In realtà non è il grattino. E' il biglietto della macchinetta che segna ore 74 dell'8/01... il signore mi ha messo la multa alle 10:45... nonostante avessi pagato per stare fino alle 20 di sera. Cosa faccio?


In realtà non è il grattino. E' il biglietto della macchinetta che segna ore 74 dell'8/01... il signore mi ha messo la multa alle 10:45... nonostante avessi pagato per stare fino alle 20 di sera. Cosa faccio?


Fai ricorso.


Come faccio?


L'unica multa che presi io in Italia, mi dissero che prima dovevo pagarla e poi fare il ricorso alla prefettura della provincia dove presi la multa (nel mio caso fu prefettura di La Spezia poiché la multa la presi a Lerici).
Il biglietto comunque dovrebbe risolverti la questione, a meno che tu non abbia preso un numero di posteggio per un altro: in quel caso, difficile dimostrare l'errore.




Ricorso al Giudice di Pace...
Al Giudice di Pace dell’Ufficio di………
RICORRE
Il sig. _________, nato a ________ il ______ e residente a _______ cap______ via ________ n.__ tel ________ E-mail ___________
CONTRO (scegliere il proprio caso)
- Il Comune di .......... ,nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Via............n.....
Nel caso di multe elevate dalla Polizia municipale (Vigili Urbani) o dagli ausiliari del traffico.
- Il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale P.le del Viminale – 00184 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Polizia stradale (Polizia di Stato) oppure nel caso di opposizione ad un'ordinanza del Prefetto.
- Il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Palazzo Baracchini – Via XX Settembre 8 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dai Carabinieri.
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 97 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia di Finanza.
- Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede in Via XX Settembre 20/22 – 00187 Roma
Nel caso di multe elevate dalla Guardia Forestale (Polizia ambientale e forestale).
AVVERSO
L'accertamento di violazione dell'art. ......("Codice della Strada") eseguito dai/dalla ..............(vigili urbani, Polizia stradale, Carabinieri, etc) di............ notificato il......, e che si allega in copia
Premesso che (riportare solo le parti che interessano)
- Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe .....( i vigili, la polizia di Stato ecc) contestano le violazioni che avrebbero accertato ...........................(direttamente, tramite telelaser, autovelox, etc.)
- Tale accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente ed effettivo trasgressore, ma e' stato comunicato soltanto in data ......... all'odierno ricorrente, proprietario del veicolo e co-obbligato in solido, con notifica a mezzo posta del relativo verbale (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1)..
- Che i verbalizzanti quindi non hanno provveduto all'identificazione del conducente (attenzione, prima di inserire leggere la nota specifica 1).
- Che non e' stato indicato al ricorrente l'obbligo di comunicare i dati del conducente entro 60 gg nonche' le sanzioni previste in caso di mancato rispetto dello stesso (nota: questo avviso deve essere presente sul verbale solo quando non sia avvenuta la contestazione immediata e siano previste sanzioni accessorie).
- Che i verbalizzanti nell'atto notificato non hanno esplicitato in modo dettagliato le modalita' per ricorrere e in particolare non hanno indicato il Giudice di Pace competente per territorio, considerando le difficolta' che trova l'automobilista ad individuare l'autorita' competente a decidere il ricorso
- Che l'atto di accertamento e' da ritenersi nullo o comunque annullabile in quanto............. (compilare a seconda del proprio caso, si vedano alcuni esempi nella nota specifica 2)
Tutto cio' premesso,
considerato e ritenuto che ogni numero della premessa motiva la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento, sottolineato in diritto che nel caso di specie i verbalizzati non erano esonerati dalla contestazione immediata (si vedano le note specifiche 1 e 3) ne' hanno addotto validi e chiari motivi.
Per quanto sopra
Chiede
All’Illustrissimo Signor Giudice di Pace, PREVIA emissione di Ordinanza di SOSPENSIONE degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie (nota 4) di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato.
Luogo e data
Firma
NOTE
Note generali
- Scegliere solo le voci interessate al proprio caso.
- Il ricorso deve essere presentato entro 60 gg dalla notifica, all’ufficio del giudice di pace del luogo dove il fatto e’ avvenuto, in cinque copie (alcuni uffici ne richiedono quattro o anche meno) e allegando l'originale del verbale (alcuni uffici richiedono una semplice fotocopia). E’ possibile presentare il ricorso anche a mezzo raccomandata a/r. Occorrera’ pero’, in ogni caso, presenziare alle udienze, pena l’archiviazione. Inoltre, il procedimento dovra’ comunque essere registrato.
- E’ possibile presentare il ricorso, oltre che nei casi di specie, anche avverso l’ordinanza ingiunzione prefettizia. Sia in caso di rigetto nel merito, che per contestare il mancato rispetto dei termini di emissione del ricorso da parte del Prefetto (180 giorni se spedito ai vigili che poi lo hanno inoltrato al Prefetto; 210 gg se spedito al Prefetto direttamente) e di notifica susseguente dell’ordinanza –150 gg.
- La predetta bozza puo’ essere utilizzata come modello anche in caso di ricorso al Prefetto, nel caso in cui sia impossibile gestire un procedimento di persona. Il ricorso al Prefetto lo consigliamo solo nei casi di manifesta ovvieta’ del vizio.
- E’ possibile presentare ricorso al giudice di pace anche avverso una cartella esattoriale (atto successivo all’emissione del verbale, ma solo ed esclusivamente in caso di vizi formali, relativi sia all’emissione della cartella stessa che alla notifica del precedente verbale; se non vi fossero irregolarita’, non e’ invece possibile opporsi nel merito, avendo omesso la contestazione del verbale). In questo caso, in luogo di “verbale” occorrera’ ovviamente parlare di “cartella”, e si deve presentare entro 30 giorni dalla notifica.
Note specifiche
nota 1
Inserire queste frasi solo nei casi in cui sia accertato, per l'infrazione contestata, che non vi siano deroghe all'obbligo di fermo. Verificare quindi che l'accertamento sia avvenuto su una strada che il Prefetto non abbia indicato come una di quelle ove il fermo non e' obbligatorio (art. 4 legge 168/2002) e che non si sia in uno dei casi per i quali il codice della strada prevede che il fermo non e' necessario (art.201 comma 1 bis e suo regolamento: autovelox, photored, eccessiva velocita', sorpasso in curva, etc.).
Nota 2
Inserire tutti i possibili motivi di nullita', ad esempio:
- trascrizione errata dei dati anagrafici degli obbligati (conducente e/o proprietario) o del veicolo (targa, tipo).
- mancanza della norma violata e della relativa sanzione od errore sulle stesse.
- mancanza dei dati di chi ha accertato la contravvenzione (agente) o verbale non firmato. Attenzione, pero', se il verbale e' redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati la "firma autografa" e' sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile (sentenze di cassazione 1923/99, 4567/99, 6065/05 e 21045/06 nonche' circolare del Ministero dell'interno del 25/8/2000)
- mancanza del giorno, dell'ora o del luogo dell'infrazione od errore su tali dati.
- mancata esposizione dei fatti.
- errore nella lettura della targa e/o mancanza di corrispondenza col tipo e caratteristiche dell'auto
- invio verbale dopo 150 giorni dall’identificazione del trasgressore (per i dettagli si veda la scheda pratica indicata in testa al modulo).
- assenza di indicazioni circa l'infrazione commessa (es. cartello di divieto di sosta, cartello limite di velocita' e suo posizionamento e relativo cartello di fine limitazione o prescrizione –tenendo presente che ci sono circolari ministeriali che consentono un piu’ ampio margine per gli avvisi; ad esempio e’ ritenuto sufficiente che vi siano avvisi anche radiofonici).
- mancanza del segnale.
- omissione dell’indicazione della relativa ordinanza (si veda l'art. 45 codice della strada e suo regolamento)
- fatto svoltosi diversamente da come descritto dai verbalizzanti (solo in caso sia possibile sostenere l’errore od il falso da parte degli agenti, con PROVE CERTE ED INCONFUTABILI).
- non e' indicata l'altezza del km e il luogo preciso della commessa violazione.
- mancata e inadeguata indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art 201 comma 1 e 1bis.).
- mancata segnalazione dell'autovelox -o del telelaser- ai sensi di quanto previsto dal d.l. 117/07 convertito nella legge 160/07 (segnalazione con segnali stradali temporanei o permanenti, segnali luminosi a messaggio variabile oppure dispositivi di segnalazione luminosa installati su veicoli). Quando possibile la cosa va dimostrata, con testimoni o documentazione.
Nota 3
Salvo il caso in cui non vi fosse un decreto prefettizio che espressamente consentiva l’omissione del fermo, e ricordando che ci sono circolari e sentenze che espressamente ritengono legittima l’omissione del fermo immediato in tutti quei casi in cui non sia ritenuto possibile effettuarlo in piena sicurezza; inoltre, si ricorda l’esclusione dal fermo immediato per i casi individuati dal codice della strada dall'art. 201 e suo regolamento.
Nota 4
Indicare qui tutte le eventuali sanzioni accessorie applicate, ovvero i provvedimenti sulla patente (decurtazione punti, sospensione, etc.), sull'auto o sui suoi documenti.
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intanto comincia ad andare dai vigili di zona e fatti spiegare cosa devi fare...
Dopo che ti avranno fatto una capa tanta di cazzate, vai da Blob e fa' causa al comune er 1.000.000 di € per danni esistenziali...
Non per i tuoi.. ma per quelli che stai provocando a noi...
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E che è quella robbbbba li
Lo spaventate se postate cose del genere
Fammi sapere cosa ti dicono al numerino