Originariamente Scritto da bsiviglia
te credo è dentro la spartizione della torta..![]()


Originariamente Scritto da bsiviglia
te credo è dentro la spartizione della torta..![]()


Originariamente Scritto da tolomeo
ma cosa fai, il sapientone con me????
sono stato il primo qui, a dire che Mediaset è stata quotata in Borsa. Che è stata quotata nel 1996 grazie alla volontà di d'Alema e Dini e nonostante il parere contrario della Consob (le aziende sotto inchiesta per frode, corruzione ed evasione fiscale non possono essere quotate in Borsa).
Abbassa la cresta se ti va di discutere con me, ciccio.


Originariamente Scritto da matteomatteo
La Cnn è catastrofica e schierata come tutti i media americani.ma almeno fa ineterviste......e propone domande .......se tu ogni tanto ti guardassi i servizi di Vinci capiresti cosa intendo dire..
Se poi intendi ragionare per slogan.......beh allora ..........


slogan un cazzo, l'unico che parla a capocchia sei tu e il tuo esempio sulla CNN esempio da seguire (Originariamente Scritto da Antibus
, una televisione privata in mano ad un magnate che cambia linea editoriale in base ai rating d'ascolto e che si è resa protagonista di diverse mistificazioni e mezze verità citata come termine di paragone per una TV pubblica). La CNN la guardavo cinque anni fa quando volevo imparare l'inglese e di Alessio Vinci non ricordo nulla di trascendentale, sicuramente le inchieste di un Report, per quanto faziose e indirizzate, sono meglio, se tu credi che i giornalisti americani nelle loro interviste ai potenti decidano sul serio le domande sei decisamente fuori strada.


Originariamente Scritto da matteomatteo
Ripeto guarda i servizi di Vinci e poi dimmi se li preferisci a quelli di Pionati.............se poi il tuo ideale di informazione è la Pravda beh allora.........................
Se poi citi Report beh Report è il meglio prodotto dalla Tv pubblica e sicuramente la sua inchiesta sul terrorismo era molto migliore del recentissimo servizio della Amanpour...."In the Footsteps of Bin Laden" che a me ha fatto schifo..........
MA ripeto che il termine di riferimento alla RAi non è la Gabanelli ma Pionati e con questo penso di aver detto tutto


meglio la Pravda che la CNN, liberista


Originariamente Scritto da matteomatteo
con la Pravda il rating di ascolto invece non conta.
solo la Verità, vero ?![]()
.
A fool and his money can throw one hell of a party.


Testo di R iforma del sistema radiotelevisivo spagnolo
Tradotta il lingua Italiana
LEGGE n. 10 del 14 giugno 2005 relativa alle misure urgenti per l'impulso della televisione digitale terrestre, la liberalizzazione della
televisione via cavo e la promozione del pluralismo.
Relazione e motivazioni
La comparsa della tecnologia digitale e la sua applicazione alla trasmissione e alla diffusione dei
servizi pubblici di radiodiffusione sonora e televisiva presuppone un progresso tecnologico di grande
rilievo che apre la strada alla possibilità di fornire ai cittadini un'offerta di qualità più elevata, unita ad
una programmazione maggiormente differenziata e avanzata.
Nel contesto attuale, in cui la transizione verso la televisione e la radio digitali in Spagna ha dovuto
affrontare diverse vicissitudini che hanno finito per ritardare l'avvio di nuovi programmi e l'introduzione di
nuovi servizi accessibili a tutti i cittadini, si rende necessaria l'elaborazione di misure urgenti atte a
favorire l'effettiva transizione dalla tecnologia analogica a quella digitale terrestre, ad offrire ai cittadini la
possibilità di accedere ad un maggior numero di programmi e di servizi, caratterizzati da una qualità più
elevata, e a garantire la dovuta pluralità dell'offerta.
Senza compromettere in alcun modo eventuali iniziative legislative future, atte ad offrire un quadro
normativo generale al settore audiovisivo spagnolo, la necessità di progredire in modo adeguato nella
strada della transizione verso la radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, tale da consentire
la ricezione di un'offerta più ampia possibile, e di qualità più elevata, giustifica l'adozione, per il suddetto
periodo di transizione, di misure urgenti che assicurino non solo la corretta attivazione di nuovi canali e
l'avvio di nuovi programmi televisivi, ma anche un contesto legislativo adeguato.
Il Real Decreto n. 1287 del 23 luglio 1999, mediante il quale viene approvato il piano tecnico
nazionale per la radiodiffusione sonora digitale terrestre e l'ordinanza del 23 luglio 1999 di approvazione
del regolamento tecnico e della prestazione del servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre, danno
attuazione alla 44ª disposizione aggiuntiva della legge n. 66 del 30 dicembre 1997, relativa alle misure
fiscali, amministrative e di ordine sociale, che determina il quadro legale delle concessioni per la gestione
indiretta dei servizi pubblici di radiodiffusione sonora e televisiva in tecnica digitale. Le precedenti
disposizioni, unitamente alla sesta disposizione aggiuntiva della legge n. 31 del 18 dicembre 1987,
relativa all’ordinamento del settore delle telecomunicazioni, stabiliscono, pertanto, il quadro normativo
mediante il quale vengono segnalati i limiti per la partecipazione ad enti concessionari del servizio di
radiodiffusione sonora digitale. Detto ambito normativo, all'interno del quale coesistono regimi giuridici
diversi per le diverse tecnologie di diffusione, analogica o digitale, non soddisfa la realtà di un settore,
come quello radiofonico, inserito appieno in un processo di crescita di proporzioni enormi, che prelude
all'introduzione della tecnologia digitale, giacché non prevede un trattamento adeguato e unificato dei
diversi mercati radiofonici in funzione della tecnologia da essi utilizzata per la diffusione, per quel che
attiene ai limiti della partecipazione e al controllo delle concessioni.
Per tutti i suddetti motivi, la presente legge modifica il contenuto della sesta disposizione aggiuntiva
della legge n. 31 del 18 dicembre 1987, relativa all'ordinamento del settore delle telecomunicazioni,
segnalando che una stessa persona fisica o giuridica non può, in nessun caso, controllare, direttamente o
indirettamente, per una medesima tecnologia di diffusione, più del cinquanta per cento delle concessioni
amministrative del servizio di radiodiffusione sonora terrestre sostanzialmente coincidenti all'interno del
suo stesso ambito di copertura, né può controllare più di cinque concessioni all'interno di un medesimo
ambito di copertura. Nella stessa ottica, la presente legge stabilisce che si può considerare che vi è
controllo di una concessione di radiodiffusione sonora, in tecnologia sia analogica sia digitale, nei casi di
cui all'articolo 42 del Codice del Commercio.
Con la legge n. 10 del 3 maggio 1988, sulla televisione privata, è stata adottata la decisione di
regolamentare la gestione indiretta della televisione, di concerto con i principi segnalati dal Tribunale
Costituzionale e con quelli derivanti necessariamente dal suo carattere di servizio pubblico essenziale. La
citata legge, che già nella sua relazione introduttiva anticipava di «essere aperta a futuri cambiamenti o
innovazioni tecnologiche», fissava, all'articolo 4, un limite di tre concessioni, in quanto considerava
congiuntamente calcoli di fattibilità economica per le imprese concessionarie, esigenze o limitazioni
tecniche esistenti sedici anni or sono, al momento dell'approvazione delle legge, nonché l'interesse del
pubblico nei confronti di una programmazione diversificata. Nel presente testo tale limite viene
soppresso.
I cambiamenti introdotti grazie alla tecnologia digitale nel settore audiovisivo hanno prodotto uno
scenario in cui una tecnologia di sostituzione provoca un fenomeno di trasferimento all'interno del quale,
durante un determinato periodo di tempo, le due tecnologie coesistono, il che presuppone la presenza
simultanea di concessioni di servizio televisivo su canali analogici e di programmi diversi su canali digitali.
In un siffatto contesto di transizione tecnologica, in Spagna si verifica la presenza simultanea di
capitale di gruppi di comunicazione in televisioni con coperture uguali o diverse, ma che utilizzano
tecnologie diversificate per le loro trasmissioni. Tale circostanza ha portato all'approvazione della terza
disposizione transitoria della legge n. 10 del 3 maggio 1988, sulla televisione privata, modificata dalla
trentaduesima disposizione aggiuntiva della legge n. 62 del 30 dicembre 2003, relativa alle misure fiscali,
amministrative e di ordine sociale attraverso le quali le persone fisiche o giuridiche che, a far data dal 1°
gennaio 2004, non ottemperino al disposto dell'articolo 19 della legge n. 10 del 3 maggio 1988,
sarebbero soggette al contenuto dell'articolo 21 bis, ad eccezione di quelle partecipanti al capitale dei
concessionari del servizio pubblico televisivo di ambito statale che utilizzino esclusivamente la tecnologia
di diffusione digitale e unicamente in rapporto a dette concessioni, alle quali non verrebbe applicato il
disposto dell'articolo 21 bis fino al 1° gennaio 2005.
In tali circostanze, in considerazione della situazione attuale del mercato audiovisivo spagnolo, e
del prossimo avvio del Piano per il sostegno alla transizione verso la televisione digitale terrestre, risulta
consigliabile estendere il termine provvisorio previsto dalla citata terza disposizione transitoria della legge
n. 10 del 3 maggio 1988, sulla televisione privata, emendata dalla trentaduesima disposizione aggiuntiva
della legge n. 62 del 30 dicembre 2003, fino alla data della conclusione effettiva delle trasmissioni della
televisione statale in tecnologia analogica, nei termini esplicitati dal Piano tecnico nazionale per la
televisione digitale terrestre.
La presente legge introduce una serie di modifiche alla legge n. 41 del 22 dicembre 1995, relativa
alla televisione locale su frequenze terrestri. Il disposto iniziale dell'articolo 9 della citata legge, ai sensi
del quale solo un programma di ciascun canale multiplo poteva essere riservato alla gestione diretta dei
comuni presenti in ogni giurisdizione territoriale, ne rende consigliabile la flessibilizzazione affinché, a
giudizio delle rispettive comunità autonome, sia in base al numero dei comuni presenti all’interno della
medesima giurisdizione territoriale, sia in base al numero degli abitanti della stessa, divenga possibile
aumentare, in via eccezionale, fino al numero di due i programmi gestiti dalle municipalità. Inoltre, la
legge prevede la possibilità che quegli enti che, in una fase iniziale, non abbiano adottato l'accordo
relativo alla gestione diretta del servizio della televisione locale, possano farlo in futuro, in tutti i casi in
cui le condizioni per il loro inserimento all'interno di progetti già avviati siano concordate con i loro
gestori, ferma restando la necessità della previa autorizzazione della comunità autonoma corrispondente.
D'altra parte, e sempre nell'ottica di equiparare il periodo di concessione amministrativa per la
prestazione di questo tipo di servizio televisivo a quello di altre televisioni con ambiti di copertura
maggiori, si passa dai cinque anni previsti originariamente dalla menzionata legge, ai dieci anni già
previsti dalla legislazione applicabile alle televisioni, il cui ambito di copertura corrisponda alle comunità
autonome, dotate di tecnologia digitale, e a quelle private di ambito nazionale. Il passaggio da cinque a
dieci anni del periodo della concessione per le televisioni locali si giustifica non solo in base al criterio
della omologazione con altre televisioni di copertura diversa, ma anche in vista della necessità di
prevedere periodi di tempo sufficienti per l'ammortamento e l’ottimizzazione delle risorse economiche e
tecniche necessarie alla prestazione del servizio di televisione locale in digitale.
Anche nell'ambito della televisione locale in digitale si introducono alcuni cambiamenti finalizzati ad
un miglioramento della gestione delle nuove aggiudicazioni di concessioni, come il prolungamento del
termine di cui dispongono le comunità autonome per risolvere tale questione.
Oltre a quanto precedentemente esposto, la presente legge, dinanzi ad uno scenario di sviluppo
limitato per quel che attiene all'attivazione dei servizi di diffusione radiotelevisiva via cavo, affronta la
questione della modifica della decima disposizione transitoria della legge n. 32 del 3 novembre 2003
generale sulle telecomunicazioni, in quanto rende effettiva la prestazione competente di servizi di
diffusione radiotelevisiva via cavo, finora limitata.
Infine, si segnala che le modifiche introdotte dalla presente legge riguardano in modo parziale e
limitato la legge n. 31 del 18 dicembre 1987, la legge n. 10 del 3 maggio 1988, la legge n. 41 del 22
dicembre 1995 e la legge n. 32 del 3 novembre 2003, senza compromettere eventuale future e
necessarie modificazioni di carattere generale del regime giuridico del settore audiovisivo spagnolo.
Articolato della Legge
Articolo primo. Modificazione della legge n. 31 del 18 dicembre 1987, per l'ordinamento del settore delle
telecomunicazioni.
Uno. Il testo del primo comma dell'articolo 25 viene così modificato :
«1. I servizi di radiodiffusione sonora e televisiva su frequenze terrestri sono servizi pubblici
nell'ambito dei quali la comunicazione viene effettuata in un solo senso e simultaneamente verso vari
punti di ricezione.
La prestazione in regime di gestione indiretta di tali servizi richiede la previa concessione
amministrativa. La mancata osservanza di questo requisito viene classificata come infrazione molto grave
e dà luogo all'applicazione di un congruo regime sanzionatorio e, come misura a carattere provvisorio,
alla chiusura della attività. Detta infrazione comporta una sanzione pecuniaria compresa tra i 60.000 e
1.000.000 di euro.
In ogni caso, l'importo della sanzione imposta entro i limiti suindicati viene graduato tenendo
conto, oltre che del disposto del terzo comma dell'articolo 131 della legge n. 30 del 26 novembre 1992,
relativa al regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e alla procedura amministrativa comune,
anche dei seguenti punti:
a) l'ambito di copertura dell'emissione.
b) Il beneficio arrecato all'infrattore dalla condotta sanzionata.
c) I danni causati.»
Due. Le lettere d) ed e) della sesta disposizione aggiuntiva della legge n. 31 del 18 dicembre 1987,
relativa all'ordinamento del settore delle telecomunicazioni, sono così modificate :
« d) La medesima persona fisica o giuridica non può, in nessun caso, controllare in modo
diretto o indiretto, più del cinquanta per cento delle concessioni amministrative del servizio di
radiodiffusione sonora terrestre che sussistano sostanzialmente all'interno del suo ambito di copertura. In
ogni caso, la stessa persona fisica o giuridica non può controllare un numero superiore a cinque
concessioni all'interno dello stesso ambito di copertura.
All'interno di una stessa comunità autonoma nessuna persona fisica o giuridica può controllare più
del quaranta per cento delle concessioni esistenti in ambiti in cui abbia copertura una sola concessione.
Nessuna persona fisica o giuridica può controllare, in via diretta o indiretta, più di un terzo
dell'insieme delle concessioni amministrative del servizio di radiodiffusione sonora terrestre con copertura
totale o parziale nella totalità del territorio dello Stato.
Al fine di limitare il numero di concessioni il cui controllo può essere effettuato in modo
simultaneo, nel contabilizzare detti limiti non vengono computate le emittenti di radiodiffusione sonora
gestite direttamente da enti pubblici.
Ai fini del disposto del presente comma, si intende che esiste un controllo nei casi di cui
all'articolo 42 del Codice del Commercio.
e) I limiti summenzionati vengono applicati in modo indipendente alle concessioni per la
trasmissione in tecnologia digitale e alle concessioni per la trasmissione in tecnologia analogica.»
Articolo secondo. Modificazione della legge n. 10 del 3 maggio 1988, sulla televisione
privata.
La legge n. 10 del 3 maggio 1988, sulla televisione privata, viene modificata come riportato di
seguito:
Uno. Viene soppresso il comma 3 dell'articolo 4.
Due. La terza disposizione transitoria viene redatta nel seguente modo:
« Terza disposizione transitoria.
Il disposto dell'articolo 19 non viene applicato alle partecipazioni simultanee ad una società
concessionaria del servizio televisivo pubblico nazionale che trasmetta in analogico, né ad un'altra che
utilizzi esclusivamente la tecnologia di diffusione digitale, fino alla data della cessazione effettiva delle
trasmissioni televisive in tecnologia analogica, fissata dal Piano tecnico nazionale per la televisione
digitale terreste, a partire dalla quale viene applicato il disposto dell'articolo 21.bis »
Articolo terzo. Modificazione della legge n. 41 del 22 dicembre 1995 in materia di
televisione locale su frequenze terrestri.
La legge n. 41 del 22 dicembre 1995 in materia di televisione locale su frequenze terrestri viene
così modificata :
Uno. Viene aggiunto un secondo comma all'articolo 3.2 :
« Sempreché esistano frequenze disponibili, il Piano tecnico nazionale per la televisione locale in
digitale riserva canali multipli capaci di diffondere programmi di televisione digitale per rispondere alle
esigenze di ciascuna delle organizzazioni territoriali insulari.»
Due. L'articolo 5 è così modificato:
« Il servizio di televisione locale su frequenze terrestri viene gestito dai comuni e, nel caso dei
canali riservati alle giurisdizioni territoriali insulari, dai cabildos, o consigli insulari, mediante una delle
modalità previste dall'articolo 85.3 della legge n. 7 del 2 aprile 1985, che regola i principi fondamentali
del regime locale, o da persone naturali o giuridiche, con o senza scopo di lucro, previo conseguimento,
in entrambi i casi, della concessione corrispondente.»
Tre. L'articolo 9 viene redatto come esposto di seguito:
« Articolo 9. Modalità gestionale.
1. Una volta approvata all'interno del Piano tecnico nazionale per la televisione locale in
digitale la riserva di frequenze per la diffusione di canali multipli per le televisioni locali presenti in una
determinata giurisdizione territoriale, i comuni presenti nell'ambito della stessa e, se del caso, gli organi
di governo della amministrazione insulare per le frequenze riservate alle isole, possono deliberare in
merito alla gestione diretta dei programmi televisivi locali in tecnologia digitale, nell'ambito dei canali
multipli corrispondenti a detta giurisdizione territoriale.
La decisione di concedere la gestione diretta di programmi della televisione digitale deve essere
stata adottata dalla riunione plenaria del consiglio municipale e, nel caso delle isole, dal cabildo, o
consiglio insulare.
Le comunità autonome, sentiti i comuni presenti nell'ambito territoriale della loro giurisdizione e
gli organi di governo dell'amministrazione insulare, per le frequenze riservate alle isole, determinano in
ciascuna di esse il numero di programmi riservati agli enti locali per la gestione diretta del servizio
televisivo locale in digitale. Viene garantito almeno un programma per ciascuna giurisdizione territoriale,
due nel caso delle amministrazioni insulari.
Ad eccezione dei canali riservati alle isole, nel caso in cui l'ambito di copertura del canale multiplo
comprenda vari comuni, il programma riservato alla gestione municipale diretta viene attribuito
congiuntamente ai comuni compresi entro tale ambito di copertura che ne abbiano fatto richiesta.
Le comunità autonome possono riservare, in via eccezionale, un secondo programma per la
gestione diretta da parte dei comuni.
Nel caso in cui all'interno del medesimo ambito di copertura coincidano più canali multipli, le
comunità autonome possono deliberare che i programmi riservati alla gestione diretta dei comuni siano
collocati tutti all'interno di un medesimo canale.
2. I rimanenti programmi disponibili per la diffusione del servizio televisivo locale,
vengono aggiudicati dalle comunità autonome di concerto con il disposto dell'articolo 13 della presente
legge.
3. In entrambi i casi, spetta alle comunità autonome il rilascio delle concessioni
corrispondenti per la prestazione del servizio ed esse, in ogni caso, possono considerare come criterio
positivo di valutazione l'esperienza dimostrata nell'ambito della televisione locale di prossimità dalle
società operatrici.
Tale esperienza può essere accreditata qualora si dimostri il richiamo alla prima disposizione
transitoria della legge n. 41 del 22 dicembre 1995 che disciplina il sistema della televisione locale su
frequenze terrestri.
4. Gli enti locali che, in una fase iniziale, non abbiano deliberato favorevolmente in merito
alla gestione diretta dei programmi della televisione locale in digitale possono, tramite un accordo
adottato in sede di riunione plenaria del consiglio comunale corrispondente, richiederne l'inserimento
all'interno della televisione locale in digitale a gestione diretta rientrante nella loro giurisdizione
territoriale.
Tale inserimento, così come le condizioni del medesimo, che debbono essere state concordate con
il resto degli enti presenti nella gestione di detto programma, devono essere autorizzati previamente
dalla comunità autonoma corrispondente.»
Quattro. L'articolo 12 viene redatto come esposto di seguito:
«Nei casi in cui il servizio televisivo locale su frequenze terrestri sia gestito dai comuni e,
eventualmente, dalle isole, il controllo delle attività viene effettuato, rispettivamente, dall'assemblea
plenaria del consiglio comunale, dal cabildo, nel caso delle isole Canarie, e dal consiglio insulare in quello
delle isole Baleari. Detti organi vigilano altresì sull'osservanza dei principi di cui all'articolo 6 della
presente legge.»
Cinque. L'articolo 14 viene redatto come segue:
«Articolo 14. Durata della prestazione del servizio nelle diverse modalità.
La concessione per la prestazione del servizio viene rilasciata per un periodo massimo di 10 anni.
Le nuove concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, così come
quelle aggiudicate in precedenza, possono essere prorogate dalle comunità autonome per periodi di 10
anni su richiesta del concessionario, in funzione delle disponibilità dello spettro radioelettrico, di altre
esigenze e usi di quest'ultimo e dello sviluppo del settore audiovisivo. Precedentemente alla proroga,
spetta all'Amministrazione generale dello Stato la valutazione di dette circostanze e il previo rinnovo
dell'assegnazione di frequenza già rilasciata o, se del caso, l'assegnazione di una nuova, mentre alle
comunità autonome spetta il compito di valutare gli aspetti di loro competenza.»
Sei. Il comma 3 della prima disposizione transitoria viene così modificato:
« La richiesta per il rilascio della concessione viene rivolta dai rispettivi comuni, cabildos, o consigli
insulari, alla comunità autonoma corrispondente.»
Sette. Il comma 4 della prima disposizione transitoria viene così redatto:
«Nel caso in cui detta concessione non sia stata ottenuta, tali emittenti sospendono le
trasmissioni in un termine di sei mesi a partire dalla risoluzione del concorso o, in mancanza di esso, nel
termine di sei mesi a partire dalla scadenza del termine fissato per risolvere in merito all'aggiudicazione
di cui alla seconda disposizione transitoria, senza che detta previsione presupponga il diritto ad un
indennizzo ai sensi del terzo comma dell'articolo 139 della legge n. 30 del 26 novembre 1992, relativa al
regime giuridico delle Amministrazioni pubbliche e alla procedura amministrativa comune. Nel caso delle
emittenti interessate da concorsi pubblici espletati e conclusi precedentemente alla data della
pubblicazione della presente norma, i termini per la cessazione delle emissioni sono contati a partire dalla
data menzionata.»
Otto. Il comma 3 della seconda disposizione transitoria viene redatto come esposto di seguito,
viene eliminato il comma 4 e gli attuali commi 5 e 6 diventano, rispettivamente, i commi 4 e 5:
«3. Il termine di cui dispongono le comunità autonome per la decisione in merito al numero dei
programmi riservati ai comuni e alle amministrazioni insulari e per la corrispondente concessione, nonché
per bandire i concorsi e per l'aggiudicazione delle concessioni in gestione indiretta, scade il 31 dicembre
2005.»
Nove. Il primo comma del punto 5 delle seconda disposizione transitoria della legge n. 41 del
1994 viene così modificato:
« 5. Gli aggiudicatari di concessioni per la prestazione del servizio pubblico televisivo digitale
terrestre che abbiano effettuato trasmissioni ai sensi della prima disposizione transitoria della legge n. 41
del 1995, possono continuare ad utilizzare la tecnologia analogica per la diffusione delle loro trasmissioni,
sempreché l'ambito territoriale delle emissioni analogiche coincida con, o sia incluso, nell'ambito
territoriale corrispondente alla concessione digitale aggiudicata, per due anni a partire dal 1° gennaio
2006, sempreché ciò sia consentito dalle disponibilità e dalla pianificazione dello spettro stabilita dai Piani
nazionali per il servizio televisivo, nel quadro della normativa che regola il settore pubblico radioelettrico.
A tal fine, i concessionari presentano alla Segreteria di Stato per le Telecomunicazioni e alla Società
dell'Informazione, per le finalità di interesse di quest'ultima, le soluzioni tecniche necessarie che
consentano l'emissione in tecnologia analogica senza che, per tale motivo, si intendano acquisiti i diritti di
uso del settore pubblico radioelettrico, diversi da quelli riconosciuti dal corrispondente titolo di
concessione. Una volta trascorso il termine segnalato in precedenza, detti organismi devono trasmettere
in tecnologia digitale e adeguarsi alle disposizioni contenute nel Piano tecnico nazionale per la televisione
locale in digitale.»
Dieci. Nessuna persona fisica o giuridica può essere titolare di più di una concessione nell'ambito
di ciascuna giurisdizione territoriale.
Articolo quarto. Modificazione della legge n. 32 del 3 novembre 2003 generale sulle
telecomunicazioni.
I commi terzo, quarto e quinto della decima disposizione transitoria della legge n. 32 del
3 novembre 2003 generale sulle telecomunicazioni sono sostituiti dai seguenti commi, così redatti:
«Dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dalla decima disposizione aggiuntiva
della presente legge, possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per la prestazione dei servizi di
diffusione radiotelevisiva via cavo.
Le condizioni stabilite mediante detto regolamento per la prestazione dei suddetti servizi
di diffusione sono applicabili sia alle nuove autorizzazioni sia a quelle di cui al secondo comma della
presente disposizione transitoria.»
Articolo quinto. Modificazione del Real decreto-legge n. 1 del 27 febbraio 1998, in materia di
infrastrutture comuni all’interno degli edifici per l’accesso ai servizi di telecomunicazione.
Il Real decreto-legge n. 1 del 27 febbraio 1998, in materia di infrastrutture comuni negli edifici
destinate a consentire l’accesso ai servizi di telecomunicazione, viene così modificato:
Uno. Il comma 2 dell’articolo 1 viene redatto come di seguito :
«2. Ai fini del presente Real decreto-legge, per infrastruttura comune di accesso a servizi di
telecomunicazione, si intendono i sistemi di telecomunicazione e le reti già esistenti, o che vengano
installati negli edifici, allo scopo di svolgere almeno le seguenti funzioni:
a) La ricezione e l’adattamento dei segnali di radiodiffusione sonora e televisiva terrestre sia in
analogico sia in digitale, nonché la distribuzione degli stessi fino ai punti di collegamento ubicati nelle
diverse abitazioni o locali dell’edificio e la distribuzione dei segnali televisivi e di radiodiffusione sonora via
satellite fino ai predetti punti di collegamento. I segnali di radiodiffusione sonora e televisiva terrestre che
possono essere ricevuti, adattati e distribuiti sono quelli diffusi, nell’ambito territoriale corrispondente,
dagli enti a ciò preposti.
b) Fornire l'accesso al servizio telefonico di base e al servizio di telecomunicazioni via cavo,
mediante le infrastrutture necessarie a consentire il collegamento delle diverse abitazioni, dei locali o
dell'edificio stesso alle reti degli operatori abilitati.»
Due. Il comma 1 dell’articolo 3 viene modificato nei termini riportati di seguito:
«Articolo 3. Installazione obbligatoria delle infrastrutture disciplinate dal presente Real decretolegge
in edifici di nuova costruzione.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Real decreto-legge, non viene
concessa alcuna autorizzazione per la costruzione o ristrutturazione integrale degli edifici di cui all’articolo
2 se, al relativo progetto architettonico, non risulta allegato un progetto che preveda l’installazione di una
infrastruttura comune propria, progetto che deve recare la firma di un ingegnere delle telecomunicazioni
o di un ingegnere tecnico delle telecomunicazioni. Gli stessi professionisti devono poi certificare i lavori.
La citata infrastruttura deve rispettare i requisiti tecnici adeguati per poter svolgere, come minimo, le
funzioni di cui al secondo comma dell’articolo 1 del presente Real decreto-legge, fatto salvo quanto
stabilito dalle eventuali norme di attuazione emanate in seguito.»
Articolo sesto. Modificazione della legge n. 22 del 7 giugno 1999, che modifica la legge n. 25 del
12 luglio 1xx4?, di recepimento nell’ordinamento giuridico spagnolo, della Direttiva 89/552/CEE relativa
al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attività televisive
La prima disposizione aggiuntiva della legge n. 22 del 7 giugno 1999 viene così modificata:
« Prima disposizione aggiuntiva.
Fatto salvo il canale multiplo per le emissioni in tecnologia digitale, riservato alle comunità
autonome dal disposto della prima disposizione aggiuntiva del Real decreto n. 2169 del 9 ottobre 1998,
mediante il quale viene approvato il Piano tecnico nazionale per la televisione digitale terrestre, nel
momento in cui si verifica l’effettiva cessazione delle emissioni televisive terrestri a livello delle comunità
autonome in tecnologia analogica, il Piano tecnico per la televisione digitale terrestre riserva un secondo
canale multiplo, che tenga conto degli statuti delle autonomie, destinato alla trasmissione in digitale in
ambito autonomico.
Le comunità autonome decidono in merito al regime di gestione dei canali multipli o dei
programmi di televisione digitale terrestre di ambito autonomico.»
Prima disposizione aggiuntiva. Titolarità e partecipazione azionaria in società concessionarie del servizio
di radiodiffusione sonora anteriori all’entrata in vigore della presente legge.
La modifica dei limiti stabiliti all’articolo primo della presente legge non riguarda le titolarità e le
partecipazioni legalmente acquisite ai sensi della normativa precedente.
Seconda disposizione aggiuntiva. Garanzia di accessibilità della televisione digitale terrestre per le
persone diversamente abili
Ai sensi del disposto della legge n. 51 del 2 dicembre 2003 sulle pari opportunità, in materia di
non discriminazione e accessibilità generale delle persone diversamente abili, e delle relative norme di
attuazione, le amministrazioni competenti, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle categorie
interessate, nonché gli stessi interessati, adottano i provvedimenti necessari a garantire, fin dal suo
avvio, l’accessibilità dei soggetti diversamente abili ai servizi televisivi del digitale terrestre. A tal fine, le
misure adottate si attengono ai principi dell’accessibilità generale e della progettazione per tutti, nessuno
escluso.
Terza disposizione aggiuntiva. Promozione del plurilinguismo
Il Governo promuove l’uso delle diverse lingue ufficiali dello Stato, tramite i canali aggiudicati
nelle concessioni per la prestazione del servizio pubblico della televisione digitale terrestre, nell’ambito
delle comunità autonome che le riconoscono tali nei propri Statuti di autonomia.
Quarta disposizione aggiuntiva. Disconnessione a livello provinciale o insulare per le televisioni
delle comunità autonome.
Si sollecita il Governo, sempreché vi siano frequenze disponibili, a pianificare lo spettro in modo
da consentire alle televisioni delle comunità autonome di disconnettere i collegamenti con le province e le
isole.
Quinta disposizione aggiuntiva. Piano tecnico relativo alla televisione locale per le nuove
giurisdizioni territoriali comunali.
Le comunità autonome, una volte convocati ed espletati i concorsi pubblici nelle giurisdizioni del
proprio territorio previsti dal Real decreto n. 439 del 12 marzo 2004, con il quale si approva il Piano
tecnico per la televisione digitale locale, modificato dal Real decreto n. 2268 del 3 dicembre 2004, inviano
entro il termine di sei mesi un elenco dei comuni in attesa di pianificazione che giudicano prioritari, ai fini
di un loro tempestivo inserimento all'interno di detto Piano, in funzione delle disponibilità dello spettro
elettromagnetico.
Successivamente, si procede alla pianificazione dei restanti comuni, in modo tale da ottenere una
copertura dell’intero territorio nazionale, ai fini della loro inclusione nel Piano tecnico nazionale per la
televisione digitale locale.
Gli enti locali relativi a comuni pianificati in una fase successiva possono, mediante un accordo
adottato dall’assemblea plenaria del corrispondente ente locale, richiedere l’inserimento nella televisione
locale in digitale a gestione diretta corrispondente alla loro giurisdizione territoriale.
Sesta disposizione aggiuntiva.
Il Governo garantisce per legge, per l’intero territorio spagnolo, la restituzione della concessione
di una licenza sia radiofonica che televisiva alle società che non riescano ad avviare il canale di
comunicazione concesso entro un periodo di tempo determinato.
Disposizione transitoria unica. Statuto pubblico delle televisioni locali.
Al fine di garantire la pluralità di accesso e di gestione delle televisioni locali pubbliche, il
Governo presenta, entro il termine di sei mesi, un disegno di legge sull’audiovisivo che riprende i
principi fondamentali enunciati nello Statuto pubblico delle televisioni locali.
Prima disposizione finale. Transizione alla televisione digitale terrestre.
1. Fatta salva la potestà legislativa spettante alle comunità autonome in virtù dei rispettivi
Statuti di autonomia, si autorizza il Governo ad emanare le disposizioni necessarie a dare attuazione ed
applicazione alla presente legge.
2. Parimenti, il Governo adotta le opportune misure al fine di garantire la transizione dalla televisione
in analogico alla televisione digitale terrestre e le disposizioni a tal fine necessarie.
Seconda disposizione finale. Entrata in vigore.
La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (
Boletín Oficial del Estado).
Per tanto,
ordino a tutti gli spagnoli, siano essi privati cittadini o autorità, di osservare e fare osservare la presente
legge.
Madrid, 14 giugno 2005.
Io non voglio nè Pravde nè pastoni nè spoils system. O una cosa così oppure la tv in Italia farà sempre schifo.


La Spagna
Prima ancora delle elezioni Zapatero affidò a un comitato di cinque saggi presieduto dal filosofo Emilio Lledó e formato da intellettuali e massmediologi lo studio di un piano per il riassetto del sistema radiotelevisivo pubblico. La loro proposta è stata tradotta in legge. L'elemento fondamentale della riforma, creare una tv pubblica indipendente dal potere politico, è stato rispettato cambiando il sistema di elezione dei vertici di Rtve. Inoltre il Governo tende a rivalutare la propria identità culturale e ha deciso di tutelarsi dalla “Telebasura”, il peggio del trash televisivo. Un prodotto che abbonda in Spagna come in Italia, ma che anche nel Paese iberico molto spesso porta l’etichetta del “made in Italy”. La televisione pubblica TVE è sull’orlo del fallimento, con un debito accumulato di 7,5 miliardi di euro, mentre il settore privato è dominato dai due gruppi entrambi guidati da cordate estere, e nella fattispecie italiane.
La reazione di Madrid è stata dunque quella ricercare più quantità e qualità dei contenuti e più dinamismo degli apparati: la riforma proposta da Zapatero punta ad una combinazione di maggioranze qualificate in grado di sottrarre la Tv alle cupidigie di qualsiasi esecutivo, ad una maggiore qualità dei linguaggi ma anche ad una maggiore competitività del prodotto nazionale in vista della transizione al digitale. E’ previsto il riassetto di TVE (due canali in chiaro e accelerazione del processo di digitalizzazione) e la riorganizzazione di EFE, l’agenzia nazionale d’informazione spagnola
Il polo radiotelevisivo pubblico Rtve e i nuovi organi di controllo
Il direttore generale è eletto secondo la Riforma dal consiglio d'amministrazione, non più dal governo, con i 2/3 della maggioranza e dovrà essere scelto tra i partecipanti a un concorso pubblico. Il cda, con un mandato di sei anni per non coincidere con le scadenze delle legislature, sarà composto da 2 membri eletti dal senato e 2 dal parlamento, anche qui servono 2/3 dei volti; altri 2 componenti saranno scelti dai sindacati e altri 2 dal consiglio audiovisivo (che regola frequenze, costi, flussi pubblicitari, ndr). Il cda sarà responsabile penalmente e civilmente della propria gestione, mentre un consejo de informacion (il nostro garante per le comunicazioni, ndr) vigilerà sul pluralismo e le scelte del cda e avrà il potere di bloccare il direttore generale.
Dal punto di vista finanziario Rtve si trascina un debito di oltre 7.600 milioni di euro, il rilancio economico è urgente. La soluzione è in un sistema di finanziamento misto.
Il polo radiotelevisivo privato
In Spagna nella tv privata vige il duopolio: da una parte Telecinco, a maggioranza del gruppo Mediaste, dall'altra Antena 3, del gruppo De Agostini, in specifico nella persona di Maurizio Carlotti (ex Amministratore delegato di Fininvest) e con la società spagnola Planeta. I due gruppi, in pochi anni, hanno surclassato i canali pubblici grazie ad ascolti in crescita, che hanno inevitabilmente portato a sempre maggiori introiti pubblicitari. Una situazione a dir poco pericolosa, soprattutto perché le due cordate italiane non offrono certo alla Spagna il meglio della cultura.
Ulteriore intenzione del governo è quella di dare spazio a soggetti finora in secondo piano, garantendo più pluralismo. Canal plus, che fa parte del gruppo Prisa (cioè El país, quotidiano filo Zapatero, da cui il «golpe» gridato da Telecinco e Antena 3, ndr) per il momento è a criptata, ma si candida a diventare la terza emittente privata in analogico.
I cinque punti chiave della Riforma
1) La Radiotelevisione spagnola (due canali tv e due canali radio) manterrà un sistema misto di finanziamento: sovvenzioni statali non superiori al 50 per cento e pubblicità non superiore al 40 per cento (non si prevede di ristabilire il pagamento del canone che in Spagna è stato abolito da tempo). La Rtve assumerà le direttive europee in materia di rapporto tra gli spot pubblicitari e il loro inserimento nelle trasmissioni. Il 10 per cento dei costi rimanenti verrà colmato dalla vendita di programmi all'estero e dall'immissione sl mercato dei diritti sui materiali di archivio. L'obiettivo di fondo è riequilibrare l'indebitamento del servizio pubblico che nel corso del 2005, secondo le stime di previsione, finirà per toccare 7.500 milioni di euro (lo Stato interverrà una tantum quest'anno per coprire il disavanzo di bilancio).
2) La riforma afferma l'indipendenza della Rtve dal governo. Il direttore generale verrà infatti eletto dal Consiglio di amministrazione e non più dal governo. Il Consiglio di amministrazione risulterà così formato (con un mandato di 6 anni per sfasarlo dalle legislature parlamentari e renderlo più autonomo politicamente): 2 membri eletti dalla Camera dei deputati e 2 membri eletti dal Senato (servono i 2/3 dei voti e il consenso di almeno la metà dei gruppi politici presenti in parlamento); 2 membri designati dai sindacati e altri 2 dal Consiglio audiovisivo (questo organismo, eletto dal Parlamento con un mandato di 6 anni, regolerà le frequenze e i costi della Rtve oltre a regolare i flussi pubblicitari e la qualità dei programmi).
3) Il metodo di elezione del direttore generale della Rtve: servono i 2/3 dei voti del Consiglio di amministrazione dopo una concorso pubblico dove gli aspiranti devono consegnare in modo trasparente i propri curriculum professionali (pubblico concorso).
4) Per accentuare le garanzie di democrazia e pluralismo del sistema informativo pubblico, si prevede la formazione di un "Consiglio d'informazione" formato da rappresentanze dei comitati di redazione dei canali informativi pubblici e da associazioni della società civile.
5) Il ridisegno della holding Rtve che risulterà formata da quattro società: Tve (produzione e gestione dei programmi generalisti della Tv); Rne (produzione e diffusione dei programmi radiofonici), Rtve digitale e multimedia (gestione dei canali tematici digitali e di Internet); Rtve (commercializzazione e pubblicità).
http://www.perunaltratv.it/index.php?altri


antibus, lo stiamo vedendo stasera a Matrix il giornalismo ficcante e indipendente di Alessio Vinci...![]()
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