In nome di Dio il Compassionevole, il Misericordioso
Bozza intesa
Preambolo
La Repubblica Italiana e L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero di coscienza e di religione,
considerato
che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze, del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 gennaio 1950, ratificata con legge 4 Agosto 1955 n.848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione Internazionale sulle eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, del 7 marzo 1966, ratificata con legge l3 ottobre l975, n.654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre l966 ratificati con legge 25 ottobre 77, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione considerato che tali principi universali sono patrimonio perenne dell'Islam,
considerato
che in forza dell'articolo 8 , secondo e terzo comma , della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze,
riconosciuta
l'opportunità di addivenire a tale intesa
convengono
che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
Articolo 1
(Libertà religiosa)
1.1 In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
1.2 E' garantita ai musulmani alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità Islamiche e all'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, la piena libertà di riunione e d’espressione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
1.3 Gli atti relativi, al magistero islamico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché nella sede delle Comunità Islamiche e della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti a oneri.
1.4 E assicurata in sede penale, la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e trai culti.
1.5 Il disposto dell'Art. 3 della legge 13 Ottobre 1975 n. 654, s’ intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
Articolo 2
(Guide del culto)
2.1 Alle guide del culto ( Alim- Amir- Imam) nominati dalle Comunità e dall'Unione secondo le norme della religione Islamica, è assicurato il libero esercizio del loro magistero; essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
2.2 Le predette guide del culto sono esonerati dal servizio militare, su loro richiesta vistata dall'Unione e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano la funzione di Amir di una Comunità ; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
2.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7,8,9,12 e 26, l'Unione rilascia apposita certificazione attestante la legittimazione delle qualifiche delle guide del culto.
Articolo 3
(Venerdì)
3.1 I musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del Venerdì nei luoghi di culto Islamici. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordine giuridico.
3.2 Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno le prove di esame fissate nel giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nelle ore interessate dalla svolgimento della preghiera congregazionale nel giorno di venerdì, e ciò su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
Articolo 4
(Altre festività religiose)
4.1 Lo Stato riconosce il diritto dei musulmani ad osservare le seguenti festività religiose islamiche e alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3:
Aid el Fitr ( festa della rottura del digiuno) , 1° Shawal di ogni anno egiriano.
Aid el Adha ( festa del sacrificio), 10 Dhul hijja di ogni anno egiriano
4.2 La datazione di dette festività è tempestivamente comunicata dall'Unione al Ministero dell'Interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Articolo 5
(Assistenza religiosa)
5.1 L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
5.2 E' riconosciuto ai musulmani che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente le prescrizioni islamiche in materia alimentari.
Articolo 6
(Prescrizioni religiose)
6.1 La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 Giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 Giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione islamica.
6.2 Con appositi decreti lo Stato riconosce e tutela l'attribuzione della qualifica alimentare "islamicamente lecito".
Articolo 7
(Assistenza religiosa ai militari)
7.1 L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dalla guide del culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità di governo competenti.
7.2 I militari musulmani hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare. Qualora non esistano moschee o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.
7.3 In caso di decesso in servizio di militari musulmani il comando militare avverte la Comunità competente onde assicurare, d'intesa con il familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.
Articolo 8
(Assistenza religiosa ai ricoverati)
8.1 L'assistenza spirituale ai ricoverati musulmani negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dalle guide del culto di cui all'articolo 2
8.2 L'accesso di tali guide ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
Articolo 9
(Assistenza religiosa ai detenuti)
9.1 Negli istituti penitenziari, è assicurata, a cura delle guide del culto designate dall'Unione, l'assistenza spirituale. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente, l'elenco delle guide del culto, incaricate dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali guide sono comprese tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
9.2 L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa delle guide del culto in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.
Articolo 10
(Istruzione religiosa nelle scuole)
10.1 Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione come pure è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni musulmani.
10.2 Nella scuola materna, scuola dell'obbligo e media superiore, gli alunni musulmani o per loro coloro cui compete la patria potestà , possono richiedere che venga loro impartito insegnamento religioso islamico da parte di insegnanti al tal fine qualificati e indicati dall'Unione. Tale insegnamento che sarà a completo carico dello Stato si svolgerà in base a programmi redatti dall'Unione e approvati dalle competenti autorità ministeriali.
10.3 La Repubblica Italiana nel garantire la libertà di coscienza riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
Articolo 11
(Scuole islamiche)
11.1 All'Unione, alle Comunità, alle associazioni e agli enti islamici, in conformità al principio delle libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
11.2 A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto riguarda l'esame di stato.
Articolo 12
(Matrimonio)
12.1 Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito Islamico davanti a una delle guide culto di cui al precedente articolo 2, delegato dalla Comunità, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa Comunale.
12.2 Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
Subito dopo la celebrazione, il celebrante, spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazione che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio.
Il delegato della Comunità davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione
Dall'atto di matrimonio oltre alle indicazione richieste dalle legge civile devono risultare: il nome e il cognome della guida del culto, delegato dalla Comunità, dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazione di cui al quarto comma eventualmente rese dai nubendi.
Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il delegato della Comunità trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
L'ufficiale della stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla-osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento e né da notizia al delegato della Comunità.
Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
12.3 Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica.
Articolo 13
(Abbigliamento tradizionale)
13.1 Alle donne musulmane che ne facciano richiesta è riconosciuta la facoltà di utilizzare, per tutti i documenti ufficiali, foto tessere che le ritraggano a capo coperto.
Articolo 14
(Edifici di culto)
14.1 Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.
14.2 Tali edifici non possono esser requisiti, occupati espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.
14.3 Salvo i casi di urgenti necessità la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.
Articolo 15
(Cimiteri)
15.1 I piani regolatori cimiteriali, prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani.
15.2 Alla Comunità che faccia domanda di avere un reparto proprio è data dal sindaco, in concessione un'area adeguata nel cimitero.
Articolo 16
(Beni culturali e ambientali)
16.1 Lo Stato, L'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia
16.2 Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali islamici.
16.3 Alla Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.
Articolo 17
(Comunità islamiche)
17.1 Le Comunità islamiche in quanto istituzioni dell'Islam in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono al soddisfacimento delle esigenza religiose dei musulmani, secondo la legge e le tradizioni islamiche.
17.2 La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura islamica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi dei musulmani in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione islamiche all'assistenza degli appartenenti alle Comunità.
17.3 Alle singole Comunità islamiche viene attribuita la personalità giuridica secondo le procedure stabilite dalle legge che disciplina tali materie
17.4 La costituzione delle Comunità islamiche, la definizione e la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione o l'estensione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.
Articolo 18
(Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)
18.1 All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato.
18.2 L'Unione è l'ente rappresentante della confessione islamica, nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo.
18.3 L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi dei musulmani in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, coordina e integra l'attività delle comunità, mantiene i contatti con le collettività e gli enti islamici degli altri paesi.
Articolo 19
(Deposito dello statuto)
19.1 Lo statuto dell'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è depositato dall'Unione presso il Ministero dell'Interno.
19.2 Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
Articolo 20
(Registro delle persone giuridiche)
20.1 L'Unione e le Comunità devono iscriversi agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
20.2 A tal fine l'Unione e le Comunità depositano i rispettivi Statuti, indicando, le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
20.3 All'Unione e alle Comunità non può essere fatto, ai fine della registrazione un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
20.4 Decorso il termine di cui al primo comma l'Unione e le Comunità possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
Articolo 21
(Attività dell'Unione e delle Comunità)
21.1 L'attività di religione e di culto dell'Unione e delle Comunità si svolge a norma dei rispettivi statuti senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
21.2 La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione delle Comunità si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti a norma dello statuto senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
21.3 Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte dell'Unione delle Comunità si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
Articolo 22
(Attività di religione di culto e attività diverse)
22.1 La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione islamica le esigenze religiose comprendono quelle di culto assistenziali e culturali. Agli effetti delle leggi civili, si considerano per altro:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione delle guide culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica
b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.
Articolo 23
(Regime tributario)
23.1 Agli effetti tributari l'Unione e le Comunità sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
Articolo 24
(Costruzione degli edifici di culto)
24.1 Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 Ottobre l971, n.865 e 28 Gennaio l977, n.10, e successive modificazioni.
24.2 Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione se non sono decorsi almeno 20 anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
24.3 Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevazione determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e/o negozi, che comportino violazione del vincolo, sono nulli.
Articolo 25
(Deducibilità dei contributi)
25.1 La Repubblica Italiana prende atto che le entrate delle Comunità islamiche sono costituite anche dall'ammontare della Zakat (decima/ elemosina legale) annuale dovuta, a norma della legge islamica, da tutti i musulmani che si trovano nelle condizioni di imponibilità previste.
25.2 In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto in favore dei propri appartenenti, la predetta Zakat annuale versata alle Comunità stesse, relativa al periodo di imposta nel quale è stata versata, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge.
25.3 Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze. All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è riconosciuto, al pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge destinato ed ogni altra forma assistenziale alle altre comunità riconosciuta.
Articolo 26
(Previdenze per le guide del culto)
26.1 Le guide del culto di cui l’Art. 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
Articolo 27
(Norme di attuazione)
27.1 Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
Articolo 28
(Ulteriori intese)
28.1 Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
28.2 In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, intese del caso tra il Governo e 1' Unione.
Articolo 29
(Entrata in vigore)
29.1 Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicheranno a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 30
(Legge di approvazione dell'intesa)
Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.
Nota sintetica sulla bozza d’intesa U.C.O.I.I.
Le problematiche connesse con la presenza islamica in Europa di una comunità islamica, autoctona, naturalizzata e di cittadini stranieri residenti investono i più diversi settori della vita sociale e richiederanno nei prossimi anni uno sforzo generale per adeguare le normative legali ad una situazione di consolidata multiculturalità.
Per quanto ci riguarda in Italia, la principale questione irrisolta riguarda il riconoscimento formale da parte dello Stato italiano della nostra religione e della nostra Comunità.
L’art. 8 della Costituzione prevede che lo Stato regoli "i suoi rapporti con le confessioni religiose sulla base di apposite intese" e, a 50 anni dalla sua approvazione rimane, per quanto ci riguarda inapplicato.
A questo proposito abbiamo presentato a partire dal 1990 una richiesta e una bozza di intesa e alcuni segni ci fanno ben sperare sul fatto che l’argomento possa entrare prossimamente nell’agenda governativa.
Nel nostro progetto d’intesa formuliamo alcune proposte tendenti a far sì che la nostra comunità abbia diritti e visibilità legale su tutto il territorio dello Stato.
La principali questioni affrontate sono il diritto alla celebrazione della preghiera congregazionale del venerdì, lo statuto delle guide del culto islamico, il riconoscimento delle due festività islamiche, il diritto all’assistenza religiosa nelle carceri, ospedali, caserme, l’istruzione religiosa nella scuola pubblica da parte di insegnanti musulmani, il diritto di istituire scuole islamiche riconosciute e parificate, il diritto di dare effetti civili ai matrimoni islamici celebrati davanti ad una guida del culto riconosciuta dallo Stato, l’inviolabilità, l’inalienabilità e il divieto di cambiamento d’uso forzoso degli edifici di culto, il diritto di avere spazi cimiteriali islamici previsti nei piani regolatori, il censimento e la tutela dei beni culturali e ambientali islamici in Italia, la deducibilità dei contributi versati alle comunità e all’UCOII da parte dei singoli musulmani e da parte di enti e soggetti di diritto privato, il diritto a percepire il contributo di legge (8 per mille) riconosciuto alle altre comunità.
Inoltre, e questa é materia politica più che istituzionale, la concessione di una forma di par condicio affinché i musulmani possano godere di spazi informativi sulle testate radiotelevise pubbliche al pari delle altre comunità religiose.