
Originariamente Scritto da
Mauro V.
Costituzione Italiana, Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Costituzione Italiana, Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Costituzione Italiana, TITOLO II – RAPPORTI ETICO-SOCIALI
Costituzione Italiana, Art. 29 La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Costituzione Italiana, Art. 30 È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Costituzione Italiana, Art. 31 La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
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La Costituzione Italiana non afferma in nessun articolo che il matrimonio è riservato agli eterosessuali o che è riservato a uomo e donna.
E neanche la legge ordinaria lo afferma.
E se lo affermasse la legge ordinaria comunque non sarebbe costituzionale per via dell'uguaglianza di tutti i cittadini stabilita negli articoli 2 e 3.
Il problema dei matrimoni omosessuali in Italia è che non sono previsti dalla legge, ma non che sono vietati.
Semplicemente nella legge che regola il contratto matrimoniale si parla di marito e moglie.
Nel caso dell'Italia si tratta solo di aggiungere alla legge ordinaria il caso dei matrimoni omosessuali oppure di sostituire i termini "marito e moglie" con "coniuge".
Si tratta quindi di adeguare la legge ordinaria alla legge costituzionale, la quale afferma l'uguaglianza dei cittadini.
Tutto questo naturalmente riguardo i matrimoni civili.
Per i matrimoni cattolici la cosa è diversa, lì si afferma che sono riservati a uomo e donna.
Attualmente in quasi tutti i paesi democratici la discussione è aperta.
I matrimoni omosessuali sono consentiti in Spagna, Belgio, Olanda, Canada, Massachusetts e a mesi nel Sud Africa.
In altri paesi sono consentite le unioni civili tra omosessuali per esempio la Francia.
Anche alcune Regioni italiane hanno approvato statuti che contengono segnali di apertura per una legge sulle unioni civili, anche omosessuali: Calabria, Toscana, Umbria e Emilia-Romagna.
