





Ma tu, fai finta d'essere stronzo apposta; o sei davvero inconsapevole d'esserlo?
Cioè: tu CONTINUI a mandare a Palazzo Chigi uno che non fa ALTRO che ingegnarsi nel raffazzonare leggi che SISTEMATICAMENTE vengono dichiarate incostituzionale e che, "da giorni", sai che sarebbero state dichiarate tali; e mi viene a "ronfare" dopo che, "da giorni", scrivi l'ESATTO contrario di quello su cui oggi "ronfi"?
Ma che GRAN cazzi ...![]()


ah bello... modera i termini...
non posso credere che tu dica che da giorni scrivo l'esatto contrario di quello su cui ronfo...
mi fai cadere e braccia...
sto da giorni cercando di farti riflettere chiedendoti perché il csm su casi assoltamente simili ha assunto due delibere diametralmente opposte ed antitetiche:
visto che la circolare maddalena ha raccolto il parere favorevole del csm, se per l'altra questione della norma sospendi processi verrà adottato un parere diametralmente opposto, a rigor di logica, che significa? che lo scontato parere sarebbe stato negativo...
tutto il mio ragionamento si fondava sul risaputo presupposto che il csm avrebbe dato parere negativo... (sinceramente non ci voleva un grosso sforzo intellettivo per capirlo...)
nello specifico, riguardo quella che tu definisci "dichiarazione" di incostituzionalità, ti faccio notare che il csm non ha dichiarato un bel nulla semplicemente perché nulla può dichiarare, ha autonomamente fornito un parere vincolante... per nessuno
il parere del csm - non dovuto e non richiesto - è il parere di una "parte", anzi, della parte interessata dalla norma in questione, non di un organo terzo chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità di una norma...
chi ha il compito ed il potere di dichiarare una norma incostituzionale è solo ed unicamente la corte costituzionale quando investita della questione...
il parere del csm non è vincolante né per il parlamento, che a meno di clamorose sorprese (figlie di accordi sul nuovo "lodo schifani") approverà la norma così com'è, né per il presidente che valuterà autonomamente la costituzionalità della norma e se controfirmarla...
sveglia mrb., ti vedo un po' disattento...


La circolare Maddalena dice TUTT'ALTRO.
Dice che, SULLA BASE del disastramento dell'organizzazione giudiziaria perpetrata dagli impuniti a mezzo leggi impunitarie, si raccomanda di dare PRIORITA' ai processi che NON SONO GIA' STATI FALCIDIATI da dette leggi impunitarie; senza sospensioni, solo di determinare una scala di priorità.
Per il resto:
"Senza intercettazioni non saremmo mai riusciti a catturare nè Riina, nè Provenzano, nè Lo Piccolo, nè Brusca, insomma tutti i latitanti più di spicco.
I risultati più importanti nella lotta alla mafia si sono conseguiti con la cattura dei latitanti e le intercettazioni sono state fondamentali".
(Antonio Ingroia, pm antimafia di Palermo)
QUI


non mi soffermo sul merito della legittimità per un "pg qualsiasi" di invitare a non applicare la legge rispetto al pieno potere del parlamento di emanare leggi (anche eventualmente dichiarate incostituzionali; la Corte Costituzionale - non il csm - esiste per questo), né sul merito della sospensione che è certamente preferibile all'abbandono della azione penale...
ma, visto che sei qui ad insegnarci () cosa dice la circolare maddalena, perché non dici quali sarebbero le "leggi impunitarie" (e, di riflesso, chi sarebbero gli "impuniti") che hanno determinato il pg maddalena all'emanazione della circolare?
così, invece di rimestare nel torbido, riuscirai forse a fare un po' di chiarezza anche per chi non è a conoscenza delle "leggi impunitarie" cui fai riferimento...
sai com'é? dalle tue parole si potrebbe fraintendere ed immaginare leggi ed impuniti sbagliati...






Dette circolari indicano una sequenza di priorità partendo da ipotesi di reato più gravi in cui l’applicazione dell’indulto è esclusa ex lege, seguite da altre ipotesi di reato in cui l’indulto è applicabile ma è comunque opportuna la rapida definizione del procedimento per le ragioni ivi elencate (a titolo di esempio, specifico interesse della persona offesa o possibilità di procedere a confische del corpo del reato), per concludere con ipotesi di reato residualmente meno gravi che si stabilisce verranno trattate per ultime. Tale sequenza, lungi dall’escludere in radice la definizione secondo giustizia di ogni procedimento o processo alla luce del principio di obbligatorietà dell’azione penale, dà corpo e sostanza ai richiesti criteri di priorità che necessariamente tengono conto delle scarse risorse disponibili, come riconosciuto dalla su richiamata risoluzione consiliare.
http://www.unicost.it/index.php?opti...=381&Itemid=51
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