



Legge Costituzionale sulle incompatibilità del Presidente di POL
Art.1
L’articolo 8 della Costituzione di POL è sostituito dal seguente:
“II Presidente di Pol è eletto per sei mesi a suffragio universale diretto da tutti i forumisti aventi diritto. Possono essere eletti presidente i Forumisti che abbiano al loro attivo almeno 1000 messaggi postati. La carica di Presidente di POL è incompatibile con altre cariche istituzionali, la violazione di tale disposizione comporta la decadenza dalla carica di Presidente di POL. Il Presidente di POl ha venti giorni di tempo per optare, se non esprime alcuna opzione decade dalle altre cariche eventualmente ricoperte. Non può essere rimosso dal suo incarico tranne che per gravi violazioni della presente Costituzione: a giudicare sulla Costituzionalità delle azioni del Presidente di POL saranno la Corte Suprema ed il Presidente del Congresso riuniti in seduta comune (con apertura di specifico 3d denominato Alta Corte di Giustizia e con decisione entro 3 giorni dalla apertura del 3d, pena decadimento della accusa).Qualora sia riconosciuto colpevole di violazione della Costituzione, il Presidente dovrà dimettersi.
In caso di sospensione del Presidente da parte dell'amministrazione del sito la Presidenza passa di diritto e senza alcun cambiamento al Vicepresidente, che diventa Presidente a tutti gli effetti fino al ritorno del Presidente.
In caso di vacanza della Vicepresidenza al momento della rimozione del Presidente le funzioni del presidente sono assunte dal Congresso stesso con decisioni a maggioranza dei 2/3 dei congressisti.”
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