
Originariamente Scritto da
Repubblica
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. L’articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 639. -
(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui). – Chiunque, fuori dei casi previsti preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta i muri pubblici e privati, gli oggetti di arredo urbano, i plessi monumentali e le cose mobili o immobili altrui, è punito con la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a 2.500 euro.
Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico, ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione da uno a due anni e sei mesi o della multa da 5.000 fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal presente articolo si procede d’ufficio».
Art. 2.
1. Chiunque venda bombolette
spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di anni diciotto, è punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.