzione (Quella vecchia) prevede 2 meccanismi di modifica.
    a) con maggiornaza dei 2/3 senza referendum confermativo
    b) a maggioranza semplice, con referendum confermativo

    La costituzione (quella vecchia), non prevede alcun limite alle modifiche ammissibili se non articoli espressamente citati e che, non sono modificabili.

    L'analogia con il presidente della Repubblica quindi regge perfettamente. I costituenti infatti hanno previsto una strada "Ottimale" con maggioranza qualificata e una "Pratica" a maggioranza semplice.

    Entambe le strade sono però legittime e "Costituzionali" sia nel caso del presidente dlla Repubblica sia in quello delle modifiche costituzionali come dimostra la modifica al titolo V fatta dal CSX nel 2001.

 

 
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