Da G.U di POL
LA COMMISSIONE ELETTORALE
1. La Commissione Elettorale è un organo composto dal Presidente della Corte Costituzionale , dal Presidente del Congresso e da tre congressisti scelti dal Presidente del Congresso nei gruppi maggiori di maggioranza e opposizione dopo aver consultato i rispettivi capogruppo.
2. Il Presidente della Corte Costituzionale assume il ruolo di Presidente della Commissione Elettorale.
3. La Commissione elettorale è intesa come commissione straordinaria. La Commissione si insedia entro 24 ore dal momento dell'indizione delle Elezioni.
4. La Commissione Elettorale ha il compito di vigilare su tutto il procedimento Elettorale e in paricolare:
a) Presentazione liste elettorali e candidature , con il compito di vigilare su tutto il procedimento e accogliere o rigettare le candidature e le liste seguendo la normativa vigente in materia.
b)
Il Presidente della commissione provvederà all'apertura di apposito thread dove sarà possibile , da parte dei forumisti , chiedere spiegazioni in merito al procedimento di presentazione delle liste e dei candidati. Sul thread stesso la commissione potrà aggiornare la comunità in merito alle liste e ai candidati regolari e/o chiedere eventuali provvedimenti che vadano a sanare eventuali lacune nella presentazione delle liste stesse.
c) La Commissione Elettorale vigila sulla Campagna Elettorale. La Commissione elettorale è tenuta alla segnalazione all'amministrazione o alla moderazione di thread o post contenenti propaganda elettorale e pubblicati fuori dai tempi stabili per la campagna elettorale stessa , dalla normativa vigente. I forumisti potranno inoltrare ai Commissari , privatamente, segnalazioni di tali violazioni e la Commissione ha l'obbligo di intervenire per verificare la sussistenza di tali violazioni ed eventualmente chiedere pubblicamente e privatamente l'intervento dell'Amministrazione e/o della Moderazione.
d) La commissione elettorale vigila , attraverso apposito thread aperto dalla Presidenza della commissione stessa , sul procedimento di voto per tutti i 5 giorni di votazioni. La Commissione è tenuta ad un'opera di supporto nei confronti dell'Amministrazione. La commissione dovrà segnalare , nell'apposito thread , voti nulli , non validi , annullabili o dubbi. La Commissione a fine votazione invierà all'Amministrazione un rapporto dettagliato del thread in questione al fine di favorire lo scrutinio e prevenire eventuali errori umani nello spoglio.
e) Successivamente alla pubblicazione dei risultati ufficiali da parte dell'Amministrazione , la Commissione Elettorale è tenuta a rendere pubblica , in base ai risultati ufficiali , la suddivisione dei seggi nel Congresso di Politica Online e proclamare gli eletti delle varie liste elettorali.
5. La Commissione Elettorale è automaticamente sciolta al momento della convocazione della prima seduta congressuale successiva alle elezioni.
Disposizione Transitoria
1) Nessuna parte di questa legge intende contraddire disposizioni costituzionali ne può essere letta in tal senso , la parte in rosso del comma 4 punto A , che entrerà in vigore solamente con la vigenza della nuova costituzione di Pol.