Andando a vedere nel merito si scopre che la Costituzione considera i due tipi di referendum [abrogativo o confermativo…] radicalmente differenti tra loro, al punto che sono posti in due differenti sezioni. La norma che regola il referendum ‘abrogativo’ [art. 75] stà nella sezione ‘formazione delle leggi’ e recita così…
Art. 75
È indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
La norma che regola il referendum ‘confermativo’ [art. 138] stà invece nella sezione ‘Revisione della Costituzione’ e così recita…
Art. 138
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Anche da una sommaria lettura appare del tutto evidente la ‘natura’ profondamente diversa dei due referendum. Il referendum ‘confermativo’ infatti ha delle ‘caratteristiche peculiari’ che lo contraddistinguono che sono…
a) è previsto nel solo caso di leggi di revisione della Costituzione che non sono state approvate da almeno due terzi del Parlamento
b) a differenza dell’altro caso, si mantiene ‘congelata’ la legge costituzionale in vigore fino al momento del referendum stesso e questa rimane in caso di non approvazione dalla maggioranza semplice dei voti validi
c) non è prevista alcun vincolo relativamente ai ‘voti validi’ per cui al limite un solo voto valido può decidere la conferma o la bocciatura della legge di revisione costituzionale
E’ del tutto evidente che il punto c) appare profondamente stridente con il concetto di ‘democrazia’ come è inteso in qualsiasi dizionario… che non sia il ‘dizionario comunista’ ovviamente. Comunque sia la minestra è questa e ce la dobbiamo sorbire. Quello che ci si può chiedere, se mai, è perché sia stato prevista questa specie di ‘percorso a ostacoli’ per rendere il più possibile arduo il tentativo di modifica della Costituzione. A pensarci bene non è difficile fornire alcuni di questi ‘perché’. Partiamo dalla premessa essenziale che la Costituzione è stata scritta nell’anno ’47, allorché, in Emilia Romagna e altrove, era ancora assai attivo il ‘terrore rosso’ instaurato dai comunisti allo scopo di ‘abituare’ gli italiani alla ‘realtà sovietica’ che di lì a poco sarebbe stata instaurata. E questo naturalmente valeva ancor di più i cosiddetti ‘padri della Costuzione’ [ossia i membri della Assemblea costituente…], ai quali molto semplicemente sono state poste due alternative: validare senza discutere la Costituzione scritta sotto dettatura dei comunisti oppure …
In questa ottica si può comprendere perfettamente le ‘finalità’ che l’art. 138 si proponeva. Nella prospettiva di una sollevazione comunista era essenziale impedire l’approvazione urgente da parte del Parlamento di una revisione della Costituzione che consentisse al governo di proclamare lo ‘stato di emergenza nazionale’ e di attribuirsi ‘poteri speciali’ per la repressione dell’insurrezione stessa. Per questo fine è stato creato apposta un ‘impaccio’ ad arte, costituito appunto dal ‘referendum confermativo’ , idoneo di fatto a ‘bloccare’ tale spiacevole eventualità. In questo contesto è del tutto ovvio poi che i comunisti il problema del quorum neanche se lo sono posto, per il semplice motivo che, nei loro auspici, non si sarebbe mai arrivati di fatto al referendum stesso…![]()
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Palmiro Togliatti durante i lavori dell’Assemblea costituente...
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Nobis ardua
Comandante CC Carlo Fecia di Cossato





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