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Discussione: L'altra storia

  1. #1
    Mitteleuropea di Trieste
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    Predefinito L'altra storia

    Trieste 1 agosto 1882: visita dell'arciduca Carlo Lodovico, in occasione dell'inaugurazine dell'esposizione Internazionale (una specie di Expo).

    Da "Oberdank il terrorista":

    "Tutti riportavano l'invito che la Società dei Veterani e dei Reduci rivolgeva alla popolazione di partecipare alla fiaccolata che si sarebbe svolta quella sera in omaggio all'Arciduca.
    Dopo il tramonto moltissimna gente cominciò ad affollare i marciapiedi del centro.
    Le fiaccole formavano delle lunghe strisce di fuoco baluginante che si allungavano man mano che il corteo procedeva. Nella pause della musica, echeggiavano gli Evviva l'Austria, Evviva l'Imperatore, Evviva l'Arciduca. Alcuni spettatori gettavano fiori. Il corteo si avvicinava e quando la Banda Militare del Presidio, svoltò da Via San Spiridione per immettersi nel Corso all'altezza dell'Hotel Aquila Nera il fragore degli ottoni si fece assordante. Una selva di bandiere giallo-nere seguiva la banda e, distanziata di alcuni metri, marciava la schiera dei Veterani impettiti con giubbe adorne di decorazioni. Quel corteo dava un emozione intensa; la folla ne era avvinta; le grida di Viva l'Austria si moltiplicavano; i simboli della dominazione asburgica trionfavano in un tripudio generale. Un fremito di rabbia colse Guglielmo; affondò la mano in tasca, afferrò una bomba a mano e la scagliò altissima verso le bandiere."
    ....
    "La mattina seguente Guglielmo tornò verso Piazza Grande. Lesse i primi giornali. Tutti i titoli, a grandi caratteri esprimevano esecrazione, sdegno, condanna per l'attentato. Un ragazzo triestino di 16 anni era morto. Si chiamava Angelo Fortis. Un altro giovane di Castelnuovo del Carso era moribondo. Altre 16 persone erano rimaste ferite e giacevano all'ospedale.
    Tutti i giornali condannavano l'attentato con espressioni di indignazione e di orrore. Persino "L'Indpendente" lo definiva una folle azione criminale contro cittadini inermi e pacifici."

    La prefazione al libro dice:

    "Definire Oberdank il terrorista darà sui nervi a qualcuno.
    Nell'anno della sua morte e finno al 1918, egli fu considerato a Vienna ed anche a Roma solamente un criminale.
    Dal 1918 solo un eroe.
    Non era ne l'uno ne l'altro. Era soltanto un terrorista. Ma il vero processo ad un terrorista può farsi solamente quando il suo nome non serve più a nessun regime."

  2. #2
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    Predefinito

    La prima commemorazione ufficiale di oberdank fu fatta da Benito Mussolini, nella sua visita a Trieste nel 1925 (Enciclopedia UTET, del "ventennio")

  3. #3
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    Predefinito Trattative segrete per la neutralità

    La prima proposta austriaca del 27 Marzo 1915 per una cessione territoriale in favore dell'Italia, in vista di una sua neutralità nella prima guerra mondiale.

    L'Italia si obbligherà, fino alla fine dell'attuale guerra, a osservare una benevola neutralità verso l'Austria-Ungheria e i suoi alleati sotto l'aspetto politico, militare ed economico.

    In questo senso essa si obbligherà inoltre a garantire all'Austria-Ungheria, per l'intera durata dell'attuale guerra, una piena e completa libertà d'azione nei Balcani e a rinunciare fin d'ora a ogni nuova compensazione per vantaggi territoriali o altri che eventualmente si dovessero produrre per l'Austria-Ungheria da questa libertà d'azione. Questo accordo non si estenderà però all'Albania, rispetto alla quale rimarranno in vigore il trattato vigente tra Italia e Austria-Ungheria nonché le risoluzioni della Conferenza degli Ambasciatori a Londra.

    L'Austria-Ungheria da parte sua sarebbe pronta a una cessione territoriale nel Südtirol, inclusa la città di Trento. La definizione dettagliata sarà conclusa in modo che siano tenute in considerazione le esigenze strategiche che si dovessero produrre da un nuovo confine, così come le necessità economiche della popolazione.

    Questa cessione territoriale dell'Austria-Ungheria avrebbe come conseguenza per l'Italia l'obbligo di assumersi la quota pendente riferita al territorio in questione del debito di stato austriaco, nonché i debiti provinciali, comunali e altri, nella misura in cui questi ultimi godano di una garanzia statale.

    L'Italia si dovrà inoltre obbligare al pagamento di una somma complessiva all'Austria-Ungheria come indennizzo per tutti gli investimenti intrapresi dallo Stato nel territorio in cessione, senza pregiudizio degli acquisti delle linee ferroviarie che si trovano in questo territorio e delle retribuzioni individuali come anche collettive (Proprietà della Chiesa, maggiorascati, pensioni degli ex funzionari pubblici, ecc.)

    Non appena sarà stabilito l'accordo in principio sulle condizioni sopracitate, l'Austria-Ungheria e l'Italia entreranno nella discussione dei dettagli. L'intesa definitiva che si produrrà da queste discussioni sarà fissata in una convenzione segreta da concludersi tra Austria-Ungheria e Italia.


    Il progetto italiano di trattato con l'Austria-Ungheria proposto in data 11 aprile 1915 per una eventuale neutralità durante la prima guerra mondiale.
    N.d.r: il documento seguente è una traduzione dall'originale tedesco conservato dall'Austria-Ungheria. Fu redatto in risposta all'iniziale offerta austriaca. Le trattative dell'Italia furono condotte in parallelo con i colloqui con i paesi dell'Intesa.

    Articolo 1. L'Austria-Ungheria cede all'Italia il Trentino con i confini assegnati al Regno Italico nel 1811, cioè dopo il trattato di Parigi del 28 febbraio 1810.

    Articolo 2. Una rettifica del confine orientale includente le città di Gorizia e Gradisca sarà concessa dall'Austria-Ungheria in favore dell'Italia. Segue un'esatta descrizione del nuovo tracciato del confine.

    Articolo 3. La città di Trieste unitamente al suo territorio, il quale si estende a nord fino a Nebresina inclusa, perciò confinante con il nuovo confine italiano (Art. 2), e che a sud include la circoscrizione giudiziaria di Capodistria e Pirano, sarà costituita come Stato autonomo e indipendente dal punto di vista politico, internazionale, militare, legislativo, finanziario e amministrativo. L'Austria-Ungheria rinuncerà a tutti i diritti di sovranità su questo stato, il quale rimarrà un porto franco. Le truppe austro-ungariche e italiane non entreranno nel suo territorio. Il nuovo stato si assumerà una parte dell'attuale debito di stato austriaco, in proporzione al numero dei suoi abitanti.

    Articolo 4. L'arcipelago delle Curzolari, Lissa (con le adiacenti isole Sant'Andrea e Torcola), Curzola, Lagosta (con le adiacenti isole e scogliere), Cazza e Meleda nonché Pelagosa, saranno ceduti dall'Austria-Ungheria all'Italia.

    Articolo 5. Il territorio ceduto dall'Austria-Ungheria (Art. 1, 2 e 4) sarà immediatamente occupato dall'Italia. Da parte loro, le autorità e le truppe austro-ungariche lasceranno Trieste e il suo territorio (Art. 3) e le truppe di mare e di terra originarie di questo territorio saranno subito congedate dal servizio.

    Articolo 6. L'Austria-Ungheria riconosce la piena sovranità dell'Italia su Valona e la sua baia, compresa Saseno, con tanto territorio dell'entroterra quanto necessita alla sua difesa.

    Articolo 7. L'Austria-Ungheria si disinteresserà completamente dell'Albania entro i confini derivati dalla Conferenza di Londra.

    Articolo 8. L'Austria-Ungheria concederà completa amnistia e immediato rilascio a tutte le persone originarie dei territori ceduti o abbandonati (Art. 1, 2 e 4) e condannate o coinvolte in un processo per ragioni militari o politiche.

    Articolo 9. Allo scopo di liberare i territori ceduti (Art. 1, 2 e 4) dalla loro parte del debito di stato austro-ungarico come anche dalle obbligazioni per il pagamento delle pensioni agli ex funzionari regio-imperiali, in cambio del completo e immediato trasferimento in possesso italiano delle intere proprietà mobili e immobili dello stato, con l'esclusione delle armi che si trovino nei territori, e al fine di compensare i necessari diritti dello stato per quanto riguarda i territori in questione, come sopra riferiti, tanto per il presente quanto per il futuro, senza eccezioni, sarà pagato dall'Italia all'Austria-Ungheria l'ammontare di duecento milioni di lire in oro.

    Articolo 10. L'Italia si assume l'obbligo, durante l'intera guerra attuale, di osservare una perfetta neutralità verso l'Austria-Ungheria e la Germania.

    Articolo 11. L'Italia rinuncia per l'intera durata dell'attuale guerra al diritto di richiedere a proprio favore le disposizioni dell'Articolo VII del trattato della Triplice Alleanza e l'Austria-Ungheria pronuncerà la medesima rinuncia per quel che riguarda l'occupazione del Dodecanneso da parte dell'Italia.

    Fonte: Ferdinand Gruner, Der Treubruch Italiens - unter Benuetzung amtlicher Quellen, München 1916.

  4. #4
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    Predefinito Povero Nostro Franz

    Manifesto di
    Sua Maestà Apostolica Imperiale e Reale Francesco Giuseppe Imperatore d'Austria, Re d'Ungheria, Re di Boemia, Re di Galizia e Lodomiria, Re di Croazia, Slavonia e Dalmazia, Re di Gerusalemma, Duca di Stiria, Salisburgo, Carinzia, Carniola e della Marca Slovena, Duca di Slesia e Bucovina, Margravio d'Istria, Conte principesco del Tirolo, Gorizia e Gradisca, Signore di Cattaro e di Trieste
    del 23.05.1915, pubblicato sul “Wiener Zeitung”


    Ai miei popoli !
    Il re d’Italia mi ha dichiarato la guerra.
    Un tradimento, di cui la storia non conosce uguale, è stato commesso dal regno d’Italia contro i suoi due alleati.
    Dopo un’alleanza durata oltre trenta anni, durante la quale essa potè aumentare il proprio possesso territoriale e svilupparsi a una prosperità inopinata, l’Italia ci ha abbandonati nell’ora del pericolo per passare a bandiera spiegata nel campo nemico.
    Noi non abbiamo minacciato l’Italia, non ne abbiamo sminuito la considerazione, né menomato l’onore e gli interessi; noi ci siamo sempre fedelmente attenuti al nostro dovere di alleati e l’abbiamo protetta allorché scese in campo.
    Noi abbiamo fatto di più; allorché l’Italia spinse i suoi avidi sguardi oltre il nostro confine, noi, per mantenere l’alleanza e la pace, eravamo decisi a grandi, dolorosi sacrifici, che colpivano in ispecial modo il nostro cuore paterno.
    Ma l’avidità dell’Italia, che credeva di poter profittare del momento, era insaziabile.
    E così deve compiersi il destino.
    Al potente nemico nordico i miei eserciti hanno vittoriosamente resistito in dieci mesi di lotte gigantesche e in fedele fratellanza d’armi con l’esercito del mio nobile alleato.
    L’ipocrita nemico al sud non è un avversario nuovo. I grandi ricordi di Novara, Mantova, Custoza e Lissa, che costituiscono l’orgoglio della mia gioventù, e lo spirito di Radetzky, dell’arciduca Alberto e di Tegethoff che sopravvive nella mia potenza di terra e di mare, mi è garanzia che noi potremo difendere efficacemente i confini della monarchia anche verso mezzogiorno.
    Saluto le mie truppe, provate alla lotta e alla vittoria. Confido in esse e nei loro capi. Confido nei miei popoli, la cui abnegazione senza esempio merita la mia più profonda paterna riconoscenza.
    Prego l’Onnipossente che benedica le nostre bandiere e prenda la nostra giusta causa sotto la sua clemente tutela.

  5. #5
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    Predefinito Franz Joseph in regione (Küstenland)

    1850 Spring
    Styria - Küstenland - Carinthia
    civil inspection at Graz, Laibach, Trieste, Pola, Görz and Klagenfurt

    1857 27th June
    Trieste (Küstenland)
    opening of the railway line between Trieste and Laibach

    1875 11th April - 15th May
    Küstenland - Venice - Dalmatia
    Journey from Trieste to Venice and Pola via Zara, Sebenico, Sinj, Spalato, Almissa, Ragusa, Cannosa, Gravosa, Cattaro, Risano, Dragalj, Budua, Lesina, Lissa and Fiume.
    - unveiling the monument to Emperor Maximilian at Trieste on 3rd April.
    - meeting King Victor Emanuel of Italy at Venice on 5th April.

    1882 8th - 19th September
    Carinthia - Küstenland
    Journey with Empress Elisabeth via Klagenfurt, Trieste, Görz and Pola
    - attending the celebrations of the 500th anniversary of the city of Trieste
    - visiting the fleet manoeuvres at Pola 14th to 16th September

    1894 29th March
    Abbazia (Küstenland)
    Kaiser Franz Joseph and Kaiserin Elisabeth visit the town of Abbazia

    1895 8th - 11th May
    Pola (Küstenland)
    attending the Fleet-manoeuvres and taking part in the launching of the SMS Monarch

    1900 29th 30thSeptember
    Görz und Grandisca (Küstenland)
    inspection of the artillery barracks and local units
    celebrations on the 400th anniversary of incorporation within Austria

    1902 1st - 5th September
    Pola (Küstenland)
    visit to the Fleet manoeuvres (Kaiser-Seemanöver) First occasion in which landing operations were practiced.

    1904 5th April
    Abbazia (Küstenland)
    meeting with King Oscar II of Sweden and his wife

  6. #6
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    Manca l' agosto 1882, quando Sua Maestà rischiò di essere assassinata dal terrorista Oberdank.

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Mitteleuropeo
    Manca l' agosto 1882, quando Sua Maestà rischiò di essere assassinata dal terrorista Oberdank.

    1882 8th - 19th September
    - attending the celebrations of the 500th anniversary of the city of Trieste

    Era venuto in settembre nonostante l'attentato del mese prima.
    Infatti il 500ario cadeva il 30 settembre 1882.

  8. #8
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    Predefinito 1914 - Corteo funebre di Francesco Ferdinando a Trieste


  9. #9
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    Privilege and Statute of Maria Theresia for the Jews of Trieste
    and accompanying documents (1771)
    Prepared by Lois Dubin, Smith College, USA

    ALLEGATO B
    I. IL PRIVILEGIO DI MARIA TERESA

    Noi Maria Teresa per la Iddio Grazia Imperatrice de' Romani,
    Vedova Regina d'Ongaria . . . ecc. ecc.

    La felicità interna de' Nostri sudditi naturali, essendo sempre stata il principale oggetto delle cure, e operazioni della Nostra Regenza; persuasa Noi, che a tal felicità influisce efficacemente il Commercio esterno, come che alimentando l'industria nazionale, e promovendo la ricchezza de sudditi, li rende più atti al servizio ed alli pesi dello stato . Nell'ulterior considerazione che il commercio esterno de' Nostri stati ereditarj puol esercitarsi, sostenersi, ed ampliarsi più facilmente, e regolarmente per il canale delli nostri porti-franchi di Trieste e Fiume, non abbiamo negletta provvidenza, opera, o spesa, tendente al doppio fine di prosperare il commercio singolarmente in Trieste, e di vantaggiare la condizione de' Negozianti sudditi ed esteri, nel medesimo Porto stabiliti .

    La nazione ebrea, al commercio, specialmente addeta, invitata con generali Patenti dall'Augustissimo Nostro Genitore e distinta con privati Privilegi delli gloriosissimi Suoi predecessori, eccita li clementissimi par ticolari Nostri riflessi, maggiormente, che, da una parte gli stabilimenti della Nazione medesima in Trieste costituiscano già una formale comunità, e dall'altra parte alcuni suoi Individui aggregati alla Borsa mercantile concorrono con l'opera, e con il consiglio all'incremento del Commercio e Navigazione al vantaggio comune de' negozianti e della piazza.

    Noi quindi volendo dare alla Communità ebrea di Trieste in generale, alli Negozianti nazionali di Borsa in particolare una solenne dimostrazione del Sovrano nostro aggradimento, all'effetto ancora di ani mare il concorso di quelle famiglie e persone, che con lo stabilimento di nuove ditte mercantili, e coll'esercizio del Commercio all'ingrosso si rendano benemerite della città, e dello stato, e conferiscano al compimento delle sovrane Nostre premure; prese sul proposito le congrue consultive informazioni dell'Intendenza commerciale nel Litorale austriaco, e del Nostro Consiglio aulico di Vienna; in virtù del presente Diploma placidiamo alla mentovata Communità ebrea di Trieste in generale, ed alli Negozianti di Borsa in particolare li seguenti Privilegj :

    Accogliamo e prendiamo sotto gli auspicj della singolare Nostra Protezione, Grazia e Clemenza gli Ebrei già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste, come pure le loro mogli, e figli, mariti delle loro figlie, nipoti, eredi, parenti, ministri, servi, e tutt'i loro attinenti, con promettergli l'opportuna sicurezza personale.

    Accogliamo e prendiamo ugualmente sotto li medesimi auspicj della Sovrana Nostra Clemenza, ed efficace Protezione, gli effetti mercantili e comuni, e li beni mobili ed immobili, che attualmente posseggono, o che successivamente potessero con modi legitimi acquistare li detti Ebrei, e le loro mogli, figli, mariti di figlie, nipoti, ministri, servi e tutti loro attinenti con prometter loro la congrua sicurezza reale.

    Gli conferiamo la facoltà libera liberissima di negoziare per Mare, e per Terra e di piantare in Trieste Fabbriche, e Manifatture senza alcuna difficoltà o impedimento .

    Gli concediamo di professare la Religione ebraica, e di esercitare nella loro Sinagoga le funzioni, ceremonie e ritti della medesima Religione, di seppellire i defunti, e insomma di partecipare e godere tutte le Prerogative, e Libertà competenti ad una Nazione, che abbiamo assicurata, e nuovamente assicuriamo della Sovrana Nostra Protezione, senza che possino, nè devino incontrare impedimento o difficoltà nella profes. sione della loro Religione, e nell'esercizio solito delle cerimonie, e senza che devino, nè passino essere forzati a abbracciare un'altra Religione, confermando le precedenti correlative Nostre Resoluzioni .
    Nel commercio d'importazione nelli Nostri Stati austriaci saranno ammessi a quelle convenienze, e beneficj mudali, che sono. e saranno statuiti a riguardo, e a favore di altri Nostri sudditi .

    Li negozianti di Borsa, come pure quegl'individui i quali benchè non aggregati alla Borsa, sostenessero il Commercio di Esportazione dei Prodotti di natura, e dell'arte de' Nostri Stati, transitando e permanendo per ragione di Commercio o di privati affari nelli detti Nostri Stati, saranno immuni dalla Gabella personale, nota sotto la voce di Leib-Steuer, vegliante nella Nostra Capitale di Vienna, e in altre Nostre Città.

    Promettiamo, dichiariamo, e vogliamo che agli Ebrei stabiliti e che si stabilissero in Trieste, alle loro mogli, figli, mariti delle figlie, ministri, servi, e parenti sia amministrata la medesima imparziale Giustizia, che gli altri Nostri sudditi incontrano nelle Nostre Leggi e Tribunali .

    Promettiamo agli Ebrei già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste il libero esercizio dell'arti, fabbriche, e manifatture, e saranno tenuti in ugual condizione personale, reale e mudale con le altre Nazioni, o sia sudditi non tanto nell'opera, vendita, e consumo in Trieste delle dette manifatture, fabbriche ed arti, quanto nell'importazione de' loro prodotti negli stati di Nostro Dominio in Germania, e in Italia .

    Dichiariamo, che ne' giorni di Sabato, e in altri giorni festivi ebraici non possino gli Ebrei esser forzati di agire, procedere, rispondere, accettare Cambiali, pagare o riscuotere, nè fare alcuna opera innibita dalla loro Legge, nè in giudizio, nè fuori in cause o materie attive o passive, conseguentemente che non deva agirsi contro loro personalmente nè realmente, salvi sufficienti sospetti o indicij di fuga o di distrazione di effetti, ne' quali casi potrà impetrarsi l'arresto, e sequestri delle persone e effetti ne' giorni ancora festivi ebraici.

    Abbiamo placidato e confermiamo agl'Ebrei la grazia di acquistare un campo, nel quale siano inumati i loro defunti, e la Nostra Intendenza Commerciale saprà garantire il detto campo, e sepolcri da ogni oltraggio e insulto .

    Confermiamo generalmente e indistintamente a favore degli Ebrei già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste le Franchiggie e Prerogative placidategli con le Patenti del Porto franco, e di tutte le posteriori Nostre Sovrane Resoluzioni a favore della medesima Nazione .

    E finalmente tutti gli Ebrei indistintamente, e singolarmente i Negozianti nazionali di Borsa già stabiliti, o che si stabilissero in Trieste e quelli particolarmente, che si distinguessero nel Commercio e nell'Esportazione de' Prodotti austriaci, sperimenteranno gli ulteriori benefici, influssi, e li clementissimi Effetti della Sovrana Nostra Protezione, Grazia, e Munificenza.

    Data nella Nostra Residenza di Vienna li diciannove del mese d'Aprile dell'Anno mille settecento settanta uno, e de Nostri Regni nel trentesimo primo (1).

    MARIA THERESIA (Seguono le altre firme)

    ALLEGATOC
    LO STATUTO DI MARIA TERESA

    Noi Maria Teresa per l'Iddio grazia Imperatrice dei romani, Vedova, Regina d'Ongaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, Sclavonia, Galizia, Lodomiria, etc. etc. Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Borgogna, Stiria, Ca rintia, e Cragno, Gran Principessa di Transilvania, Margravia di Moravia, Duchessa di Bramante, Limburgo, Lucemburgo, di Gheldria, di Wirtemberga, della Superiore e Inferiore-Silesia, di Milano, Mantova, Parma, Piacenza e Guastalla, d'Auschwitz, e Zattor, Principessa della Suevia, Contessa d'Asburgo, Fiandra, Tirolo, Hennegau, Kiburgo, Gorizia e Gradisca; Margravia del Sacro Romano Imp: di Burgovia, dell'Alta e Bassa Lusazia, Contessa di Namur, Signora della Marca, e di Mechlina etc. Duchessa Vedova di Lorena, e di Baar, Granduchessa di Toscana, etc. etc .

    L'ordine e la polizia sono quelle pietre fondamentali, sopra le quali riposa la felicità di Società tutte, di Comunità tutte che vivono insieme in una civile radunanza, e per metterle sopra un piede stabile e fisso nel ceto della nazione Ebraica tolerata nel NOSTRO PORTO FRANCO di Trieste, abbiamo ordinato alla NOSTRA Intendenza di tutto il Litorale, di esaminare le constituzioni e consuetudini correnti fin ad'ora, e di presentare un piano, secondo il quale possa essere accordato, e prescritto alla predetta nazione un normativo sicuro e chiaro, che serva di legislativa scorta, per mantenere nel ghetto un'armonia mai interrotta della nazione, un ordine esemplare privo di qualunque Scandalo, e finalmente una Polizia esatta, senza la quale Società veruna puol chiamarsi per. fetta ; avendo dunque la predetta Intendenza eseguito un tal Nostro Sovrano comandamento, ed avendoci presentato l'abbozzo di tali nazionali legislative ordinanze, che tendono al predetto fine ; NOI tutto bene, e maturamente considerato a Supplichevoli umilissime preci della nazione, abbiamo clementissimamente assentito di ratificarlo a tenore degli arti. coli seguenti.

    (...)

  10. #10
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    Predefinito 30/9/1382 Atto di Accettazione della Donazione di Trieste

    La Dedizione di Trieste all'Austria
    Atto Ufficiale tradotto da Pietro Kandler

    Atto di Accettazione della Donazione di Trieste
    30 settembre 1382

    Nel nome del Signore, Amen. Noi Leopoldo per la grazia di Dio Duca d'Austria, Stiria, Carintia e Carniola, Signore della Marca, e di Pordenone, Conte di Absburgo, del Tirolo, di Ferrete e di Kiburgo, Marchese di Burgovia e di Treviso, Landgravio di Alsazia.
    Riconosciamo e confessiamo per Noi, pei nostri eredi, e pei nostri successori presenti e futuri, che i nobilli, sapienti e fedeli a noi dilettissimi, il Comune, il Consiglio ed i Cittadini della città di Trieste, considerando i carichi grandi ed insopportabili della città e le oppressioni che ebbe a soffrire finora per il frequente cangiamento di dominio siccome è notorio; considerando che i patti e le convenzioni coi quali diedero al patriarca di Aquileja, il Reverendissimo Padre in Cristo Marquardo or defunto, ed alla sua chiesa, la città ed ill distretto di Trieste, sieno stati manifestamente violati ed infranti; considerando inoltre che confinando alcune terre e distretti e domini nostri col loro territorio possiamo difenderli più validamente che qualunque altro principe e potentato; considerando precipuamente che alcuni progenitori nostri di buona memoria godevano nella città di Trieste buoni diritti e li esercitarono, i quali non immeritamente si rinnovano in noi per successione ereditaria, hanno inviato gli onesti e sapienti Adelmo dei Petazzi, Antonio de Domenico, e Nicolò de Picha Procuratori della città e del distretto di Trieste, Sindici, Nuncii ed Ambasciatori a ciò legittimamente ed insolidariamente costituiti con pienezza di poteri chiamando Noi in loro vero e naturale Signore e Principe e coll'aiuto di Dio in precipuo difensore della detta città, dei castelli di lei e del distretto, degli abitanti e dei distrettuali, siccome appare da pubblico stromento del comune e della città di Trieste sigillato col sigillo della Comunità, e consegnatoci dai sopradetti Procuratori e Sindici.

    Noi Duca Leopoldo riconoscendo come benefizio grazioso la placida loro obbedienza abbiamo accettato ed ammesso gli infrascritti articoli, modi ed osservanze con essi loro e con tutti gli abitanti della città e del distretto, siccome qui sotto si contiene.

    Noi Duca gli eredi e successori nostri dovremo governare, mantenere e difendere la città ed il distretto di Trieste, ed i castelli, tutti i cittadini e gli abitanti, i loro beni e possessioni in qualunque parte si trovino contro qualunque persona, siccome faciamo degli altri nostri fedeli e sudditi, e siccome abbiamo consuetudine di fare; Noi non venderemo la predetta città di Trieste, i di lei diritti e pertinenze a nessuna persona fisica o morale, né li obbligheremo, affitteremo, daremo in enfiteusi o feudo in qualsiasi modo; Noi anzi non alieneremo dalle nsotre mani e potere la città, i castelli, il distretto dovendo rimanere in perpetuo inviolabilmente attaccata al Principato e titolo dei Duchi d'Austria.

    Noi Duca, i nostri eredi e successori avremo ed abbiamo il diritto di preporre alla città di Trieste il Capitano a nostro beneplacito, quantunque per le usanze il Capitano della città si potesse cangiare ogni anno; volendo riservato a Noi, ai nostri eredi e successori, di tenere in carica il Capitano fino che piace a Noi, a meno che non sia meritevole di venire cangiato per cause ragionevoli.

    Il Capitano da Noi deputato dovrà tenere presso di sè due Vicari idonei periti dei sacri canoni e delle leggi civili siccome sompagni, e tenere famulizi, come è disposto dagli statuti e consuetudini di Trieste. Il quale Capitano percepirà dal Comune e dal Consiglio di Trieste quattro mila lire di piccoli per onorario suo e dei suoi. Sarà dovere del Capitano di reggere, governare e mantenere fedelmente la città ed il distretto, i cittadini e gli abitanti secondo li statuti e le consuetudini di Trieste; i quali statuti e riforme dovranno essere valide e ferme anche pei posteri senza dolo e frode.

    Per le sentenze del Capitano, dalle quali si vorrà appellare, il Consiglio di Trieste dovrà due volte l'anno, cioè alla fine di ogni sei mesi, deputare Sindici ed Officiali idonei, i quali abbiano a pronunciare secondo gli statuti e le consuetudini, se la querimonia sia giusta.

    Di ogni condanna pecuniaria, delitti, eccessi, multe, in qualunque modo avvenute in Trieste, la metà integra spetterà a Noi siccome a naturale Signore. Le condanne suddette, il vino di cui più abbasso, i dazi, le gabelle, le dogane ed altre esazioni che spettano al dominio di Trieste, si esigeranno da quelli che Noi, i nostri eredi e successori troveranno di deputare ed esigerli; però la metà delle condanne dovrà passare al comune di Trieste affinché possa pagare l'onorario di 4.000 lire al Capitano, e dare a Noi ed ai nostri eredi e successori l'annuo tributo del vino di cui si dirà più abbasso; e possa pagare i salari dei medici e degli ufficianti di detta città, riparare le mura, le porte. le strade e provvedere ad altre necessità.

    Noi, i nostri eredi e successori avremo la potestà di imporre alla predetta città dazi, mude, gabelle, dogane e di esigerli a nostro piacimento entro o fuori delle porte d'essa città, però colle seguenti condizioni: di tutte le merci che verranno esportate dalla città di Trieste per la via di mare, si pagheranno li dazi, le mude, le gabelle, le dogane al nostro dominio, eccettuato il vino di Ribolla, pel quale non si pagherà cosa alcuna.

    Similmente di ogni mercanzia che verrà a Trieste per la via di mare si pagheranno le imposte, eccettuato ciò che si introduce in Trieste per la via di mare per servire all'uso e consumo dei cittadini e degli abitanti, come frumento, sale, vino, uve, ed altri commestibili, i quali generi devono essere totalmente esenti. Qualunque animale sortirà dalla città di Trieste e dal distretto per portarsi in altre regioni per la via di terra, sarà soggetto al dazio, muda, dogana. Gli animali, somieri ed altri che entrano per la via di terra nella città di Trieste e nel distretto per uso degli uomini, purché non si trasportino in altre parti, devono essere totalmente esenti da imposta.

    La città, il comune, ed i cittadini di Trieste dovranno e devono scegliere il Consiglio, gli Officiali, ed Officianti secondo gli statuti e consuetudini della città di Trieste.

    I cittadini di Trieste, i loro eredi e successori dovranno ogni anno nel giorno di San Giusto martire, il quale cade nel dì 2 di novembre, dare a Noi, ai nostri eredi e successori nella città di Trieste a titolo di censo annuo cento orne di vino Ribolla della migliore qualità che si potrà avere in quell'anno.

    Fino a che i due castelli di Montecavo e Moncolano verranno custoditi a spese di Trieste, il Capitano nostro si farà dare giuramento corporale dai custodi che ogni mese verranno mandati dai cittadini, che dessi coi castelli saranno fedeli ed obbedienti alla nostra magnificenza, ai nostri eredi ed ai nostri successori, e ciò si osserverà fino a che prenderemo in consegna detti castelli, e vi destineremo alla custodia altre persone.

    Per ultimo la detta città ed i di lei abitanti non verranno minimamente impediti nei loro introiti e redditi, nè aggravati più di quello che sopra fu detto, se pur ciò non avvenga a domanda nostra o dei nostri successori, e di beneplacito dei cittadini e distrettuali.

    Noi Duca Leopoldo tutte e singole le cose soprascritte abbiamo approvato ed approviamo, di certa nostra scienza per noi, pei nostri eredi e successori ricercando l'onesto notaro ed i nobili infrascritti a voler sottoscrivere le presenti in testimonianza di verità.

    Dato e fatto nel nsotro castello di Gratz, nella sala ducale l'anno del Signore mille trecento ottantadue, indizione quinta, il dì ultimo di settembre all'ora dei vesperi o quasi, in presenza del Notaro pubblico infrascritto, del Reverendissimo Padre in Gesù Cristo Federico vescovo di Bressanone, Cancelliere della nostra Curia ducale; degli egregi e valorosi Goffredo Mulner, ed Enrico Gessler vassalli della nostra Curia ducale, e Magistrati della camera, di Giovanni Rischach e Flach vassallo e nostro Consigliere, dei provvidi e discreti Conrado Impiber, ed Andrea pievani nel detto Vico, nella Marca presso Sittich delle diocesi di Seckau e di Aquileja, e di molti altri testimoni chiamati e pregati specialmente per quest'atto.

    Ed io Paolo del fu Ulmano da Castelrut, chierico della diocesi di Bressanone Notaro pubblico per autorità imperiale, a motivo che Burkardo de Stain della diocesi di Costanza per la stessa autorità pubblico Notaro è impedito da altri gravi negozi, pregato da lui con grande diligenza e insistenza di assiterlo nella scrittura di questo stromento lo scrissi tutto di proprio pugno, lo ho redatto in questa pubblica forma, e vi apposi il segno del mio Tabellionato in testimonio della verità, così rogato da ambedue le parti.

    Io Burkardo di Stain al Reno, diocesi di Costanza, Notaro giurato per pubblica autorità, fui presente a tutte le singole sopra esposte, mentre si trattavano ed a richiesta d'ambedue le parti lo ho redatto nella presente forma pubblica, ma impedito da altri ardui affari feci scrivere il presente instromento da altra persona, la di cui scrittura io approvo come fosse mia propria, e riconosco che il suggello del suddetto illustrissimo Principe fu appeso al presente stromento in certezza e migliore evidenza delle cose premesse.

 

 
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