
Originariamente Scritto da
kingzorc
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CORTE D'APPELLO.
[...]In definitiva,
la Corte ritiene che sia ravvisabile il reato di partecipazione alla associazione per delinquere nella condotta di un eminentissimo personaggio politico nazionale, di spiccatissima influenza nella politica [...]
[...]La Corte, visti gli artt. 416, 416bis, 157 e ss., c.p.; 531 e 605 c.p.p.; in parziale riforma della sentenza resa il 23 ottobre 1999 dal Tribunale di Palermo nei confronti di Andreotti Giulio ed appellata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Generale, dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere a lui ascritto al capo A) della rubrica,
commesso fino alla primavera deI 1980, per essere Io stesso reato estinto per prescrizione; conferma, nel resto, la appellata sentenza.
Visto l’art. 544, comma 3, c.p.p.; indica in giorni novanta il termine entro il quale verranno depositate le motivazioni della sentenza.
Palermo, lì 2 maggio 2003.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE
(Dr. Mario Fontana) (Dr. Salvatore Scaduti)
CASSAZIONE
[...]Sui ricorsi proposti dalla Procura Generale presso la Corte d'appello di Palermo e da Andreotti Giulio[...]
[...]Ne deriva che mancando gli estremi,i ricorsi vanno rigettati.Al rigetto del ricorso dell'imputato consegue per il medesimo l'onere delle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.