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Discussione: Cos'è una moschea

  1. #11
    Marco-Torino
    Ospite

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    Citazione Originariamente Scritto da Léon Degrelle Visualizza Messaggio
    Marco, ma quello che hai scritto (sullo scontro di civiltà, sul quale possiamo discutere tranquillamente) è fuori tema in questo caso. Il discorso qui era più centrato sulla natura intrinseca di una moschea e sulle sue funzioni.
    ok
    fermo restando che l'autore dell'articolo che hai postato è un gesuita eccecc

    se è vero che in moschea prendono le decisioni sul sociale ecc ecc

    non è meglio?
    Cazzo, gli dicono di non bere, non spacciare, non rubare...

    Il problema è sempre lo stesso: il problema non è la moschea, ma gli immigrati omologati al nostro tenore di vita.

  2. #12
    Aristocrazia Rivoluzionaria
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    Citazione Originariamente Scritto da H'anna Visualizza Messaggio
    Cos'è una moschea già lo sappiamo, quello che ci dovrebbe interessare maggiormente è piuttosto come distruggere una moschea


    Shalom
    tu e la demenza andate a braccetto.

  3. #13
    Voce controvent
    Ospite

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    NON è VERO. la storia della cristianità medieale, ad esempio è piena di esempi di ingerenze papiste nelle politiche imperiali. come è altrettanto vero il viceversa.
    il punto che voglio toccare è che è normale che qualsiasi religione voglia in qualche modo esprimersi politicamente in quanto ogni religione è, per definizione, portatrice di valori morali. siccome la comunità dei fedeli è anche inevitabilmente comunità civile, è gioco-forza che questi valori morali si trasformino in idee politiche, abbracciando quelle già esistenti, se compatibili, o formandole di nuove.

  4. #14
    Saloth Sâr
    Ospite

    Post I Musulmani e lo Stato italiano


    In nome di Dio il Compassionevole, il Misericordioso

    Bozza intesa

    Preambolo
    La Repubblica Italiana e L'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, considerato che la Costituzione riconosce i diritti fondamentali della persona umana e la libertà di pensiero di coscienza e di religione,
    considerato
    che la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione Internazionale sulla eliminazione di ogni forma di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sulle credenze, del 25 novembre 1981, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 gennaio 1950, ratificata con legge 4 Agosto 1955 n.848 e successive integrazioni e relative ratifiche, la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1959, la Convenzione Internazionale sulle eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, del 7 marzo 1966, ratificata con legge l3 ottobre l975, n.654, e i Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 16 dicembre l966 ratificati con legge 25 ottobre 77, n. 881, garantiscono i diritti di libertà di coscienza e di religione senza discriminazione considerato che tali principi universali sono patrimonio perenne dell'Islam,
    considerato
    che in forza dell'articolo 8 , secondo e terzo comma , della Costituzione le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base d’intese con le relative rappresentanze,
    riconosciuta
    l'opportunità di addivenire a tale intesa
    convengono
    che le disposizioni seguenti costituiscono intesa tra lo Stato e la confessione islamica ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
    Articolo 1
    (Libertà religiosa)
    1.1 In conformità ai principi della Costituzione, è riconosciuto il diritto di professare e praticare liberamente la religione islamica in qualsiasi forma individuale o associata di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto e i riti.
    1.2 E' garantita ai musulmani alle loro associazioni e organizzazioni, alle Comunità Islamiche e all'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, la piena libertà di riunione e d’espressione del pensiero con la parola e lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
    1.3 Gli atti relativi, al magistero islamico, l'affissione e la distribuzione di pubblicazioni e stampati, di carattere religioso all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto nonché nella sede delle Comunità Islamiche e della Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia e le raccolte di fondi ivi eseguite sono liberi e non soggetti a oneri.
    1.4 E assicurata in sede penale, la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazione tra i cittadini e trai culti.
    1.5 Il disposto dell'Art. 3 della legge 13 Ottobre 1975 n. 654, s’ intende riferito anche alle manifestazioni di intolleranza e pregiudizio religioso.
    Articolo 2
    (Guide del culto)
    2.1 Alle guide del culto ( Alim- Amir- Imam) nominati dalle Comunità e dall'Unione secondo le norme della religione Islamica, è assicurato il libero esercizio del loro magistero; essi non sono tenuti a dare a magistrati o altre autorità notizie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero.
    2.2 Le predette guide del culto sono esonerati dal servizio militare, su loro richiesta vistata dall'Unione e, in caso di mobilitazione generale, sono dispensati dalla chiamata alle armi quando svolgano la funzione di Amir di una Comunità ; gli altri, se chiamati alle armi, esercitano il loro magistero nelle forze armate.
    2.3 Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 7,8,9,12 e 26, l'Unione rilascia apposita certificazione attestante la legittimazione delle qualifiche delle guide del culto.
    Articolo 3
    (Venerdì)
    3.1 I musulmani dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati, o che esercitano attività autonome o commerciali, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di partecipare, su loro richiesta, alla preghiera congregazionale del Venerdì nei luoghi di culto Islamici. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordine giuridico.
    3.2 Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza di cui al primo comma del presente articolo. Nel fissare il diario degli esami, le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati musulmani che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno le prove di esame fissate nel giorno di venerdì. Si considerano giustificate le assenze degli alunni musulmani dalla scuola nelle ore interessate dalla svolgimento della preghiera congregazionale nel giorno di venerdì, e ciò su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.
    Articolo 4
    (Altre festività religiose)
    4.1 Lo Stato riconosce il diritto dei musulmani ad osservare le seguenti festività religiose islamiche e alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3:
    Aid el Fitr ( festa della rottura del digiuno) , 1° Shawal di ogni anno egiriano.
    Aid el Adha ( festa del sacrificio), 10 Dhul hijja di ogni anno egiriano
    4.2 La datazione di dette festività è tempestivamente comunicata dall'Unione al Ministero dell'Interno il quale ne dispone la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
    Articolo 5
    (Assistenza religiosa)
    5.1 L'appartenenza alle forze armate, alla polizia o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o di assistenza pubblica, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena, non possono dare luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa e nell'adempimento delle pratiche di culto.
    5.2 E' riconosciuto ai musulmani che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma il diritto di osservare a loro richiesta e con l'assistenza della Comunità competente le prescrizioni islamiche in materia alimentari.
    Articolo 6
    (Prescrizioni religiose)
    6.1 La macellazione eseguita secondo il rito islamico continua ad essere regolata dal decreto ministeriale 11 Giugno 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 Giugno 1980, in conformità alla legge e alla tradizione islamica.
    6.2 Con appositi decreti lo Stato riconosce e tutela l'attribuzione della qualifica alimentare "islamicamente lecito".
    Articolo 7
    (Assistenza religiosa ai militari)
    7.1 L'assistenza spirituale ai militari musulmani è assicurata dalla guide del culto designati a tal fine sulla base di intese tra l'Unione e le autorità di governo competenti.
    7.2 I militari musulmani hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività di culto che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragione del loro servizio militare. Qualora non esistano moschee o comunque non si svolgano attività di culto nel luogo ove prestano servizio, i militari musulmani potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la moschea più vicina.
    7.3 In caso di decesso in servizio di militari musulmani il comando militare avverte la Comunità competente onde assicurare, d'intesa con il familiari del defunto, che le esequie si svolgano secondo il rito islamico.
    Articolo 8
    (Assistenza religiosa ai ricoverati)
    8.1 L'assistenza spirituale ai ricoverati musulmani negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo è assicurata dalle guide del culto di cui all'articolo 2
    8.2 L'accesso di tali guide ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. Le direzioni degli istituti comunicano alle Comunità competenti per territorio le richieste di assistenza spirituale avanzate dai ricoverati.
    Articolo 9
    (Assistenza religiosa ai detenuti)
    9.1 Negli istituti penitenziari, è assicurata, a cura delle guide del culto designate dall'Unione, l'assistenza spirituale. A tal fine l'Unione trasmette all'autorità competente, l'elenco delle guide del culto, incaricate dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari compresi nella circoscrizione delle singole Comunità. Tali guide sono comprese tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione.
    9.2 L'assistenza spirituale è svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa delle guide del culto in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta avanzata dai detenuti la Comunità competente per territorio.
    Articolo 10
    (Istruzione religiosa nelle scuole)
    10.1 Nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e di religione e della pari dignità dei cittadini senza distinzione di religione come pure è esclusa ogni ingerenza sull'educazione e formazione religiosa degli alunni musulmani.
    10.2 Nella scuola materna, scuola dell'obbligo e media superiore, gli alunni musulmani o per loro coloro cui compete la patria potestà , possono richiedere che venga loro impartito insegnamento religioso islamico da parte di insegnanti al tal fine qualificati e indicati dall'Unione. Tale insegnamento che sarà a completo carico dello Stato si svolgerà in base a programmi redatti dall'Unione e approvati dalle competenti autorità ministeriali.
    10.3 La Repubblica Italiana nel garantire la libertà di coscienza riconosce agli alunni delle scuole pubbliche il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi ai sensi delle leggi dello Stato. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso non possono essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.
    Articolo 11
    (Scuole islamiche)
    11.1 All'Unione, alle Comunità, alle associazioni e agli enti islamici, in conformità al principio delle libertà della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla Costituzione, è riconosciuto il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.
    11.2 A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole di Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto riguarda l'esame di stato.
    Articolo 12
    (Matrimonio)
    12.1 Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni celebrati in Italia, secondo il rito Islamico davanti a una delle guide culto di cui al precedente articolo 2, delegato dalla Comunità, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa Comunale.
    12.2 Coloro che intendono celebrare il matrimonio ai sensi del precedente comma, devono comunicare tale intenzione all'ufficiale di stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile il quale abbia proceduto alle pubblicazioni accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia in duplice originale ai nubendi.
    Subito dopo la celebrazione, il celebrante, spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazione che la legge consente siano rese nell'atto del matrimonio.
    Il delegato della Comunità davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale di stato civile all'atto del matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione
    Dall'atto di matrimonio oltre alle indicazione richieste dalle legge civile devono risultare: il nome e il cognome della guida del culto, delegato dalla Comunità, dinanzi al quale è stato celebrato il matrimonio; la menzione dell'avvenuta lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; le dichiarazione di cui al quarto comma eventualmente rese dai nubendi.
    Entro cinque giorni da quello della celebrazione, il delegato della Comunità trasmette per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio insieme al nulla osta all'ufficiale di stato civile del comune dove è avvenuta la celebrazione.
    L'ufficiale della stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla-osta allegato, effettua la trascrizione nei registri dello stato civile entro le 24 ore successive al ricevimento e né da notizia al delegato della Comunità.
    Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto l'atto abbia omesso di effettuarne la trascrizione nel termine prescritto.
    12.3 Resta ferma la facoltà di celebrare e sciogliere matrimoni religiosi senza alcun effetto o rilevanza civile secondo la legge e la tradizione islamica.
    Articolo 13
    (Abbigliamento tradizionale)
    13.1 Alle donne musulmane che ne facciano richiesta è riconosciuta la facoltà di utilizzare, per tutti i documenti ufficiali, foto tessere che le ritraggano a capo coperto.
    Articolo 14
    (Edifici di culto)
    14.1 Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto islamico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione fino a che la destinazione stessa non sia cessata con il consenso della Comunità competente o dell'Unione.
    14.2 Tali edifici non possono esser requisiti, occupati espropriati o demoliti, se non per gravi ragioni e previo accordo con l'Unione.
    14.3 Salvo i casi di urgenti necessità la forza pubblica non può entrare per l'esercizio della sua funzione in tali edifici senza previo avviso e presi accordi con la Comunità competente.
    Articolo 15
    (Cimiteri)
    15.1 I piani regolatori cimiteriali, prevedono su richiesta della Comunità competente per territorio, reparti speciali per la sepoltura di defunti musulmani.
    15.2 Alla Comunità che faccia domanda di avere un reparto proprio è data dal sindaco, in concessione un'area adeguata nel cimitero.
    Articolo 16
    (Beni culturali e ambientali)
    16.1 Lo Stato, L'Unione e le Comunità collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico artistico, culturale, ambientale e architettonico, archeologico, archivistico e librario dell'islamismo in Italia
    16.2 Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle legge di approvazione della presente intesa sarà costituita una Commissione mista per le finalità di cui al precedente comma e con lo scopo di agevolare la raccolta, il riordinamento e il godimento dei beni culturali islamici.
    16.3 Alla Commissione è data notizia del reperimento di beni di cui al primo comma.
    Articolo 17
    (Comunità islamiche)
    17.1 Le Comunità islamiche in quanto istituzioni dell'Islam in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono al soddisfacimento delle esigenza religiose dei musulmani, secondo la legge e le tradizioni islamiche.
    17.2 La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura islamica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi dei musulmani in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione islamiche all'assistenza degli appartenenti alle Comunità.
    17.3 Alle singole Comunità islamiche viene attribuita la personalità giuridica secondo le procedure stabilite dalle legge che disciplina tali materie
    17.4 La costituzione delle Comunità islamiche, la definizione e la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, l'unificazione o l'estensione di quelle esistenti, sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.
    Articolo 18
    (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia)
    18.1 All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia, è riconosciuta la personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica udito il parere del Consiglio di Stato.
    18.2 L'Unione è l'ente rappresentante della confessione islamica, nei rapporti con lo Stato e per le materie di interesse generale dell'islamismo.
    18.3 L'Unione cura e tutela gli interessi religiosi dei musulmani in Italia; promuove la conservazione delle tradizioni islamiche e dei beni culturali islamici, coordina e integra l'attività delle comunità, mantiene i contatti con le collettività e gli enti islamici degli altri paesi.
    Articolo 19
    (Deposito dello statuto)
    19.1 Lo statuto dell'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è depositato dall'Unione presso il Ministero dell'Interno.
    19.2 Le successive modifiche sono depositate a cura dell'Unione presso il Ministero dell’Interno entro trenta giorni dalla loro adozione.
    Articolo 20
    (Registro delle persone giuridiche)
    20.1 L'Unione e le Comunità devono iscriversi agli effetti civili, nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.
    20.2 A tal fine l'Unione e le Comunità depositano i rispettivi Statuti, indicando, le rispettive sedi, il cognome e nome degli amministratori con la menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
    20.3 All'Unione e alle Comunità non può essere fatto, ai fine della registrazione un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private.
    20.4 Decorso il termine di cui al primo comma l'Unione e le Comunità possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
    Articolo 21
    (Attività dell'Unione e delle Comunità)
    21.1 L'attività di religione e di culto dell'Unione e delle Comunità si svolge a norma dei rispettivi statuti senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
    21.2 La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dell'Unione delle Comunità si svolgono sotto il controllo degli organismi competenti a norma dello statuto senza ingerenze da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.
    21.3 Per l'acquisto di beni immobili, per l'accettazione di donazioni ed eredità e per il conseguimento di legati da parte dell'Unione delle Comunità si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.
    Articolo 22
    (Attività di religione di culto e attività diverse)
    22.1 La Repubblica italiana prende atto che secondo la tradizione islamica le esigenze religiose comprendono quelle di culto assistenziali e culturali. Agli effetti delle leggi civili, si considerano per altro:
    a) attività di religione o di culto quelle dirette all'espletamento del magistero islamico, all'esercizio del culto, alla prestazione dei servizi rituali, alla formazione delle guide culto, allo studio dell'Islam e all'educazione islamica
    b) attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, comunque, le attività commerciali eventualmente anche a scopo di lucro.
    Articolo 23
    (Regime tributario)
    23.1 Agli effetti tributari l'Unione e le Comunità sono equiparati agli enti aventi fine di beneficenza o di istruzione. Tali enti hanno il diritto di svolgere liberamente attività diverse da quelle di religione o di culto che restano, però, soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
    Articolo 24
    (Costruzione degli edifici di culto)
    24.1 Gli impegni finanziari per la costruzione degli edifici di culto e delle relative pertinenze, destinate ad attività connesse, sono determinati dalle autorità civili competenti secondo le disposizioni delle leggi 22 Ottobre l971, n.865 e 28 Gennaio l977, n.10, e successive modificazioni.
    24.2 Gli edifici di culto e le predette pertinenze, costruite con contributi regionali o comunali non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione se non sono decorsi almeno 20 anni dall'erogazione del contributo. Il vincolo è trascritto nei registri immobiliari.
    24.3 Tale vincolo può essere estinto prima del compimento del termine, d'intesa tra la Comunità competente e l'autorità civile erogante, previa restituzione delle somme percepite a titolo di contributo, in proporzione alla riduzione del termine e con rilevazione determinata in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Gli atti e/o negozi, che comportino violazione del vincolo, sono nulli.
    Articolo 25
    (Deducibilità dei contributi)
    25.1 La Repubblica Italiana prende atto che le entrate delle Comunità islamiche sono costituite anche dall'ammontare della Zakat (decima/ elemosina legale) annuale dovuta, a norma della legge islamica, da tutti i musulmani che si trovano nelle condizioni di imponibilità previste.
    25.2 In considerazione delle finalità assistenziali e previdenziali perseguite dalle Comunità, a norma dello Statuto in favore dei propri appartenenti, la predetta Zakat annuale versata alle Comunità stesse, relativa al periodo di imposta nel quale è stata versata, è deducibile dal reddito complessivo imponibile assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino alla concorrenza dell'aliquota fissata dalla legge.
    25.3 Le modalità relative sono stabilite con decreto del Ministro delle Finanze. All'Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia è riconosciuto, al pari delle altre comunità già ammesse, il diritto di percepire il contributo di legge destinato ed ogni altra forma assistenziale alle altre comunità riconosciuta.
    Articolo 26
    (Previdenze per le guide del culto)
    26.1 Le guide del culto di cui l’Art. 2 possono essere iscritti al fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto.
    Articolo 27
    (Norme di attuazione)
    27.1 Le autorità competenti, nell'emanare norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa terranno conto delle esigenze fatte presenti dall'Unione e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.
    Articolo 28
    (Ulteriori intese)
    28.1 Ove una delle parti ravvisasse opportunità di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di ulteriori intese e con la presentazione al Parlamento di appositi disegni di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.
    28.2 In occasione della presentazione di disegni di legge, relativi a materie che coinvolgono rapporti della confessione islamica con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità dell'articolo 8 della Costituzione, intese del caso tra il Governo e 1' Unione.
    Articolo 29
    (Entrata in vigore)
    29.1 Le disposizioni di cui all'art. 25 si applicheranno a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello della legge di approvazione della presente intesa.
    Articolo 30
    (Legge di approvazione dell'intesa)
    Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente intesa, al quale sarà allegato il testo dell'intesa stessa.

    Nota sintetica sulla bozza d’intesa U.C.O.I.I.

    Le problematiche connesse con la presenza islamica in Europa di una comunità islamica, autoctona, naturalizzata e di cittadini stranieri residenti investono i più diversi settori della vita sociale e richiederanno nei prossimi anni uno sforzo generale per adeguare le normative legali ad una situazione di consolidata multiculturalità.
    Per quanto ci riguarda in Italia, la principale questione irrisolta riguarda il riconoscimento formale da parte dello Stato italiano della nostra religione e della nostra Comunità.
    L’art. 8 della Costituzione prevede che lo Stato regoli "i suoi rapporti con le confessioni religiose sulla base di apposite intese" e, a 50 anni dalla sua approvazione rimane, per quanto ci riguarda inapplicato.
    A questo proposito abbiamo presentato a partire dal 1990 una richiesta e una bozza di intesa e alcuni segni ci fanno ben sperare sul fatto che l’argomento possa entrare prossimamente nell’agenda governativa.
    Nel nostro progetto d’intesa formuliamo alcune proposte tendenti a far sì che la nostra comunità abbia diritti e visibilità legale su tutto il territorio dello Stato.
    La principali questioni affrontate sono il diritto alla celebrazione della preghiera congregazionale del venerdì, lo statuto delle guide del culto islamico, il riconoscimento delle due festività islamiche, il diritto all’assistenza religiosa nelle carceri, ospedali, caserme, l’istruzione religiosa nella scuola pubblica da parte di insegnanti musulmani, il diritto di istituire scuole islamiche riconosciute e parificate, il diritto di dare effetti civili ai matrimoni islamici celebrati davanti ad una guida del culto riconosciuta dallo Stato, l’inviolabilità, l’inalienabilità e il divieto di cambiamento d’uso forzoso degli edifici di culto, il diritto di avere spazi cimiteriali islamici previsti nei piani regolatori, il censimento e la tutela dei beni culturali e ambientali islamici in Italia, la deducibilità dei contributi versati alle comunità e all’UCOII da parte dei singoli musulmani e da parte di enti e soggetti di diritto privato, il diritto a percepire il contributo di legge (8 per mille) riconosciuto alle altre comunità.
    Inoltre, e questa é materia politica più che istituzionale, la concessione di una forma di par condicio affinché i musulmani possano godere di spazi informativi sulle testate radiotelevise pubbliche al pari delle altre comunità religiose.

  5. #15
    Saloth Sâr
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da Léon Degrelle Visualizza Messaggio
    di Khalil Samir S.I.

    Ultimamente si è parlato di moschee in Italia; ma sull'argomento continua a permanere una cappa di genericità e approssimazione. Quando si discute sull'opportunità di costruire una moschea o di concedere terreni a questo scopo, è necessario anzitutto non dare per scontata la conoscenza dell'oggetto della discussione. La moschea non è una "chiesa" musulmana, ma un luogo che ha nell'islàm la sua funzione e le sue norme. Perciò si deve guardare all'islàm per capire che cosa essa è.

    Nella tradizione araba esistono due termini per indicare la moschea: masgid (passato in spagnolo sotto la voce "mezquita" e di là nelle lingue europee) e giâmi'. Quest'ultimo vocabolo è il più diffuso nel mondo arabo-islamico. La prima parola deriva dalla radice sgd che significa "prostrarsi", la seconda dalla radice gm' che significa "radunare". La moschea (giâmi') è il luogo dove la comunità si raduna, per esaminare tutto ciò che la riguarda: questioni sociali, culturali, politiche, come anche per pregare; tutte le decisioni della comunità si prendono nella moschea. Voler limitare la moschea a "un luogo di preghiera" è fare violenza alla tradizione musulmana.

    Il venerdì (yawm al-giumu'ah) è il giorno in cui la comunità si raduna (come indica il nome giumu'ah). Si raduna a mezzogiorno per la preghiera pubblica, seguita dalla khutbah, cioè il discorso, che non è una predica. Nella khutbah vengono approfondite la questioni dell'ora presente: politiche, sociali, morali ecc. Il venerdì non è il giorno in cui non si lavora, come il sabato degli ebrei o la domenica dei cristiani, ma il giorno in cui i musulmani si ritrovano insieme come comunità. Ancora oggi, in Arabia Saudita, il venerdì è un giorno lavorativo; si chiudono i negozi soltanto all'ora del raduno in moschea a mezzogiorno.

    In molti Paesi musulmani, per esempio in Egitto, che è oggi il più popoloso Paese musulmano arabo, tutte le moschee sono sorvegliate il venerdì e le più importanti sono circondate dalla polizia speciale. Il motivo è semplice: le decisioni politiche partono dalla moschea, durante la khutbah del venerdì. Nella storia musulmana, quasi tutte le rivoluzioni e i sollevamenti popolari sono partiti dalle moschee. Lo jihâd, cioè "la guerra sul cammino di Dio" (fî sabîl Allâh) che obbliga ogni musulmano a difendere la comunità, è proclamata sempre nella moschea, alla khutbah del venerdì. In alcuni Paesi musulmani, il testo della khutbah dev'essere presentato prima alle autorità civili visto che gli imâm (che presiedono le riunioni della comunità) sono funzionari statali1.

    È dunque scorretto, parlando della moschea, parlare unicamente di "luogo di culto". Com'è scorretto, parlando della libertà di costruire moschee, farlo in nome della libertà religiosa, visto che non è semplicemente un luogo religioso, ma una realtà multivalente (religiosa, culturale, sociale, politica ecc.). Non si deve poi dimenticare che il luogo dedicato alla preghiera del venerdì è considerato dai musulmani spazio sacro e rimane per sempre appannaggio della comunità, la quale decide chi ha facoltà di esservi ammesso e chi invece lo profanerebbe. Per questo motivo non si può prestare un terreno per 50 anni, per esempio, per edificarvi una moschea; questo terreno non potrà mai più essere reso.

    Esistono spesso, nelle città dei Paesi musulmani, piccoli "luoghi di preghiera", chiamati di solito musallâ (preghiera), da salât. Sono come "cappelle" che possono contenere circa una cinquantina di persone e che si trovano spesso al pian terreno di una casa, al posto di un appartamento. Questi luoghi, più discreti, sono generalmente utilizzati quasi unicamente per la preghiera del mezzogiorno, permettendo alla gente della strada o degli edifici vicini di pregare in pace.

    Le moschee hanno normalmente un minareto (manârah), da dove il muezzin (mu'abhdhin) lancia l'appello alla preghiera (adhân). I minareti hanno una funzione pratica e sono leggermente più alti delle case che li circondano. Hanno assunto spesso nella storia una funzione simbolica, di affermazione della presenza musulmana, e talvolta una funzione politica di affermazione della superiorità dell'islàm sulle altre religioni. Il loro scopo essenziale è di permettere alla voce umana di giungere a chi abita vicino.

    In questo secolo, si sono spesso posti altoparlanti sui minareti (soprattutto se c'è una chiesa vicina o un quartiere cristiano), e i muezzin hanno aggiunto altre cose all'appello alla preghiera (adhân), prolungandolo. Queste innovazioni sono contrarie alla tradizione musulmana (la sunnah) e i Paesi musulmani rigorosi le condannano, come per esempio l'Arabia Saudita, anche se la condanna non cambia le abitudini. In altri Stati, come per esempio l'Egitto, l'uso degli altoparlanti (a tutto volume) è limitato unicamente all'appello (che dura circa 2 minuti) ed è vietato per la preghiera dell'alba (salât alfagr), divieto di fatto non osservato. L'uso dei registratori per l'appello, che si diffonde in molti luoghi, è considerato contrario alla Tradizione.

    Infine è necessario chiedersi chi finanzi le moschee e i centri islamici. È risaputo che gran parte delle moschee e dei centri islamici in Europa sono finanziati da Governi musulmani, in particolare da quello dell'Arabia Saudita, che perciò ha il diritto di imporre i suoi imâm. Ora, è ben noto che nel mondo islamico sunnita l'Arabia Saudita rappresenta la tendenza più rigida, detta wahhabita (da 'Abd al-Wahhâb, 1703-92). Non sono quindi questi imâm che potranno aiutare gli emigrati a inserirsi nella società occidentale, né ad assimilare la modernità, condizioni necessarie per una convivenza serena con gli autoctoni.

    Alcuni elementi di giudizio

    Non è possibile né giusto impedire ai musulmani di avere luoghi di preghiera in Occidente. Sarebbe probabilmente più adatto al contesto sociologico degli emigrati (che rappresentano la stragrande maggioranza dei musulmani in Italia) avere musallâ, ossia "cappelle", dove potrebbero ritrovarsi più comodamente per pregare. Sarebbero anche meno costose per loro. Rimane un rischio: la moltiplicazione dei piccoli luoghi di preghiera rende più difficile il controllo su quanto vi si svolge.

    La moschea, in quanto centro socio-politico-culturale musulmano, non può entrare nella categoria dei "luoghi di culto", non essendo esclusivamente un luogo di preghiera. Alla pubblica amministrazione spetta studiare come esercitare un certo controllo su tali centri, vista la loro funzione politica tradizionale.

    L'opposizione che si vede un po' dappertutto in Europa riguardo all'edificazione di moschee può provenire dalla xenofobia, ma è anche probabile che derivi dal timore che essa sia un atto politico di affermazione di un'identità diversa sotto tutti gli aspetti, troppo estranea alla cultura e alla civiltà occidentale.

    Se un tale centro musulmano potesse aiutare gli emigrati a integrarsi nella società italiana locale e nazionale, con corsi adatti e altri servizi, sarebbe da incoraggiare, poiché lo scopo è di costituire insieme, emigrati e autoctoni, una società comune e solidale. Potrebbe essere incoraggiata (anche materialmente) la formazione di gruppi o associazioni misti, composti da emigrati (musulmani e non musulmani) e autoctoni, per rinforzare l'integrazione dei primi nella società italiana e l'apertura dei secondi agli emigrati. Ma, tenendo conto della tradizione musulmana multisecolare di non distinguere religione, tradizioni, cultura, vita sociale e politica, sembra importante che i responsabili si informino bene per operare queste distinzioni e siano molto attenti a non incoraggiare la politicizzazione (sotto qualunque forma) dei gruppi di emigrati (musulmani e non musulmani).

    Infine è utile notare un piccolo particolare: secondo i dati ufficiali, gli emigrati musulmani rappresentano circa un terzo di tutti gli immigrati in Italia. Eppure, fanno parlare di sé molto più degli altri emigrati, che sono la maggioranza (i due terzi). Ci sembra che il motivo sia proprio la tendenza dei musulmani a politicizzare la loro presenza, a renderla visibile (sia per tendenza naturale, sia perché esistono potenti lobbies di musulmani italiani o stranieri). Sono questa politicizzazione e questa tendenza ad affermare la propria identità come diversa dagli altri che suscitano le reazioni di rigetto o di rifiuto. Non sarebbe più conforme agli interessi dei musulmani stessi cercare di vivere la loro vita (e la loro fede) in maniera discreta e integrata?

    Conclusione

    Da ciò che abbiamo detto si possono trarre alcune conclusioni.

    Tenuto conto della natura polivalente (e spesso politica) della moschea nella tradizione musulmana, la costruzione di moschee, contrariamente a quella delle chiese, può essere un atto politicamente ambivalente. Potrebbe favorire il contrasto tra la popolazione musulmana (spesso costituita da immigrati) e quella non musulmana (generalmente costituita da italiani autoctoni), oppure favorire l'integrazione della popolazione musulmana nel tessuto della società italiana. Perciò tocca alle autorità civili discernere, caso per caso, le possibilità di successo di questa seconda ipotesi, ed enunciare le condizioni che favoriscano il raggiungimento di tale scopo, che cioè la moschea serva ad aiutare i musulmani a integrarsi nella loro nuova società.

    Questo si potrebbe ottenere con diverse misure concrete: proponendo corsi di lingua italiana (anziché solo di lingua araba); assicurando servizi sociali per aiutare gli emigrati ad avere una vita più dignitosa e più integrata; offrendo servizi particolari alle donne, visto che spesso non partecipano agli incontri misti, ma nello stesso tempo incoraggiando la loro integrazione in una società mista; esigendo la distinzione tra centro culturale e luogo di preghiera; controllando la khutbah (spesso tradotta erroneamente con "predica") fatta nel quadro della preghiera di mezzogiorno del venerdì; assicurandosi che la distinzione, fondamentale in Italia, tra religione e politica sia chiara, e aiutando la comunità musulmana a mantenerla.

    Nell'autorizzare la costruzione di una moschea è ragionevole tener conto dei cittadini musulmani della zona in questione, per decidere della sua dimensione. Non sembra invece ragionevole tener conto dei non residenti, cioè di chi non ha fatto l'opzione di vivere in questo Paese e di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi che ne derivano, poiché lo scopo ultimo è creare una comunità solidale tra gli italiani e chi è emigrato in Italia.
    Il Terzo Reich aveva autorizzato la costruzione di moschee e di centri islamici.


  6. #16
    civis_romanus
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    Citazione Originariamente Scritto da Saloth Sâr Visualizza Messaggio
    Il Terzo Reich aveva autorizzato la costruzione di moschee e di centri islamici.

    Non c'entra un cazzo come al solito con la discussione

  7. #17
    civis_romanus
    Ospite

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    Citazione Originariamente Scritto da Saloth Sâr Visualizza Messaggio
    Organo vergognoso , che fa proposte vergognose , istituito da politici vergognosi.

    Ma che perdo tempo a fare con te Pol Pot.
    Tu vuoi islamizzare l'europa .
    Te lo ripeto sei un nemico al pari di quelli del forum americanismo.

    Ah e ora segnalami ai moderatori come tuo costume...

  8. #18
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    Citazione Originariamente Scritto da Saloth Sâr Visualizza Messaggio
    Il Terzo Reich aveva autorizzato la costruzione di moschee e di centri islamici.

    D'accordo, ne prendo atto. Ma vorrei rimanere in tema: cioè che la moschea non è un solo un luogo di culto religioso.

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da Saloth Sâr Visualizza Messaggio
    Il Terzo Reich aveva autorizzato la costruzione di moschee e di centri islamici.

    E a te che te ne frega? Non avevate detto che non era vostra intenzione appoggiare la diffusione dell'Islam in Italia e in Europa? Ora che è successo, avete cambiato idea?
    2010:

  10. #20
    costantino
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    Citazione Originariamente Scritto da Saloth Sâr Visualizza Messaggio
    Il Terzo Reich aveva autorizzato la costruzione di moschee e di centri islamici.

    ma non dire cazzate , demente.

    enon fare copia incolla con quel solito sito di merdosi puzzoni di avanguardia

 

 
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