Originariamente Scritto da DrugoLebowsky
Grazie per il complimento, ora rilassati, stomaco e fegato sono costosi da guarire.![]()
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invece DrugoLebowsky è il moderatore del forum "Sfigati di tutto il mondo, unitevi!"
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A fool and his money can throw one hell of a party.


heeh...è abbastanza noiosa. e non ci troverai la parola "resistenti" in quanto quella è scritta nelle motivazioni alla sentenza.Originariamente Scritto da Tremendo
incollo uno stralcio delle sentenza, secondo me significativo, del ragionamento della forleo.
[...]
Non risulta invece provato, nonostante gli encomiabili sforzi investigativi compiuti, che tali strutture paramilitari prevedessero la concreta programmazione di obiettivi trascendenti attività di guerriglia da innescare in detti o in altri prevedibili contesti bellici e dunque incasellabili nell'ambito delle attività di tipo terroristico di cui all'art.270 bis c.p. come novellato all'indomani dei noti e tragici fatti dell'11.9.2001.
La nozione di terrorismo, com'è noto, diverge da quella di eversione e come questa non è definita in via normativa, dovendosi dunque ricavare in via ermeneutica, sia sulla base del contenuto delle convenzioni internazionali sul punto, sia, soprattutto, riflettendo sulla "ratio" e sulla genesi della norma penale in questione.
Emblematico sotto il primo profilo appare il tenore della Convenzione Globale dell'O.N.U. sul Terrorismo, progettata nel 1999, che all'art.18/2 prevede un'esimente in ordine alle sanzioni in essa previste, in forza della quale le stesse non riguardano le forze armate ed i gruppi armati o movimenti diversi dalla forze armate di uno Stato nella misura in cui si attengano alle norme del diritto internazionale umanitario.
Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che - ed ecco che in tal caso l'esimente in questione non opera - non venga violato il diritto internazionale umanitario.
Da tale ultimo limite può ricavarsi dunque che le attività di tipo terroristico rilevanti e dunque perseguibili sul piano del diritto internazionale siano quelle dirette a seminare terrore indiscriminato verso la popolazione civile in nome di un credo ideologico e/o religioso, ponendosi dunque come delitti contro l'umanità.


veramente "significativo, del ragionamento della forleo".
resistenti sono quelli che fanno saltare in aria ogni giorno centinaia di loro connazionali, eh?
questo si chiama terrore, non resistenza.
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AGGIUNGO UNA COSA secondo me molto importante, per capire la sentenza della Cassazione.
La Cassazione non entra mai (perchè così la legge impone) nel merito del giudizio ma si limita a prendere in considerazione la forma.
Nel caso specifico, la cassazione non contesta le motivazioni della Forleo alla scarcerazione bensì dice che l'art 270 va interpretato in maniera più estesa.
In pratica la Forleo, con motivazioni a mio avviso solide, ha sostuto che gli imputato non potevano essere condannati in quanto l'attività che organizzavano non era considerabile come terroristica (in base alla convenzione onu del 1999).
La cassazione ha stabilito che la il reato previsto dal 270cp si applica anche se l'organizzazione è "potenzialmente" in grado di compiere azioni terroristiche.
Quindi la Cassazione non contraddice la sentenza precedenta ma stabilisce un criterio interpretativo nuovo dal quale scaturisce il ribaltamento delle sentenza. Ribaltamento fondato su motivazioni nuove.


tu non sai leggere. in alternativa fai finta di nulla.Originariamente Scritto da tolomeo
la convenzione dell ONU del 1999 dice considera legittimi "anche gruppi armati e movimenti diversi dalle forze istituzionali dello Stato nella misura in cui si attengano al diritto internazionale di guerra, per cui le attività violente o di guerriglia poste in essere in contesto bellico non possono essere perseguite a meno che non degenerino in azioni di terrore indiscriminato verso la popolazione civile".
la Forleo non dice nulla di diverso.
Originariamente Scritto da AnnoZero
Questa mi pare surreale;
Proprio da tale normativa, ed in particolare da detta esimente, si ricava che le attività violente o di guerriglia poste in essere nell'ambito di contesti bellici, anche se poste in essere da parte di forze armate diverse da quelle istituzionali, non possono essere perseguite neppure sul piano del diritto internazionale, a meno che - ed ecco che in tal caso l'esimente in questione non opera - non venga violato il diritto internazionale umanitario
In pratica un marocchino che non c'entra nulla con l'irak fa guerriglia e usa violenza in irak, quindi un paese straniero (per lui) ,non è perseguibile perchè non viola il diritto internazionale umanitario? se non ho capito male cè qualcosa che non quadra


E comunque
''il diritto, e quello penale in particolare, non è chiamato a compiere distinzioni 'manichee' a distinguere cioè il 'bene' dal 'male', ma solo a individuare fattispecie incasellabili in categorie note e predeterminate, nonché ad accertare conseguentemente le relative responsabilità individuali in base a prove certe e ritualmente valide"
indovinate che l'ha detto.


si è così. se va a fare la guerra e non il terrorista.Originariamente Scritto da Tremendo
comunque non è un'interpretazione della Forleo ma la prassi interpretativa
del diritto internazionale.


bene, vedo che hai seguito il consiglio: hai cambiato obiettivo...Originariamente Scritto da DrugoLebowsky
adesso te ne do un altro: astieniti...
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