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Discussione: Leggi fasciste

  1. #11
    Forumista senior
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    Citazione Originariamente Scritto da semipadano Visualizza Messaggio
    è un retrofit della legge mancino e potrà essere usata in particolare contro i movimenti identitari e indipendentisti.
    mancino, mastella...democristiani, terùn.....il peggio.

  2. #12
    Mé rèste ü bergamàsch
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    Ogni reato d'opinione è un mostro giuridico e morale, questa volta se ne sono accorti pure 200 storici. Dato che dovrà passare tutto dal parlamento, vedremo che succederà, sentendo qua e là vari commenti non è così scontata una sua approvazione.

    Mai più codici rocco e loro derivati!

  3. #13
    Simply...cat!
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    La libertà d'espressione va sempre garantita.
    Il primo emendamento della costituzione americana lo insegna.

  4. #14
    Lumbard
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    anzi bisognerebbe aggiungere:
    - 10 anni di galera a chi pronuncia frasi disdicevoli o reputate offensive della sacra naziunala di calcio e dei suoi componenti
    - 20 anni di sana galera a chi parla una lingua che non è l'itagliano maccheron-roman-napoletanico delle fiction
    - 30 anni di galera/lavori forzati a chi nega l'origine divina della pizza e del cuscus
    - 40 anni di galera a chi non sa cantare per intero i sacri inni: "o sole mio", mameli, popo po po po po po e l'ultimo cd di apicella
    - ergastolo subito a chi viene scoperto con qualche residuato di origine celto-longobardo-gotico-germanico nel proprio dna culturale
    - sedia elettrica (dopo processo per direttissima) a chi tenta di trasmettere ai propri figli anche solo parti di dna di origine celto-longobardo-gotico-germanico

  5. #15
    La mia autorità morale SONO IO
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    La gente ne ha già piene le palle , ma cosa vuoi che faccia?
    Son convinto che finchè avranno la pancia piena (ancora per poco quindi) i Padani continueranno a subire stando zitti e consolandosi con veline e grandi fratelli per non pensare a quello che succede intorno a loro.

  6. #16
    l'occasione fa l'uomo italiano
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    padani idioti vigliacchi, non tutti, ma in maggioranza.

    PS la leganodde per l'affossamento della Padania ha avuto 5 anni per abolire la legge Mancino. Vi risparmio l'epitteto che mi esplode nei polpastrelli.

  7. #17
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    Citazione Originariamente Scritto da semipadano Visualizza Messaggio



    PS la leganodde per l'affossamento della Padania ha avuto 5 anni per abolire la legge Mancino.
    negli anni 70 un movimento libertario, tuonava contro
    il codice rocco e lanciava strali contro i ladri di democrazia........

    chissà cosa ne pensano oggi di queste nuove leggi che
    tutelano la libertà di opinione e di pensiero..........


  8. #18
    motan
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    Citazione Originariamente Scritto da FdV77 Visualizza Messaggio
    repubblica.it

    Pene fino a 3 anni per chi diffonde idee sulla superiorità razziale e fino a 4 anni per chi commette o incita a commettere atti discriminatori. Sì del Consiglio dei ministri al ddl Mastella
    Le idee antisemite saranno reato
    Viene istituito un Osservatorio sull'antisemitismo in Italia e il finanziamento di un programma di educazione sulla Shoah

    ROMA - Chi nega l'Olocausto potrebbe essere perseguito penalmente. Ecco quel che prevede il disegno di legge - sei articoli in tutto - presentato dal ministro della Giustizia, Clemente Mastella, approvato oggi all'unanimità dal Consiglio dei ministri, un provvedimento che tuttavia non fa riferimento diretto al negazionismo della Shoah ma si riferisce, in generale, "ai delitti di istigazione a commettere crimini contro l'umanità e di apologia dei crimini contro l'umanità". "Un passo in avanti in una battaglia doverosa di cultura e civiltà, voluto da tutto il governo - ha commentato mastella - un provvedimento importante per combattere ogni forma di discriminazione".

    Il progetto amplia e rende più severe le norme per quanti propagandino la superiorità razziale, e quanti commettano, o incitino a commettere, atti persecutori. Il ddl prevede che venga punito con una pena sino a tre anni chiunque diffonda idee sulla superiorità razziale e prevede una pena dai sei mesi a quattro anni per chiunque commetta o inciti a commettere atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o compiuti a causa del personale orientamento sessuale o dell'identità di genere.

    Nel ddl Mastella non compare alcun riferimento specifico al negazionismo della Shoah, come invece era stato ipotizzato in una prima stesura del testo. Il ddl di fatto reintroduce le norme del 1993, previste dal decreto Mancino sulla discriminazione per motivi razziali, etnici nazionali o religiosi che erano state depenalizzate dalla legge sui reati di opinione votata nel 2006 sotto il governo Berlusconi.


    Con le nuove modifiche alla legge 2006, dunque, si torna al passato. Basterà semplicemente "diffondere", pur senza fare "propaganda", idee antisemite o sulla superiorità e l'odio razziale per essere perseguiti. In questo senso, dipenderà dall'interpretazione che daranno i magistrati alle nuove norme - viene fatto notare da tecnici del ministero della Giustizia - se le idee o le esternazioni di storici o opinionisti negazionisti della Shoah possono considerarsi o meno diffusione delle idee fondate sulla superiorità o l'odio razziale.

    Infine, il disegno presentato dal Guardasigilli prevede che gli assegni vitalizi per i perseguitati politici e razziali non incidano sui limiti di reddito. E' quindi ora possibile il riconoscimento dell'assegno e della pensione sociale indipendentemente dal reddito. Il ddl include il finanziamento di un programma internazionale di educazione sull'Olocausto.

    (25 gennaio 2007)



    ... sono solo io a notare che la shoa altro non è che il fumo negli occhi per far passare nel silenzio altre leggi fasciste che puniscono col carcere i reati d'opinione? Secondo voi, proprio in merito all'interpretazione che darà la magistratura, la gente tipo un certo maGgistrato trapiantato in veneto come utilizzerà questa porcheria?

    A dir la verità, ancora adesso è vietata la diffusione di idee sulla superiorità razziale o la messa in atto di comportamenti discriminatori, con il beneplacito di destra-sinistra e Lega, al di là delle "depenalizzazioni". Son curioso di vedere come metteranno assieme i pezzi..

    Un punto della L.40/98 "accorpata" e non modificata nel testo unico L.189/02 (Bossi-Fini)
    Art. 41

    Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
    1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
    2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
    a. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
    b. chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    c. chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    d. chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
    e. il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

    3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri stati membri dell'unione europea presenti in Italia.
    Art. 42 ( nota )
    Azione civile contro la discriminazione
    1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
    2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
    3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
    4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
    5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
    6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
    7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
    8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
    9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
    10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
    11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.

  9. #19
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    Citazione Originariamente Scritto da motan Visualizza Messaggio
    A dir la verità, ancora adesso è vietata la diffusione di idee sulla superiorità razziale o la messa in atto di comportamenti discriminatori, con il beneplacito di destra-sinistra e Lega, al di là delle "depenalizzazioni". Son curioso di vedere come metteranno assieme i pezzi..

    Un punto della L.40/98 "accorpata" e non modificata nel testo unico L.189/02 (Bossi-Fini)
    Art. 41

    Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
    1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
    2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
    a. il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
    b. chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    c. chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione alla formazione e ai servizi sociali e socio assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
    d. chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
    e. il datore di lavoro o i suoi preposti i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre l977, n. 903, e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa.

    3. Il presente articolo e l'articolo 42 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri stati membri dell'unione europea presenti in Italia.
    Art. 42 ( nota )
    Azione civile contro la discriminazione
    1. Quando il comportamento di un privato o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.
    2. La domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore del luogo di domicilio dell'istante.
    3. Il pretore, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
    4. Il pretore provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
    5. Nei casi di urgenza il pretore provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a se entro un termine non superiore a quindici giorni assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il pretore, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
    6. Contro i provvedimenti del pretore é ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739, secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
    7. Con la decisione che definisce il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
    8. Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6 é punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale.
    9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti dell'azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729, primo comma, del codice civile.
    10. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
    11. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 41 posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, é immediatamente comunicato dal pretore, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.


    ARGH!
    Ero sicuro che avresti replicato col solito copia-incolla chilometrico di articoli di legge....

  10. #20
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    ARGH!


    Ero sicuro che avresti replicato col solito copia-incolla chilometrico di articoli di legge....

    citare leggi, commi, articoli, rimandi, postille, aggiunte, etc......
    in maniera da non prendere mai una posizione
    rispetto a un problema........

    semplice no?


 

 
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