Chiarimenti, è bene precisarlo, relativi solo alla cosiddetta ''devolution'' [per gli articoli basta cercare in rete la Costituzione con le modifiche del centrosinistra e il progetto del cdx]
Sanità
Oggi, e a dirlo è il testo attuale della Costituzione (articolo 117, comma 3, quello sulle materie a legislazione concorrente), la sanità è tra le materie per le quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato».
Una volta varata la devolution (art. 39 del disegno di legge costituzionale), la «tutela della salute» esce dalle materie a legislazione concorrente per entrare in quelle a potestà legislativa esclusiva dello Stato. Alle Regioni va poi la potestà legislativa in materia di «assistenza e organizzazione sanitaria». Quindi, con la devolution, la legislazione in materia sanitaria apparterrà allo Stato, la parte organizzativa alle Regioni.
Scuola
Oggi allo Stato appartengono le «norme generali sull'istruzione». Il resto della materia è soggetto a legislazione concorrente, «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale» (art. 117, comma 3 della Costituzione).
Con la devolution, le «norme generali sull'istruzione» restano potestà esclusiva dello Stato. Mentre «organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», nonché «definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione» diventano potestà legislativa esclusiva della Regione.
In realtà, le competenze che la devolution assegna direttamente alle Regioni sono competenze già concesse dal titolo V riscritto dal centrosinistra. E la sentenza 13/2004 della Consulta conferma appunto che le Regioni hanno già quello che la devolution prevede.
Energia, Tlc e infrastrutture
Oggi, si legge nella Costituzione (art. 117, comma 3), «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono materie a legislazione concorrente.
Con la devolution, «produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia», «ordinamento della comunicazione» e «grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza» diventano materie a legislazione esclusiva dello Stato.
Sicurezza
Con la devolution, niente polizia regionale. Ma solo «polizia amministrativa regionale e locale». La polizia amministrativa locale già esiste. La differenza è che, con la devolution, le Regioni che vorranno potranno creare una polizia regionale in grado di svolgere solo funzioni puramente amministrative, analoghe a quelle vigili urbani. Che già operano a livello locale.
Clausola di salvaguardia nazionale
Nella devolution spunta la clausola di difesa dell'interesse nazionale (art. 45). In sostanza, un nuovo comma dell'articolo 127 della Costituzione. Che assegna al governo il potere di chiedere alla Regione prima, e se la Regione non fa nulla al Parlamento poi, di annullare una legge regionale qualora ritenga che essa o parte di essa «pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica». Prima una simile norma non c'era, l'Ulivo non ci aveva pensato.
Federalismo fiscale e fondo perequativo (o "di solidarietà")
L'aspetto più importante è a mio parere l'''incrocio'' [complementare] tra federalismo fiscale e fondo prequativo, cioè di un fondo di solidarietà, dal quale le Regioni e gli enti locali più poveri possano prendere e nel quale le Regioni e gli enti locali più ricchi debbano mettere. Solo che già esistono. Almeno sulla Carta. Già sono previsti dalla Costituzione attuale, nell'articolo 119, che la devolution appena approvata lascia intatto.
Il federalismo fiscale è previsto nella prima parte dell'articolo 119 della Costituzione attuale, che recita:
«I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. (...)
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite».
In pratica, nella nostra Costituzione è già previsto il federalismo fiscale. Basta appunto leggersi l'articolo 119 dell'attuale costituzione.
Anche la "perequazione" è prevista nello stesso attuale articolo 119. Laddove recita:
«La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante».
Non solo. Lo stesso articolo prevede anche ulteriori interventi di solidarietà da parte dello Stato centrale, in aggiunta al fondo perequativo:
«Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni».
Se il fondo perequativo ancora non è entrato in vigore, è solo perché ancora non è stato applicato il federalismo fiscale. Va da sé che i due meccanismi, che si compensano a vicenda, entreranno in funzione insieme. Tutto verterà su come funzionerà il fondo perequativo in aggancio col federalismo fiscale: ovvero, per ipersemplificare: chi incassa più soldi ne verserà di più nel fondo di solidarietà.


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