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Discussione: Minarchismo.

  1. #1
    Anarcocapitalista
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    Li dove ho inalzato mura solide a difesa dell'agressore Socialista. Li dove la strada ha il mio nome. Li dove ho costruito una torre bene armata in difesa della Libertà. Li dove sono Sovrano e i messi dello Stato non sono i benvenuti.
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    Cool Minarchismo.

    Fabio Massimo Nicosia

    Anarchia, Stato, Utopia: così parlò Nozick
    Da Enclave, n.12/2001, per gentile concessione di Leonardo Facco Editore, Tel.0335.80.82.280 - Leofacco@tin.it

    La pubblicazione di una nuova edizione del classico di Robert Nozick, "Anarchia, Stato, Utopia" (Il Saggiatore, 2000, con prefazione di Sebastiano Maffettone) fornisce l'occasione per alcune riflessioni a ventisei anni dall'uscita dell'originale di quello che, per molti versi, va considerato (al di là del suo intrinseco valore) il testo-crocevia della filosofia politica contemporanea.

    In effetti, "Anarchia, Stato, Utopia" è il primo affresco filosofico-politico della nostra epoca nel quale la necessità e l'utilità dello Stato non siano assunte come dati a priori, normalmente nemmeno discussi (non sono discussi, ad esempio, nella "Teoria della Giustizia" di Rawls), ma nel quale ci si pone finalmente il problema della necessità della sua giustificazione.
    Nozick, in altri termini, prende sul serio l'opzione alternativa anarchica e si chiede perché mai degli uomini razionali, che vivessero in assenza di Stato, dovrebbero preoccuparsi di costituirlo.

    E' evidente che tale questione non nasce, in Nozick, nel vuoto, ma è lo sbocco diretto di un singolare fenomeno politico e filosofico esploso negli anni immediatamente precedenti negli Stati Uniti: il movimento libertarian, detto poi anche anarco-capitalista, o, più precisamente, free market anarchism.

    La storia di tale movimento è stata fatta molte volte: l'episodio scatenante viene individuato normalmente nel congresso del 1969 della YAF (Young American for Freedom, gioventù repubblicana), in cui la minoranza libertaria diede vita a una scissione su parole d'ordine radicali (contro la coscrizione, contro la guerra nel Viet-Nam, etc.), che fecero parlare di un avvicinamento tra queste frange e il movement alternativo e di estrema sinistra di allora.

    Tuttavia l'aspetto significativo del movimento libertarian è che al suo divenire in sede politica si accompagnava una profondissima riflessione in sede filosofico-politica e filosofico-giuridica, che ne fa la proposta ancora oggi più interessante tra quelle prodotte da qualunque movimento "antagonista", di destra o di sinistra, e anche qui al di là del valore dei suoi esponenti: basti pensare che il nucleo duro del free market anarchism è la dottrina giuridica, secondo la quale anche la produzione del diritto e della giustizia può essere affidata al libero mercato.

    Tale dottrina ha degli agganci lontani, che vengono di tanto in tanto ricordati: l'economista liberista del XIX secolo Gustave de Molinari, gli anarchici individualisti americani Lysander Spooner e Benjamin Tucker, e poco altro.

    E tuttavia non si tratta altro che di una logica conseguenza della dottrina classica del mercato, la quale non conosce autorità centrali, se non metaforiche e immateriali, dalla mano invisibile di Adam Smith, al banditore di Leon Walras: sicchè il libertarianism rivendica il valore della coerenza, estendendo al diritto e alla sicurezza i normali principi economici della cultura liberale. Del resto, non si tratta di un fatto del tutto inedito nella storia : basti considerare la dottrina e la pratica del diritto internazionale, che ben concoscono l'idea di un ordinamento giuridico valido ed effettivo, e tuttavia privo di qualsiasi autorità centrale, e fondato sulla legittimazione all'autotutela dei singoli soggetti. Più da vicino, i precedenti teorici di tale impostazione vanno ravvisati in svariati filoni di pensiero contemporaneo:

    a) l'idea del nostro Bruno Leoni, secondo la quale l'ordinamento giuridico non è che il frutto dell'incontro-scontro di contrapposte pretese, così come il mercato dei beni è il frutto dell'incontro tra contrapposte domanda e offerta; Leoni in questo subiva l'influenza, da un lato, della tradizione di common law, e dall'altro della Scuola Austriaca di Menger, Mises e Hayek (con il quale ultimo le influenze sono state reciproche).

    b) L'analisi economica del diritto di Ronald Coase, secondo la quale i conflitti sociali vanno interpretati in termini di costi di transazione tra le parti in un libero mercato, con la conseguente individuazione dell'organizzazione aziendale come strumento tecnico di superamento di detti costi di transazione; per altro verso, lo stesso Coase dimostrò, in un noto scritto successivo, che in Gran Bretagna, la gestione dei fari -ossia quello che la dottrina economica tradizionale considerava il più classico dei beni pubblici- poteva essere gestito privatamente e in base a criteri di mercato, sulla base di accordi associativi da parte delle imprese del settore. E' evidente il carattere metaforico del faro rispetto allo Stato e al suo costituire fonte imprescindibile del diritto.

    c) La public-choice di James Buchanan e Gordon Tullock, secondo la quale la "politica" non è a sua volta che un mercato, retto dai principi dell'individualismo metodologico, sicchè le leggi non sono che contratti che, idealmente, devono poter avvantaggiare tutte le parti in causa (e non solo alcune in danno di altre come avviene in regime di debito pubblico), così come i contratti stipulati sul libero mercato avvantaggiano di norma tutte le parti contraenti;

    d) l'approccio economico alla condotta umana di Gary Becker, secondo il quale non v'è campo della vita quotidiana, dal matrimonio all'implementazione della legge, che non sia soggetto al calcolo economico e non sia (o possa essere) espressione di libere interazioni di mercato.

    In definitiva, secondo i libertarians, il diritto e la legge non sono degli apriori rispetto al mercato, ma sono essi stessi calati nel mercato.

    I giovani libertarians riconoscevano la propria discendenza dalla old right (la vecchia destra che si era opposta all'espansione del governo centrale ai tempi del New Deal), e provenivano dall'ambiente raccolto attorno al circolo di Ayn Rand: la romanziera-filosofa russo-americana apologeta del capitalismo, dell'egoismo e del governo limitato. Fu proprio su quest'ultimo punto che si consumò la rottura.

    La prima uscita teorica pubblica della nuova tendenza fu infatti uno scritto di Roy Child del 1969, intitolato An Open Letter to Ayn Rand, il cui scopo dichiarato era "to convert you to free market anarchism".

    Child sviluppò in quella sede brevemente quelli che sarebbero rimasti sempre i punti fondamentali della posizione etico-giuridica "anarco-capitalista", riproposti poi nella buona sostanza dallo stesso Child e da Murray Rothbard nei confronti di Nozick nel decennio successivo, dato che lo "Stato minimo" di Nozick può essere considerato sotto molti aspetti il discendente del "Governo limitato" di Ayn Rand. Tali punti originari possono così essere riassunti:

    a) Il concetto di governo limitato è una pura astrazione. Secondo Ayn Rand il governo limitato ha la funzione di difendere i diritti dei cittadini e di impedire l'"inizio della forza".

    Secondo Roy Child ciò è contraddittorio, perché o il governo inizia l'uso della forza, o cessa di essere un governo. Il governo limitato, infatti, esprime il monopolio dell'uso della forza, ma esistono due tipi di monopolio possibile: monopolio di fatto e monopolio di diritto. Se il governo è solo un monopolio di fatto, vuol dire che altri soggetti, oltre a esso, sono teoricamente legittimati a proteggere i diritti dei cittadini; se invece non è ammessa l'emersione di tali soggetti, vuol dire che il monopolio è di diritto, e che quindi il governo non è affatto limitato, ma è un aggressore che dà inizio all'uso della forza nei confronti di soggetti pacifici, ossia di soggetti per nulla intenzionati a iniziare la forza, ma che semplicemente intendono organizzare la propria difesa nei confronti di chi iniziasse l'uso della forza.

    b) La necessità di regole oggettive di diritto non implica che vi sia monopolio nella loro applicazione. Anche per realizzare un'automobile occorrono regole oggettive, ma ciò non significa che vi debba essere un'unica fabbrica di automobili.

    Il servizio di protezione, infatti, non è che uno dei tanti servizi che il mercato è in grado di fornire a un determinato prezzo. Non è vero quello che sostiene la Rand -prosegue Child- che la concorrenza tra agenzie di protezione porterebbe allo scontro e alla guerra, e ciò per semplici motivi di autointeresse, dato che nel mercato lo scontro è assai più costoso della cooperazione e della soluzione pacifica delle controversie. D'altra parte, non c'è garanzia che lo Stato non si lasci andare ad atti aggressivi, anzi, proprio il fatto che esso costituisce un monopolio favorisce tale ipotesi, data l'assenza di contrappesi adeguati forniti dalla concorrenza.

    L'altro testo fondamentale di quegli anni in materia di agenzie di protezione è The market for Liberty dei coniugi Linda e Morris Tannehill, pubblicato all'inizio del 1970, che viene esplicitamente posto da Nozick a base della sua confutazione. Si tratta della più ampia trattazione svolta sull'argomento e deve essere considerato il vero testo classico e fondativo del free market anarchism (più di Power and Market di Rothbard che dedica al tema poche pagine frettolose).

    E' appena il caso di richiamare la distinzione fondamentale posta dai Tannehill tra la funzione del servizio di polizia sotto lo Stato e nel libero mercato. La funzione del servizio di difesa privata nel libero mercato è di proteggere e difendere l'integrità personale e la proprietà dei clienti da aggressioni esterne. Se un'agenzia non fornisce un servizio all'altezza di quello dei concorrenti, perderà clienti. L'unico modo a disposizione di un'agenzia di protezione per far soldi è quindi fornire ai clienti esattamente il livello di protezione richiesta, per il quale si è disposti a pagare.

    Qual è invece la funzione della polizia di Stato? La polizia, anzitutto, non protegge i cittadini, ma solo gli esponenti dello Stato stesso. La polizia si limita ad arrestare qualcuno dei criminali dopo che hanno compiuto atti aggressivi, ma non fornisce un servizio di protezione preventivo delle proprietà dei singoli.
    Si sostiene, evidentemente, che la presenza della polizia protegge in modo indiretto, scoraggiando di per sé il crimine.

    Ma questa teoria fallisce se si tien conto che, in realtà, la polizia dedica gran parte del proprio tempo a rendere esecutive proibizioni governative con il solo effetto di creare mercati neri su larga scala, favorendo così quel crimine organizzato che dichiara di voler combattere, consegnando nelle sue mani scommesse, prostituzione e droga. O comunque, la polizia è per lo più impegnata a imporre il rispetto di leggi e regolamenti che non hanno nulla a che fare con i diritti dei cittadini: e così, mentre per il poliziotto di mercato il cittadino è un cliente da riverire e servire, per il poliziotto di Stato il cittadino è un sospetto criminale sempre sicuramente non in regola con qualche cosa.

    Insomma, la polizia protegge ben poco i diritti dei cittadini, perché è impegnata a violarli, ossia a rendere esecutive tutte quelle leggi che prevedono victimless crimes, che sono ormai la maggior parte dei reati previsti dalle nostre legislazioni, meramente limitative della libertà di azione e di commercio, che lo Stato stesso continuamente pone in essere.

    Non solo: mentre nel mercato il cittadino paga per il grado di protezione che intende ottenere, nello Stato egli è costretto a versare tributi per ottenere livelli di protezione che sono definiti unilateralmente dallo Stato. Se un cittadino si rifiutasse di pagare le tasse per evidenziare la mancata fornitura del servizio di protezione, egli verrebbe quindi arrestato, dimostrando che il servizio di protezione dello Stato è in realtà un servizio di repressione nei suoi confronti.

    Se quindi la polizia non protegge i cittadini, qual è la sua funzione? Proteggere il governo dai cittadini, nella democrazia non meno che nella dittatura: la polizia è l'agenzia di protezione dei governanti, non certo dei cittadini.

    E' il governo del resto che decide i livelli di polizia necessari, non sulla base di criteri mercato, ossia sulla base della domanda e dell'offerta, ma in funzione di considerazioni esclusivamente politiche, ossia sulla base delle esigenze dei governanti stessi.
    "Anarchia, Stato, Utopia" di Nozick esce nel 1974 (la parte che ci interessa è stata scritta nel 1972), e il suo primo e immediato interlocutore sono le posizioni sin qui esposte.

    Nozick parte dallo stato di natura di Locke, nel quale ogni uomo ha diritto all'autodifesa, e nota come di fatto già nel Trattato sul Governo del filosofo del XVII secolo fosse preconizzato il sistema delle agenzie di protezione, dato che nello stato di natura ognuno è libero di chiamare altri a difenderlo, e quindi ognuno è libero di aiutare altri a difendersi: lo stato di natura di Locke come free market anarchism.

    Orbene, la tesi fondamentale di Nozick è che il free market anarchism, ossia lo stato di natura di Locke (ma si potrebbe dire di Pufendorf), conduca alla formazione di uno Stato attraverso un processo spontaneo "mano invisibile" (quindi senza bisogno di postulare un "contratto sociale" a là Locke), che appare il prodotto del progetto intenzionale di qualcuno, ma che in realtà non è determinato dalle intenzioni di nessuno: e ciò avverrebbe nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini, contrariamente a quanto sostengono gli autori sopra visti, per i quali lo Stato viola per definizione detti diritti. Vediamo rapidamente il processo di formazione dello Stato secondo Robert Nozick.

    a) Anzitutto, dal processo concorrenziale tra le associazioni protettive emerge una Agenzia Dominante: secondo Nozick, dal mercato della protezione sorgerebbe spontaneamente un monopolio virtuale, a differenza di quanto accade negli altri settori economici, in cui è lo Stato stesso che crea e mantiene i monopoli.
    Ciò in conseguenza o di uno scontro tra agenzie che si concluda con l'abbandono della perdente da parte dei clienti, ovvero attraverso un accordo di cartello, attraverso il quale le agenzie cercano di minimizzare i costi dello scontro, dando così vita a un unico sistema giudiziario federale unificato. L'Agenzia Dominante non è ancora uno Stato, perché non afferma di voler esercitare il monopolio della forza come fanno gli Stati, e perché sotto di essa riceve i servizi di protezione solo chi paga per ottenerli, e ognuno può comprare livelli diversi di protezione.

    b) Il passaggio successivo si chiama Stato ultraminimo: rivendica a sé il monopolio della forza su una data area, ma fornisce i suoi servizi esclusivamente a chi acquista le sue polizze di protezione. Tale passaggio è determinato dalla proibizione che l'agenzia dominante rivolge agli indipendenti (ossia ai non clienti) di porre in essere procedure giuridiche e di protezione ch'essa giudica pericolose per i propri clienti.

    c) L'ultimo passaggio, dallo Stato ultraminimo allo Stato minimo, sarebbe il frutto di un dovere morale da parte del management dello Stato ultraminimo: ossia quello di risarcire gli indipendenti della proibizione dell'uso privato della giustizia, fornendo loro un servizio di giustizia in compensazione. Lo Stato minimo equivale quindi allo Stato ultraminimo, con l'aggiunta di un sistema di buoni alla Milton Friedman finanziato con i proventi delle tasse: in questo senso, lo Stato minimo è, con riferimento, al servizio di protezione, uno Stato redistributivo e in senso lato "socialista". Come dicevo all'inizio, questa parte della trattazione di ASU è stata ignorata dal grosso del dibattito accademico, nel quale lo Stato è di norma considerato un apriori naturale, e quindi nessuno ha sentito l'esigenza di discutere la fondatezza dell'argomento di Nozick, secondo il quale il free market anarchism darebbe vita suo malgrado, attraverso un processo "mano invisibile", a un vero e proprio Stato sia pur minimo.
    L'attenzione del dibattito si è rivolta per lo più sulla seconda parte del libro, della quale io qui non mi occupo, relativa alla confutazione della pretesa rawlsiana di costituire uno Stato che vada ben al di là dello Stato minimo. Le repliche a Nozick sono invece venute dall'ambiente libertario, e in particolare ancora una volta da Roy Child e successivamente da Murray Rothbard (il quale nel 1970, in Power & Market, aveva a sua volta brevemente tratteggiato un sistema di agenzie di protezione in concorrenza). Vediamo quindi, senza pretesa di completezza, queste repliche libertarie allo Stato minimo nozickiano.

    a) Anzitutto, come ha rilevato Roy Child nel saggio The Invisibile Hand Strikes Back (1975-77), il processo delineato da Nozick non è "mano invisibile" ma "pugno di ferro". D'altra parte, lo Stato minimo che scaturisce dal processo nozickiano è di fatto un'azienda privata, e quindi il suo dominio è una tirannia privata, priva di quei meccanismi di checks and balances propri del costituzionalismo liberale. Non c'è un solo passaggio tra quelli delineati da Nozick che non contempli un momento aggressivo e coercitivo da parte dell'Agenzia Dominante e dello Stato ultraminimo dopo, salvo quello dell'ipotesi che le diverse agenzie diano vita spontaneamente a un sistema di corti d'appello comune, a un sistema legale federato tra le diverse agenze: ma Child (e poi anche Rothbard) contesta che un simile sistema di coordinamento possa essere assimilato a uno Stato, dato che si tratta di relazioni volontarie e non cristallizzate nel libero mercato.

    b) Emerge qui il punto di dissenso scientifico forse più rilevante: ossia la contestazione dell'idea tradizionale che il servizio di protezione, in altri termini il sistema giuridico, sia un monopolio naturale.
    In fondo quello di Nozick non è altro che un aggiornamento della tesi dei "fallimenti del mercato": il mercato fallisce nel produrre i beni pubblici, afferma una certa tradizione di economisti del benessere (da Pigou a Samuelson); e Nozick precisa: il mercato, in particolare, fallisce nel fornire il bene pubblico "diritto e giustizia".
    Va detto che in ASU non v'è mai la chiara dimostrazione di tale fallimento, dato che l'argomento è circolare: si dimostra il fallimento del mercato fornendo un resoconto in cui il mercato fallisce.
    I free market anarchists insistono invece sul dato che il servizio di protezione è un servizio con caratteristiche economiche del tutto simili a quelle degli altri servizi del mercato: sicchè non si tratta affatto di un servizio necessariamente indivisibile, potendo ognuno acquistare i livelli individuali di protezione che ritiene a livello di preferenze soggettive.
    Parlare di un "monopolio naturale" per indicare il sistema federato di agenzie, corti d'appello, etc., che scaturirebbe dal mercato è una finzione, perché potremmo definire un monopolio naturale quello di tutti gli agricoltori presi olisticamente: ma questa sarebbe una tautologia.

    c) Vi è poi la contestazione della fondatezza dell'applicazione fatta da Nozick del principio di risarcimento. Si è detto che l'Agenzia dominante e lo Stato Ultraminimo sono autorizzati a vietare le procedure rischiose poste in essere dagli indipendenti. Nozick afferma che tale divieto comporta l'obbliglo di compensare gli indipendenti, fornendo loro il servizio di protezione da parte dello Stato Ultraminimo, che diviene così, imponendo a tutti il proprio indivisibile servizio di protezione, uno Stato vero e proprio.
    Qui vengono in realtà in evidenza due profili distinti:

    c1) il primo riguarda la discussione in ordine all'intangibilità dei diritti: se i diritti sono intangibili, nessun risarcimento può valere a sanare la violazione; io ritengo eccessiva tale posizione, che sacralizza eccessivamente i diritti, che non sono a mio avviso degli apriori, ma sempre delle ipotesi empiriche soggette al mercato;

    c2) il secondo profilo è invece più rilevante, e riguarda la mancanza di reciprocità: non si capisce, infatti, se non in nome della propria superiore forza, che cosa legittimi lo Stato ultraminimo a vietare procedure altrui definendole rischiose, ponendo al riparo lo Stato ultraminimo stesso dal fatto che altri possa ritenere rischiose le sue procedure.
    Il fatto poi che il risarcimento, la compensazione, consista nella costituzione dello Stato appare beffardo, dato che non si capisce perché gli indipendenti, proprio perché tali, dovrebbero considerare il proprio coinvolgimento nello Stato come un "risarcimento", e non invece come un ulteriore danno, da compensare semmai in un altro modo: magari con una somma di denaro, che è sempre il modo migliore di risarcire i danni arrecati: certo migliore del fornire un servizio non richiesto e non gradito.

    d) Più in generale, i libertarians contestano che uno Stato minimo possa davvero rimanere "minimo", una volta che abbia monopolizzato l'uso della forza, e quindi il potere legislativo, che che viene esercitato nelle direzioni che il legislatore stesso ritiene, senza possibilità di incontrare contrappesi adeguati fuori di sè.

    Conclusioni.
    In conclusione vorrei proporre alcune considerazioni. "Anarchia, Stato, Utopia" è un libro fondamentale, perché non solo ha reimmesso nel dibattito accademico e teorico la questione dell'anarchia, ma anche perché, da quel momento in poi, l'"anarchia" di cui si parla in sede filosofico-politica è l'anarchia di mercato, ossia il mercato stesso nella sua configurazione giuridico-politica: sicchè ogni discorso teorico sul mercato è oggi discorso sull'anarchia, e ogni discorso sull'anarchia è trattato anche dai detrattori come discorso sul mercato.

    Detto questo, il tentativo di Nozick di giustificare moralmente la nascita dello Stato, come prodotto non coercitivo del mercato stesso, è sicuramente fallito, e in questo la critica degli anarco-capitalisti ha colto nel segno.

    Tra l'altro Nozick, che pure in altri suoi scritti, precendenti e successivi, ha fatto uso della teoria dei giochi, vi fa un ricorso solo di facciata per spiegare il suo modello, e ciò in fondo non è casuale, perché i più recenti sviluppi della filosofia politica che fanno uso della teoria dei giochi vanno nella direzione opposta, argomentando che i processi evolutivi conducono alla cooperazione senza necessità di autorità centrale: pensiamo al Tit for Tat dell'Axelrod di "Giochi di reciprocità".

    Questo non significa che le repliche anarco-capitaliste siano totalmente convincenti: mettere in luce i difetti altrui non è infatti dimostrazione sufficiente delle proprie ragioni. Il fatto che Nozick fallisca nel giustificare moralmente lo Stato non significa che sia infondato il suo allarme, e cioè che da una situazione di anarco-capitalismo lo Stato potrebbe riformarsi, magari in forma autoritaria. Anzitutto va rilevato che le accuse di tirannia privata rivolte nei confronti dello Stato minimo nozickiano possono essere tranquillamente ritorte nei confronti di certe teorizzazioni rothbardiane del proprietario come sovrano assoluto: posto che Rothbard non pone limiti alla dimensione della proprietà, potremmo trovarci di fronte a proprietà grandi come nazioni, il cui livello di liberalità non sarebbe garantito da alcun ordinamento costituzionale, ma solo dalla buona volontà del proprietario. La tardiva scoperta rothbardiana delle "nazioni per consenso" aumenta e non diminuisce le preoccupazioni.

    Si aggiunga poi che gli anarco-capitalisti non negano affatto la legittimità di eventuali fusioni tra compagnie di protezione, ritenendo erroneamente che l'uso della forza sia una risorsa come un'altra nel mercato, laddove è evidente che la forza è una pre-risorsa, una meta-risorsa, che fonda tutte le altre, che produce per definizione esternalità negative, e che quindi non può essere trattata alla stregua di un qualunque bene industriale. Il problema non è quindi tanto se lo Stato scaturisca "legittimamente" dal mercato, ma se in effetti scaturisca o no.

    E gli anarco-capitalisti non danno risposta sul punto, paralizzati dal dogma dell'assolutismo proprietario e dalla loro accettazione di qualunque processo fusionistico tra imprese della protezione, in quanto evidentemente percepito come espressione di un "diritto naturale" degli imprenditori.

    Il mercato del diritto potrebbe invece prevenire la costituzione dello Stato solo ove in esso fosse introiettata una norma consuetudinaria antitrust riguardante proprio l'uso della forza. Si tratta cioè di ribaltare le attuali impostazioni antitrust, secondo le quali l'unico monopolio ammesso è quello relativo all'uso della forza, mentra gli altri sarebbero legittimi: ne deriverebbe anche il ribaltamento della posizione liberale classica, secondo la quale la concorrenza è sempre desiderabile, meno che con riferimento all'uso della forza: al contrario, il contingente monopolio di fatto di un bene di consumo sarebbe un male sopportabile, mentre non lo sarebbe quello relativo all'uso della forza da parte dello Stato.

    L'idea qui proposta è che qualunque fusione tra agenzie di protezione sarebbe illegittima per violazione degli obblighi di protezione assunte nei confronti dei clienti delle agenzie, dato che, attraverso i processi di concentrazione, ognuno potrebbe trovarsi a essere "protetto" dal proprio controinteresse, ossia dal proprio nemico. Concentrandosi in un unico soggetto gli obblighi di protezione di interessi contrapposti, in realtà detti obblighi si estinguerebbero per "confusione" (la confusione è l'istituto civilistico in forza del quale si estinguono le obbligazioni quando una stessa persona diviene per qualche ragione creditore e debitore del medesimo rapporto), lasciando spazio al totale arbitrio del soggetto frutto della concentrazione.

    Come diceva il grande giureconsulto Baldo degli Ubaldi "Ratio confusionis est haec, quod contraria non possunt esse in eodem subiecto": l'unica garanzia che interessi diversi possano trovare piena espressione e diretta tutela è nella libera contrattazione, nell'ambito della quale ciascun interesse possa esprimere un proprio autonomo soggetto rappresentantivo, e non sia costretto a convivere in un medesimo soggetto con interessi contrapposti, così come avviene con lo Stato moderno, il quale assicura di voler garantire scelte pubbliche che contemperino i diversi interessi, quando invece sappiamo dagli studi di public choice che tali scelte pubbliche sono possibili solo se dittatoriali e adottate sacrificando alcuni interessi a vantaggio di altri (si pensi al teorema di impossibilità di Arrow).

    Solo l'autorganizzazione e la libera contrattazione, in conclusione, sono garanzia che ogni interesse potrà essere preso in considerazione non fittiziamente, come avviene nelle odierne decisioni pubbliche, che sono sempre decisioni di parte, seppur spacciate quali espressioni di una volontà generale e di un bene pubblico ai quali nessuno è più disposto a credere a buon mercato.

  2. #2
    Anarcocapitalista
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    Robert Nozick: Anarchia, stato e utopia
    di Renzo Grassano
    Robert Nozick fu certamente l'alternativa a Rawls, ma sarei imbarazzato a considerarlo come un autore di "destra". Mi pare piuttosto un individualista se non anarchico certamente libertario, fiero sostenitore dei diritti degli individui contro lo strapotere dello stato. Che sia piaciuto a Reagan non è probabilmente importante. Io piacerei a Berlusconi, ne sono convinto!
    Ma, battute a parte, il problema circa il feeling tra Nozick e Reagan, e suppongo anche Bush, è più di apparenza che di sostanza.
    Nozick teorizzò lo stato minimo, anche come utopia.
    Ma gli Stati Uniti reali non sono affatto uno stato minimo, perlomeno sotto il profilo quantitativo, che pure ha il suo peso. Sono la massima espressione di un apparato militare industriale scientifico che costerebbe in tasse cifre spropositate ai contribuenti americani, se la resa dei conti non fosse rinviata ad un futuro di cui si sa ben poco, ma che francamente preoccupa. L'apparato federale interviene nell'economia con commesse di valore sproposito. E' stato osservato che isolando questo valore dal contesto complessivo avremmo che esso equivarrebbe al prodotto lordo dell'11° potenza economica mondiale.
    Un deficit è un insieme di debiti da pagare e buoni del tesoro in scadenza dilazionata, e prima o poi vanno pagati. Come faranno non si sa; si può solo sospettare qualche tranello a danno del resto del mondo.
    La posizione di Nozick non è quindi del tutto consonante con il reaganismo reale e con il bushismo attuale, anche se il nostro non ha mai parlato di quantità di stato, che mi risulti. Da buon filosofo si è tenuto piuttosto lontano dall'agone politico e dalle sue dispute.

    Come Rawls, insegnò ad Harvard e la sua opera di maggiore impatto, Anarchia, stato e utopia, uscì solo pochi anni dopo quella di Rawls. All'epoca era molto giovane ed amava la vita come pochi. Morì nel 2002, a soli 63 anni, dopo una lunga sofferenza per un tumore maligno allo stomaco. Ci lasciò altre opere molte importanti, come ad esempio Philosophical Explanations (1981), The Examined Life (1989), La natura della razionalità (pubblicata da Feltrinelli) ePuzzle socratici, l'ultima sua fatica in cui brilla una davvero rara intelligenza.
    Tra l'altro, mise un impegno particolare per difendere i diritti degli animali "non umani", chiedendosi se sia nostro diritto usarli come oggetti e cosa ci autorizza a farlo.
    Riprese tematiche già sollevate da Malebranche (1638-1715) e Bentham ed in parte anticipò il filosofo australiano Peter Singer, che nel 1975 scriverà Liberazione animale, accolta come la "bibbia mondiale dell'animalismo".

    Va subito detto che Nozick si dichiarò colpito ed ammirato dal lavoro di Rawls, non per semplice cortesia e regole di buon vicinato.
    Scriveva in proposito: «Una teoria della giustizia è un'opera sistematica di filosofia politica e morale, vigorosa profonda e sottile, di ampio respiro come non se ne vedevano dagli scritti di John Stuart Mill: è una fonte di idee illuminate, ben intergrate in un insieme piacevole. I filosofi della politica devono ora lavorare all'interno della teoria di Rawls, oppure spiegare perchè non lo fanno. Le considerazioni e le distinzioni che abbiamo sviluppato ricevono luce dalla presentazione magistrale di una concezione alternativa offerta da Rawls, e contribuiscono a gettarvi luce a loro volta. Anche chi resta dubbioso dopo l'incontro con la visione sistematica di Rawls avrà molto da apprendere dal suo studi accurato.» (1)
    E Nozick spiegò perché rifiutava Rawls.

    La parte forse più interessante della riflessione di Nozick è quella riguardante l'origine dello stato. Anziché abbandonarsi ad una "finzione teorica" come Rawls, preferì seguire il percorso di una ricerca metastorica nella quale ebbe parte preponderante l'idea di associazioni private tra individui atte a mantenere l'ordine e la sicurezza individuale in un clima di anarchia primordiale.
    Secondo Nozick, in altre parole, il passaggio da uno stato di natura ad un contratto sociale vero e proprio non fu lineare come potrebbe sembrare leggendo Locke e Rousseau. Ci fu una lunga fase intermedia nella quale, semmai, occorre vedere all'opera una "mano invisibile" come teorizzato da Adam Smith, e poi da von Hajek.
    Chi costituì queste associazioni di mutua difesa e cooperazione non aveva alcuna intenzione di arrivare ad uno stato.
    Per Locke, lo stato di anarchia e di potenziale conflitto di tutti contro tutti porta inevitabilmente alla necessità dello stato. Per Nozick il passaggio non è automatico.
    Tutt'altro.
    Il primo vero problema, quello di ottenere ragione dopo un sopruso subito, si può infatti risolvere con azioni di tipo individuale o familiare: vendette e ritorsioni.
    Nel caso di una manifesta condizione di debolezza, colui che ha subito il torto può chiedere aiuto. Ecco che « Gruppi di individui possono formare associazioni di mutua protezione: tutti risponderanno alla chiamata di qualsiasi membro in sua difesa o per far valere i suoi diritti. L'unione fa la forza.» (1)

    Ma le associazioni presentano anch'esse inconvenienti. Possono nascere contrasti al loro interno. In tal caso potrebbe profilarsi una rozza discussione tra coloro che propendono per intervenire a favore di una parte, e coloro che rifiutano di prendere posizione attiva.
    Siamo ad una crisi, persino alla possibilità di rotture drastiche o alla fine dell'associazione stessa.
    Nozick suppone che la necessità porta consiglio: qualcuno deve aver avuto l'idea di dar vita a qualche organismo in grado di dirimere le controversie e di far accettare le sue decisioni come vincolanti.
    Ulteriori complicazioni potrebbero venire da conflitti tra membri dell'associazione ed individui indipendenti, oppure appartenenti ad altre associazioni.
    Il ricorso ad arbitri esterni e neutrali, posto che la questione non venga risolta con una guerra, è comunque improponibile. Secondo Nozick, l'unica soluzione non può non essere la costituzione di un'associazione dominante di tipo protettivo che farà valere le sue regole nei confronti non solo dei suoi membri, ma anche su un territorio abbastanza vasto.
    E' già questa una forma di stato?
    Se per Max Weber, p.e., il monopolio della forza e il controllo del territorio sono già "stato", per Nozick esistono esistono esempi di non-stato ed anti-stato quali la mafia ed il Ku-Klux-Klan. Obietta che « formulare condizioni sufficienti per l'esitenza di uno stato si rivela compito difficile e confuso.» (1)
    Approfondendo l'analisi, paragona l'aderente ad un'associazione protettiva ad un assicurato che regolarmente pagato una "polizza"; ed a me viene in mente anche uno dei nostri commercianti che abbia pagato il "pizzo" alla mafia.
    Perchè si possa cominciare a parlare di stato, secondo Nozick, occorre una condizione molto particolare e storicamente determinata: l'annuncio pubblico di una punizione per tutti coloro che faranno uso della forza senza aver ricevuto l'autorizzazione dall'organismo che governa l'associazione.
    Condizione che a me pare insufficiente perché anche laddove comanda una mafia potrebbe essere proibito l'uso della forza. Ci sono chiari esempi di questo in molte delle zone controllate da particolari tipi di mafia: i teppisti e la microcriminalità hanno vita più difficile laddove comanda un boss che laddove comandi una polizia corrotta, pigra od inefficiente. Molte mafie hanno un codice d'onore secondo il quale chi tocca un protetto che ha regolarmente pagato il "pizzo", cioè il canone d'abbonamento alla protezione, deve morire.
    Nozick, comunque, definisce questa situazione derivante da un annuncio pubblico come "stato ultraminimo".
    La differenza tra questo ed il vero e proprio stato è che il primo fornisce protezione solo a chi compra la protezione, mentre il secondo pretende di garantirla anche a chi non ha pagato. Le quote associative diventano così "tasse" ed i divieti diventano "legge".
    Non è chiaro, a mio avviso, come un'associazione di tipo mafioso possa diventare stato, come del resto non è chiaro come una un'associazione di tipo volontario, anche se nata da una condizione necessitante di autodifesa, si possa trasformare in mafia o stato ultraminimo che obbliga a pagare le quote anche a chi non vorrebbe.
    Tuttavia, Nozick la spiega così e non possiamo che prenderne atto.

    Lo stato minimo, per Nozick, è l'ideale di stato a cui dovremmo guardare e che dovremmo sforzarci di realizzare.
    Poco importa se la storia reale degli stati non sia stata questa. Poco importa se in generale tutte le forme di stato abbiano espresso concretamente sovrani che consideravano i membri dello stesso non come cittadini ma come sudditi.
    Lo stato minimo, sorto come per magia dal cilindro del prestigiatore che ragiona sulla metastoria anziché sulla storia reale, è qui, disponibile, bello e pronto.
    Il compito dello stato minimo, non è come in Rawls, quello di raddrizzare le storture sociali, ma quello di fare da semplice "guardiano notturno" alla difesa della concezione liberale classica.
    Come Rawls, ricorre a Kant, ma rielabora la massima consistente nel considerare sempre un individuo come un fine e mai come un semplice mezzo, per dire che lo stato non ha alcun diritto di considerare i ricchi come un mezzo per mettere fine alla povertà.
    Ciò viola il diritto dell'individuo.
    Su questo punto è chiarissimo, persino più di von Hajek: « come individui, ciascuno di noi a volte preferisce sottoporsi a dolori o sacrifici per ottenere un beneficio maggiore o per evitare un danno maggiore... [...] Perché non sostenere, analogamente, che qualche persona deve fare sacrifici dai quali altre persone trarranno vantaggi maggiori, per amore del bene sociale complessivo? Ma un'entità sociale il cui bene sopporti qualche sacrificio per il proprio bene, non esiste. Ci sono solo individui, individui differenti, con le loro vite individuali. Usando uno di questi individui per il vantaggio di altri, si usa lui e si giova agli altri e basta. Che cosa succede? Che gli vien fatto qualcosa a profitto di altri. Ciò è nascosto sotto il discorso del bene sociale complessivo. » (1)
    Lo stato non può imporre a qualcuno di fare la carità attraverso le tasse. Anche questo è un argomento al di fuori della storia. Come ben documentato, in Inghilterra, subito dopo la rivoluzione francese, questo avvenne proprio per evitare una seconda rivoluzione inglese. Le parrocchie della chiesa anglicana ed i consigli di contea si fecero promotori di raccolte di fondi per sussidiare la povertà. E questi provvedimenti evitarono a tutta la comunità, come pure ai singoli individui, la disgrazia di una Bastiglia francese. Nozick non contempla che nello stato agiscono forze politiche che, proprio avendo a cuore l'interesse dei singoli, operino persuadendo e non imponendo. Non contempla che proprio i ricchi hanno bisogno, per la loro pace e la loro tranquillità, che i poveri non siano ridotti alla disperazione.
    Ma, quasi accecato dal principio che proclama a gran voce, il principio dell'assoluto diritto ad essere egoisti, nemmeno si accorge che è proprio seguendo questa strada senza via d'uscita che si producono le condizioni per malumori e ribellioni.

    Fatta tale dichiarazione del tutto astratta del diritto inalienabile di essere egoisti, a cui si potrebbe opporre una altrettanto astratta dichiarazione del diritto di essere saggi e lungimiranti, Nozick passa al tentativo di legittimare le forme storiche delle differenze sociali ed economiche, in particolare le forme della proprietà.
    «Quel che ogni persona riceve, lo riceve da altri che glielo danno in cambio di qualche cosa o in regalo. In una società libera, diverse persone controllano risorse differenti, e nuove proprietà nascono dagli scambi volontari e dalle azioni delle persone. Non c'è una distribuzione di parti più di quanto ci sia una distribuzione di di compagni in una società in cui le persone scelgono chi sposare. Il risultato globale è il prodotto di molte decisioni individuali che i diversi individui implicati hanno diritto a fare.» (1)

    C'è però un problema di legittimazione originaria della proprietà che Nozick, onestamente, non può evitare.
    La ricerca del "titolo valido" a rivendicare il diritto al possesso lo porta alla resurrezione dell'argomento di Locke per poi apporvi una clausola sorprendentemente limitativa: « Un processo che normalmente da origine ad un diritto di proprietà permanente e trasmisssibile per eredità su una cosa precedentemente senza possessore, non lo farà se la posizione di altri, che non hanno più la libertà di usare la stessa cosa, ne viene peggiorata. »
    Fa un esempio: «... il diritto di proprietà del padrone dell'unica isola di una zona non gli permette di scacciare come trasgressore il superstite di un naufragio. »
    Peccato che poi non dica cosa deve fare lo stesso quando i superstiti sono una cinquantina!

    Una volta stabilito il principio di legittimo possessore, peraltro non sempre riconoscibile facilmente, visto che alcuni avvocati, proprio muovendo da Nozick, avviarono cause per far riavere ai discendenti delle tribù indiane le terre sottratte loro dai coloni bianchi, il nostro affronta l'argomento della giustificazione della cessione del titolo di proprietà. E' legittimo quando si basa su uno scambio volontario tra i negoziatori. Può essere oggetto di donazione. Non può essere frutto di una frode o di una prepotenza.
    Nozick spiega che le condizioni di legittimità in un passaggio di proprietà non possono essere esaminate solo limitandosi all'ultima transazione. Occore esaminare anche la catena dei passaggi precedenti ed arrivare al momento dell'acquisizione originaria. Scrive: «La teoria della giustizia nella distribuzione basata sulla validità del titolo è storica: se una distribuzione è giusta o no dipende da come è avvenuta.»

    Ovviamente, Nozick introduce a questo punto un terzo principio, quello di rettificazione.
    Che cosa si dovrebbe fare per rimediare a ingiustizie passate, "posto che si debba?"
    Il problema, si capirà, è di una complessità inaudita, basti pensare ad eventuali cause tra palestinesi ed coloni israeliani di fresco insediamento su terre che erano palestinesi, ma non di proprietà di singole famiglie palestinesi. Ora il governo ordina ai coloni di andarsene, li espropria, e questo dopo aver loro concesso di insediarsi e promesso una relativa sicurezza.
    Il problema è dannatamente complicato perché non vi sono solo in gioco interessi privati, ma rapporti tra uno stato sovrano ed un'entità ibrida come quella palestinese. Sono in gioco interessi primari ben più elevati, come quello di pace e pacifica convivenza. Interessi che, tuttavia, Nozick ha escluso come legittimi, perché il bene sociale complessivo non esiste. Esistono solo individui!
    Potrebbe lo stato israeliano, in nome dell'interesse superiore della comunità ordinare la smobilitazione? Evidentemente, secondo le teorie di Nozick, no, a meno di un cospicuo risarcimento pecuniario, quindi trasformando il decreto di evacuazione in un negoziato. Ma, ipoteticamente, anche sì, perché una accurata indagine delle modalità nelle quali è avvenuta l'acquisizione potrebbe portare alla luce che essa non è avvenuta legittimamente sia rispetto al diritto interno israeliano sia rispetto a principi ormai riconosciuti di diritto internazionale.

    Evidenziate queste palesi incongruenze, resta da dire che, nei suoi limiti (a mio avviso piuttosto angusti), Nozick si è comunque sforzato per mettere a punto nel migliore dei modi quello che rimangono compiti essenziali dello stato minimo da lui auspicato: il mantenimento della giustizia e della libertà individuale.
    La sua conclusione è che « I tratti generali della teoria della giustizia nella proprietà sono che la proprietà di una persona è giusta se la persona ha diritto ad essa in grazia di principi di giustizia nell'acquisizione e nel trasferimento, o del principio di rettificazione dell'ingiustizia (così come è specificato dai due primi principi). Se la proprietà di ciascuno è giusta, allora l'insieme totale (la distribuzione) della proprietà è giusta.» (1)
    In occasione della morte Dario Antiseri scrisse sul Corriere della Sera:« Non esiste, per Nozick, un solo genere di comunità; e una sola idea di società perfetta è un ideale senza fondamento - non si dà, infatti, nessun criterio razionale per stabilire quale sia la società perfetta. L'unica utopia ragionevole è "un'impalcatura per utopie", vale a dire un ambiente che deve essere attuato per primo se si vogliono realizzare in modo stabile altre visioni utopiche particolari. All'interno di tale impalcatura per utopie, scrive Nozick, visionari e stravaganti, maniaci e santi, monaci e libertini, comunisti e democratici della partecipazione, tutti costoro ed altri ancora "possono compiere il tentativo di costruire la loro visione e offrire un esempio allettante". Questa impalcatura per utopie è esattamente ciò che Nozick chiama Stato minimo, "l'unico moralmente legittimo" e "l'unico moralmente tollerabile". Ed ecco come Nozick conclude Anarchia, Stato e Utopia : "Lo Stato minimo ci tratta come individui inviolati, che non possono essere usati dagli altri in certe maniere come mezzi o arnesi o strumenti o risorse; ci tratta come persone che hanno dei diritti individuali con tutta la dignità che ne proviene". Trattandoci con rispetto, perché rispetta i nostri diritti, lo Stato minimo "ci permette, individualmente o con chi meglio crediamo, di scegliere la nostra vita e di conseguire i nostri fini, aiutati dalla cooperazione volontaria di altri individui investiti della stessa dignità". » (2)

  3. #3
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    ARMANDO MASSARENTILa strada verso la libertà
    Una mostra e in convegno a Milano illustrano in cinque "atti" le vicende del liberalismo
    Dalla "Magna Charta" inglese al costituzionalismo americano, dalla Rivoluzione francese all'attuale rinascita dopo la lunga epoca dei totalitarismi"Qual è meglio?" si chiede ironicamente l'autore della vignetta pubblicata qui a fianco: l'antica "libertà inglese", che affonda le sue radici nella Magna Charta Libertatum del 1215, o la nuova libertà dei giacobini francesi?
    Siamo nel 1793.La Rivoluzione francese dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89 è già passata al Terrore. Ma le reazioni erano state immediate."Sofismi anarchici", "insensatezze al quadrato", "non plus ultra della metafisica": così Jeremy Bentham aveva subito apostrofato i "diritti naturali" su cui si fondava la Dichiarazione. E Bentham, com'è noto, non era un conservatore come invece Edmund Burke, "classico" antagonista della Rivoluzione -, ma un convinto riformatore: fondò l'utilitarismo e il partito dei philosophic radicals, ispirandosi, oltre che a David Hume e ad Adam Smith, alla lezione italiana di Verri e Beccaria. Tutti illuministi, tutti liberali, proprio come gli aspiratori della Rivoluzione francese.
    Ma allora perché questa si è trasformata presto nel più temibile dei dispotismi? E perché lo stesso utilitarismo, che pure era animato dalle migliori intenzioni, nel giro di pochi decenni ha finito per dimenticare le proprie origini radical-libertarie per diventare lo stereotipo del conservatorismo e dello statalismo?
    Per cercare di raccontare una storia del liberalismo come faranno la mostra "Il cammino della libertà", che verrà inaugurata il 15 ottobre al Castello Sfornisco di Milano, e il convegno "La libertà dei moderni: tra liberalismo e democrazia", che si terrà il 15, 16 e 17 ottobre presso l'Auditorium Assolombarda. organizzati dall'associazione Società Libera (per inf.
    02-6552166) - bisogna saper rispondere a domande come questa. Perché, se è vero che il liberalismo, e la stessa libertà, ha molte facce, per riproporre oggi con forza questo ideale (come vuole fare per primo Franco Tatò, presidente dì Società libera) bisogna poter ricondurre a un quadro coerente e unitario questa gloriosa tradizione.
    Si possono raccontare molte storie diverse del liberalismo. Quella tracciata dai curatori della mostra, Luigi Marco Bassani e Carlo Lottieri, ha il pregio di concentrarsi su un'idea di libertà tutta moderna, sulla quale ancora oggi, alla fine del secolo dei totalitarismi possiamo scommettere. E' quella che John Locke per primo descrisse coerentemente in una teoria politica basata sull'affermazione dei diritti individuali naturali e sull'ipotesi di una società basata sul consenso. Il giusnaturalismo è una delle chiavi implicite utilizzate dai curatori per distinguere chi è liberale da chi non lo è. Chi non crede che ci siano dei diritti individuali tra cui, primo fra tutti, il diritto di proprietà - da far valere al di là e contro qualunque autorità esterna non è liberale. Né lo è chi, come Hobbes, crede sì che esistano dei diritti nello stato di natura, ma che questi debbano essere alienati completamente al corpo politico per evitare l'anarchia; o chi, in qualunque modo, è convinto che la collettività, o lo Stato, la Nazione, la Chiesa, siano più importanti degli individui. "Il bene comune viene prima del bene privato ( ... ) Questo stato dello spirito, che subordina gli interessi dell'Io alla conservazione della comunità, è realmente la premessa di ogni cultura autenticamente umana". Queste parole sono di Adolf Hitler, che a nessuno verrebbe in mente dì annoverare tra i liberali. Ma i criteri adottati da Bassani e Lottieri permettono di escludere anche personaggi di più dubbia catalogazione, come Rousseau, di Hegel o di Mazzini. Se questo dispiacerà a qualcuno, vorrà solo dire che egli ha in mente una idea diversa di libertà: forse quella degli antichi, per rifarsi alla classica definizione dì Constant, per cui le potenzialità degli individui possono esprimersi solo nella polis o nel corpo sociale.
    Ma è la libertà dei moderni, si diceva, quella di cui qui si raccontano le intricate vicende. La storia si svolge in cinque atti, con un "Prologo in cielo" sulle carte dei diritti: la Magna Charta, la Dichiarazione del 1789 e quella dell'ONU del 1948. Nel primo atto (Dal giusnaturalismo al liberalismo classico) si dà conto di come, parallelamente alla nascita dello Stato moderno, si sia sviluppata una concezione giuridica e filosofica che ha universalizzato e secolarizzato il tema dei diritti individuali e ha gettato le premesse per la nascita dello Stato di diritto.
    Il secondo atto (La repubblica dei diritti naturali) racconta dello straordinario esperimento sociale americano e della sua grande lezione costituzionale. Limitazione e separazione dei poteri, federalismo e Bill of Rights sono gli ingredienti fondamentali, che fanno tesoro degli insegnamenti di Locke."La Costituzione appare anche come il migliore strumento per contrastare la tirannia della maggioranza: il sistema della rappresentanza federale nasce proprio per ostacolare le tendenze illiberali che sarebbero prodotte dal libero dispiegarsi della volontà delle maggioranze "semplici"".
    L'Europa dai Lumi all'età romantica è lo scenario su cui si concentra il terzo atto, che culmina nella Rivoluzione francese e nel suo ambiguo lascito. Il Romanticismo, l'idea di Nazione, la volontà generale dì Rousseau, portano in sé i segni evidenti dell'antiliberalismo. "Quella che passa alla storia come l'età liberale ha in sé ì germi del totalitarismo e dell'intransigenza, perché è l'era del definitivo affermarsi degli Stati nazionali. Per cogliere le luci e le ombre di questo lungo "Atto" dobbiamo quindi scrollarci di dosso alcune diffuse illusioni. Fra le altre, quella che la storia rappresenti una lenta, ma inesorabile affermazione degli ideali di libertà, oppure che le compagini statuali sempre più potenti e pervasive siano anche elementi di crescita delle libertà".
    Nell'età del trionfo dello Stato - vale a dire il nostro secolo, cui è dedicato il quarto atto - in effetti anche il liberalismo cambia pelle. Rinuncia a una rigorosa difesa dei diritti di proprietà e si ammoderna avvicinandosi al socialismo e smarrendo la propria identità specifica. Questo, è il secolo della violenza del leninismo, dello stalinismo, del fascismo e del nazismo da un lato, e dello sviluppo ipertrofico dello stato nelle democrazie rappresentative, compresa quella americana, dall'altro. "L'imporsi della filosofia utilitarista, connesso al declino della dottrina del diritto naturale, conduce a una riformulazione della proposta liberale che opera una frantumazione della tradizione ed innesca una dialettica tra i liberalismi, tuttora molto viva".
    I protagonisti della rinascita liberale - cui è dedicato l'ultimo atto - sono però soprattutto quelli che riportano il liberalismo alla sua versione classica, rinnovandola in maniera da rispondere alle sfide delle filosofie politiche alternative e dominanti. La rinascita avviene - tra Vienna e Chicago - soprattutto sul terreno della teoria economica. Pensatori come Von Mises e Hayek, da un lato, e Friedman e Coase dall'altro ne sono i principali protagonisti. Ai quali vanno aggiunti James Buchanan, fondatore della scuola di Public Choice, Bruno Leoni con le sua analisi sulla certezza del diritto e la sua critica della codificazione, la scrittrice Ayn Rand, e il maggior esponente dell'anarcocapitalismo: Murray Newton Rothbard.
    Le tesi estreme dell'anarcocapitalismo, e una particolare intransigenza contro lo Stato visto come il principale nemico della libertà individuale, aleggiano su tutta questa ricostruzione. Nessun individuo ha diritto di limitare la libertà di un altro individuo, né tantomeno può farlo lo Stato, che non solo è un male ma non è neppure necessario, sostiene ad esempio Rothbard. Che si creda o no nell'utopia anarchica di una società capitalistica senza Stato, il continuo riferimento ad essa - in positivo e soprattutto in negativo - giova enormemente a questa ricostruzione storica. Non dovremmo mai dimenticare che in fondo, come diceva Popper, un liberaldemocratico è un "anarchico ragionevole". E che l'esperimento mentale della società anarchica, tipico della tradizione giusnaturalistica, è utile a tutti, anche a coloro che intendono dimostrare la necessità di una - più o meno limitata - autorità politica.

  4. #4
    JohnNozik
    Ospite

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    Uno stato, territorialmente molto piccolo, condizione a mio parere neccessaria ma non suficiente per la realizazione di uno Stato Minarchico e Libertario potrebbe essere ad esempio il Liechtenstein. Certo è una Monarchia quasi assoluta seppur in qualsiasi momento possa trasformarsi in Repubblica. Eppure è tendenzialmente un territorio ideale per la formazione di uno Stato Minarchico Libertario definitivo o sperimentale. Formazione ragiungibile attraverso riforme libertarie e minarchiche.

    Ecco un estrato da Wikipedia.

    Il Principato del Liechtenstein è un piccolo stato dell'Europa centrale, racchiuso tra la Svizzera (cantoni San Gallo e Grigioni) ad ovest e l'Austria (Land Vorarlberg) a est. Essendo principalmente montagnoso è un luogo molto conosciuto anche per gli sport invernali. Sede di numerosi istituti bancari, è considerato un paradiso fiscale. Ciò nondimeno il panorama non è quello che ci si potrebbe aspettare con un altissima urbanizzazione (come ad esempio nel Principato di Monaco), ma ha un tipico aspetto alpino con prati, campi coltivati, vigneti (nell'Unterland, il nord) ed allevamenti all'aperto (nell'Oberland, sud) .




    Storia

    Nel 1699 il principe Johann Adam del Liechtenstein acquistò il dominio di Schellenberg e, nel 1712, la contea di Vaduz. L'acquisizione di questi due territori era funzionale al suo desiderio di ottenere un seggio nel governo del Sacro Romano Impero. Il 23 gennaio 1719 l'Imperatore Carlo VI decretò che le contee di Vaduz e Schellenberg venissero promosse allo status di Principato con il nome di Liechtenstein, come riconoscimento per i servigi di Anton Florian del Liechtenstein. Il Liechtenstein divenne uno stato sovrano nel 1806. Nel 1868 è stato sciolto l'esercito, per motivi finanziari. Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale fu strettamente legato all'Austria, ma la devastazione economica causata dal conflitto costrinse la nazione a stringere un'unione monetaria e doganale con la Svizzera. Fin dalla Seconda Guerra Mondiale, durante la quale il Liechtenstein rimase neutrale, il basso livello di tassazione ha prodotto un'impressionante crescita economica.

    Politica

    Il Liechtenstein è una monarchia costituzionale, guidata dal principe, detto Fürst. L'attuale principe è Hans-Adam II del Liechtenstein, che successe al padre dopo la sua morte avvenuta nel 1989. Il parlamento del Liechtenstein, il Landtag, consiste di 25 rappresentanti eletti dal popolo. Un gabinetto di cinque persone è responsabile delle questioni politiche quotidiane. Diversamente da molte altre monarchie costituzionali, la costituzione del Liechtenstein dà molti importanti poteri al principe, che ne fa frequente uso. Questo fatto ha sollevato qualche controversia negli anni recenti.
    In un recente referendum la grande maggioranza della popolazione ha accordato ulteriori poteri al principe (nomina dei giudici, possibilità di veto contro qualunque legge del Parlamento, possibilità in casi particolari di nominare personalmente un governo). Tuttavia in qualunque momento il popolo potrà indire un referendum con cui destituire il principe ed instaurare una Repubblica.

    Comuni


    Il Liechtenstein è diviso in undici comuni (Gemeinden, Gemeinde al singolare), la maggior parte dei quali consiste di un unico centro abitato. I comuni sono i seguenti:
    Geografia

    Il Liechtenstein è situato nella valle del Reno, nelle Alpi. Tutto il confine occidentale del Liechtenstein è formato da questo fiume. La parte orientale del paese è completamente montuosa, il punto più alto è il Grauspitze, con un'altezza di 2,599 m. Nonostante la collocazione alpina il clima del Liechtenstein è abbastanza mite, grazie ai venti che soffiano da meridione. Durante l'inverno le montagne offrono una serie di ottime stazioni per gli sport invernali.

    Economia

    A dispetto della sua ridotta superficie, il Liechtenstein è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Il benessere del Principato si fonda principalmente su un sistema bancario all'avanguardia, che permette l'afflusso di ingenti capitali.
    Sviluppate sono anche l'agricoltura, l'allevamento, l'industria tessile e il turismo invernale.

    Demografia

    La popolazione residente in Liechtenstein, la quarta più piccola nazione d'Europa, è composta per circa un terzo da stranieri, principalmente Tedeschi, Austriaci e Svizzeri. La lingua ufficiale è il tedesco, anche se molti parlano un dialetto alemanno. L'80% circa della popolazione è cattolica, il 7% è protestante. La personalità più importante del Liechtenstein, dopo il principe, è Hanni Wenzel, di origine tedesca, che ha vinto due medaglie olimpiche di sci alpino nel 1980

  5. #5
    JohnNozik
    Ospite

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    Anche i cosidetti paradisi fiscali, sono a mio parere embrioni di Stati Minarchici, dove le riforme da aportare sono avolte solo di ordine sociale. Ad esempio per liberare dalle grinfie delle leggi opressive semplici considerazioni culturali e etniche. I territori dei paradisi fiscali sono in genere abbastanza ridotti da renderli snelli da un punto di vista burocratico e non in grado di imporre la loro supremazia nel territorio cirostante. Naturalmente sorge il dubbio siano stati mantenuti da stati più ampi, col compito di fungere da cassaforte a quelle aziende che desiderano vantaggi fiscali. Naturalmente le grandi aziende sanno come ungere i politici interessati a questo mantenimento.


    Paradiso fiscale




    Un paradiso fiscale è uno Stato la cui normativa riguardante la fiscalità, il settore bancario e/o finanziario consente di attirare grandi masse di capitale grazie a condizioni particolarmente agevolate. Tipicamente, nei paradisi fiscali si riscontra un regime di tassazione molto basso o assente che rende conveniente stabilire in questi Paesi la sede di un’impresa (es. società offshore), oppure regole particolarmente rigide sul segreto bancario, che consentono di compiere transazioni cociaoperte. Occorre inoltre ricordare le regole societarie che consentono l'emissione di azioni al portatore, un insieme ridottissimo di formalità societarie e contabili e regole favorevoli per l'impiantazione di servizi finanziari (come per esempio regole minime per ottenere licenze che consentano di operare fondi di investimento).

    I tradizionali paradisi fiscali sono la Svizzera, il Lussemburgo, molti stati caraibici come le isole Cayman, le British Channel Islands (Isle of Man, Jersey, Guernsey) insieme a molti altri Paesi. Per ragione di tassazione alle imprese, in parte anche l’Irlanda viene equiparata a un paradiso fiscale. Gli Stati Uniti d'America possono a loro volta essere considerati un paradiso fiscale, perché consentono ad uno straniero non residente (non-resident alien) di costituire società che sono sottoposte unicamente ad imposizione forfettaria su base statale, senza attribuzione pertanto di un numero di identificazione tributario (IRS number) e obbligo impositivo, a condizione che la società così costituita non svolga attività con gli USA.

    La definizione di paradiso fiscale è pertanto relativamente flessibile.

    È considerato un paradiso fiscale (per quanto atipico) anche Città del Vaticano, grazie al rigido regolamento bancario e agli alti interessi corrisposti sui conti dello IOR.

    Le principali società di compensazione europee (Clearstream, ex Cedel, Euroclear e SWIFT) sono considerate alla stregua di paradisi fiscali impropri, grazie alla possibilità di intestare a banche o grandi imprese conti di corrispondenza anonimi a loro discrezione. La traccia delle operazioni effettuate su questi conti, e a volte il conto stesso, viene cancellata in giornata (solitamente entro un’ora dalla conclusione della transazione).

    Le autorità internazionali hanno adottato una serie di misure che consentono di limitare l'attività di tali giurisdizioni. Si citano al proposito le direttive dell'OECD, il Patriot Act e Sarbanes-Oaxley statunitensi, le raccomandazioni dell'Egmont Group e del Wolfsberg Group.

    Un elenco più articolato dei Paesi considerati "paradisi fiscali" può includere: Alderney, Andorra, Anguilla, Anjouan, Antigua, Aruba, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bermuda, Botswana, Brit., Isole Virgin, Brunei, Cayman, Cook Islands, Costa Rica, Curacao, Cipro, Repubblica Dominicana, Grenada, Guernsey, Hong Kong, Isola di Man Jebel Ali, Jersey Labuan, Liberia, Liechtenstein. Luxembourg, Macao, Madeira, Malta, Marshall, Mauritius, Monaco, Montenegro, Nauru Nevis, Nuova Zeland a, Niue, Panama, San Marino, Sark, Seychelles, Singapore, Svizzera, St. Kitts, St. Lucia, St. Vincent, Turks & Caicos, Vanuatu.

  6. #6
    JohnNozik
    Ospite

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    Definizione di Paradisi Fiscali



    Un paradiso fiscale è uno Stato la cui normativa riguardante la fiscalità, il settore bancario e/o finanziario consente di attirare grandi masse di capitale grazie a condizioni particolarmente agevolate.

    Tipicamente, nei paradisi fiscali si riscontra un regime di tassazione molto basso o assente che rende conveniente stabilire in questi Paesi la sede di un’impresa (impresa offshore), oppure regole particolarmente rigide sul segreto bancario, che consentono di compiere transazioni coperte. Occorre inoltre ricordare le regole societarie che consentono l'emissione di azioni al portatore, un insieme ridottissimo di formalità societarie e contabili e regole favorevoli per l'impiantazione di servizi finanziari (come per esempio regole minime per ottenere licenze che consentano di operare fondi di investimento).


    Le principali stanze di compensazione europee (Clearstream, ex Cedel, Euroclear e SWIFT,) sono considerate alla stregua di paradisi fiscali impropri, grazie alla possibilità di intestare a banche o grandi imprese conti di corrispondenza anonimi a loro discrezione. La traccia delle operazioni effettuate su questi conti, e a volte il conto stesso, viene cancellata in giornata (solitamente entro un’ora dalla conclusione della transazione).
    Le autorità internazionali hanno adottato una serie di misure che consentono di limitare l'attività di tali giurisdizioni. Si citano al proposito le direttive dell'OECD, il Patriot Act e Sarbanes-Oaxley statunitensi, le raccomandazioni dell'Egmont Group e del Wolfsberg Group . (definizione di wikipedia)

    Nota di Paradisi-Fiscali.com: In verità scopriremo in questo sito che molti di questi paradisi fiscali si occupano esclusivamente di far credere di esserlo, e che non solo non presantano alcun vantaggio fiscale o bancario, ma per giunta le loro "offerte" sono nella pratica inservibili, e sproporzionalmente onerose.

    Noi, a differenza dei giornalisti o di qualche scrittore su questi temi, ci siamo avventurati oltre la teoria, … testando la pratica. Infatti, molti giornalisti sono responsabili di aver creato e diffuso l’erronea fama dei Paradisi Fiscali.

    Se gli operatori del settore della finanza offshore tacciono su alcune domande "particolari", ... non significa che bisogna immaginare la risposta.



    NEL DETTAGLIO

    ‘Home is where money is’, cioè la patria è dove si hanno i soldi, si può partire da questa significativa citazione di Adam Starchild per cercare di dare una definizione di ‘paradiso fiscale’. Questa espressione deriva dalla traduzione letteraria di ‘tax heaven’, tuttavia, coloro che per primi negli Stati Uniti si sono occupati di questi in maniera sistematica parlavano di ‘tax haven’, cioè rifugio fiscale, sono stati i francesi ad introdurre il termine, ormai in uso, di ‘paradis fiscaux’. Si tratta di un concetto associato negli anni passati a traffici di malaffare e a comportamenti eccepibili sia sul piano amministrativo che su quello penale, infatti, le aziende per contrastare la ‘voracità’ del fisco spesso ricorrono a strumenti imprenditoriali o patrimoniali ‘alternativi’, creando strutture in Paesi dove è possibile pagare meno tasse. Anzi, nell’ultimo decennio si è sempre più affermato l’utilizzo di questi ‘strumenti’, portando liberi cittadini ed imprese a guardare ‘oltre’il Paese di appartenenza, investendo e producendo all’estero. Infatti, dove vige il sistema della tassazione globale ( world wide system ), il contribuente tenterà di collocare la sua residenza in Stati a bassa fiscalità in modo tale da spostare in questi Stati l’imponibilità del reddito prodotto in altri luoghi, invece, nei Paesi in cui vige il principio della territorialità, poiché non è importante il luogo di residenza, assume rilevanza il luogo dove si è collocata l’attività produttiva. Quindi, un paradiso fiscale è caratterizzato da:
    • assenza o limitata imposizione fiscale che permette al contribuente di uno Stato di trasferirvi i propri flussi reddituali con una riduzione del carico fiscale;
    si svolgono attraverso una serie di operazioni quali: dislocamento, accatastamento e integrazione.
    Il dislocamento, o ‘prelavaggio’ consiste nel trasferire denaro liquido e valuta dal luogo di acquisizione in istituti finanziari di altri paesi, frazionando il capitale in tante piccole somme in modo da destare meno sospetti. La fase successiva è quella dell’accatastamento, o ‘rimescolamento’che rende impossibile risalire all’origine dei profitti illeciti e ciò me

    • assenza di trasparenza e di reciprocità nello scambio di informazioni;
    • elevato livello di sviluppo dei servizi finanziari off-shore.


    Il nostro Legislatore è più volte intervenuto per cercare di arginare questo fenomeno con normative sempre più stringenti e specifiche, considerando paradisi fiscali quei Paesi in cui il livello di tassazione è inferiore di almeno il 30% rispetto al livello medio applicato in Italia. In tal modo, i cosiddetti Paesi ‘off-shore’ sono oggi considerati quasi ‘sorvegliati speciali’ da quelli fiscalmente più evoluti, il rischio maggiore è che vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro sporco. Infatti, il G-8, l’Unione europea, gli Stati Uniti hanno cominciato a tenere sotto stretto controllo i rapporti che intercorono tra i loro cittadini e questi paradisi fiscali con l’obiettivo primario di ridurre quella percentuale tra il 2 e il 5% del prodotto interno lordo mondiale, che, in base a quanto detto dal Fondo Monetario Internazionale, sarebbe proprio rappresentata dai capitali riciclati. Si parla, infatti, stando alle ultime stime, di un giro d’affari pari a 1800 miliardi di dollari annui, di cui il 40% riguarda capitali provenienti da traffici di criminalità organizzata e anche di attività terroristiche. Più specificamente, queste attività di criminalità finanziaria e di riciclaggio dei profitti delle organizzazioni criminali diante passaggi continui dei capitali da un conto a un altro, ognuno dei quali è suddiviso in sotto-conti e mediante spostamenti paralleli su diversi mercati finanziari, utilizzando, in particolare, il circuito Swift o il sistema Chips. L’ultima fase e quella dell’integrazione pianificata dei capitali riciclati, riuniti su vari conti in banche selezionate e pronti per essere riutilizzati in attività legali.
    Oltre alla riduzione della pressione fiscale i paradisi fiscali offrono altre interessanti attrattive quali la protezione di brevetti o consorzi industriali vietati nel Paese di residenza, bassi costi di manodopera, un liberale sistema dei cambi, tutela rigorosa del segreto bancario. In particolare, in questi Stati è ‘protetto’in maniera rilevante il segreto bancario, in Svizzera, ad esempio, la legge tutela penalmente il segreto bancario e punisce anche l’induzione alla violazione di questo. In Italia, invece, il segreto bancario non è previsto da nessuna disposizione specifica non rientra nel segreto professionale né nel segreto d’ufficio. Il funzionario è tenuto all’ufficio dovuto dal testimone( art. 366 cp), in base agli artt. 248 n. 2 e 255 ccp, l’autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso le banche, procedendo a perquisizione o a sequestro ove vi sia fondato motivo di ritenere la loro pertinenza al reato. Al contrario, la garanzia che deriva dal segreto bancario offre vari vantaggi di natura fiscale quali la possibilità di sottrarre beni ai creditori, la lesione dei diritti ereditari, l’aggiramento degli obblighi di assistenza famigliare, l’occultamento dei profitti illeciti, ecc.

    Inoltre, l’avvento di Internet ha ingigantito lo scambio di informazioni e transazioni di denaro, dando un ulteriore impulso a queste attività e scambi, vengono svolte migliaia di attività a velocità impressionante, con fini non sempre leciti, alcuni osservatori hanno coniato l’espressione ‘ the short arm of the law’, il braccio della legge, in molte occasioni è veramente ‘corto’ per fronteggiare la marea di flussi illegali di denaro. La moderna economia della globalizzazione e di Internet si basa, in particolare, su 5 pilastri:


    • - transazioni finanziarie , che rappresentano il riciclo di tutte le altre forme di criminalità
    • - commercio di armi e materiali tossico-nocivi
    • - commercio di organi viventi e sezionati per trapianti
    • - commercio di droghe
    • - inquinamento e saccheggio della natura e dell’ambiente
    • - criminalità informatica
    • - Tutte queste ‘modalità di intervento’trovano un ‘rifugio’naturale nei paradisi fiscali.


    I paradisi fiscali, per fini meramente classificatori, possono suddividersi in varie categorie:


    1- Pure tax havens: si tratta di Paesi in cui non esistono imposte sul reddito, sulla ricchezza, su successioni o donazioni, per cui è possibile costituire società o trust con grande facilità. Il segreto bancario, poi, è rigidamente garantito. Le autorità percepiscono entrate dagli organismi giuridici qui collocati, si tratta, però, di spese fisse indipendenti dalla produzione del reddito. Di solito i pure tax havens sono luoghi di villeggiatura ( ad es. Bahamas, o le Bermuda ) privi di altre risorse economiche.


    2. No tax foreign incombe havens: sono Paesi che tassano solo il reddito prodotto localmente sia da persone fisiche che giuridiche, tale esenzione interessa il reddito estero e le attività relative all’economia interna, per cui non sarà mai tassato derivante dall’esportazione di prodotti locali ( ad es. Liberia e Panama ).
    Low tax havens: è relativo Paesi che impongono un modesto onere fiscale sul reddito ovunque prodotto ( ad es. le British Virgin Islands ).

    3. Special tax havens: riguarda Paesi a normale livello impositivo caratterizzati dal fatto che permettono al loro interno la costituzione di organismi particolarmente flessibili ( ad es. il Liechtenstain ).


    In Italia, il Decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze del 21/11/2001 fornisce un dettagliato elenco, detto ‘black list’dei Paesi considerati paradisi fiscali, cioè con un regime fiscale ‘privilegiato’, se ne contano 35:Andorra, Antigua, Aruba, Bahamas, Bahrein, Barbados, Belize, isole Vergini britanniche, Guernesey, isole Cook, Domenica, Gibilterra, Grenada, isola di Man, Jersey, Liberia, Liechtestein, Maldive, isole Marshall, Monaco, Montserrat, Nauru, Antille olandesi, Niue, Panama, Saint- kitts e Nevis, Saint-Lucie, Saint-Vincent, Samoa occidentali,Seychelles, Tonga, isole Turk e Caicos, isole Vergini americane, Vanuatu.


    Nella stessa data il Ministero delle Finanze e dell’Economia ha approvato un altro decreto contenente una lista bianca, cosiddetta ‘white list’,in cui compaiono 46 Paesi, tra cui Brasile, Cina, Egitto, Giappone, Messico, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Russia, Slovenia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Venezuela, Vietnam. Sono Paesi che presentano una tassazione analoga a quella italiana e che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con la nostra Amministrazione Finanziaria, ciò consente di applicare l’art. 96bis, comma 1, del Tuir ( L. 30 dicembre 1991, n. 413), in base al quale gli utili distribuiti da società non residenti, non concorrono alla formazione del reddito della società ricevente per il 95% del loro ammontare, le condizioni per applicare questa disposizione sono: la partecipazione diretta nel loro capitale deve essere almeno del 25% e deve essere detenuta ininterrottamente per almeno un anno.


    Fonte: di Valentina D'Antonio - giuriweb.unich.it

  7. #7
    JohnNozik
    Ospite

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    Paradisi Fiscali in Europa




    Si deve precisare subito come negli ultimi anni sia risultato evidente che strumento privilegiato nel favorire l'elusione fiscale internazionale non sono solo quei Paesi classificati come “paradisi fiscali” [26] che, anzi, proprio in quanto espressamente individuati come tali, incontrano crescenti difficoltà nell'assumere un ruolo realmente attivo nelle transazioni internazionali. Oggi, infatti, è assai diffuso il ricorso a tutti quei Paesi a regime tributario normale che nascondono all’interno della propria legislazione, regimi fiscali speciali atti, il più delle volte, unicamente ad attrarre nuovi investitori stranieri.

    Si è appena detto che la principale risposta a questa nuova tendenza internazionale, l’U.E. l’ha data con il pacchetto Monti, e un aiuto in tal senso è stato dato dall’OCSE [27] . In particolare, il già citato gruppo Primarolo, ha appena concluso due anni di lavori rendendo noti i risultati del proprio operato destinato ad individuare le agevolazioni che possano risultare fiscalmente "distorsive" (si veda Tab. 1.b [28]) . Una lista molto ampia ma per nulla esaustiva, che affianca quella OCSE, il cui contenuto risulta decisamente poco chiaro, e desta, esattamente come quella OCSE, parecchie perplessità.

    Questa lista infatti si limita ad elencare una serie di figure giuridiche non accettabili all’interno della U.E., ma senza pensare alcuna manovra atta a smantellare le medesime strutture nel modo più indolore possibile per i suddetti Paesi. Inoltre nell'ambito della lista predisposta dal gruppo Primarolo sono presenti delle evidenti anomalie: l'Olanda, ad esempio, oltre ad essere presente con ben nove regimi agevolativi, vede considerate elusive quasi tutte le società holding, uno degli assi portanti del proprio sistema economico [29].

    D'altra parte sorprende l'assenza da questo elenco delle SOPARFI lussemburghesi (non inserite nemmeno nella lista dell’OCSE) che, pur avendo caratteristiche sostanzialmente analoghe a quelle delle holding olandesi, non sono state considerate quale uno strumento atto a distorcere la concorrenza fiscale fra gli Stati.
    Alcuni problemi riguardano anche l'Italia. Nella lista Primarolo, analogamente a quella OCSE, risulta infatti ricompreso il centro "offshore" di Trieste, una scelta che desta perplessità considerato che si tratta di una realtà di importanza praticamente nulla nel panorama fiscale europeo. Infatti a quasi dieci anni dal varo, il centro non è ancora attivo e comunque anche qualora dovesse effettivamente diventare operativo, i rigorosi limiti posti dalla Commissione Europea sia alle attività che questo può svolgere che gli altrettanto importanti vincoli quantitativi alle operazioni effettivamente intermediabili ne limiterebbero sostanzialmente l'attività.
    Le motivazioni di questa ed altre scelte sono evidentemente difficilmente comprensibili e solo una precisazione da parte dello stesso gruppo Primarolo potrà chiarirne definitivamente le ragioni.

    Ma le "stranezze", se così si possono definire, di questa lista continuano, e una in particolare risulta, ai fini della presente trattazione, particolarmente interessante; ci si riferisce all'Irlanda.
    L'Irlanda è infatti considerata, in entrambi i documenti, una sorta di "paradiso" solamente a causa di alcuni suoi particolari regimi impositivi che prevedono una aliquota al 10% per determinate attività manifatturiere e finanziarie svolte in precise aree presso Dublino, quale ad esempio la zona circostante l’aeroporto di Shannon. Se da un lato è innegabile che tali regimi fiscali fossero pregiudizievoli e fiscalmente distorsivi, non si è però tenuto conto del fatto che questo tipo di agevolazione fiscale è oramai prossima alla scadenza, sostituita da una ben più "pericolosa" (ma legittima) aliquota del 12,5% su tutti i redditi prodotti dalle società residenti [30] (la stessa mancanza si riscontra anche nella lista stilata dall’OCSE). Aliquota questa che sta creando una vera bufera all’interno dell’Unione (come si vedrà meglio nei capitoli due e tre della presente trattazione).

    Considerazioni conclusive.

    Quanto detto deve far riflettere e preoccupare, specialmente perché è emblematico per capire quanta confusione vi sia ancora in questa materia all’interno della U.E. .
    Risulta evidente dunque come la tanto voluta armonizzazione dei sistemi tributari sia ancora un miraggio, quantomeno nel contesto di una U.E. che a tutt’oggi non sembra neppure essere in grado di garantire al suo interno una concorrenza fiscale corretta e pienamente accettabile.
    Ciò che è emerso infatti dall’analisi dei due principali documenti atti ad intervenire in tal senso, non è sicuramente incoraggiante, ed anzi delinea una condotta comportamentale degli organi di controllo piuttosto ambigua e lacunosa.


  8. #8
    JohnNozik
    Ospite

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    LISTA NERA DELLA OCSE


    Il progetto Ocse è divenuto in questi anni il punto di riferimento internazionale sulla questione dei paradisi fiscali. Nel 1998 l'Organizzazione pubblicava un rapporto sulla concorrenza fiscale dannosa intitolato "Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue". Dove si distingue tra "paradisi fiscali" (tax heavens) e "regimi fiscali preferenziali dannosi" (harmful preferential tax regimes).

    Regimi fiscali preferenziali ce ne sono tanti e, a certe condizioni, possono provocare una competizione fiscale dannosa. Ma i veri e propri paradisi fiscali non si caratterizzano solo per il basso o nullo livello di tassazione - come sembra ritenere il segretario al Tesoro Usa. Ai fini della loro individuazione, infatti, il rapporto elenca alcune condizioni: nessuna tassazione (ovvero livello di tassazione effettivo solo nominale); assenza di un effettivo scambio di informazioni con altri Stati e mancanza assoluta di trasparenza. A questo si collega anche la mancata cooperazione nella lotta al riciclaggio di denaro sporco. Sulla base di questi criteri, l'Ocse individuava appunto 41 "giurisdizioni" (paesi o territori) definibili come veri e propri paradisi fiscali.

    La lista dell'Ocse, una volta tanto, non aveva solo un carattere conoscitivo. Le linee guida del '98 contro le pratiche fiscali dannose prevedono infatti l'obbligo alla rimozione dei benefici ottenibili nei paradisi fiscali entro, al più tardi, il 31 dicembre 2005, pena sanzioni. Entro il 28 febbraio 2002 (scadenza poi prorogata alla metà di aprile) i paesi considerati tax heavens potevano inviare "Lettere di impegno anticipato" (Advance commitment letters), cioè lettere di intenti per superare le pratiche fiscali dannose, che sono considerate impegni ufficiali ed evitano, se gli impegni sono mantenuti, le sanzioni punitive previste dal 2006.

    Tra il 1999 e l'aprile 2002, trentaquattro dei 41 paesi hanno inviato Advance commitment letters. Restano quindi a rischio di sanzioni sette paradisi fiscali, che per vari motivi non hanno ritenuto di aderire alla richiesta Ocse: Andorra, Isole Marshall, Liberia, Liechtenstein, Nauru, Principato di Monaco e Vanuatu.

    La lista italiana dei paesi a fiscalità privilegiata, rinnovata con decreto del ministro dell'Economia nel novembre scorso, è più ampia in realtà di quella dell'Ocse. Comprende infatti 50 paesi a pieno titolo e altri 19 per aspetti parziali. La normativa nazionale, però, si concentra soprattutto sui problemi dell'elusione fiscale; solo dalla Finanziaria 2000 è stata introdotta la diretta imputazione in capo alla società controllante dei redditi conseguiti da una controllata localizzata in un paradiso fiscale - il cosiddetto sistema delle controlled foreign companies, cui l'Italia è arrivata per ultima in Occidente.



  9. #9
    JohnNozik
    Ospite

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    UN GIRO D'AFFARI IMPONENTE
    Secondo la definizione dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), l’organizzazione che riunisce i paesi più industrializzati, un paradiso fiscale è un paese o un territorio autonomo che non impone tasse (o solo quelle nominali), per alcuni non residenti diviene un luogo dove sfuggire alla tassazione nel paese di residenza e che possiede almeno uno dei seguenti criteri:


    • mancanza di scambio di informazioni con le autorità degli altri paesi;
    • mancanza di trasparenza;
    • capacità di attrarre attività commerciali “non sostanziali”, ossia società aventi l’unico scopo di nascondere e movimentare capitali occulti.


    Queste caratteristiche rendono i paradisi fiscali il luogo ideale per nascondere dei capitali alle autorità del proprio paese mantenendo l’anonimato. Le autorità finanziarie dei paradisi fiscali, infatti, non sono tenute ad accertare né la provenienza del denaro né l’effettiva identità di chi lo versa. E se anche vengono in possesso di tali informazioni, si guardano bene dal rivelarle alle autorità dei paesi stranieri che ne fanno richiesta.

    I motivi per cui un privato cittadino decide di creare una società di comodo in un paradiso fiscale possono essere molteplici: per evadere il fisco, in primo luogo, ma anche, per esempio, per sfuggire ai creditori o alle pretese del coniuge da cui si sta separando. Fanno largo uso dei paradisi fiscali le imprese multinazionali nello svolgimento di attività perfettamente legali, sempre con lo scopo di pagare la minor quantità possibile di imposte. Le organizzazioni criminali, infine, utilizzano i paradisi fiscali per “ripulire” i proventi delle loro attività illecite, per esempio il traffico di armi o di droga.

    Secondo uno studio effettuato dall’Ufficio Italiano Cambi relativo al periodo 1996-1998, ogni mese sono usciti dall’Italia verso i paradisi fiscali circa 10.000 miliardi di lire (oltre 5 miliardi di euro), mentre un rapporto ONU del 1998 stimava l’ammontare globale dei fondi depositati nei paradisi fiscali in 5000 miliardi di dollari (circa 5500 miliardi di euro), ossia circa la metà di tutti capitali mondiali investiti all’estero. L’enormità delle cifre in gioco aiuta a comprendere quanto sia difficile un’efficace repressione del fenomeno: se i paradisi fiscali venissero completamente aboliti non sarebbero solo le organizzazioni criminali a trovarsi in difficoltà. Numerose imprese multinazionali si troverebbero infatti a dover pagare più tasse, mentre le maggiori borse mondiali dovrebbero rinunciare a un consistente afflusso di capitali che, anche se di dubbia provenienza, alimenta una buona parte delle speculazioni finanziarie su cui le borse stesse costruiscono le loro fortune.

    Fonte: sapere.it



  10. #10
    JohnNozik
    Ospite

    Predefinito

    La Serenissima Repubblica di San Marino è un piccolo stato (61,5 km², 30.002 abitanti, capitale Città di San Marino) dell’Europa meridionale. L'aggettivo attribuito alle persone originarie di San Marino è sammarinese.
    È un’enclave situata all'interno della Repubblica Italiana, compresa tra le regioni Emilia-Romagna a nord a est e a sud-est (provincia di Rimini), e Marche, a ovest e a sud-ovest (provincia di Pesaro e Urbino).
    San Marino è ritenuta la più antica repubblica del mondo ancora esistente: essa divenne Repubblica nel 1600, mentre la comunità sammarinese è ancora più antica, risalendo, pare, al 301 d.C.
    La lingua ufficiale è l'italiano; tra la popolazione è diffuso anche il dialetto romagnolo.

    Sottoposta al vincolo feudale del vescovo di San Leo fino al 1351, quando dopo essere già stata riconosciuta dallo Stato della Chiesa, divenne un libero comune. Già agli inizi del V secolo, infatti, San Marino partecipò ad una lega ghibellina insieme alle città di Arezzo, Cagli, Forlì, Osimo, Urbino.
    Durante il Medioevo e l’età rinascimentale, San Marino sviluppò peculiari istituzioni di autogoverno, che tuttavia si indebolirono a partire dal 1700, quando il potere venne sostanzialmente preso dalle famiglie patrizie. Questa situazione perdurò fino al 1906, quando l’Arengo, l'assemblea dei capifamiglia, avviò un processo di modernizzazione democratica del Paese.
    L'indipendenza del piccolo Stato è stata messa in pericolo più volte: in tutta la sua storia, San Marino ha subito tre brevi occupazioni militari: nel 1503 ad opera di Cesare Borgia, nel 1739 con l’occupazione alberoniana e nel 1944 ad opera delle truppe tedesche in ritirata e successivamente dagli Alleati, che lo occuparono per poche settimane.
    Durante il Risorgimento, San Marino costituì un rifugio sicuro per molti dei personaggi che parteciparono ai moti di quegli anni. L’appoggio fornito a Garibaldi permise di negoziare e ottenere la garanzia dell’indipendenza dall’Italia. Subito dopo l’Unità, il riconoscimento della sovranità venne sancito per un trattato di amicizia.
    Tra il 1926 e il 1943 San Marino conobbe un regime fascista, ispirato a quello italiano, che si pose a tutela degli interessi della classe borghese e patrizia.
    Nonostante ciò, durante la Seconda Guerra Mondiale, San Marino rimase neutrale. In quel periodo accolse oltre 100.000 rifugiati, cosa che portò a non pochi attriti con i governi nazifascisti i quali arrivarono anche ad incarcerare alcuni cittadini sammarinesi. La neutralità non impedì al Paese di essere bombardato e invaso negli ultimi mesi di guerra durante i combattimenti fra angloamericani e tedeschi.
    Nel dopoguerra si alternarono governi di sinistra, con la presenza del Partito Comunista Sammarinese, e di centro, supportati dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese. L’affermazione di un governo socialcomunista nell’immediato dopoguerra provocò l’inimicizia da parte dei Governi occidentali, in primo luogo di quello italiano. I governi socialcomunisti avviarono importanti riforme socioeconomiche, ma non introdussero mai un modello di tipo sovietico.
    Nel 1957 una breve, ma seria, crisi politica porta alla coesistenza di due governi a San Marino (cd. fatti di Rovereta). La crisi si risolse nel giro di un mese e diede avvio a oltre un ventennio di governi centristi.
    Dal dopoguerra il processo di modernizzazione si traduce nel consolidamento dell’inserimento di San Marino nella comunità internazionale. Di questa tendenza sono espressione il riconoscimento del voto alle donne nel 1960, la formalizzazione nel 1974 del funzionamento degli organi statuali e dei diritti di libertà con la Dichiarazione dei diritti, l’affiliazione all’ONU nel 1992 e l’adesione alle strategie internazionali di contrasto ai cd. “paradisi fiscali”, tuttora in fase di implementazione.

    La Repubblica di San Marino è suddivisa in nove amministrazioni locali chiamate Castelli, ognuna delle quali porta il nome del proprio capoluogo. Tali amministrazioni sono strutturate sulla fattispecie delle municipalità italiane e vengono rette da giunte di Castello.
    I nove Castelli di San Marino sono:
    Il centro più grande della Repubblica è Dogana, che non è un castello autonomo ma un curazia di Serravalle.


    San Marino è una repubblica parlamentare. Pur essendo di fatto dipendente dall’Italia, alla quale è legata da numerosi trattati, San Marino afferma con forza la propria sovranità e indipendenza, mantenendo relazioni diplomatiche e consolari con numerosi Paesi europei e americani e dotandosi di autonome istituzioni.
    San Marino non ha una vera e propria Costituzione scritta. L'ordinamento fa tuttora riferimento alle "Antiche Consuetudini" e agli Statuti della Repubblica risalenti al XVII secolo; ciò che si avvicina di più alla legge fondamentale dello Stato è la Dichiarazione dei diritti del 1974.
    Gli organi istituzionali della Repubblica sono:
    La Repubblica di San Marino detiene il primato di Paese con il più breve mandato del Capo di Stato: i due Capitani Reggenti infatti rimangono in carica per soli sei mesi. I Capitani entrano in carica il primo aprile e il primo ottobre di ogni anno.

    La Repubblica di San Marino si è dotata di significativi strumenti di democrazia diretta, prevedendo gli istituti del referendum abrogativo, propositivo e confermativo, e dell'Arengo.

    Nel Paese vige un sistema multipartitico.
    Nel dopoguerra si sono alternati governi socialcomunisti (dal 1946 al 1957 e dal 1978 al 1986) e centristi, formati dal Partito Democratico Cristiano Sammarinese (PDCS) con i socialdemocratici o con i socialisti (dal 1957 al 1978 e dal 1992 al 2000). Tra il 1986 e il 1992 la maggioranza è stata formata da democristiani e comunisti.
    Dopo il 2000 si è verificato un periodo di instabilità, con frequenti cambi di coalizione che hanno sempre visto presente il PDCS.
    In seguito alle elezioni politiche del giugno 2006, il governo è formato da una coalizione di centrosinistra che comprende il Partito dei Socialisti e dei Democratici (PSD), Sinistra Unita e Alleanza Popolare dei Democratici Sammarinesi. Il nuovo Congresso di Stato si è insediato il 27 luglio 2006.
    I principali temi politici sono legati ai rapporti economici e amministrativi con l’Italia, all’integrazione nell’Unione Europea, alla disciplina della cittadinanza, alle riforme istituzionali al fine di realizzare compiutamente lo stato di diritto.

    La cittadinanza sammarinese è disciplinata dalla Legge 30 novembre 2000 n.114, e dalla sua successiva modificazione con Legge 17 giugno 2004 n.84. La Legge stabilisce che sono cittadini sammarinesi per origine: 1) i figli di padre e madre entrambi cittadini sammarinesi (ius sanguinis); 2) i figli di cui un solo genitore è cittadino sammarinese, a condizione che entro il termine perentorio di dodici mesi dal raggiungimento della maggiore età dichiarino di voler mantenere la cittadinanza da questo trasmessa; 3) i figli di genitore sammarinese se l'altro genitore è ignoto o apolide; 4) gli adottati da cittadino sammarinese conformemente alle norme sull’adozione ed ai sensi dei punti precedenti; 5) i nati nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi.

    La Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese è una Legge della Repubblica di San Marino (Legge 8 luglio 1974, n.59, modificata e integrata dalla Legge 26 febbraio 2002, n.36) che funge da testo costituzionale.
    San Marino infatti non dispone di una vera e propria Costituzione; le fonti del diritto di rango costituzionale sono rappresentati dalle Antiche Consuetudini, dalle Leges Statutae Sancti Marini, gli antichi Statuti del 1600 e dalla legislazione successiva (reformationes), entro cui si inserisce la Dichiarazione dei diritti. Il quadro è completato in via sussidiaria e integrativa dalle consuetudini e dal diritto comune.

    La bandiera di San Marino fu adottata il 6 aprile 1862 ed è composta da due bande orizzontali di uguali dimensioni: quella superiore è bianca e quella inferiore è azzurra. Al centro della bandiera è presente lo stemma nazionale. Lo stemma mostra uno scudo (che presenta tre torri su tre vette) fiancheggiato da una ghirlanda.

    Lo stemma della Repubblica raffigura il Monte Titano con ben evidenti le tre rocche della capitale dello stato, Città di San Marino: Cesta, Guaita e Montale. Ciascuna delle tre verdi cime del monte è sormontata da una torre d'argento merlata, distinta di nero e con in cima una penna di struzzo di colore argento.
    Per ornamento esteriore porta due rami divergenti di color verde: d'alloro quello posto a destra, di quercia quello a sinistra. I rami sono legati in basso da un nastro che reca la parola in lingua latina: LIBERTAS ovvero Libertà.

    La corona, aggiunta con deliberazione del 6 aprile 1862, rappresenta la Sovranità dello Stato, che non riconosce altra sovranità al di sopra di sé. Tale significato è aumentato delle piume, da sempre un antico simbolo di libertà da vincoli.

    L’economia è fondata sul turismo. Nel 2005 sono stati ospitati oltre 2 milioni di turisti.
    Le altre principali attività sono l’intermediazione finanziaria, l’industria leggera, l’emissione di francobolli e di monete da collezione. L'agricoltura produce vino e formaggi.
    Sono attive imprese a controllo pubblico, nel settore delle costruzioni, dei servizi pubblici, della filatelia e numismatica, della centrale del latte.
    La Repubblica, che sino al 2000 poté contare su un costante avanzo di bilancio, ha affrontato un periodo di recessione che ha reso necessari interventi volti a ridurre l'ingente debito pubblico. Da alcuni anni, il bilancio pubblico presenta un surplus.
    San Marino presenta uno dei più bassi tassi di disoccupazione d'Europa.
    Il tenore di vita è comparabile a quello dell'Italia.

    Pur non facendo parte dell'Unione Europea, San Marino adotta l’Euro. Correntemente sono utilizzate monete nazionali italiane tuttavia viene anche coniato un limitatissimo quantitativo di monete sammarinesi, di elevato, ancorché esclusivo, interesse numismatico.
    Gli Euro sammarinesi sono coniati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato italiano, sulla base di accordi internazionali del 1939 e 1991.
    In precedenza, era adottata la Lira italiana.
    A soli fini numismatici, viene coniato anche lo Scudo.

    La Repubblica dispone di un Museo di Stato che espone opere pregevoli e famose, prima fra tutte il “Polittico di San Marino” del pittore rinascimentale di scuola forlivese Francesco Menzocchi, già custodito nell'antica Pieve di San Marino. Sono inoltre esposte opere del Guercino, di Pompeo Batoni, di Elisabetta Sirani, di Stefano Galletti, di Michele Giambono, di Baccio Bandinelli, di Tiburzio Passerotti e di Bernardo Strozzi.



    Statua della libertà.

 

 
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