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Tempi duri per i cittadini europei. Una circolare del ministero dell'Interno del 18 luglio chiarisce quali requisiti bisogna rispettare, secondo le norme in vigore dall'11 aprile, per restare in Italia più di tre mesi senza rischiare di essere allontanati. E' probabile che sarà utilizzata dai Comuni decisi a limitare gli arrivi di rom romeni. Ma creerà problemi anche ai comuni cittadini in Italia da meno di 5 anni, che alla scadenza del vecchio permesso/carta di soggiorno dovranno tornare all'anagrafe anche se erano già iscritti

ROMA - Sono in arrivo tempi duri per i cittadini Ue che vivono in Italia. L'annuncio arriva in sordina, con una circolare del ministero dell'Interno del 18 luglio che dà indicazioni alle prefetture per l'attuazione delle “nuove” norme sulla libera circolazione, contenute nel decreto legislativo 30/2007 (che in realtà sono entrate in vigore l'11 aprile scorso). La circolare contiene anche molte altre importanti precisazioni (come quella che dovrà essere agevolato l'ingresso di tutti i familiari dei cittadini Ue, compresi i conviventi non sposati). Ma soprattutto specifica quali sono i requisiti da rispettare per restare in Italia oltre i tre mesi. E in assenza dei quali si può essere allontanati.

E' probabile che la circolare sarà utilizzata in senso restrittivo da quei Comuni, soprattutto del Nordest, che hanno già espresso l'intenzione di prendere provvedimenti contro il numero crescente di rom romeni nelle città. Ma complica la vita a tutti i comuni cittadini europei: ai romeni, ai bulgari, ai polacchi, a qualsiasi comunitario che alla data del'11 aprile scorso non avesse già alle spalle cinque anni di regolare presenza in Italia. Infatti anche chi aveva già un permesso o una carta di soggiorno, e magari anche la residenza, alla scadenza del vecchio documento dovrà tornare all'anagrafe e dimostrare da capo di avere i requisiti previsti dalla legge. Se non li ha, dopo tre mesi, potrà essere allontanato.

I cittadini comunitari regolarmente presenti in Italia erano 223.537 al 31 dicembre 2005 senza considerare i bulgari e i romeni (350mila secondo la Caritas, forse un milione secondo i rappresentanti delle associazioni), diventati europei il primo gennaio di quest'anno. Questo significa che nei prossimi giorni un'enorme mole di lavoro potrebbe riversarsi su tutte le anagrafi d'Italia, già messe alla prova in questi mesi dal gran numero di cittadini bulgari e romeni che dopo l'11 aprile si sono presentati a chiedere per la prima volta l'iscrizione anagrafica.

Il testo del Viminale arriva pochi giorni dopo la presa di posizione del vicesindaco di Milano Riccardo De Corato, che ha annunciato l'intenzione di allontanare i cittadini Ue senza mezzi (“rom romeni compresi”) perché non diventino un peso per le casse dello Stato. A questo proposito De Corato ha organizzato giorni fa un incontro con i vertici di carabinieri, guardia di finanza e vigili urbani per stabilire le modalità dei controlli, che cominceranno la settimana prossima. Il Comune istituirà una banca dati che sarà messa a disposizione delle polizie di tutti i Comuni della provincia. “Inizialmente – ha precisato – i vigili procederanno a controlli identificativi di mendicanti, gente senza fissa dimora, accattoni e di chi sosta abitualmente ai semafori. Ma le verifiche saranno effettuate anche nei campi rom”.

Il suo esempio è stato subito seguito da Flavio Tosi, sindaco di Verona, che ha annunciato: "L'entrata nella Ue della Romania potrebbe legalizzare la presenza nel territorio comunale di persone, non solo rom o di altre etnie, che creano particolari tensioni sia dal punto di vista della sicurezza pubblica che della microcriminalità. Chiederò quindi al prefetto di rendere sistematica l'applicazione della norma”. Pronta la replica di Fabio Sturani, sindaco di Ancona e vicepresidente dell'Anci con delega all'immigrazione: "Per come le cose si sono messe si stanno scaricando sui Comuni la responsabilità e la verifica dei requisiti soggettivi degli immigrati neocomunitari. Gli accertamenti devono essere fatti: noi pensiamo però che siano competenze della questura per la sicurezza, e dell'Inps e dei datori di lavoro per i contributi".

A CHI SI APPLICA LA CIRCOLARE

Le nuove regole riguardano i cittadini dei 26 Paesi dell'Unione europea (Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Olanda, Danimarca, Irlanda, Regno Unito, Grecia, Portogallo, Spagna, Austria, Finlandia, Svezia, Cipro, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Ungheria, Bulgaria e Romania) e i loro familiari, ma anche i cittadini di Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera e della Repubblica di San Marino. Si applicano anche ai familiari di italiani, tranne quando questi possono avvalersi di altre norme più favorevoli.

FAMILIARI
Una buona notizia riguarda i cittadini Ue che vogliono far venire in Italia i propri familiari. Non solo quelli indicati nel decreto 30, che hanno diritto al soggiorno in conseguenza della parentela: cioè il coniuge, i discendenti propri e del coniuge fino a 21 anni e anche oltre se sono a carico, gli ascendenti propri e del coniuge a carico.
Secondo la circolare va agevolato anche l'ingresso dei familiari non compresi in questa lista, se questi, nel Paese di origine, sono a carico o conviventi o se il cittadino Ue li assiste per gravi motivi di salute. Va favorito anche l'ingresso del partner con cui il cittadino ha una relazione stabile e registrata.
Ecco le regole per questi familiari.
1) Se sono cittadini Ue devono presentare:
– documentazione della parentela o dell'unione civile registrata
– assicurazione sanitaria o equivalenti
– autodichiarazione del cittadino Ue del fatto che sono a carico, o conviventi, o assistiti per ragioni di salute
– autodichiarazione del cittadino Ue che dichiara di avere risorse sufficienti anche per il familiare, secondo i criteri di reddito che valgono per il ricongiungimento.
2) Se sono cittadini extra Ue devono chiedere un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

CHI E' IN ITALIA PER LAVORO
Per iscriversi all'anagrafe deve presentare la documentazione che dimostri che sta lavorando, che consenta “la successiva verifica del mantenimento del diritto di soggiorno”. Infatti, spiega la circolare, se il cittadino Ue perde il lavoro e non ha risorse sufficienti per mantenersi, può essere allontanato dall'Italia. Chi è in Italia per lavoro ha diritto, con i propri familiari, all'iscrizione obbligatoria (cioè gratuita) al servizio sanitario nazionale.

CHI E' IN ITALIA PER ALTRI MOTIVI

Per iscriversi all'anagrafe deve dimostrare di avere risorse economiche sufficienti per sé e per i familiari. Queste risorse devono provenire da fonte lecita ed essere personali. Può dimostrarlo anche con una semplice autodichiarazione, che però dovrà “fornire dettagliate informazioni idonee ad agevolare lo svolgimento di successivi controlli campione”. Anche in tal caso, in assenza dei requisiti la persona potrà essere allontanata. Secondo la circolare, chi è in Italia per motivi diversi dal lavoro non può iscriversi al servizio sanitario ma deve produrre un'assicurazione privata. In alternativa valgono i moduli E 106, E 120, E 121, E 109; ma non la tessera sanitaria (Team) del proprio Paese.

CASI PARTICOLARI
I lavoratori stagionali possono iscriversi in uno “schedario della popolazione temporanea” e ricevere un attestato di durata annuale. Chi intende restare oltre questo termine, per essere iscritto normalmente all'anagrafe, dovrà dimostrare di avere i requisiti previsti negli altri casi. Nel caso di un minore solo, è il giudice minorile che dispone il suo affidamento o tutela a decidere anche sull'iscrizione anagrafica. Per i religiosi, è il responsabile della congregazione che deve presentare una dichiarazione in cui si assume l'onere del vitto e alloggio e delle spese sanitarie del confratello. La dichiarazione deve essere vistata dalla Curia o dall'autorità corrispondente.

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE
Solo chi ha soggiornato regolarmente in Italia per cinque anni matura il “diritto di soggiorno permanente”. Per il conteggio dei cinque anni vale anche il periodo precedente all'entrata in vigore del Decreto 30. I termini partono dalla data di emissione del primo permesso o carta di soggiorno posseduto.

CHI HA UN PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO, MA NON LA RESIDENZA
La circolare crea diverse complicazioni ai cittadini Ue che alla data dell'11 aprile già si trovavano regolarmente in Italia. E' relativamente fortunato chi, pur non essendosi ancora iscritto all'anagrafe, ha un permesso (o carta di soggiorno) non scaduto. Per concedergli la residenza, la polizia municipale verificherà solo che viva effettivamente nel Comune: tutti gli altri requisiti sono dimostrati dall'esistenza del permesso. Lo stesso vale per chi prima dell'11 aprile aveva chiesto la carta di soggiorno, ma non l'aveva ancora ricevuta. (In quest'ultimo caso a dimostrare il possesso dei requisiti basta la ricevuta; il Comune si limiterà a fare dei controlli campione).

CHI LA LA RESIDENZA, MA UN PERMESSO/CARTA DI SOGGIORNO SCADUTO
Chi è già iscritto all'anagrafe perché ha posseduto un documento di soggiorno, che ora è scaduto, si trova nella situazione paradossale di dover dimostrare da capo di avere tutti i requisiti, se non ha già maturato i cinque anni di residenza. In questo caso il Comune gli rilascerà una ricevuta di presentazione della domanda e gli ritirerà il documento scaduto.

RIFIUTO DELL'ISCRIZIONE E CONTROLLI

Se un cittadino Ue non è in regola con i requisiti il Comune può rifiutargli l'iscrizione all'anagrafe. Contro questa decisione si può fare ricorso in tribunale. L'ultima parte della circolare prevede che si possano avviare forme di collaborazione fra Comuni, enti pubblici, forze di polizia peri vari controlli sui rapporti di lavoro e sulla disponibilità di risorse economiche.

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