IL TAR DEL LAZIO ANNULLA IL 'DECRETO TURCO'
ROMA - Dopo la sospensione, arriva anche l'annullamento del 'Decreto Turco', ovvero il provvedimento che ha innalzato da 500 milligrammi a 1 grammo la quantità massima di detenzione di cannabis al di là della quale scattano le sanzioni penali. I giudici della III sezione quater del Tar del Lazio, hanno infatti depositato le motivazioni della sentenza con la quale hanno accolto il ricorso proposto dal Codacons, dall'Associazione Articolo 32 e dall'Aidma (Associazione italiana per i diritti del malato).
In virtù di questa decisione i giudici hanno annullato "il provvedimento impugnato - si legge nella motivazione - costituito dal decreto del ministro della Salute, di concerto con il ministro della Giustizia, del 4 agosto 2006".
"Il decreto del ministro della salute del 4 agosto 2006 - scrivono i giudici amministrativi nella sentenza - deve essere annullato in quanto la motivazione dell'atto, peraltro esclusivamente orientata nell'ambito delle ragioni sanitarie, non spiega le ragioni delle scelte operate, né esse vengono adeguatamente giustificate sulla base di approfondimenti tecnici specifici sugli effetti dannosi delle sostanze stupefacenti in questione".
Per il Tar il provvedimento impugnato, dopo aver genericamente constatato che il principio attivo delle 'sostanze' oggetto del decreto "é diverso da quello di altre sostanze stupefacenti, ancora la scelta al minore potere di indurre alterazioni comportamentali e scadimento delle capacità psicomotorie, senza considerare che per il secondo dei suddetti parametri è prevista un'alta incidenza ed intensità di effetti disabilitanti, intesi proprio come grave scadimento della performance pisco-motoria nell'esecuzione di compiti complessi. In relazione a tale parametro il raddoppio del fattore moltiplicatore, da 20 a 40, non appare certo congruo".
Il 15 marzo scorso, il Tar aveva già sospeso il 'Decreto Turco' ritenendo che la Legge "non conferisca - si leggeva nel provvedimento - un potere politico di scelta in ordine alla individuazione dei limiti massimi delle sostanze stupefacenti o psicotrope che possono essere detenute senza incorrere nelle sanzione penali"; bensì "un potere di scelta di discrezionalità tecnica, soprattutto per quanto attiene alle competenze del Ministero della Salute".




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