









la bossi-fini non c'entra niente col testo della proposta di legge:
E anche se esiste un decreto di espulsione che scatterà «al termine dell'espiazione di una pena detentiva», il giudice competente «può disporre la revoca del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione, o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo».
«al termine dell'espiazione di una pena detentiva» significa che erano in carcere per un reato commesso.
e non si tratta del reato di clandestinità, ovviamente, altrimenti non sarebbere in un carcere.
leggi meglio i post e meno il boiangle.
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è abbastanza chiaro che quei detenuti si trovano in un carcere, e possono ottenere il permesso di soggiorno dopo avere scontato la pena detentiva.
la bossi-fini non c'entra niente.
non si sconta alcuna pena detentiva per essere clandestini: si riceve un foglio di via che li intima di lasciare il territorio.
non li si manda in carcere.
in carcere ci vanno quelli che hanno commesso un reato per cui è prevista una pena detentiva in carcere.
scusa se sono prolisso, ma pare che a volte sia necessario fare i disegnini.
aggiungo che questa legge provocherà sicuramente un forte incremento di reati, perchè un clandestino che voglia il permesso di soggiorno senza fare la fila, viene indotto a fare, che so io, uno scippo, farsi sei mesi-un anno in carcere pasciuto e con un tetto sulla testa, piuttosto che stentare per mesi e mesi a fare il vu cumprà e fare la fila alle poste per un permesso di soggiorno.
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Quello che dici non è corretto: la Bossi-Fini prevede anche il carcere per i recidivi senza permesso di soggiorno, quindi per il reato di clandestinità:
Art. 13, commi:
13. Lo straniero espulso non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera.
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del divieto di reingresso è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.
Detto questo, ribadisco che quell'articolo 6 lo ritengo una soluzione sbagliata ad una legge che per molti aspetti non condivido.


non mi risulta che la reclusione per recidività sia applicata, o se viene applicata, la pena viene sospesa e il trasgressore viene riaccompagnato alla frontiera - credo sia intesa più come una minaccia. in realtà basterebbe un rimpatrio forzato, costerebbe meno che mantenere un recluso per un anno e più nelle carceri già sovraffollate. non mi risulta che gli extracomunitari carcerati, un terzo della popolazione carceraria, siano in carcere per aver violato la legge sull'immigrazione, ma per furti, rapine, favoreggiamenti, associazioni e traffico di droga - il testo è così vago che provocherebbe un contenzioso tale da paralizzare la già ingolfata magistratura.
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