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    Predefinito Infallibilità in oggetto secondario, domanda

    Buongiorno a tutti.

    Avrei una domanda da porvi rigurado al tema infallibilità della Chiesa in oggetto secondario. In particolare riguardo all'immunità da errori contro la Fede e la Morale di leggi ecclesiastiche e disciplinari.

    Il Concilio di Vienne afferma che:

    Perciò, a gloria di Dio e ad aumento della fede, perché l'attività dell'inquisizione giovi quanto più l'indagine è condotta con diligenza e cautela, vogliamo che questo ufficio sia esercitato dai vescovi diocesani e dagli inquisitori incaricati dalla sede apostolica, senza alcun affetto carnale, odio, timore o attaccamento a umana utilità. Ognuno di essi potrà senza l'altro citare, arrestare, prendere e trattenere in sorveglianza e mettere in ceppi, se lo crederà opportuno di ciò rendiamo responsabile la sua coscienza - e potrà anche fare indagini contro chi riterrà necessario. Invece la condanna al carcere duro e rigoroso, adatto piuttosto a far scontare la pena, che a custodire o la decisione di sottoporre a tormenti , o l'emissione della sentenza, il vescovo e l'inquisitore potranno deciderle solo di comune accordo. Il vescovo può delegare un suo officiale, e - durante la vacanza della sede vescovile - fungerà un delegato del capitolo.
    Il decreto "Ad exstirpanda" di Papa Innocenzo IV afferma che:
    Il podestà o rettore deve costringere senza giungere a mutilazioni o ad esporre a pericolo di morte, tutti gli eretici catturati, come veri ladri e assassini delle anime, e usurpatori dei Sacramenti di Dio e della fede cristiana, a confessare esplicitamente i loro errori e a denunciare gli altri eretici a loro noti e i loro beni, i loro creditori, ricettatori, difensori, allo stesso modo con cui costringono i ladri e usurpatori di beni temporali a denunciare i loro complici e confessare le malefatte compiute”.
    Ora queste sono leggi ecclesiastiche? Nell'886 Papa Niccolò I aveva affermato che, D.S. 646:
    48 Cap. 86. Si fur vel latro deprehensus fuerit, et negaverit quod si impingitur, asseritis apud vos, quod iudex caput eius verberibus tundat et aliis stimulis ferreis, donec veritatem depromat, ipsius latera pungat; quam rem nec divina lex nec humana prorsus admittit, cum non invita, sed spontanea debeat esse confessio, nec sit violenter elicienda, sed voluntarie proferenda; denique, si contigerit vos etiam illis poenis illatis nihil de his, quae passo in crimen obiiciuntur, penitus invenire, nonne saltem tunc erubescitis, et quam impie iudicetis agnoscitis? Similiter autem, si homo criminatus, talia passus sustinere non valens, dixerit se perpetrasse quod non perpetravit: ad quem, rogo, tantae impietatis magnitudo revolvitur nisi ad eum, qui hunc talia cogit mendaciter confiteri ? Quamvis non confiteri noscatur, sed loqui, qui hoc ore profert, quod corde non tenet! ... Porro cum liber homo crimine fuerit appetitus, nisi iam pridem repertus est alicuius sceleris reus, aut tribus testibus convictus poenae succumbit, aut si convinci non potuerit, ad Evangelium sacrum, quod sibi obiicitur, minime commisisse iurans absolvitur, et deinceps huic negotio finis imponitur, quemadmodum crebro dictus Apostolus gentium attestatur: 'Omnis'' inquiens 'controversiae eorum finis ad confirmationem est iuramentum' (Hebr 6, 16).
    Ora quelle disposizioni amministrative sono contro la morale, contro la legge divina? Se lo sono, anche in buona fede, allora non si può dire che siano leggi ecclesiastiche e di disciplina generale. Infatti queste non possono essere contro la morale come spiegato in questi due siti.

    Nel sito http://www.cmri.org/ital-96prog5.html si legge:

    L’infallibilità della Chiesa si estende alla disciplina generale della Chiesa. Questa proposizione è teologicamente certa. Col termine ‘disciplina generale della Chiesa’ si intendono quelle leggi ecclesiastiche stabilite per la Chiesa universale per la direzione del culto e del vivere cristiano.
    “L’imposizione di comandi non appartiene direttamente all’officio docente ma all’officio di governo; le leggi disciplinari sono solo indirettamente oggetto dell’infallibilità, cioè, solo a motivo della decisione dottrinale in esse implicita. Quando i legislatori della Chiesa promulgano una legge, essi compiono implicitamente un duplice giudizio: ‘Questa legge quadra con la dottrina della fede e con la morale della Chiesa;’ cioè, non impone nulla che diverga dal sano credere e dalla buona morale. Ciò equivale ad un decreto dottrinale.”
    “Prova: 1. Dallo scopo dell’infallibilità. La Chiesa fu dotata di infallibilità affinchè potesse custodire l’intera dottrina di Cristo ed essere per tutti gli uomini una docente degna di fiducia del modo di vivere cristiano. Ma se la Chiesa potesse sbagliare riguardo al modo da tenersi, dichiarato quando legifera sulla disciplina generale, non sarebbe più né una guardiana fedele della dottrina rivelata, né una docente degna di fiducia riguardo al vivere cristiano. Non sarebbe guardiana della dottrina rivelata, perchè l’imposizione di una legge viziosa sarebbe, a tutti i fini pratici, equivalente a una erronea definizione della dottrina; ciascuno ne concluderebbe naturalmente che ciò che la Chiesa ha comandato non quadra con la sana dottrina. Non sarebbe docente del modo di vivere cristiano, poiché con le sue leggi indurrebbe la corruzione nella pratica della vita religiosa. 2. Dall’affermazione ufficiale della Chiesa, che stigmatizza come ‘almeno erronea’ l’ipotesi ‘che la Chiesa possa stabilire una disciplina che sarebbe pericolosa, nociva, e che induca alla superstizione ed al materialismo.’”
    Nel sito http://cattolicesimo.forumup.it/ntop...olicesimo.html si legge:

    3) I decreti disciplinari sono connessi con la Rivelazione quanto al suo fine (la salvezza delle anime). Si tratta di leggi ecclesiastiche, non divine; direttamente spettano al potere di governo della Chiesa, il cui proprio è di legiferare (condere leges). Indirettamente spettano al Magistero, nella misura in cui i principi dottrinali presupposti al decreto o legge siano conformi al fine ultimo (salvezza delle anime), e in cui il loro oggetto sia la fede o morale. Questi decreti vengono suddivisi in giuridici e liturgici.
    3) Infallibilità dei decreti disciplinari
    Si tratta qui di leggi universali e non particolari, che sono connessi necessariamente, in ragione del loro fine, con la rivelazione: il Codice di Diritto Canonico ed il rito latino sono considerati universali. La loro infallibilità non comporta che siano le uniche possibili, o le più perfette (vi possono essere più gradi di perfezione), o che contengano tutta la dottrina del tema che trattano: perciò possono essere mutate dall’autorità. L’infallibilità riguarda la dottrina speculativa e/o morale contenuta esplicitamente o implicitamente in tali decreti; essa però non garantisce la loro opportunità o se siano prudenti. Garantisce la non esistenza di qualsiasi errore contro la fede e la morale.
    Per i decreti liturgici, che costituiscono una parte di quelli dottrinali, valgono gli stessi argomenti. La loro infallibilità non riguarda i fatti storici del Breviario e del Martirologio.
    1°) Argomenti di ragione
    Il fine del Magistero infallibile esige che la vita dei fedeli sia ordinata senza errore o danno verso il fine della Chiesa: la vita eterna.
    Ora l’infallibilità dei decreti disciplinari è necessaria perché la Chiesa possa senza errore dirigere i fedeli verso il fine. Infatti se la Chiesa potesse imporre o permettere ai fedeli delle azioni contrarie alle fede o alla morale, non sarebbe più uno strumento di salvezza: la Chiesa sarebbe allora defettibile e veicolo di errore (42).
    La Chiesa è Santa: non è dunque possibile che faccia delle leggi disciplinari contrarie ai suoi principi.

    La Chiesa è infallibile non solo nell’interpretazione dogmatica della Rivelazione, ma anche nell’interpretazione pratica (insegnate ad osservare tutte le cose… Mt XXVIII, 20).
    Ora ciò non sarebbe vero, se la Chiesa potesse promulgare delle leggi che allontanino i fedeli dalla rettitudine delle leggi evangeliche.
    Nel sito http://cattolicesimo.forumup.it/post...olicesimo.html si legge:

    3) I decreti disciplinari sono connessi con la Rivelazione quanto al suo fine (la salvezza delle anime). Si tratta di leggi ecclesiastiche, non divine; direttamente spettano al potere di governo della Chiesa, il cui proprio è di legiferare (condere leges). Indirettamente spettano al Magistero, nella misura in cui i principi dottrinali presupposti al decreto o legge siano conformi al fine ultimo (salvezza delle anime), e in cui il loro oggetto sia la fede o morale. Questi decreti vengono suddivisi in giuridici e liturgici.
    Come spiegare allora queste apparenti contraddizioni, che ne pensate?

    Grazie delle risposte.
    Saluti.

    CIAO

  2. #2
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    Predefinito

    Grazie per aver sollevato la questione e per la passione di approfondimento. Vediamo se il thread prende quota: nel caso non lo faccia, risponderemo direttamente noi al tuo quesito.

  3. #3
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    Prego Luca

    Se interessa ho fatto la stessa domanda qui:

    http://www.cattolicesimo.eu/forum/viewtopic.php?t=931

    Sono molto interessanti le risposte ben documentate di Bellarmino.

    CIAO

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Eugenius Visualizza Messaggio
    Prego Luca

    Se interessa ho fatto la stessa domanda qui:

    http://www.cattolicesimo.eu/forum/viewtopic.php?t=931

    Sono molto interessanti le risposte ben documentate di Bellarmino.

    CIAO
    Presso il link succitato è stato postato un approfondimento.
    saluti

 

 

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