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Discussione: Uaar - Sbattezzo

  1. #1
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    Predefinito Uaar - Sbattezzo

    CAMPAGNA DI SBATTEZZO


    Il più importante riconoscimento giuridico ottenuto dall’UAAR.

    In risposta all’arroganza delle gerarchie ecclesiastiche, abituate a millantare cifre fantasiose sul numero dei proprî fedeli basate sui battesimi, l’UAAR ha sensibilizzato i proprî soci a chiedere alle parrocchie la cancellazione del proprio nome dai registri dei battezzati.

    L’indisponibilità dimostrata dal clero cattolico ad accogliere questa richiesta ha spinto l’UAAR a presentare un’istanza al Garante per la tutela della privacy: quest’ultimo, nel settembre 1999, si è pronunciato sull’argomento riconoscendo il diritto di ogni cittadino a veder annotata la propria volontà di non essere più considerato un fedele della Chiesa cattolica. Il 21 novembre 2002 la Conferenza Episcopale Italiana, riunita in seduta plenaria, ha preso ufficialmente atto della legittimità delle richieste di cancellazione degli effetti civili del battesimo formulate dai soci UAAR.

    Da allora, migliaia di cittadini italiani si sono “sbattezzati”, anche se nel frattempo l’obiettivo “statistico” è venuto meno (le cifre diffuse sui battesimi sono comunque non vere).

    Il timore di subìre pratiche religiose quando non si hanno più le forze per impedirle; la spinta a uscire da un’organizzazione sempre meno religiosa e sempre più politicizzata, mandandole un segnale molto forte; la volontà di non essere più considerato, da un punto di vista legale, subordinato alle gerarchie ecclesiastiche; la scelta di essere coerenti fino in fondo; l’orgoglio di rivendicare la propria identità atea: tutte queste motivazioni hanno creato un vero e proprio fenomeno di costume, che ha attirato l’attenzione di diversi media.


  2. #2
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    CHE COS’È IL BATTESIMO


    Stando al catechismo della Chiesa cattolica, il battesimo è il mezzo «mediante il quale ci si libera dal peccato e, rigenerati come figli di Dio, si diventa membra di Cristo, ci si incorpora alla Chiesa e resi partecipi della sua missione». Come un bambino di pochi giorni possa essere reso partecipe della missione della Chiesa resta, ovviamente, un mistero della fede.

    Va ricordato che il battesimo è un rito largamente estraneo alla narrazione evangelica: gli unici passi espliciti (Mt. 28,19, Mc 16,15) sono spesso considerati dagli studiosi come un’aggiunta posteriore; i passi di Gv. 3,22-26 sono contraddetti da Gv. 4,1. Gesù, pur battezzato da Giovanni, stando al Nuovo Testamento personalmente non battezzò mai nessuno, né tanto meno risulta siano mai stati battezzati gli apostoli.

  3. #3
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    IL PEDOBATTESIMO

    Gesù decise di farsi battezzare solo quando ebbe compiuto trent’anni. Anche agli albori della cristianità il battesimo veniva impartito agli adulti, e solo dopo un congruo periodo di catecumenato. Anzi, molti fedeli rimandavano addirittura il battesimo fin quasi in punto di morte, per presentarsi “puri” nell’aldilà.

    Successivamente, con l’affermarsi della nuova religione, il rito venne gradatamente anticipato agli infanti (di qui il nome di “pedobattesimo”), anche in seguito all’elaborazione teologica del peccato originale, tuttora in vigore. Ancora oggi, infatti, la Chiesa ritiene che i bambini «nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale» e hanno bisogno del battesimo «per essere liberati dal regno delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio» (dal Catechismo della Chiesa cattolica, n. 1250).

    Se un neonato non ha la potestà legale di stipulare alcun atto, non si capisce a maggior ragione perché debba compiere, dopo pochi giorni di vita, una scelta che potrebbe pregiudicarne - da un punto di vista religioso - l’accesso al paradiso. La palese assurdità della circostanza ha spinto la maggior parte delle Chiese a istituire la cresima, o confermazione in età adulta della “presunta” volontà del neonato di farne parte. La Chiesa cattolica ha tuttavia, anche in questo caso, giocato d’astuzia, anticipando progressivamente l’età della cresima, che oggi viene somministrata anche a dieci anni.

  4. #4
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    IL BATTESIMO COME ADESIONE ALLA CHIESA CATTOLICA


    La Chiesa cattolica, nel corso della sua storia, ha spesso abusato del battesimo per ottenere “conversioni forzate”, soprattutto nei confronti degli ebrei.
    Ancora oggi il codice di diritto canonico, al canone 868, stabilisce questa assurda norma: «il bambino di genitori cattolici e persino di non cattolici, in pericolo di morte è battezzato lecitamente anche contro la volontà dei genitori»! Qualora si verificasse, i genitori dello sfortunato bambino potrebbero denunciare il battezzante per violazione dell’art. 30 della Costituzione.


    Ricordiamo che tale articolo stabilisce che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i propri figli». Attenzione, però: “istruire” non significa affatto “imporre”. Insegnare ai proprî figli la verità della religione cattolica non deve quindi avere come automatica conseguenza l’adesione vita natural durante alla Chiesa cattolica, così come insegnare ai proprî figli il gioco degli scacchi non deve comportare l’iscrizione vita natural durante al club degli scacchi. Questo infatti comporta il battesimo: il canone 96 del Codice di diritto canonico stabilisce infatti che «mediante il battesimo l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e i diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta». E questa condizione assume valore anche per la legge italiana…


    La sentenza della Corte Costituzionale n. 239/84 ha invece stabilito che l’adesione a una qualsiasi comunità religiosa debba essere basata sulla volontà della persona: difficile, a nostro avviso, rintracciare tale volontà in un bambino di pochi giorni.

    Infine, secondo la legge 196/2003, l’appartenenza religiosa è considerata un dato sensibile, esattamente come l’appartenenza sindacale e politica, la vita sessuale e la salute dell’individuoInfine. Non si capisce pertanto perché, se la legge impedisce ai genitori di iscrivere i propri figli a un sindacato, a un partito politico, a un’associazione gay, non debba conseguentemente impedire l’adesione a un’organizzazione religiosa.

  5. #5
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    L’APOSTASIA

    Lo “sbattezzo”, visto dalla parte della Chiesa, si chiama apostasìa. Esistono tuttavia delle differenze: l’apostasia, stando al Codice di diritto canonico, è «il ripudio totale della fede cristiana» (can. 751), e non ha bisogno di essere formalizzato; lo “sbattezzo”, invece, è proprio la formalizzazione, in ottemperanza alla legge italiana, dell’abbandono della Chiesa cattolica.

    Ne consegue che, per la Chiesa cattolica, chi si proclama ateo e agnostico, anche se non si “sbattezza”, è da considerarsi un’apostata, e pertanto soggetto alla scomunica latae sententiae (can. 1364), un tipo di provvedimento canonico che si applica automaticamente, anche se la Chiesa non è al corrente del “delitto” commesso (lo stesso provvedimento comminato dal codice, per esempio, alla fattispecie di aborto volontario).

  6. #6
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    PERCHÉ CANCELLARE GLI EFFETTI DEL BATTESIMO?

    Non certo per fare un contro-rito vendicativo: nessuna associazione laica lo riterrebbe una cosa seria.

    Ci sono invece motivazioni ben più importanti per “sbattezzarsi”:

    * per coerenza: se non si è più cattolici non v’è alcuna ragione per essere considerati ancora tali da chi non si ritiene più degni della propria stima;

    * per mandare un chiaro segnale a tutti i livelli della gerarchia ecclesiastica;

    * per una questione di democrazia: troppo spesso il clero cattolico, convinto di rivolgersi a tutta la popolazione della propria parrocchia, “invade” la vita altrui (pensiamo alle benedizioni natalizie o, più banalmente, al rumore prodotto dalle campane). Si crea così una sorta di “condizionamento ambientale” e si diffonde la convinzione che bisogna battezzare, cresimare, confessarsi e sposarsi in chiesa per non essere discriminati all’interno della propria comunità. Abbattere questo muro, rivendicando con orgoglio la propria identità di ateo o agnostico, è una battaglia essenziale per vivere in una società veramente libera e laica.

    * per la voglia di far crescere il numero degli “sbattezzati”, contrapponendolo alla rivendicazione cattolica di rappresentare il 97% della popolazione italiana;

    * perché si fa parte di gruppi “maltrattati” dalla Chiesa cattolica: gay, donne, conviventi, ricercatori…

    * per rivendicare la propria identità nei passaggi importanti della propria vita. Non essere più cattolici comporta l’esclusione dai sacramenti, l’esclusione dall’incarico di padrino per battesimo e cresima, la necessità di una licenza per l’ammissione al matrimonio (misto), la privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di ripensamento da parte dell’interessato. Significa quindi non dover sottostare alle richieste del proprio futuro coniuge di voler soddisfare la parentela con un rito in chiesa, non vedersi rifilare un’estrema unzione (magari mentre si è immobilizzati), e avere la relativa sicurezza che i propri eredi non effettueranno una cerimonia funebre in contrasto con i propri orientamenti.

    * il catechismo della Chiesa cattolica ricorda (nn. 1267 e 1269) che il battesimo «incorpora alla Chiesa» e «il battezzato non appartiene più a se stesso […] perciò è chiamato […] a essere “obbediente” e “sottomesso” ai capi della Chiesa». Qualora non lo siano, le autorità ecclesiastiche sono giuridicamente autorizzate a “richiamare” pubblicamente il battezzato. Nel 1958 il vescovo di Prato definì “pubblici peccatori e concubini” una coppia di battezzati sposatasi civilmente. La coppia subì gravi danni economici, intentò una causa al vescovo e la perse: essendo ancora formalmente cattolici, continuavano infatti a essere sottoposti all’autorità ecclesiastica. Ogni prelato può dunque tranquillamente permettersi esternazioni denigratorie nei confronti dei battezzati: perché rischiare?

    * perfino per un vantaggio economico: se si è battezzati e capita di dover lavorare, anche saltuariamente, in Paesi come la Germania o l’Austria, si finisce per essere tassati per la propria appartenenza alla Chiesa cattolica, e in modo assai salato (anche 60 euro al mese su uno stipendio di 2.000 euro…).

    Ma tante altre ancora possono essere le motivazioni: non c’è certo bisogno di ricevere suggerimenti da parte dell’UAAR!

  7. #7
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    L’ASSOCIAZIONE PER LO SBATTEZZO

    L’Associazione per lo Sbattezzo nacque negli anni ’80 proprio su queste tematiche. Suo il merito di aver sollevato il problema in Italia: attraverso questa associazione sono partite le prime lettere con le richieste di cancellazione dal registro dei battezzati. Il modulo che presenta sul suo sito, tuttavia, è privo di valore giuridico, non facendo riferimento ad alcuna legge dello Stato italiano. Oggi la parola “sbattezzo” è entrata a far parte dei dizionari.

    p.s

    CHI SI SBATTEZZA TOGLIE SE STESSO DALLE "AZIONI", COME AZIONE, CHE LA CHIESA CATTOLICA S.P.A DETIENE, INFATTI, LA CHIESA CATTOLICA S.P.A ATTENENDOSI AL LIBRO DEI BATTESIMI, PUO' DICHIARARE CHE IN ITALIA CI SIANO IL 97% DI CATTOLICI, PERCHE' IL 97% DEGLI ITALIANI SONO BATTEZZATI, E DI CONSEGUENZA PUO' INFLUIRE MAGGIORMENTE SULLA SOCIETA' ITALIANA.
    BASTI PENSARE CHE IN PAESI COME LA FRANCIA, SOLO CIRCA IL 40% DELLE PERSONE SONO BATTEZZATE, E NELLA CATTOLICA SPAGNA SONO MOLTI MENO.

  8. #8
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    L’INIZIATIVA GIURIDICA DELL’UAAR


    Nel 1995 l’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti ha avviato una campagna per la “bonifica statistica” dei battezzati. Dopo aver verificato le risposte fumose ed evasive alle richieste di cancellazione ricevute dai parroci (le poche volte che costoro si degnavano di rispondere), ha preferito spostare il confronto in sede giudiziaria.

    Attraverso un socio individuato ad hoc, ha così intrapreso un ricorso al Garante per la protezione dei dati personali (Stefano Rodotà), chiedendo di intervenire nei confronti delle parrocchie refrattarie alla cancellazione del battesimo.

  9. #9
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    IL SUCCESSO DELL’INIZIATIVA GIURIDICA UAAR


    Il 13 settembre 1999 il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sul ricorso del socio UAAR.

    Secondo il provvedimento del Garante non si può cancellare il battesimo, in quanto esso documenta un episodio effettivamente avvenuto: inoltre, anche in questo caso, la doppia ragione sociale di Stato estero e di ente religioso permette alla Chiesa di usufruire di privilegî che altre confessioni non hanno.


    È però possibile, per chiunque lo desideri, far annotare la propria volontà di non appartenere più alla Chiesa cattolica. Si tratta di un riconoscimento importante, con il quale per la prima volta la giurisprudenza italiana ha stabilito una procedura per l’ottenimento di un elementare diritto civile, quello di non essere più considerati “figli della chiesa”.

    Lo sconcerto cattolico deve essere stato notevole, se persino un esponente considerato “illuminato” come don Zega, dalla prima pagina della Stampa del 29 settembre 1999, riusciva a confondere UAAR e Associazione per lo Sbattezzo, cercando poi di buttare tutta la vicenda sul goliardico.

    Come conseguenza pratica, però, l’iniziativa dell’UAAR ha costretto la Conferenza Episcopale Italiana a emanare già il 20 ottobre 1999 un Decreto Generale sull’argomento.

    L’UAAR, incassato il parziale successo, ha comunque deciso di ricorrere al tribunale di Padova, che con il decreto del 29 maggio 2000 ha in sostanza confermato quanto statuito dal Garante, sancendo tuttavia che «è lo Stato che si riserva il potere di verificare se sussistano i presupposti per escludere il proprio intervento con riguardo agli atti dell’autorità ecclesiastica».

    Nel novembre 2002 la Conferenza dei vescovi italiani, riunita in assemblea plenaria, ha dovuto confermare la legittimità delle richieste formulate col modulo UAAR.

    L’iniziativa è proseguita negli anni successivi, con lo scopo di allargare questo diritto all’intera popolazione italiana. Nel 2002 è stato presentato e accolto il primo ricorso al Garante contro una parrocchia inadempiente, e nel 2003 è stato presentato e accolto il ricorso al Garante contro la pretesa del Vicariato di Roma di chiedere al richiedente di presentarsi presso i suoi uffici «per dimostrare e controfirmare la sua richiesta in modo inequivoco».

    Infine, nel settembre 2006, un nuovo provvedimento del Garante ha permesso a tutti coloro che non conoscono la parrocchia di battesimo (o che sono stati battezzati all’estero) di annotare le proprie volontà di non far più parte della Chiesa cattolica sull’atto di cresima. Il caso ha voluto che il primo vescovo “costretto” ad autorizzare una simile annotazione sia stato il cardinal Camillo Ruini (anche se la prima in assoluto risale al febbraio 2006).


    Ma la campagna continua: resta ancora da allargare tale diritto a chi non sa dove è stato battezzato, e non è mai stato comunicato o cresimato.

  10. #10
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    COSA BISOGNA FARE PER NON ESSERE CONSIDERATI PIÙ CATTOLICI?


    * Chi conosce la parrocchia presso la quale si è stati battezzati deve semplicemente scrivere una lettera al parroco con la quale si chiede che sia annotata la propria volontà di non far più parte della Chiesa cattolica. La lettera deve essere inviata per raccomandata a.r. allegando la fotocopia del documento d’identità. Non è necessario fornire alcuna motivazione. Disponiamo di una lettera modello, scaricabile in formato *.RTF (e modificabile a piacimento secondo le proprie esigenze); ne è altresì disponibile una versione in formato *.PDF. Se non si è subita né la prima comunione né la cresima, inoltre, si può provare a inviare alla parrocchia un modulo (*.RTF; *.PDF), recentemente sperimentato con successo, contenente la richiesta di prendere nota che non si è mai stati cattolici.

    * Se non si conosce la parrocchia, la prima strada è quella di fare una ricerca sul portale parrocchie.it: qualora vi fossero dubbi tra più parrocchie si può provare a chiedere un aiuto a soslaicita@uaar.it.

    * Qualora l’esito fosse infruttuoso bisogna inviare una richiesta al parroco dove è stata impartita la prima comunione (a partire dal 1984) o la cresima, chiedendogli di provvedere all’annotazione della richiesta sui documenti che attestano la somministrazione di questi sacramenti.

    * In alternativa, se ci si è sposati con il rito concordatario, si può anche inviare una richiesta alla parrocchia delle nozze, chiedendo di conoscere la parrocchia di battesimo.

    * “Sbattezzarsi” è rapido e semplice. Nel caso, piuttosto raro, che vengano frapposti degli ostacoli, consigliamo di consultare le FAQ (anche in formato RTF), che contengono le risposte alle domande più ricorrenti sull’argomento: qualora i dubbi persistano, potete inviare un messaggio a soslaicita@uaar.it per ottenere una consulenza sull’argomento. Ricordiamo che - in mancanza di risposta da parte della parrocchia - è possibile presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali. Tutti i ricorsi presentati finora si sono conclusi con esito positivo.

 

 
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