
Originariamente Scritto da
c@scista
[Con tutto il rispetto non condivido assolutamente la tesi di Ronnie: la sola cosa che conta è cio' che dice testualmente la legge non le intenzioni soggettiive che avevano i legislatori ne tantomeno il dibattito che ci fu in Commissione sulla vecchia Costirtuzione.
L'articolo 36 della Vecchia costituzione dice testulmente solo che il giudice non puo essere eltto non che non puo' candidarsi per cui la Commmisssione elttorale deve interpretare nell'unico senso corretto: elggibilità no candidabilità si
C@scista ti sfido a rispondere a questo post.
1- la corte costituzionale E la corte suprema di politicaonline in svariate precedenti sentenze HANNO accettato (basta leggerne i lavori) come principio generale del diritto la dizione che ho su citato: "E' principio generale del diritto che la legge si interpreta secondo il senso proprio delle parole nella connessione di esse e l'intenzione del legislatore."
2- la stessa dizione regola l'interpretazione della legge nell'ordinamento Italiano, articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale preliminari al codice civile:
Art. 12 Interpretazione della legge
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
3- la stessa regola si applica all'ordinamento della Chiesa Cattolica Romana:
CIC canon 16 § 2, ("Interpretatio authentica per modum legis exhibita eandem vim habet ac lex ipsa et promulgari debet; si verba legis in se certa declaret tantum, valet retrorsum; si legem coarctet vel extendataut dubiam explicet, non retrotrahitur.").
4- la nuova costituzione di POL esplicita questo principio generale del diritto riconosciuto da secoli in modo più chiaro:
Articolo 47 Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
tu affermi di credere (e ricordati che te lo ripeterò da ora in avanti in qualsiasi causa farai l'avvocato se affermerai qualcosa di simile qui oggi) che la legge vada letta in modo letterale CONTRADDICENDO quel che i legislatori hanno affermato significasse (in modo non contraddittorio ovviamente) negli organi che l'hanno prodotta ed approvata?
Ti sfido a una risposta.