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Discussione: Facciamo una prova

  1. #1
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    Predefinito Facciamo una prova

    Siccome il forum e` praticamente divisio in modo viscerale e non obiettivo fra
    destra e sinistra, vediamo riportando stralci di proposte di legge che dite e se indovinate il partito di provenienza..

    "E`
    consentita la costituzione di societa`
    per l’esercizio di attivita` professionali.
    Nelle attivita` professionali non soggette
    a riserva in via esclusiva sono ammessi
    i tipi di societa` previsti dal codice
    civile.
    2. La societa` che ha per oggetto l’esercizio
    di una professione, denominata « societa`
    tra professionisti – STP », fermo
    restando quanto previsto dal presente articolo,
    puo` essere costituita secondo i modelli
    societari regolati dai titoli V e VI del
    libro V del codice civile.
    3. In ogni caso la societa` tra professionisti
    contiene nella denominazione l’indicazione
    « societa` tra professionisti - STP »,
    seguita dalla sigla relativa al tipo societario
    prescelto all’atto della costituzione."

  2. #2
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    Citazione Originariamente Scritto da rdocb Visualizza Messaggio
    Siccome il forum e` praticamente divisio in modo viscerale e non obiettivo fra
    destra e sinistra, vediamo riportando stralci di proposte di legge che dite e se indovinate il partito di provenienza..

    "E`
    consentita la costituzione di societa`
    per l’esercizio di attivita` professionali.
    Nelle attivita` professionali non soggette
    a riserva in via esclusiva sono ammessi
    i tipi di societa` previsti dal codice
    civile.
    2. La societa` che ha per oggetto l’esercizio
    di una professione, denominata « societa`
    tra professionisti – STP », fermo
    restando quanto previsto dal presente articolo,
    puo` essere costituita secondo i modelli
    societari regolati dai titoli V e VI del
    libro V del codice civile.
    3. In ogni caso la societa` tra professionisti
    contiene nella denominazione l’indicazione
    « societa` tra professionisti - STP »,
    seguita dalla sigla relativa al tipo societario
    prescelto all’atto della costituzione."
    Sinistra... Ma potrebbe essere anche destra, solo che la escludo perchè non la fece nella riforma del diritto societario..

  3. #3
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    esatto, Ulivo, cmq riporto solo iniziative parlamentari, mai decreti del governo..

  4. #4
    Repubblica
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    Citazione Originariamente Scritto da rdocb Visualizza Messaggio
    esatto, Ulivo, cmq riporto solo iniziative parlamentari, mai decreti del governo..
    Per questo è ancora più difficile, perchè potrebbero essere iniziative di singoli...

  5. #5
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    1. Nel rispetto del principio di sussidiarieta`
    , le regioni, in attuazione degli
    articoli 117 e 118 della Costituzione, promuovono
    iniziative per l’unione di comuni
    con popolazione pari o inferiore a 5.000
    abitanti, nelle forme previste dal testo
    unico delle leggi sull’ordinamento degli
    enti locali, di cui al decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267, nonche´ per la costituzione
    di consorzi e per l’esercizio in
    forma associata, anche avvalendosi di soggetti
    privati, dei servizi comunali e di
    specifiche funzioni.
    2. Le unioni di comuni di cui al comma
    1 adottano piani pluriennali di opere e
    interventi e individuano gli strumenti idonei
    a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
    socio-economico, ivi compresi quelli previsti
    dall’Unione europea, dallo Stato e
    dalla regione, che possono concorrere alla
    realizzazione dei programmi annuali operativi
    di esecuzione del piano.
    3. I piani pluriennali di sviluppo socioeconomico
    hanno come finalita` principale
    il consolidamento e lo sviluppo delle attivita`
    economiche ed il miglioramento dei
    servizi, nonche´ l’individuazione delle priorita`
    di realizzazione degli interventi di
    salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente
    anche mediante la conservazione
    del patrimonio monumentale, dell’edilizia
    rurale, dei centri storici e del paesaggio
    Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 15
    XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
    rurale, da porre al servizio dell’uomo a
    fini di sviluppo civile e sociale.
    4. Le unioni di comuni, attraverso le
    indicazioni urbanistiche del piano pluriennale
    di sviluppo, concorrono alla formazione
    del piano territoriale di coordinamento
    previsto dall’articolo 20 del testo
    unico delle leggi sull’ordinamento degli
    enti locali, di cui al decreto legislativo 18
    agosto 2000, n. 267.
    5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-
    economico ed i suoi aggiornamenti
    sono adottati dalle unioni di comuni ed
    approvati dalla provincia secondo le procedure
    previste dalla legge regionale.
    6. In tutti i comuni con popolazione
    pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni
    di valutazione dei responsabili degli
    uffici e dei servizi sono disciplinate a
    livello regolamentare da ciascun ente e
    possono essere affidate anche ad un organo
    monocratico interno o esterno all’ente.
    7. Nei comuni di cui al comma 6 le
    competenze del responsabile del procedimento
    per l’affidamento e per l’esecuzione
    degli appalti di lavori pubblici sono
    attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico
    o della struttura corrispondente. Ove
    cio` non sia possibile secondo quanto
    disposto dal regolamento comunale, le
    competenze sono attribuite al responsabile
    del servizio al quale attiene il lavoro
    da realizzare.

 

 

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