
Originariamente Scritto da
Il_Grigio
Nulla, nulla, cercavo di capire agaragar. Se si potesse rendere il reato asettico potrebbe anche aver ragione, ma mi rendo conto che si toccano corde che non permettono di poterlo considerare facilmente a mente fredda; e qui mi fermo prima che arrivi la crociata di turno pronta a fraintendere....
Se succede sappi che ti riterrò responsabile...

la sua posizione è chiara.
la argomenta volutamente in maniera provocatoria ma ha un che di sensato e prima di mettermi in croce al suo fianco mi spiego:
582 Lesione personale
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585) .
Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. l) e nell`ultima parte dell`art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa .
583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l`indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) abrogato .
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l`arto inservibile, ovvero la perdita dell`uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
5) abrogato.
584 Omicidio preterintenzionale
Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli artt. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586).
1 . DOPO L'ARTICOLO 609 DEL CODICE PENALE È INSERITO IL SEGUENTE:
"ART. 609-BIS (VIOLENZA SESSUALE). - CHIUNQUE, CON VIOLENZA O MINACCIA O MEDIANTE ABUSO DI AUTORITÀ, COSTRINGE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA CINQUE A DIECI ANNI.
ALLA STESSA PENA SOGGIACE CHI INDUCE TALUNO A COMPIERE O SUBIRE ATTI SESSUALI:
1) ABUSANDO DELLE CONDIZIONI DI INFERIORITÀ FISICA O PSICHICA DELLA PERSONA OFFESA AL MOMENTO DEL FATTO;
2) TRAENDO IN INGANNO LA PERSONA OFFESA PER ESSERSI IL COLPEVOLE SOSTITUITO AD ALTRA PERSONA.
NEI CASI DI MINORE GRAVITÀ LA PENA È DIMINUITA IN MISURA NON ECCEDENTE I DUE TERZI."
ART. 4.
1 . DOPO L'ARTICOLO 609-BIS DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA PRESENTE LEGGE, È INSERITO IL SEGUENTE:
"ART. 609-TER (CIRCOSTANZE AGGRAVANTI). - LA PENA È DELLARECLUSIONE DA SEI A DODICI ANNI SE I FATTI DI CUI ALL'ARTICOLO 609BIS SONO COMMESSI:
1) NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI QUATTORDICI;
2) CON L'USO DI ARMI O DI SOSTANZE ALCOLICHE, NARCOTICHE O STUPEFACENTI O DI ALTRI STRUMENTI O SOSTANZE GRAVEMENTE LESIVI DELLA SALUTE DELLA PERSONA OFFESA;
3) DA PERSONA TRAVISATA O CHE SIMULI LA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE O DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO;
4) SU PERSONA COMUNQUE SOTTOPOSTA A LIMITAZIONI DELLA LIBERTÀ PERSONALE;
5) NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI SEDICI DELLA QUALE IL COLPEVOLE SIA L'ASCENDENTE, IL GENITORE ANCHE ADOTTIVO, IL TUTORE.
LA PENA È DELLA RECLUSIONE DA SETTE A QUATTORDICI ANNI SE IL FATTO È COMMESSO NEI CONFRONTI DI PERSONA CHE NON HA COMPIUTO GLI ANNI DIECI."
ART. 5.
1 . DOPO L'ARTICOLO 609-TER DEL CODICE PENALE, INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA PRESENTE LEGGE, È INSERITO IL SEGUENTE:
"ART. 609-QUATER (ATTI SESSUALI CON MINORENNE). - SOGGIACE ALLA PENA STABILITA DALL'ARTICOLO 609-BIS CHIUNQUE, AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE IN DETTO ARTICOLO, COMPIE ATTI SESSUALI CON PERSONA CHE, AL MOMENTO DEL FATTO:
1) NON HA COMPIUTO GLI ANNI QUATTORDICI;
2) NON HA COMPIUTO GLI ANNI SEDICI, QUANDO IL COLPEVOLE SIA L'ASCENDENTE, IL GENITORE ANCHE ADOTTIVO, IL TUTORE, OVVERO ALTRA PERSONA CUI, PER RAGIONI DI CURA, DI EDUCAZIONE, DI ISTRUZIONE, DI VIGILANZA O DI CUSTODIA, IL MINORE È AFFIDATO O CHE ABBIA, CON QUEST'ULTIMO, UNA RELAZIONE DI CONVIVENZA.
NON È PUNIBILE IL MINORENNE CHE, AL DI FUORI DELLE IPOTESI PREVISTE NELL'ARTICOLO 609-BIS, COMPIE ATTI SESSUALI CON UN MINORENNE CHE ABBIA COMPIUTO GLI ANNI TREDICI, SE LA DIFFERENZA DI ETÀ TRA I SOGGETTI NON È SUPERIORE A TRE ANNI.
NEI CASI DI MINORE GRAVITÀ LA PENA È DIMINUITA FINO A DUE TERZI.
SI APPLICA LA PENA DI CUI ALL'ARTICOLO 609-TER, SECONDO COMMA, SE LA PERSONA OFFESA NON HA COMPIUTO GLI ANNI DIECI."
ora.... io ritengo che, essendo la violenza carnale un delitto contro la persona, sia da considerare il danno (fisico e psicologico) del danno subito.
sbaglierò (e con me il legislatore....) ma credo sia un danno molto maggiore che una persona per mezzo di violenza sia privato di un organo sensoriale (cazzo... se vieni accecato) ovvero che gli si cagioni un danno che comporta una malattia insanabile, piuttosto che uno stupro....
quindi sempre in un discorso di LOGICA PROPORZIONALITA' DELLE PENE, i 5-12 anni li vedo come una sanzione giusta ed equilibrata....