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Discussione: Un nuovo Priebke?

  1. #1
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Un nuovo Priebke?

    Seifert rimane in carcere a Vancouver

    Il tribunale respinge la richiesta di libertà in attesa dell'appello contro l'estradizione

    VANCOUVER - Un ex gerarca nazista condannato in contumacia in Italia per crimini contro l'umanità rimarrà in carcere a Vancouver.
    Si tratta di Michael Seifert il quale è stato arrestato tempo fa su richiesta di estradizione del governo italiano.
    La scorsa settimana Seifert aveva visto respingere la sua richiesta di bloccare l'estradizione in Italia ed i suoi avvocati avevano subito fatto appello alla Corte Suprema del Canada.
    In attesa del giudizio definitivo, gli avvocati dello stesso gerarca avevano contemporaneamente fatto richieste di libertà su cauzione del proprio assistito ma, come abbiamo detto, il tribunale di Vancouver ha respinto anche tale richiesta.
    Seifert fu condannato all'ergastolo nel 2000 da un tribunale di Bolzano per crimini commessi in questa città all'epoca del nazismo quando era uno dei comandanti delle SS. Seifert, in particolare, era responsabile di un campo di smistamento di prigionieri di guerra destinati in Germania e che transitavano in questo centro di Bolzano.
    Secondo quanto hanno provato le autorità italiane, in questo centro Seifert, che ora ha 83 anni, provocò la morte di centinaia di persone che furono torturate e lasciate morire per mancanza di assistenza e cibo. Altri furono passati per le armi senza alcun processo o accusa specifica. Seifert ha sempre respinto queste accuse.
    In attesa dunque della decisione della Corte Suprema Seifert avrebbe voluto essere rimesso in libertà, ma il giudice Jo-Ann Prowse ha respinto tale richiesta rilevando che «i crimini imputati al signor Seifert e che hanno provocato la richiesta di estradizione sono tra i più atroci e tra i più aberranti». Per questa ragione, ha sentenziato il giudice, «la fiducia nel sistema giudiziario sarebbe in pericolo in caso di ordine di scarcerazione dell'imputato».
    Il giudice ha detto che le motivazioni dell'avvocato di Seifert, Doug Christie, per giustificare la sua liberazione erano, in alcuni casi, frivole e comunque non sufficiente per accogliere una richiesta simile.

    http://www.corriere.com/viewstory.php?storyid=65199

  2. #2
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Cinquemila Bergamaschi Chiedono L'estradizione Di Ex Nazista

    Sono passati oltre sessant'anni, ma ancora cercano giustizia per un delitto. Sono cinquemila gli abitanti della zona dell'Alto Sebino che hanno firmato una petizione che chiede al Canada l'estradizione dell'ex nazista Michael Seifert, responsabile dell'uccisione del diciottenne Bortolo Pezzutti nella primavera del 1945 nel campo di concentramento di transito di Bolzano. Il nazista non e' mai stato processato per quel delitto, ed e' proprio questo cio' che chiedono le migliaia di bergamaschi che hanno firmato la petizione. ½Non chiediamo vendetta ? spiega il presidente della sezione dell'Alto Sebino, Giorgio Faccardi ? ma chiediamo che si dia giustizia e conferma a una vicenda che ha coinvolto un giovane del nostro territorio. Si tratta di un fatto crudele, tenuto nascosto per una ventina di anni, che ha come protagonisti un ragazzo trucidato e Seifert che ha vissuto con falsa identita' in Canada per decenni e che oggi e' poco piu' che ottantenne©. Il prossimo 19 agosto una delegazione del Comitato Bortolo Pezzutti consegnera' le cinquemila firme alle autorita' di Bolzano, davanti a quanto rimasto del campo di concentramento. (AGI)

    http://www.agi.it/milano/notizie/200...i1077-art.html

  3. #3
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Dal sito dell'Anpi

    Nel novembre 2000 si è concluso con una condanna all'ergastolo pronunciata da Giovanni Pagliarulo, presidente del Tribunale Militare di Verona, il processo a carico dell'ex SS Michael Seifert, nato a Landau (Ucraina) il 16 marzo 1924, residente a Vancouver (Canada), al numero 5471 di Commercial Street. Un processo storico, che evoca un'epoca di dolore e di sofferenze inenarrabili per migliaia e migliaia di deportati nei campi di Fossoli e di Bolzano. Michael Seifert altri non è infatti che il giovanissimo, sanguinario "Misha", che con l'inseparabile "Otto" (Otto Sein, "irrintracciabile" oggi per la giustizia italiana) seminò il terrore tra i deportati. (...)

    http://www.anpi.it/misha.htm

    Io mi chiedo:
    Nella società di oggi, un uomo di 83 anni può ancora essere considerato un problema per la giustizia italiana?
    Poi mi rispondo:
    Visto che la sua testa la vogliono i padroni ebrei di casa nostra, credo proprio di si.
    * Cari giustizieri partigiani ed ebrei, sapete pure l'indirizzo di questo vecchietto.... Andate a prenderlo no? O forse avete paura?

    CAMERATA MISHA NESSUNA RESA!

  4. #4
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Ergastolo a Michael Seifert - La sentenza d'Appello

    Sentenza della Corte Militare di Appello di Verona
    N. 99/2001 R.G.
    N. 235/2001 R.DIB.
    REPUBBLICA ITALIANA
    In Nome del Popolo Italiano
    CORTE MILITARE DI APPELLO
    Sezione distaccata di Verona
    Composta dai signori
    Dr. Vito Nicolò DIANA Presidente
    Dr. Franco ANTONELLI Consigliere
    Dr. Gianni BALLO Consigliere
    Col. CC. Antonio MAIONE Giudice militare
    Ten. Col. E.I. Giovanni DONATO Giudice militare
    Con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Dott. Giuseppe ROSIN e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario S. Ten. Valentino GERI ha pronunciato la seguente
    sentenza
    nel procedimento penale a carico di SEIFERT Michael , nato a Landau (Ucraina) il 16.03.1924 e residente a Vancouver (Canada), 5471 Commercial Street, domicilio per le notifiche, ai sensi dell'art. 169 c. 1 ultima parte C.P.P., presso i difensori di fiducia avv. Roberto BUSSINELLO del Foro di Verona ed Avv. Lorenzo BORRE' del Foro di Roma.
    IN SEGUITO
    all'appello proposto dal difensore di fiducia avverso la sentenza in data 24.11.2000 emessa dal Tribunale Militare di Verona.
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
    1 - SEIFERT Michael è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di concorso in violenza con omicidio contro privati nemici, aggravata e continuata (artt. 81 cpv., 110, 575, 577 n.3, 61 n.4 c.p.; 13 e 185 c.p.m.p.)per aver cagionato la morte, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, mentre prestava servizio nelle forze armate nemiche con il grado di Gefreiter (o Rottenfhurer) delle S.S. e mentre svolgeva la funzioni di addetto alla vigilanza del campo di concentramento di Bolzano, tra il dicembre 1944 e l'aprile 1945, da solo o in concorso con altri militari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e per cause non estranee alla guerra, di almeno diciotto persone prigioniere, agendo con premeditazione e crudeltà ed adoperando sevizie nei loro confronti, così come specificato nei quindici punti dell'imputazione.
    Con sentenza contumaciale del 24 novembre 2000 il Tribunale militare di Verona ha condannato l'imputato alla pena dell'ergastolo, limitatamente agli omicidi di cui ai nn. 5,6,7,8,9,11,12,14 e 15 della rubrica, nonché al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (rimettendole per la liquidazione avanti il giudice civile), al pagamento a favore delle stesse delle spese processuali, nonché al pagamento di una provvisionale a favore della p.c. A.N.E.D.-A.N.P.I. di lire centomilioni.
    Il Collegio scaligero ha invece assolto il giudicabile dalle rimanenti imputazioni per non aver commesso i fatti.
    Il T.M. ha comminato la pena perpetua avendo ritenuto che all'esito dell'istruttoria dibattimentale era risultato pacificamente acclarato che il SEIFERT: 5) tra il 20 gennaio ed il 25 marzo 1945, in concorso con altro militare, aveva ucciso un prigioniero ebreo di circa quindici anni lasciandolo morire di fame; 6) tra fine febbraio ed inizio marzo 1945, in concorso con altro militare, aveva usato violenza carnale nei confronti di una giovane donna incinta, quindi le aveva lanciato addosso secchi di acqua gelida ed infine la aveva uccisa; 7) nella notte tra il 31 marzo ed il 1° aprile 1945, in concorso con altro militare, aveva violentemente bastonato il prigioniero PEZZUTTI Bortolo e quindi lo aveva ucciso squarciandogli il ventre con un oggetto tagliente; 8) nel marzo 1945, in concorso con altri militari, aveva ucciso con pugni e calci sul piazzale del lager un prigioniero che aveva tentato la fuga; 9) tra la fine di marzo e l'inizio di aprile 1945 sul piazzale del lager, in concorso con altri militari, aveva colpito con calci due internati che poi aveva ucciso con colpi di arma da fuoco; 11) tra fine gennaio ed il febbraio 1945, in concorso con altro militare, aveva torturato un giovane prigioniero, infilandogli tra l'altro le dita negli occhi, fino a provocarne la morte; 12) tra il 1° ed il 15 febbraio 1945, in concorso con altro militare, aveva ucciso per strangolamento le prigioniere ebree LEONI Giulia in Voghera e VOGHERA Augusta in Menasse, madre e figlia, dopo aver loro versato addosso acqua gelida; 14) in un giorno imprecisato del febbraio o marzo 1945, in concorso con altro militare, aveva picchiato con un manganello un giovane italiano fino a provocarne la morte; 15) in data anteriore e prossima al Natale 1944, in concorso con altro militare, aveva cagionato la morte di un prigioniero che aveva tentato la fuga, dopo averlo legato alla recinzione del campo e percosso selvaggiamente, alla presenza di tutti gli altri prigionieri.
    Per quanto riguarda la regiudicanda oggetto del presente appello, il T.M. ha osservato che non poteva seriamente dubitarsi dello "status" militare dell'imputato, secondo i criteri di identificazione delle persone soggette alla legge penale militare di cui agli artt. 1 e 2 c.p.m.p.: ciò in quanto costui, oltre ad appartenere alle S.S., e cioè ad un corpo inquadrato, con compiti sia di polizia che di combattimento nelle Forze armate tedesche (Cass. 10.2.1997, Priebke), era impiegato in territorio di occupazione (Alpenvorland) ed in un'attività ( la sorveglianza di civili catturati in operazioni di rastrellamento anti-partigiane o presi come ostaggi siccome parenti di arruolati che avevano disertato) strettamente connessa ai fini militari del Terzo Reich.
    In ordine invece alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p., il primo Giudice ha sottolineato che tale decisione era stata presa non avendo riguardo all'astratta gravità della fattispecie contestata, bensì con riferimento ai criteri indicati nell'art. 133 c.p.
    In particolare: le modalità delle azioni violente ascritte al SEIFERT avevano denotato la mancanza assoluta di rispetto non soltanto nei confronti dei soggetti passivi, ma della vita e dell'umanità in sé considerate, come valori collocati alla base della civiltà «moderna» in contrapposizione alla più cupa barbarie dei tempi antichi; le condotte contestate risultavano aggravate in parte dalla forma più intensa del dolo (quello di premeditazione) e tutte dall'uso di atroci sevizie; la capacità a delinquere dimostrata dal reo nonostante la giovane età all'epoca dei fatti poteva essere definita solamente con l'aggettivo «impressionante»; dopo i fatti, malgrado il lungo tempo trascorso, l'imputato non aveva manifestato il benché minimo interesse per le vittime delle sue scellerate azioni; il SEIFERT, ignorando letteralmente il processo aveva così dimostrato la mancanza di qualsivoglia resipiscenza e dunque una personalità del tutto negativa.
    Alla luce delle suddette considerazioni, pertanto, nessun significato di rilievo poteva essere riconosciuto, secondo il Collegio scaligero, ad elementi quali la giovane età del giudicabile all'epoca dell'accaduto o la sua attuale età avanzata, la sua presunta incensuratezza penale ed il lungo tempo trascorso dai fatti per cui era giudizio.
    Avverso la suddetta decisione ha interposto appello il difensore di fiducia eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Tribunale militare di Verona e nel merito lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche.
    Con riferimento all'eccezione preliminare l'appellante osserva che il primo Giudice, che pur si era soffermato a lungo nell'argomentare la propria giurisdizione rispetto a procedimenti nei quali erano coinvolti appartenenti alle S.S. e aveva considerato in particolare che il SEIFERT vi faceva parte col grado di caporale, aveva invece trascurato di considerare il fatto, emergente da numerose testimonianze, che l'imputato si trovava nel campo di concentramento di Bolzano come detenuto.
    Poiché peraltro non risultava che tra gli internati vi fossero anche soldati appartenenti alle S.S. o all'esercito tedesco in regime di detenzione, e che le deposizioni rese non concordavano sul fatto che il giudicabile indossasse l'uniforme dell'«Ordine nero», risultava plausibile che questi, in seguito al delitto per il quale era detenuto, avesse perso la qualifica di militare e fosse quindi internato nel lager di Bolzano come civile, «e che in qualità di ex S.S. fosse di ausilio al Cologna Albino nel mantenere l'ordine all'interno del lager stesso».
    Di conseguenza, il T.M. di Verona difettava di giurisdizione trattandosi di reati commessi da un civile in tempo di guerra.
    Con riferimento alla seconda doglianza l'appellante ammette che le argomentazioni al riguardo del Giudice di prime cure apparivano sicuramente idonee a giustificare il diniego delle richiese attenuanti ex art. 62 bis c.p., ma che tuttavia esistevano altri fattori che potevano invece favorire un giudizio positivo alla loro concessione.
    Rileva infatti il difensore che l'assenza di condotte criminose giuridicamente rilevanti nel tempo susseguente al reato, l'attendibile prognosi di non recidiva e la ormai affievolita capacità a delinquere, desumibile dall'età avanzata dell'imputato ed al tempo assai risalente del commesso reato, erano elementi che avrebbero dovuto indurre il T.M. a concedere le attenuanti in questione.
    Inoltre si sarebbe dovuto tenere nel debito conto il particolare contesto storico-politico nel quale i fatti erano stati commessi, caratterizzato dalla particolare recrudescenza ed animosità tipiche dello stato di guerra, e quindi idoneo, a giudizio della difesa, per ridimensionare ed attenuare il peso degli avvenimenti giudicati.
    Viene inoltre evidenziato che per episodi analoghi a quello del presente processo erano invece state concesse le attenuanti ex art. 62 bis c.p. dalla Sezione Speciale della Corte d' Assise di Bolzano che, nel 1946, aveva giudicato per atrocità commesse sempre nel lager di Bolzano sia GUTWENIGER Carlo che COLOGNA Albino.
    Altro motivo per il quale si appalesava necessaria una attenuazione della pena era che il SEIFERT doveva ritenersi mero esecutore di disposizioni impartitegli «dall'alto», soprattutto dal predetto COLOGNA.
    Pertanto il difensore appellante chiede, in principalità, la declaratoria di difetto di giurisdizione dell'A.G.M. ed in subordine la concessione delle circostanze attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti o quantomeno equivalenti sulle contestate aggravanti, con conseguente riduzione della pena ai minimi edittali.
    2 - All'odierna udienza la difesa ha preliminarmente eccepito la nullità dell'avviso ex art. 169 co.3 c.p.p. in quanto redatto in lingua inglese e non , come previsto dall'art. 63 disp. att. c.p.p., nella lingua ufficiale dello stato di nascita dell'imputato (nel caso di specie l'ucraina). E comunque, siccome le lingue ufficiali del Canada sono l'inglese ed il francese, difettava la traduzione in quest'ultima lingua.
    La Corte, come da ordinanza allegata al verbale, ha rigettato la suddetta eccezione in considerazione della «ratio» della normativa richiamata, attuativa peraltro dell'art. 6 n.3 lett. a) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che è quella di garantire all'accusato di essere informato in una lingua a lui comprensibile sulla natura ed i motivi dell'accusa mossagli.
    Poiché dagli atti risultava pacificamente acclarato che il SEIFERT risiedeva da diversi decenni a Vancouver, città situata nel Canada anglofono, poteva pertanto ritenersi che l'atto in questione nella sua traduzione in inglese avesse sicuramente prodotto quella informata ed effettiva conoscenza sulla natura dell'accusa che la normativa richiamata intende garantire, e che quindi nessun diritto difensivo era stato violato o compresso.
    Inoltre il P.G.M. alla luce dello «jus superveniens» rappresentato dalla legge 5 ottobre 2001 n.367 ha prodotto, nulla opponendo la difesa, «affidavit» certificativi della documentazione proveniente dalla Procura di Dortmund (Germania) e già acquisita agli atti.
    La Corte ha poi acquisito la documentazione richiesta dai difensori compendiantesi, essenzialmente, nelle dichiarazioni di Carl Titho, all'epoca dei fatti comandante il lager di Bolzano, e di Padre Benno Burghardt, sacerdote cattolico dell'arcidiocesi di Vancouver.
    3 - All'esito del dibattimento il P.G.M. e le parti civili hanno concluso per la conferma dell'impugnata sentenza, mentre i difensori hanno notevolmente ampliato il «thema decidendum» già cristallizzato nei motivi di impugnazione deducendo ulteriori profili riguardanti il difetto di giurisdizione dell'A.G.M. e sollevando nuove eccezioni procedurali.
    Con riferimento ai primi, il difensore ha rilevato che siccome era certo che il SEIFERT aveva commesso almeno sette degli omicidi per cui è intervenuta condanna quando era minore di anni ventuno, e che per i rimanenti due poteva ritenersi dubbia la collocazione temporale indicata in imputazione, l'imputato doveva essere giudicato dal Tribunale per i minorenni, quantomeno per quegli episodi in cui era certa la sua minore età.
    Inoltre si eccepisce che le uccisioni avvennero per ragioni di mera persecuzione politica o razziale e non per finalità collegate alla guerra, di talché non risulterebbero inquadrabili nella fattispecie di cui all'art. 185 c.p.m.g., ma integrerebbero reati comuni di competenza dell'A.G.O.
    Ancora, il SEIFERT in quanto appartenente alle S.D. e non alle S.S. non aveva «status» di militare.
    Con riferimento, invece, alle suaccennate nuove eccezioni procedurali, la difesa chiede la declaratoria di nullità dell'avviso di cui all'art. 169 c.p.p. per violazione dell'art. 63 disp. att. c.p.p. per ambiguità del termine «private enemies», ovvero, in subordine, per violazione dell'art. 6 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo per mancata traduzione degli atti notificati all'imputato presso il difensore e mancata indicazione dettagliata.
    Si eccepisce inoltre l'illegittimità costituzionale ex artt. 3 e 24 Cost. del predetto art. 63 per mancata previsione che la notifica in una lingua diversa da quella dello stato di nascita dell'individuo sia possibile solo ove tale conoscenza risulti provata agli atti.
    Si eccepisce ancora la violazione dell'art. 164 c.p.p. per mancata rinnovazione dell'avviso ex art. 169 c.p.p. a conclusione delle singole fasi, trattandosi di domicilio determinato e non di domicilio eletto e/o dichiarato.
    Si chiede infine l'applicazione dell'amnistia ex art. 2 lett. b) D.P.R. 332/66, in quanto trattasi di reato connesso (ex art. 45 n.2 c.p.p. 1930) con reati politici commessi da cittadini italiani (COLOGNA, MITTERSTIELER, KOPPELSTATTER ed altra).
    4 - Infondate sono le doglianze difensive relative alla giurisdizione.
    Osserva innanzitutto la Corte che nessun rilievo può essere attribuito alla circostanza che l'imputato all'epoca dei fatti contestati non avesse ancora compiuto ventuno anni (che a quel tempo rappresentavano, almeno per la legislazione italiana, la maggiore età) dal momento che è pacifico che non ne aveva meno di diciotto. Questa è infatti sempre stata per il legislatore nazionale la condizione per incardinare la competenza del Tribunale per i minorenni (v. art. 4 co.II R.D.L. 20 luglio 1934 n.1405 -Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni- ed art. 3 D.P.R. 22 settembre 1988 n.448 - Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni-).
    Con riferimento invece all'eccezione relativa alla natura politica e razziale delle uccisioni, e quindi per finalità non collegate alla guerra, questo Collegio, oltre a condividere sul punto le precise osservazioni del T.M., rileva che i prigionieri del lager di Bolzano erano stati catturati dai tedeschi in quanto cittadini di uno Stato nemico, in conseguenza ed a causa dello stato di guerra esistente fra Italia e Germania dall'8 settembre 1943.
    E siccome il concetto di «non estraneità» abbraccia un'area più ampia del concetto di «attinenza», nel senso che il primo, a differenza di quest'ultimo, richiede l'esistenza di un nesso causale meno immediato, sicché non occorre che l'azione delittuosa sia stata posta in essere proprio per ragioni di guerra, ma è sufficiente che essa sia comunque riconducibile alla guerra, anche questo Collegio ritiene che, applicate le suddette considerazioni al processo contro il SEIFERT, non possa revocarsi in dubbio la sussistenza del requisito della non estraneità dei fatti contestati al conflitto in corso al momento del loro accadimento.
    Nessuna valenza può poi essere attribuita alla circostanza sottolineata dalla difesa che il SEIFERT apparteneva alle S.D., atteso che è noto che la Sicherheitsdienst (di cui S.D. è appunto la sigla) non era che una branca (l'apparato di sicurezza) delle S.S., della cui militarità poi non può più nutrirsi alcun dubbio dopo l'intervento chiarificatore del Supremo consesso togato (Cass. 10.2.1997, Priebke), stante la notoria operatività degli appartenenti al corpo delle S.S. su tutti i fronti di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale, la loro organizzazione secondo gli schemi delle vere e proprie formazioni militari ed infine la loro sottoposizione, ai fini militari, al comando tattico dell'esercito.
    Osserva ancora la Corte come non possa poi dubitarsi del fatto che l'imputato appartenesse alle S.S. in quanto le assai poco convincenti dichiarazioni al riguardo del Titho oggi prodotte dalla difesa, stante il loro evidente carattere difensivo, risultano smentite dalla messe di documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria tedesca, la cui genuinità ed autenticità nessuno ha mai contestato, e da precise deposizioni testimoniali.
    Del resto in atti vi è pure la prova fotografica: sul lato destro del bavero della giacca dell'uniforme indossata dal SEIFERT compare infatti la «doppia runa della vittoria», segno inequivocabile dell'appartenenza alle S.S.
    Ancora, vi sono sul punto convergenti testimonianze che rappresentano un univoco e positivo riscontro alla tesi della sicura appartenenza dell'imputato alle Schutz-Staffeln.
    Infatti, l'ing. D'ANTONI ha dichiarato che tra il personale di vigilanza c'erano due ucraini molto giovani e con le divise delle S.S., ed il MAIR che Otto e Misha (nomignolo, quest'ultimo, col quale l'imputato era al tempo conosciuto dai prigionieri) erano due militi delle S.S., con tanto di divisa e mostrine (v. anche dich. teste VECCHIA e quelle rese in incidente probatorio da PASSERA e BRUNNER).
    Del pari nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che il SEIFERT si trovasse detenuto nel lager di Bolzano in quanto condannato per reato comune (violenza carnale commessa all'esterno del campo), dal momento che non risulta affatto plausibile che per tale motivo egli avesse perduto la qualità di militare.
    Innanzitutto l'essere detenuto non comporta di per sé la perdita della qualità militare (v. art. 5 c.p.m.p.), ed in secondo luogo egli ha sempre indossato l'uniforme con i segni distintivi del corpo, chiaro segno, questo, di appartenenza alla milizia.
    Del resto, l'incarto processuale non evidenzia alcun concreto elemento che possa suffragare i dubbi prospettati al riguardo dal difensore.
    5 - Così ribadita la piena giurisdizione della Giustizia Militare a giudicare il SEIFERT in ordine alla fattispecie esattamente individuata dalla Pubblica accusa nel reato militare p. e p. dall'art. 185 c.p.m.g., osserva la Corte che anche le eccezioni in rito sollevate dalla difesa sono infondate.
    Rileva il Collegio, infatti, che il principale significato della parola inglese «private», desumibile da un qualsiasi dizionario, è appunto quella di privato per cui la dicitura nell'avviso di cui all'art. 169 c.p.p. di «private enemies» per una persona in buona fede non poteva certo ingenerare alcun dubbio interpretativo. Premesso allora che per il suddetto avviso, non è affatto imposta una dettagliata indicazione dell'imputazione, bensì unicamente «il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso» (comma 1), il dubbio di cui sopra risulta peraltro esplicitamente fugato dalla notificazione all'imputato della notizia di procedimento in data 28 settembre 2000 inviatagli dal P.M., nell'ambito del procedimento relativo all'estradizione, nella quale, oltre a rinvenirsi la precisa ed analitica contestazione di ogni singolo addebito, viene inoltre specificato trattarsi di «civilian enemies» (v. documentazione prodotta dalla Pubblica Accusa all'udienza del 20 novembre 2000).
    Ancora, nessuna norma impone la traduzione degli atti nell'ipotesi in cui l'imputato non abbia esercitato il diritto previsto dall'art. 169 c.p.p. e, di conseguenza, le notificazioni siano state effettuate mediante consegna al difensore, in quanto né la Convenzione europea sui diritti dell'uomo né il codice di rito impongono la traduzione nella lingua dell'imputato straniero degli atti che gli vengono notificati, con l'unica eccezione, peraltro perfettamente osservata nel caso di specie, costituita dall'art. 169 co.3 c.p.p.. Pertanto, siffatta esplicita previsione conferma la regola generale, che è quella dell'uso della lingua italiana senza necessità di traduzioni per lo straniero, salvo il diritto dell'imputato che non conosca la lingua italiana di richiedere l'assistenza di un interprete al fine di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
    Osserva ancora la Corte che non è prevista poi, a differenza di quanto stabilito dall'art. 160 c.p.p. nel caso di imputato irreperibile, la rinnovazione dell'avviso ex art. 169 c.p.p. a conclusione di ogni singola fase processuale. Del resto anche il Giudice di legittimità ha avuto modo di statuire, pur sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito, che qualora la dimora all'estero dell'imputato sia conosciuta e questi abbia disatteso l'invito a dichiarare o eleggere domicilio, le notifiche del decreto di citazione a giudizio e dell'estratto della sentenza contumaciale non devono essere precedute da un nuovo invito ad eleggere domicilio nel territorio dello Stato (Cass. 25.6.1980, Sufi).
    Con riferimento, invece, alla sollevata questione di legittimità costituzionale, rileva questo Collegio che le risultanze delle certificazioni anagrafiche comprovano senza ombra di dubbio che l'imputato risiede in un paese di lingua inglese, il Canada, da oltre quarant' anni e che in detta nazione ha istituito la sede esclusiva dei propri interessi ed affari.
    Tali elementi costituiscono all'evidenza valide ed insuperabili ragioni per ritenere che l'imputato conosce la lingua inglese e di conseguenza vengono a sussistere nel caso di specie tutti quegli elementi che a giudizio della difesa condizionano la legittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. c.p.p.
    Del resto, vi è nell'incarto processuale prova certa della conoscenza da parte del SEIFERT della lingua inglese: la relazione della notificazione, effettuata il 25 ottobre 2000 dalla polizia canadese, della notizia di procedimento cui si è già fatto cenno. Infatti nel preciso e dettagliato verbale redatto in inglese, al punto 4) è esplicitamente affermato che «L'Ag. RASMUSSEN ritiene che Michael SEIFERT abbia compreso appieno tutto quanto illustratogli. Non sussistono difficoltà linguistiche».
    Su tali premesse, pertanto, la dedotta questione si presenta del tutto irrilevante, posto che l'A.G.M. ha interpretato ed applicato detta norma esattamente nel modo auspicato dallo stesso difensore e quindi accreditando, tra le possibili interpretazioni, quella maggiormente aderente al sistema ed alla carta costituzionale.
    6 - Anche la richiesta applicazione del provvedimento di clemenza largito con D.P.R. 332/66 appare infondata e conseguentemente non può essere accolta.
    L'art. 1 del suddetto decreto prevede infatti la concessione dell'amnistia per i «reati per i quali la legge commina una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni»: la generica indicazione di «legge» consente quindi di annoverare tra tali reati sia quelli comuni che quelli militari, entrambi previsti, appunto dalla «legge».
    Il successivo articolo 2 prevede la concessione dell'amnistia per «speciali reati» (diversi da quelli militari disciplinati dall'art.4) tra i quali, lett. b), quelli «commessi dal 25 luglio 1943 al 2 giugno 1946 anche da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione» qualora determinati da movente o fine politico o connessi con essi ai sensi dell'art. 45 n.2 c.p.p. 1930; la precisa locuzione «altri cittadini» -a fronte dell'altrettanto precisa locuzione della precedente lett. a «chiunque abbia cooperato con esso»- appare significativa nell'indicare due categorie, appunto, di cittadini: quelli «appartenenti al movimento della Resistenza» (lett. a), e quelli «che si siano opposti al movimento di liberazione» (lett. b), a parità di movente, fine o connessione, laddove, invece, per la semplice cooperazione non appare richiesta alcuna cittadinanza («chiunque»).
    Il successivo art. 4 prevede l'esclusione oggettiva per i soli reati militari previsti dal libro II, titolo I e titolo II capo IV del c.p.m.g. e dal libro III titolo II e dall'art. 115 c.p.m.g.; non essendo quindi compreso in tale esclusione il libro III titolo IV del c.p.m.g., appare evidente che i relativi reati rientrano nella norma generale di cui al citato art.1, con gli stessi parametri.
    Il successivo art. 5 prevede, in relazione al computo della pena per l'applicazione dell'amnistia, che «si tiene conto dell'aumento di pena dipendente dalle circostanze aggravanti» (lett. c).
    Ciò premesso, il SEIFERT è stato condannato alla pena dell'ergastolo per il reato militare di «concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani» (artt. 13 e 185 co. I e II c.p.m.g. in relazione agli artt. 81, 110, 575 e 577 nn. 3 e 4, 61 n.4 c.p.), dunque per un reato militare che, appunto, tale pena perpetua prevede e che, pertanto, non rientra nell'ambito dell'art. 1 del decreto di amnistia in questione. Il reato commesso, sicuramente militare e come tale disciplinato solo dall'art.4 (ed indirettamente dall'art. 1) e non quindi anche dall'art.2, non rientra comunque in «quelli speciali» commessi da altri cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione con fini politici o in rapporto di connessione con essi. A riprova, la semplice indicazione da parte del legislatore dell'art. 45 n.2 c.p.p. 1930, con il significativo silenzio in relazione all'art. 264 c.p.m.p. che tale rapporto di connessione espressamente disciplinava.
    Senza contare, poi, ad ulteriore riprova, che al COLOGNA, al MITTERSTEIELER ed al KOPPELSTATTER (in ordine ai quali il difensore fa rilevare la connessione ai sensi dell'art. 45 n.2 c.p.p.1930) era contestato il reato di cui all'art.5 D.L.L. 159/1944, in relazione all'art. 51 c.p.m.g. per il primo, ed all'art. 58 c.p.m.g. per gli altri due (esplicitamente richiamati nelle tre sentenze che li riguardano), che rientrano nel libro III titolo II del codice penale militare di guerra e, come tali, oggettivamente esclusi dall'ambito di applicabilità del provvedimento di clemenza in questione.
    7 - Anche la richiesta concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p. non merita accoglimento.
    Infatti, la Corte condivide totalmente e fa proprie le argomentazioni al riguardo del Giudice di prime cure, che ha escluso il concorso delle suddette attenuanti in considerazione del peso marginale e trascurabile degli elementi, nuovamente reiterati dal difensore appellante, del tempo trascorso dal fatto senza la commissione di ulteriori reati e dell'età avanzata dell'imputato, subvalenti se collocati a contrasto con i connotati oggettivi di inaudita gravità e di manifesta disumanità dei barbari omicidi di cui si è reso protagonista; indici di profonda ed ineguagliabile malvagità, anche sotto il profilo della capacità a delinquere e delle tendenza criminosa manifestata.
    Indicativo, a quest'ultimo riguardo, risulta ancora il fatto che il giudicabile in precedenza, fuori dal lager, si fosse già reso autore di un odioso episodio di violenza carnale ai danni di una donna di Bolzano.
    Questo Collegio non può poi non sottolineare che a tutt'oggi il SEIFERT non ha manifestato il benché minimo segno di pentimento, né ha sentito il dovere (quanto meno morale) di giustificare la condotta contestatagli.
    Ancora, l'accento posto dall'appellante sul particolare contesto storico-politico nel quale i fatti erano stati commessi, e sulla circostanza che l'imputato doveva ritenersi un mero esecutore di ordini da altri provenienti, appare assolutamente ininfluente ai fini che ci occupano, atteso che, secondo la Corte, le modalità degli omicidi perpetrati dal SEIFERT dimostrano una malvagità ed un disprezzo per i più elementari valori della civiltà moderna, che vanno ben oltre il comprensibile scompenso emotivo dovuto al periodo bellico, o lo zelo disciplinare.
    Infatti, se l'esperienza ci mostra che vi sono valori positivi che possono rivelarsi anche in un comportamento che appare in primo luogo come distruttore di valori, essa ci permette peraltro di constatare nel contempo che questi valori positivi possono comunque trasparire da uno stato d'animo o da una situazione che nella normalità o nella maggior parte dei casi viene percepita con un opposto significato negativo: si pensi al valore che può assumere la condotta di un soggetto che delinque per gelosia o per povertà.
    Peraltro esistono dei (dis)valori che nessuna situazione concreta può presentare alla coscienza emozionale con un significato positivo, e fra questi vi è senz'altro il disprezzo per la vita umana di cui tutta la condotta dell'imputato appare permeata.
    Per questo non è dato percepire nell'azione criminosa del SEIFERT alcun aspetto che meriti benevole considerazione: in quanto essa appare alla stregua di un comportamento perfettamente coerente con una personalità del tutto negativa che disconosce il più elementare valore della civile convivenza: il rispetto per gli altri.
    E' quindi profondo convincimento del Collegio che nella concretezza della complessiva azione del giudicabile non sia possibile rilevare alcun segno di una minore riprovevolezza.
    Nessun pregio ha infine il proposto argomento comparativo afferente i processi COLOGNA e GUTWENIGER.
    Questa Corte non si sente affatto vincolata (non solo giuridicamente, essendo questo un dato certo, ma anche moralmente) al giudizio espresso dalla Sezione Speciale di Corte d'Assise di Bolzano nel 1946, allorché concesse a questi ultimi imputati le attenuanti generiche per fatti sostanzialmente analoghi, almeno per il COLOGNA, con quelli oggetto del presente processo.
    Infatti, non emergono elementi, di nessuna natura, che, secondo il Collegio, riescano a sminuire, anche solo di poco, il disvalore giuridico, morale ed umano dell'inaccettabile, inqualificabile ed ingiustificabile comportamento del SEIFERT, tenuto oltretutto nei confronti di soggetti assolutamente indifesi ed in condizione di cattività.
    Non evidenziandosi pertanto ragioni convincenti per l'irrogazione di un più mite trattamento sanzionatorio deve confermarsi, anche in questo grado di giudizio, il diniego alla concessione delle richieste attenuanti generiche.
    L'integrale conferma dell'impugnata sentenza comporta inoltre per il SEIFERT, imputato appellante, la condanna al pagamento delle ulteriori spese di giustizia nonché di quelle relative all'esercizio dell'azione civile in questo grado, nella sottoindicata misura (basata sulle parcelle prodotte dai difensori):
    • Comune di Bolzano, lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • A.N.E.D.- A.N.P.I., lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • Comunità Ebraica di Merano, lire 5.000.000 (cinquemilioni).
    P.Q.M.
    la Corte, visti gli artt. 592, 603 e 605 c.p.p., 261 c.p.m.p.;
    CONFERMA
    la sentenza emessa dal Tribunale militare di Verona il 24 novembre 2000 nei confronti di SEIFERT Michael, contumace;
    DICHIARA
    irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 disp. att. c.p.p.;
    CONDANNA
    altresì l'imputato al pagamento delle ulteriori spese di giudizio ed al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili nella sottoindicata misura:
    • Comune di Bolzano, lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • A.N.E.D. e A.N.P.I., lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, lire 12.000.000 (dodicimilioni);
    • Comunità Ebraica di Merano, lire 5.000.000 (cinquemilioni).
    Deposito entro quarantacinque giorni.
    Verona, 18 ottobre 2001
    IL CONSIGLIERE ESTENSORE
    Franco Antonelli
    IL PRESIDENTE
    Vito Nicolò Diana

    http://www.deportati.it/approfondime...a_appello.html

  5. #5
    ribelle88
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    Predefinito

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    presso i difensori di fiducia avv. Roberto BUSSINELLO del Foro di Verona ed Avv. Lorenzo BORRE' del Foro di Roma.
    Servono commenti?

  6. #6
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Sentenza della Corte Suprema di Cassazione



    Sentenza n.751/2002
    Udienza Pubblica 08.02.2002
    RG. 011505/2002
    REPUBBLICA ITALIANA
    In Nome del Popolo Italiano
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
    Prima Sezione Penale

    Composto dagli Ill.mi Sigg.:
    Dott. FAZZIOLI Edoardo Presidente

    1. Dott. BARDOVAGNI Paolo Consigliere
    2. Dott. RIGGIO Gianfranco Consigliere
    3. Dott. VANCHERI Angelo Consigliere
    4. Dott. CANZIO Giovanni Consigliere
    Ha pronunciato la seguente
    sentenza
    Sul ricorso proposto da:
    1. SEIFERT Michael, nato il 16.03.1924, avverso la sentenza della Corte Militare di Appello di Verona, in data 18.10.2001.
    Visti gli atti, la sentenza e il procedimento;
    Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI Angelo,
    Udito il Procuratore Generale Militare, in persona del Dott. Roberto Rosin, ti quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
    Uditi, per le parti civili, Paw. Alfredo Loner nell'interesse del Comune di Bolzano, e, per delega dell'aw, Canestrini, nell'interesse dell'Unione Comunità Ebraiche Italiane;
    e l'aw. Gianfranco Maris, nell'interesse dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) e dell'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), i quali hanno concluso come da rispettive comparse, chiedendo il rigetto del ricorso;
    Udito il difensore, aw. Francesco Caroleo Grimaldi, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
    Con sentenza del 18.10.2001 la Corte Militare di Appello - Sezione Distaccata di Verona - confermava in foto la sentenza emessa il 24.11.2000 dal Tribunale Militare della stessa città nei confronti di SEIFERT MICHAEL, il quale era stato dichiarato colpevole del reato di violenza aggravata e continuata, con omicidio, di cui agli arti. 81 cpv., 110, 575, 577 n.3, 61 n.4 C.P., 13 e 185 C.P.M.P., e condannato alla pena dell'ergastolo, oltre al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, per avere cagionato, da solo e in concorso con altri militari, senza necessità e per cause non estranee alla guerra e mentre prestava servizio con il grado di "Gefreiter" delle S.S. presso il campo di concentramento di Bolzano, la morte di undici persone, che si trovavano internate presso il suddetto campo durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania tra il dicembre 1944 e l'aprile 1945, agendo con premeditazione e crudeltà ed adoperando atroci sevizie nei loro confronti, come meglio specificato nei capi di imputazione.
    La Corte suddetta, nel respingere le doglianze dell'appellante - che, non contestando la sua responsabilità nei fatti attribuitigli, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del tribunale militare e lamentato il diniego delle attenuanti generiche - osservava che, apparendo comprovato che egli era un appartenente alle S.S. con il grado di caporale (e quindi facente parte di una formazione integrata nelle forze armate tedesche ed avente indubbia natura di corpo militare) e che l'azione delittuosa ascrittagli era sicuramente da considerare come "non estranea" al conflitto in corso e posta in essere non certo per ragioni di mera persecuzione politica o razziale, non poteva che riaffermarsi la giurisdizione dei tribunali militari; e che, avuto riguardo alla inaudita gravita, disumanità e malvagità che avevano caratterizzato la sua condotta, apparivano del tutto marginali gli aspetti positivi evidenziati dalla difesa ai fini della concessione delle attenuanti generiche, come la sua giovane età al momento dei fatti, il lunghissimo lasso di tempo trascorso senza commettere altri reati, 'avere agito per ordini superiori e la sua attuale età avanzata.
    Respingeva altresì altre eccezioni procedurali non avanzate con l'atto di impugnazione, ma proposte nel corso del giudizio di appello.
    Fra queste, la nullità dell'avviso ex ari. 169, co.3, e.p.p. in quanto redatto in lingua inglese e non, come previsto dall'ari. 63 delle disp. att. c.p.p,, nella lingua ufficiale dello Stato di nascita dell'imputato (nella specie l'Ucraina); la violazione dell'ari 164 c.p.p. per omessa rinnovazione dell'invito ad eleggere domicilio a conclusione di ogni fase processuale; la mancata applicazione dell'amnistia di cui all'art. 2, lett. b) del D.P.R. 4.6.1966 n.332. In ordine a tali eccezioni la Corte territoriale militare osservava rispettivamente:
    1) in ordine alla dedotta nullità per mancata osservanza del terzo comma dell'alt. 169 c.p.p., che l'avviso era stato redatto in una lingua (l'inglese) certamente conosciuta dall'imputato, dal momento che lo stesso risiedeva da oltre 40 anni a Vancouver in Canada;
    2) in ordine alla asserita violazione delFart. 164 c.p.p., che, a differenza di quanto previsto per l'imputato irreperibile, nessuna norma impone la reiterazione dell'avviso ex art. 169, comma 3, c.p.p. a conclusione di ogni fase processuale;
    3) in ordine alla mancata applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 332/66, che il reato per il quale l'imputato era stato condannato non rientrava fra quelli previsti dal suddetto provvedimento di clemenza, sia perché punito con pena superiore ai tre anni, sia perché comunque non rientrante fra quelli qualificati come "speciali" dall'art. 2 del citato D.P.R., che prescrive che deve trattarsi di reati commessi da cittadini che si siano opposti al movimento di liberazione con fini politici o in rapporto di connessione con essi, requisito non rawisabile nel caso in esame.
    Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore, l'imputato, lamentando:
    1) Violazione degli arti. 169, comma 3, c.p.p. e 63 Disp. Att. stesso codice, e conseguente nullità del giudizio, sotto il profilo che l'invito ad eleggere domicilio in Italia, in mancanza di prove della conoscenza della lingua italiana, non avrebbe potuto che essere redatto nella lingua dello Stato di nascita dell'imputato, non ammettendo la disposizione de qua - a differenza della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo, che prescrive che l'avviso deve essere redatto in una lingua conosciuta dall'imputato - l'uso di una lingua diversa, anche se in ipotesi da lui conosciuta, senza dire che, in ogni caso, l'asserita conoscenza da parte sua della lingua inglese era frutto di una semplice presunzione e non poteva considerarsi adeguatamente provata;
    2) Violazione dell'art. 164 c.p.p., sul rilievo che, a differenza da quanto sostenuto dalla corte di merito, la norma predetta non distingue fra le varie ipotesi di elezione di domicilio e l'avviso ex art. 169 va ripetuto in ogni stato e grado del procedimento;
    3) Mancata applicazione dell'amnistia di cui al D.P.R. 332/66, sul rilievo che, diversamente da quanto affermato dalla Corte militare di appello, anche i reati militari commessi tra il 25.7.1943 ed il 2.6.1946 da cittadini stranieri rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 2 del suddetto provvedimento di clemenza, senza distinzione tra reati militari e reati comuni, né è richiesto che gli stessi siano connessi con reati politici;
    4) Mancanza di giurisdizione dei tribunali militari, sul rilievo che nella specie non era rawisabile alcuna connessione tra la violenza posta in essere dall'imputato e lo stato di guerra e relative operazioni belliche, dal momento che l'internamento delle persone, poi uccise nel campo di concentramento, era avvenuto per motivi esclusivamente politici e non per ragioni attinenti ad operazioni di tipo militare, e le azioni criminose poste in essere nel caso in esame erano collegabili a ragioni di persecuzioni politiche e razziali, con la conseguenza che doveva ritenersi mancante la qualificabilità dei fatti come reati militari;
    5) Carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o, in suberdine, di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate.
    Successivamente le parti civili costituite hanno depositato una memoria difensiva, con la quale hanno confutato punto per punto le doglianze del ricorrente, chiedendo il rigetto del gravame.
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    Tutte le doglianze prospettate dalla difesa del Seifert sono prive di fondamento, ragion per cui il ricorso va respinto.
    La nullità prospettata nel primo motivo di gravame, in conseguenza della mancata redazione dell'avviso previsto dal terzo comma dell'ari. 169 c.p.p., nella lingua dello Stato di nascita dell'imputato (Ucraina), secondo quanto prescritto dall'ari. 63 delle Disp. Att. c.p.p., - a prescindere dalla effettiva conoscenza o meno, da parte del Seifert, della lingua inglese (idioma nel quale l'avviso predetto era stato tradotto prima di essergli recapitato), e dalla connessa questione se tale conoscenza possa o meno consentire di superare la proposta eccezione - ha natura di nullità generale di tipo intermedio, secondo quanto previsto dagli arti 178, Ictt. e, c.p.p. e 180 stesso codice. Questa Corte, nella sua massima espressione, si è già espressa in tal senso a proposito delle conseguenze derivanti dalla mancata traduzione nella lingua dell'imputato alloglotta del decreto di citazione a giudizio (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 12 del 31.5.2000, Jakani, che ha richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 10 del 12.1.1993). Si tratta di una nullità di ordine generale ai sensi dell'art 178 c.p.p., lett. C), riferendosi all'assistenza dell'imputato; tuttavia, non integrando omissione della citazione, né assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, non rientra, ai sensi dell'art 179, comma 1, dello stesso codice, tra le nullità assolute e insanabili, ma invece tra quelle che, pur potendo essere rilevate d'ufficio, non sono più suscettibili di rilievo o eccezione - se anteriori al dibattimento - dopo la deliberazione della sentenza di primo grado.
    Tale decisione, che questo Collegio pienamente condivide, anche se specificamente concernente il decreto di citazione a giudizio e non l'invito a eleggere domicilio nel territorio italiano, può essere assunta, stante l'evidente parallelismo con la fattispecie in esame, come risolutiva, negli stessi identici termini, della questione portata all'esame di questa Corte, nel senso che l'omessa traduzione dell'invito a eleggere domicilio nella lingua indicata nell'art. 63 disp. alt. c.p.p. da luogo ad una nullità a carattere intermedio.
    E poiché la surrichiamata eccezione di nullità, afferente alla fase degli atti preliminari, è stata nella specie avanzata per la prima volta con le conclusioni formulate nel giudizio di appello, anziché - come avrebbe dovuto avvenire secondo la specifica disposizione contenuta nell'art. 180 c.p.p. - prima della deliberazione della sentenza di primo grado, pur nel caso in cui se ne voglia ammettere la sussistenza, devesi considerare in ogni caso sanata, per cui la relativa doglianza non può trovare accoglimento.
    2. Non sussiste la dedotta violazione dell'art. 164 c.p.p. -
    Vero è, infatti che la norma predetta non distingue fra le varie ipotesi di elezione di domicilio, ma ciò non comporta affatto che l'invito ex art. 169, comma 3, c.p.p. vada ripetuto in ogni stato e grado del procedimento. La contraria affermazione del ricorrente si basa chiaramente su una erronea interpretazione della norma in esame, che, esprimendosi con la frase "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento", ha inteso significare che la elezione (o la dichiarazione) di domicilio, una volta effettuata, conserva valore in ogni stato e grado del procedimento, e non certo che occorre ripetere l'invito a eleggerlo (o dichiararlo) in ogni fase e grado. Solo nel caso in cui non si abbiano notizie sufficienti circa il luogo di residenza o di dimora all'estero dell'indagato, si deve procedere alla emissione del decreto di irreperibilità, nel qual caso (e solo in tale evenienza) si applicano le disposizioni contenute nell'ari. 160 c.p.p., che prescrivono la ripetizione delle ricerche a conclusione di ogni fase o grado del processo: ipotesi da escludere nella fattispecie in esame, nella quale il domicilio del Seifert in Canada era perfettamente noto sin dalla fase delle indagini preliminari.
    3. L'applicabilità dell'amnistia di cui al D.P.R. 4.6.1996 n. 332 ai militari stranieri è stata esplicitamente esclusa da questa stessa Sezione con la sentenza n. 764 dell'11.3.2002, rie. Priebke, al cui contenuto, che qui deve intendersi ripetuto e trascritto, si fa espresso rinvio, dovendosi condividere pienamente le considerazioni in essa svolte.
    Con tale pronuncia si è spiegato che, pur dovendosi ritenere che l'amnistia concessa con il suddetto provvedimento di clemenza si estende anche ai reati militari (con la sola eccezione di quelli specificamente esclusi dall'art. 5 del suddetto D.P.R.), tuttavia la stessa "riguarda soltanto i cittadini dello Stato italiano e non pure i cittadini stranieri", come l'odierno ricorrente, il quale, quindi, non può invocare l'applicazione della suddetta amnistia.
    4. Chiaramente infondata si appalesa anche l'eccezione concernente il difetto di giurisdizione dei tribunali militari.
    Ed invero - a prescindere dalla considerazione che devesi ritenere principio ormai acquisito che gii appartenenti, come l'imputato, al corpo delle S.S. naziste, vanno indubitabilmente ricompresi nella denominazione di "militari", essendo il suddetto corpo organizzato secondo gli schemi delle formazioni militari al comando tattico dell'esercito tedesco (v. Cass., Sez. I, sent. n. 897 del 10.2.1997, Priebke; Sez. I, sent. n. 898 del 18.2.1997, Hass) - è stato correttamente posto in risalto dalla Corte Militare di Appello che le azioni criminali poste in essere dal Seifert dovevano ritenersi strettamente connesse con lo stato di guerra, all'epoca in atto, e con le relative azioni belliche, a nulla rilevando che fossero eventualmente anche collegabili a motivi di persecuzione politica e razziale.
    Nella fattispecie, riguardante fatti accaduti in un campo di concentramento organizzato militarmente e sorvegliato prevalentemente da militari, la connessione tra lo stato di guerra e la violenza esercitata dall'imputato nei confronti delle persone in esso ristrette si ricava dal diretto collegamento con l'emanazione di ben precisi ordini militari, attinenti in modo specifico ad azioni a pieno titolo inserite nel contesto bellico nel quale il Seifert agiva ed operava, sicché i crimini da lui commessi non possono che essere qualificati come reati "commessi da militari nemici contro le leggi e gli usi della guerra", secondo la previsione di cui all'art. 13 del c.p.m.g., o comunque come reati "commessi per cause non estranee alla guerra" da militari contro privati nemici, secondo quanto stabilito dall'ari. 185 stesso codice.
    Il fatto che le vittime delle efferatezze poste in essere dall'imputato non avessero preso parte ad operazioni militari non comporta affatto, come pretende il ricorrente, il venir meno della giurisdizione militare, in quanto gli elementi che contano, ai fini della sussistenza di tale giurisdizione, sono la qualifica di "militare" del colpevole e la non estraneità alla guerra delle ragioni che lo hanno indotto ad usare violenza contro i civili.
    Va quindi riaffermata la giurisdizione dei tribunali militari.
    5. Per quanto riguarda, infine, la doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche, va tenuto presente che la concessione di tali attenuanti risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravita effettiva del reato ed alla personalità del reo.
    Inoltre, tali attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del giudice, né l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, ma la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi di segno positivo, suscettibili di positivo apprezzamento. Qualora il giudice di merito, nell'ambito del suo potere discrezionale, abbia ritenuto l'imputato immeritevole di tale beneficio e di tale convincimento abbia dato logica e convincente motivazione, il giudizio in tal modo espresso si sottrae ad ogni controllo in sede di legittimità Nella specie il diniego delle suddette attenuanti risulta ampiamente motivato con riguardo alla particolare gravita della condotta criminosa, alla inaudita intensità del dolo, desumibile dalle modalità particolarmente efferate degli omicidi, alla ineguagliabile malvagità e alla spiccata tendenza alla crudeltà, che hanno caratterizzato le azioni dell'imputato, e alla totale mancanza di manifestazioni di resipiscenza; mentre sono state ritenute come aventi peso decisamente inferiore, e quindi subvalenti rispetto alle aggravanti contestate, gli aspetti posti in luce dalla difesa, come l'età avanzata, il tempo trascorso o la asseritamente affievolita capacità delinquenziale. Tale motivazione, in quanto non contrasta affatto né con i canoni della logica né con principi specificamente contenuti in norme giuridiche, non è in alcun modo censurabile in questa sede.
    Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
    Il ricorrente va inoltre condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite Comune di Bolzano, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), spese che si stima equo liquidare, per le prime due, in complessivi € 5.500,00 ciascuna, di cui € 500,00 per spese; e, per le altre, nella complessiva somma di €6.050,00, di cui € 550,00 per spese.
    P.Q.M.
    Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite Comune di Bolzano, Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI), Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti (ANED), che liquida per le prime due in complessivi € 5.500,00 ciascuna, di cui € 500,00 per spese; e, per le altre, nella complessiva somma di € 6.050,00, di cui € 550,00 per spese. Così deciso in Roma, l'8 ottobre 2002
    Il Consigliere Estensore
    Il Presidente

    http://www.difesa.it/GiustiziaMilita...cassazione.htm

  7. #7
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito SEIFERT Michael


  8. #8
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito

    Citazione Originariamente Scritto da ribelle88 Visualizza Messaggio
    Il prossimo 19 agosto una delegazione del Comitato Bortolo Pezzutti consegnera' le cinquemila firme alle autorita' di Bolzano
    Sarebbe un sogno consegnare 5001 firme, con chiaro significato opposto, all'autorità di Bolzano?

  9. #9
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Richiesta intervento al Ministro Affari Esteri

    Atto n. 4-01732

    Pubblicato il 11 aprile 2007
    Seduta n. 138

    PETERLINI - Al Ministro degli affari esteri. -
    Premesso che:
    Michael Seifert, nato a Landau (Ucraina) il 16 marzo 1924 e attualmente residente a Vancouver (Canada), durante la guerra tra l’Italia e la Germania, ha prestato servizio nelle forze armate tedesche, nemiche dello Stato italiano, con il grado di Gefreiter (o Rottenfuhrer) delle SS, equivalente a quello di caporale ed ha svolto, in particolare, le funzioni di addetto alla vigilanza del campo di concentramento di transito (Polizeiliches Durchgangslager) istituito dalle autorità militari tedesche in Bolzano, nel periodo compreso tra dicembre 1944 e aprile 1945;
    agendo da solo e talvolta in concorso con altri militari appartenenti alle SS, in particolare con un altro ucraino-russo, identificato solo con le generalità di Otto Sein, con più azioni esecrabili e senza giustificato motivo, ha cagionato la morte di numerose persone (almeno diciotto) che si trovavano prigioniere nel campo di concentramento di Bolzano, praticando nei loro confronti sevizie e atrocità ed agendo con crudeltà efferata e con premeditazione;
    Michael Seifert, nella notte fra il 31 marzo (Sabato santo) ed il 1° aprile (Pasqua) del 1945, in concorso con Otto Sein, nelle celle d’isolamento del lager di Bolzano, dopo avere inflitto violente bastonate al giovane prigioniero Bortolo Pezzutti, lo uccideva squarciandogli il ventre con un oggetto tagliente;
    il Tribunale militare di Verona, con sentenza emessa in data 24 novembre 2000, ha condannato alla pena dell’ergastolo Michael Seifert, per i reati ascrittigli, tra i quali l’omicidio di Bortolo Pezzutti ed altri,
    si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda avviare contatti con il Governo canadese affinché acconsenta all’estradizione in Italia di Michael Seifert, al fine dell'esecuzione della pena dell’ergastolo, alla quale è stato condannato, confermata anche dalle successive sentenze in appello e in Cassazione, per gli efferati delitti commessi nei confronti di Bortolo Pezzutti e di altre persone nel campo di concentramento di Bolzano.

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdo...g=15&id=262209

  10. #10
    ribelle88
    Ospite

    Predefinito Punire dopo 60 anni sa di rappresaglia di M.Fini

    Il "boia" di Bolzano

    Nei giorni scorsi è stato arrestato in Canada Michael Seifert, meglio conosciuto come "il boia del lager di Bolzano", condannato due anni fa all'ergastolo, in primo e secondo grado, dal Tribunale militare di Verona per undici omicidi, torture, stupri commessi fra il 1944 e il 1945 nella prigione nazista del capoluogo altoatesino. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione.Se si potesse scherzare su queste cose verrebbe da dire che questi nazisti sono di una longevità impressionante, quasi più impressionante dei loro delitti. Ogni momento se ne scova uno. Ma scherzare non si deve e Bruno Vespa ha scritto ieri, su questo giornale, che non si può avere pietà per chi non ne ebbe alcuna. E in effetti ciò che ha fatto Seifert è orrendo.

    Per ore e ore ficcava le dita negli occhi alle sue vittime, schiacciava loro i genitali, le torturava, fino a farle morire. Non eseguiva ordini militari e superiori. Siamo lontani dalla controversa vicenda di Priebke che obbedì a un ordine che veniva direttamente da Berlino (e voglio vedere chi, fra i tanti coraggiosi di oggi, nel 1944 si sarebbe ribellato a un ordine di Adolf Hitler). Seifert agiva per contro proprio e per suo piacere personale. Era un sadico in piena regola.
    La questione qui non è però quella, cattolica, della pietà e del perdono da accordare o meno, ma del tempo. Sono passati 58 anni dai crimini che Seifert commise quando ne aveva venti ed era, per la giustizia civile, minorenne. Non c'è precedente in nessuna società del passato, recente o antichissima, civile o barbara, democratica o no, di condanne e pene eseguite a tanta distanza di tempo. La vicenda più vicina che si può richiamare riguarda Cesare che pretese di far condannare il senatore Rabirio che 35 anni prima aveva assassinato il tribuno della plebe Saturnino. Ma il processo finì nel nulla. Perché i romani non avranno avuto il senso, umidiccio e scivoloso, della pietà, ma avevano quello, più preciso e importante, del diritto. E nel diritto il tempo conta. Non per nulla esiste l'istituto della prescrizione secondo cui un delitto non è più punibile quando è passato un certo numero di anni dai fatti, a seconda della gravità del reato. Perché? Perché anche nel caso di delitti gravissimi si considera che colui che li ha commessi non è più lo stesso se sono passati tanti anni dai fatti e che quindi non avrebbe senso e sarebbe iniquo punirlo. Quando nel 1960 Cheryl Chessman fu giustiziato ("assassinato" come disse Ruggero Orlando alla radio), negli Stati Uniti e in Europa ci si indignò perché nel frattempo Chessman aveva pubblicato dei libri, era diventato uno scrittore, non era più l'uomo che 12 anni prima aveva stuprato e ucciso quattro donne. Seifert, analfabeta, non ha scritto dei libri, ma dopo 57 anni di vita irreprensibile non è più il ragazzo sadico che ha fatto quel che ha fatto. Volerlo mettere a tutti i costi in galera non ha il sapore del diritto ma quello della rappresaglia. E fra diritto e rappresaglia passa esattamente il solco che divide la democrazia dal nazismo, la civiltà dalla barbarie.

    Articolo del Maggio 2002
    http://ilgiorno.quotidiano.net/chan/...6:/2002/05/28:

 

 
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