Legge Commissione Riforme
Art 1.
Viene Istituita la "Commissione delle Riforme".
Art 2.
La Commissione e' formata da 5 componenti, eletti tra i Congressisti.
Dura in carica tutta la legislatura a partire dall'elezione del Presidente, eletto a maggioranza dai commissari medesimi.
Art 3.
Scopo della commissione e' elaborare e approvare proposte di legge riguardanti
- Legge Elettorale
- Regolamento Congressuale
- Corte Costituzionale
- Camera delle Autonomie
Art 4.
Le proposte di legge, votate a maggioranza dalla commissione, verranno sottoposte a ratifica da parte del Congresso.
La ratifica del Congresso avverrà a maggioranza semplice, tranne nel caso la proposta di legge
riguardi materie che richiedano la maggioranza qualificata.
Art 5.
Il Presidente, sentiti i Commissari, comunica il Calendario dei Lavori, redige l'Ordine del Giorno, nomina i relatori delle Proposte di Legge anche
al di fuori della Commissione,invita, ove necessario, singoli forumisti, congressisti o membri del governo a relazionare sulle proposte di legge, comunica al Congresso le proposte di legge da ratificare.
Ove necessario può delegare uno o più compiti ad altro membro della commissione.
Art 6.
Il Ministro delle Riforme ha facoltà di intervenire nei lavori della Commissione facendosi portavoce di tutti i movimenti politici e anche di singoli forumisti, non rappresentati nella Commissione, allo scopo di varare riforme quanto più possibile condivise. A tale scopo può aprire thread di discussione sulle singole proposte di legge, su cui potranno intervenire Congressisti e Forumisti.
Ha facoltà di presentare, prima del voto finale della commissione, una relazione sulla medesima proposta.
Rilascia un parere non vincolante sulla proposta di legge al Congresso al momento della ratifica.
Art 7.
La Commissione è eletta dal Congresso contestualmente all’elezione del Presidente del Congresso e dell’eventuale Vice-Presidente.
Ogni congressista esprime il proprio voto per un solo candidato.
Vengono dichiarati eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti, prevale il candidato forumisticamente più anziano.
Art 8.
Entro una settimana dalla formazione della Commissione, il Presidente del Congresso convoca la commissione medesima per procedere all'elezione del Presidente, che avviene a maggioranza
Disposizioni Transitorie e Finali
I
Entro una settimana dall'approvazione della Legge il Presidente della Congresso convoca il Congresso per l’elezione della Commissione.
II
L’articolo 12 del Regolamento Congressuale è abrogato.