I deputati interessati a presentare il presente DDL sono invitati: ad avanzare proposte di eventuali modifiche al DDL; a manifestare il loro sostegno al DDL; a presentare il DDL quando raggiunti i requisiti di cui all'art. 70 (sei deputati firmatari).
DDL di modifica costituzionale: "Riforma dell'elezione dei magistrati e dell'avvocatura"
Art. 1
L'art. 51 della Costituzione è modificato nel modo seguente:
I membri della Corte Costituzionale, l’Avvocato Generale e il suo sostituto vengono eletti tra i forumisti che abbiano all’attivo almeno 500 messaggi, attraverso il voto della Camera a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Il Presidente di Politicainrete individua la data di convocazione della Camera per la loro elezione non prima e non oltre quindici giorni al raggiungimento della soglia di metà legislatura. La pubblica nella Gazzetta Ufficiale di Politicainrete.net entro trenta giorni dalla data del suo insediamento.
Se al quindicesimo giorno prima della scadenza è aperta una seduta che non lo comprenda, l'ordine del giorno dell'elezione del Giudice o dell'Avvocato è inserito di diritto. L'ordine del giorno dell'elezione di un Giudice o dell'Avvocato determina la convocazione permanente e di diritto della seduta fino alla sua elezione.
Nel caso in cui uno o più Giudici o l'Avvocato cessassero dalla carica in maniera anticipata si procederà allo loro sostituzione entro sette giorni dalla cessazione dell’incarico negli stessi modi sopra indicati. Il sostituto decade solidalmente con l'Avvocato generale.
Art. 2
L'art. 52 viene modificato eliminando il comma seguente:
"In sostituzione del magistrato decaduto viene cooptato il primo tra i candidati non eletti."




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