Pur non facendone una questione di vitale importanza e comunque non esasperando eventuali posizioni differenti voglio invitare a leggere questo documento dell'avv. Massimo Tirone in cui si evidenziano tutti i difetti e la grossolanità di una eventuale riforma costituzionale derivata dalla legge approvata dal governo di centro destra ( sotto infame ricatto leghista) .
Io aggiungo che si tratta di un testo di riforma veramente confusionario e burocratico che non risolve niente, che è lontano dalla Nostra visione della Stato e che indirizza la Nazione Italiana verso un vero e prorpio spezzatino dal quale sarà difficile ricostruire i cocci.
Invito di conseguenza a votare no al prossimo referendum, non per difendere questa costituzione resistenziale ed antifascista, ma per difendere quel che resta dell'Italia dall'assalto di egoismi economici e nordcentrici che non hanno alcun fondamento in una sana visione Nazionale e Sociale della Stato.
Riporto l'intervento:
Nel prossimo mese di giugno i cittadini saranno chiamati a partecipare al referendum
per l’approvazione della riforma costituzionale votata dalla maggioranza di centro-destra nella scorsa legislatura,che nel linguaggio corrente è denominata legge sulla devolution.
Si tratta di un appuntamento elettorale molto importante, perché riguarda una riforma
che introduce cambiamenti di rilievo nell’ordinamento istituzionale; ma v’è il rischio che,
nell’accumularsi in un periodo molto breve di diversi appuntamenti politici ed elettorali
(elezione del Presidente della Repubblica, nomina del nuovo governo, elezioni amministrative
a fine maggio con i ballottaggi a metà giugno ), l’elettorato possa essere distratto, e comunque non adeguatamente informato per dare con cognizione di causa il
voto referendario.
Questo commento ha lo scopo di fornire delle informazioni di base sui punti essenziali della
riforma, che consentano una ponderata valutazione delleimplicazioni del voto.
La legge sottoposta a referendum introduce modifiche a 52 articoli della Costituzione, e si
tratta quindi del più esteso intervento di riforma dopo il 194-8; ma nella sostanza le modifiche
più significative e di maggior rilievo politico riguardano:
a) la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni, disciplinata dall’art. 117 della Costituzione;
b) la istituzione di un Senato federale eletto contemporaneamente ai Consigli Regionali,
con poteri differenziati rispetto a quelli della Camera dei Deputati, con la conseguente fine
del sistema bicamerale perfetto;
c) la designazione del Primo Ministro da parte del corpo elettorale al momento dell’elezione della Camera dei Deputati, con un aumento dei poteri del Capo del Governo e una diminuzione dei poteri del Presidente della Repubblica.
La potestà legislativa dello Stato e delle Regioni era stata già oggetto di un intervento di
riforma da parte della maggioranza di centro-sinistra nel 20-01 con la Legge costituzionale
n. 3 del 2001, che aveva previsto una potestà esclusiva dello Stato in alcune materie,
e una potestà concorrente dello Stato e delle Regioni in altre materie, per le quali allo Stato
era riservata la determinazione dei soli principi fondamentali e alle Regioni la vera e
propria potestà legislativa. La potestà concorrente era stata prevista in maniera molto
estesa ( per citare solo alcuni ambiti: rapporti internazionali e con L’Unione Europea delle
Regioni; commercio con l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; professioni;
ricerca scientifica; tutela della salute; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi
reti di trasporto e di navigazione; produzione e distribuzione dell’energia; previdenza complementare;
valorizzazione dei beni culturali ), con la conseguenza di introdurre continui conflitti di attribuzione tra lo Stato, relegato dal nuovo art. 117 a compiti di mera determinazione dei principi ma incline
a legiferare in maniera più specifica, e le Regioni, gelose delle proprie prerogative circa
la normativa di merito.
Un legislatore accorto,di fronte alla reiterazione di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte
Costituzionale, avrebbe drasticamente ridotto le ipotesi di potestà legislativa concorrente,
e riattribuito allo Stato il potere di legiferare in un numero molto più esteso di materie.
Al contrario la legge approvata dal centro-destra ha lasciato quasi inalterato il principio della potestà legislativa concorrente, prevedendo pochissime e marginali nuove ipotesi di potestà legislativa esclusiva dello Stato, e disciplinando come riservata alla potestà esclusiva delle Regioni la legislazione in materia di assistenza e organizzazione sanitaria, di organizzazione scolastica
e definizione dei programmi scolastici “di interessespecifico delle Regioni”(?), e di polizia amministrativa regionale e locale.
La riforma dell’art. 117 della Costituzione, approvata dalla Casa delle Libertà sotto il ricatto leghista di
far venir meno il sostegno al governo, non solo conferma i guasti della riforma del 2001 voluta dal centrosinistra, ma li aggrava con l’attribuzione di competenze esclusive alle Regioni, senza in alcun modo risolvere i gravi problemi pratici creati da un contenzioso sterminato dinanzi alla
Corte Costituzionale derivante dalle incertezze interpretative sugli ambiti della potestà legislativa
statale e regionale.
Entrambi gli schieramenti, di centro-destra e di centro- sinistra, hanno mostrato
di ignorare la complessità dei problemi del nostro tempo e la conseguente necessità di interventi pubblici efficaci, che non possono essere lasciati all’iniziativa separata delle venti Regioni, specie
in settori che richiedono competenze professionali di livello elevato, approfondite valutazioni
dell’interesse nazionale e strutture organizzative adeguate.
Basti dire che in materie di grande rilievo per lo sviluppo economico e la qualità
della vita, e anche per la competitività dell’Italia con gli altri Stati – quali il
commercio estero, la tutela del lavoro, l’istruzione, la ricerca scientifica e tecnologica
e l’innovazione, il governo del territorio e la valorizzazione dei beni culturali – resta attribuito
allo Stato solo il potere di determinare i principi fondamentali,
mentre la potestà
normativa di merito rimane
comunque alle Regioni.
In sostanza la riforma appena
approvata dal centro-
destra non ha in alcun
modo attenuato i problemi
gravissimi scaturiti dalla riforma
del 2001, ma ha
creato ulteriori squilibri con
la previsione della potestà
legislativa esclusiva delle
Regioni in ambiti prima attribuiti
alla potestà concorrente,
e a tal riguardo è
del tutto evidente il cedimento
della maggioranza
alle posizioni più demagogiche
della Lega.
Ricordiamo bene la pretesa
di Bossi, alcuni anni fa,
che nelle regioni del nord i
magistrati e i dipendenti
pubblici dovessero essere
scelti tra persone originarie
della “Padania”; ora la
previsione di una potestà
esclusiva delle Regioni in
materia di organizzazione
scolastica consentirebbe
perfino scelte discriminatorie
nell’assunzione dei docenti
in ragione della loro
provenienza, senza che lo
Stato possa intervenire.
La potestà esclusiva delle
Regioni in materia di polizia
regionale e locale apre
una prospettiva ancora più
inquietante, perché lo Stato
perderebbe addirittura il
potere di porre dei limiti legislativi
in materia di ordinamento
e di armamento
di tali polizie regionali
( che non si comprende
quali compiti dovrebbero
assolvere, se non quello,
nella prospettiva leghista,
di un corpo concorrente
con la Polizia dello Stato ).
Per la Sicilia, ove la mafia
condiziona fortemente la
stessa classe dirigente politica
regionale, la potestà
legislativa esclusiva della
Regione in materia di polizia
regionale lascia aperta
la possibilità di esiti pericolosi
per la stessa sicurezza
pubblica.
Il quadro è reso ancora più
allarmante dall’art. 57 della
legge sottoposta a referendum,
che prevede che
entro tre anni debba darsi
attuazione all’art. 119 della
Costituzione in materia di
autonomia impositiva di
comuni, provincie, città
metropolitane e regioni,
sia pure con il vincolo che
non vi possa essere un incremento
della pressione
fiscale complessiva ( ma
non si sa come possa essere
controllato e assicurato
il rispetto di tale vincolo,
che oltretutto non è ben
chiaro se debba valere per
l’Italia nel suo complesso
o per le singole regioni ).
Il cosiddetto federalismo
fiscale – che Bossi prima
della sconfitta alle elezioni
politiche ci prometteva per
la prossima legislatura –
una volta divenuta cogente
la sua attuazione entro
tre anni, aprirebbe la strada
ad un aumento delle
imposte a carico dei cittadini,
e provocherebbe una
guerra continua, a suon di
ricorsi alla Corte Costituzionale
per conflitti di attribuzione,
tra regioni, provincie
e comuni, che vorranno
finanziarsi con imposte
autonomamente decise,
e lo Stato che, gravato
da un immenso debito
pubblico, non vorrà comprimere
le proprie entrate,
necessarie per rispettare
gli obblighi del Trattato di
Maastricht in materia di
contenimento del deficit.
Come pure è prevedibile
un contenzioso di non facile
soluzione tra Camera
dei deputati e Senato federale
in materia di formazione
delle leggi, essendo
la competenza tra i due organi
differenziata in relaz
i o n e a l l ’ o g g e t t o
dell’attività legislativa ( il
potere arbitrale attribuito
dal nuovo ordinamento ai
Presidenti delle Camere e
a un comitato paritetico
non potrà evitare gravi
tensioni politiche ).
Non meno pasticciate sono
le soluzioni indicate
dalla riforma in materia di
poteri del Primo Ministro,
che vengono significativamente
aumentati con la attribuzione
non solo del potere
di designare i Ministri,
ma perfino di sciogliere la
Camera dei deputati..
L’esperienza fatta negli ultimi
cinque anni, con il governo
della Nazione affidato
ad un leader privo di
senso dello Stato e affetto
da sindrome napoleonica,
suggerirebbe piuttosto di
mantenere nel sistema
contrappesi politici e costituzionali
idonei ad evitare
che il capo del governo sia
in condizione di imporre le
sue decisioni personali alla
sua stessa maggioranza
con il ricatto del possibile
scioglimento anticipato
della Camera.
Nella riforma sono inoltre
contenute, nei nuovi artt.
88 e 94 della Costituzione,
norme che introducono distinzioni
tra deputati eletti
dalla maggioranza e deputati
della minoranza; distinzioni
che contraddicono il
principio che i deputati
rappresentano, senza vincolo
di mandato, non solo i
loro elettori ma tutta la Nazione.
In tale distinzione, motivata
con l’obiettivo di impedire
i ribaltoni, si costituzionalizza
in qualche modo
una rigida separazione tra
le coalizioni elettorali, perché
si attribuisce carattere
d i s c r i m i n a n t e
all’intervenuta elezione
nella coalizione di maggioranza
ovvero di minoranza
anche per l’esercizio della
funzione di deputato nel
corso della legislatura.
In un momento in cui appaiono
evidenti i limiti e i
guasti del bipolarismo, ed
è facile prevedere che le
maggioranze uscite vincitori
dalle elezioni non possano
mantenere la loro
compattezza per tutta la
legislatura, anche questo
costituisce un motivo ulteriore
per bocciare, nel referendum,
una riforma istituzionale
che introduce elementi
di grave instabilità
nel sistema politico, perché
preclude la possibilità
di soluzioni parlamentari
ad eventuali contrasti tra il
Primo Ministro e una parte
della maggioranza che lo
ha espresso con le elezioni,
e lascia come possibile
esito di tale contrasto solo
il ricorso ad elezioni anticipate.
Massimo Tirone
Come non essere d'accordo ????




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