perché parlate senza sapere le cose?
42/2004
Articolo 92
Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose
ritrovate:
a) al proprietario dell'immobile dove e' avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell'attività di ricerca, ai sensi dell'articolo 89;
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 90.
2. Il proprietario dell'immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 89
ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore
delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo
altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose
ritrovate. In luogo del premio, l'interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta
di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.




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