Art. 69
La Costituzione potrà essere modificata attraverso disegni di legge di modifica costituzionale, presentati, alla Camera, dal Governo o dai Deputati stessi, nei modi e nelle forme previste dalla legge e dal regolamento interno alla stessa Camera.
Art. 70
Ogni disegno di legge di modifica costituzionale, compresi quelli del governo, per essere legittimamente presentato, necessita della firma di almeno 6 Deputati.
Art. 71
I disegni di legge di modifica costituzionale approvati dalla Camera hanno bisogno di una seconda approvazione al Senato.
Il Senato può solo approvare e respingere ma non può emendare.
Nel caso che un disegno di legge di modifica costituzionale venga respinto dal Senato, esso tornerà alla Camera dove si potranno approvare nuove modifiche al testo già approvato e quindi eventualmente rinviarlo al Senato per l' approvazione definitiva.
Art. 72
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento riguardanti disegni di legge di modifica costituzionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza speciale dei 2/3 dei presenti.