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    Post 14 Settembre 2008:primo Anno Del Motu Proprio!

    Il 14 settembre dello scorso anno entrava in vigore il motu proprio "Summorum Pontificum",ad un anno si può già aprire una discussione su cosa ha prodotto?

  2. #2

  3. #3
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    Risolta situazione a Milano!

    martedì 9 settembre 2008

    Milano festeggerà il Summorum Pontificum a Legnano.


    Col nuovo anno pastorale partirà la prima applicazione della "via ambrosiana" al Summorum Pontificum: la Diocesi milanese si unisce al suo vescovo per ringraziare Benedetto XVI.





    Lunedì 8 Settembre, durante la conferenza stampa di presentazione del prossimo anno pastorale, il Cardinale di Milano, S.Em. Rev.ma Dionigi Tettamanzi, nel parlare dei nuovi impegni diocesani ha annunciato l'inizio di un cammino liturgico legato al Messale ambrosiano del 1954 nella città di Legnano. Questa è la prima dichiarazione ufficiale della Chiesa ambrosiana a proposito di quanto vi avevamo riferito all'inizio di Agosto in relazione ai lavori del Movimento Liturgico Benedettiano e alla realizzazione di una "via ambrosiana" agli auspici del Santo Padre. Quando verranno definiti tutti i dettagli relativi a questa celebrazione e sarà nostra premura comunicarveli prontamente. (SM)

    fonte:rinascimentosacro.com

  4. #4
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    Parrocchia Personale
    SANTISSIMA TRINITA' DEI PELLEGRINI
    Il 23 marzo Sua Eminenza il cardinale Ruini, Vicario di Sua Santità, per volontà del Papa Benedetto XVI, ha eretto la parrocchia personale della SS. Trinità dei Pellegrini per la cura pastorale dei fedeli della Diocesi di Roma che desiderano la Messa e tutti i Sacramenti secondo la forma antica del Rito Romano.
    La Parrocchia è stata affidata alla Fraternità Sacerdotale S. Pietro, una società di vita apostolica di diritto Pontificio.
    Il primo Parroco è il Padre Joseph Kramer, che vive a Roma dla 1977.
    Ma cos'è una Parrocchia personale? Secondo il diritto canonico, chiunque vive entro i confini di una Parrocchia territoriale, vi appartiene in ragione della sua residenza. Se il suo domicilio si trova entro tali confini, egli ha diritto ai Sacramenti ed alla cura pastorale da parte di quella Parrocchia.
    Una Parrocchia Personale, invece, è una Parrocchia alla quale si appartiene senza essere limitati da confini territoriali locali. Una Parrocchia personale è aperta a chiunque viva nella Diocesi: l'appartenenza dunque non è determinata dal domicilio in una particolare località della Diocesi.
    E' "personale" nel senso che qualunque persona può liberamente decidere di appartenervi in ragione del servizio pastorale che essa offre. L'appartenenza non dipende da una registrazione nei registri Parrocchiali.
    Molte città hanno un'antica tradizione di Parrocchie nazionali per i fedeli di lingua straniera, di una determinata nazione, o rito, e talora queste sono state erette come Parrocchie personali. Ad esempio, a Roma vi è già un'altra Parrocchia personale per i fedeli di lingua e rito Ucraino che desiderano i Sacramenti e la liturgia secondo il loro rito e nella loro lingua.
    Allo stesso modo, la Diocesi di Roma ha eretto la Parrocchia personale della SS. Trinità per assicurare il miglior servizio pastorale a tutti coloro che sono legati alla forma latina antica del Rito Romano.
    L'art. 10 del Motu Proprio Summorum Pontificum del Santo Padre Benedetto XVI prevede che una Diocesi può erigere una Parrocchia personale per le celebrazioni secondo la forma antica del Rito Romano.
    Il Cardinal Vicario di S.S. ha applicato tali direttive, volendo adempiere in maniera asemplare il Motu Proprio del Santo Padre.
    La Parrocchia personale della SS. Trinità dei Pellegrini è stata eretta per assicurare tutto il servizio pastorale che una Parrocchia offre ai fedeli: un Parroco e Sacerdoti sempre presenti per i bisogni spirituali dei fedeli; un'organizzazione Parrocchiale completa che comprende il catechismo ai bambini ed agli adulti, le confessioni e direzione spiritual, la preparazione per la Cresima, Prima Comunione, l'amministrazione di tutti i Sacramenti, dal Battesimo al matrimonio fino ai Sacramenti per gli infermi ed alle esequie, visite domestiche ed ospedaliere, e quant'altro necessario.
    La nostra Parrocchia personale può offrire spazi per gruppi giovanili o di adulti, per riunioni ed attività sociali.
    La Parrocchia Persoanle permette la celebrazione nella forma antica del rito romano del Triduo Sacro, apice e centro dell'anno liturgico.
    Beninteso, la presenza di una Parrocchia personale non limita in nessun modo qualsiasi altra celebrazione della forma Straordinaria del Rito Romano nelle altre Chiese della Diocesi, anzi vuole fornire un modello, un punto di riferimento e di supporto per tutti i sacerdoti che desiderano apprendere a celebrare secondo tale forma del Rito Romano.
    Soprattutto, la Parrocchia della SS. Trinità dei Pellegrini offre l'adorazione costante di Dio Uno e Trino, attraverso la continua e degna celebrazione della S. Liturgia.
    La chiesa della Trinità dei Pellegrini si trova nel centro storico di Roma, a 100 metri da palazzo Farnese e presso il ponte Sisto e via Giulia: sarebbe difficile scegliere una posizione migliore.
    La chiesa, che data dai primi del XVII sec., ha avuto una rilevante importanza nella storia di Roma. Essa fu costruita dall’Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, fondata per ispirazione di S. Filippo Neri e da lui diretta, con la missione specifica di accogliere ed assistere i pellegrini in Roma. La chiesa dunque affonda le sue radici nella missione di S. Filippo Neri, detto il terzo Apostolo di Roma, che dedicò la sua opera a riportare i fedeli ad una viva e zelante pratica della Fede tramite la liturgia, le processioni, le devozioni.
    La chiesa della Trinità, che ha fin dalle sue origini la missione di accogliere i pellegrini, integra e rafforza la missione della Fraternità a Roma.
    Costruita sul modello delle chiese romane del periodo della Controriforma, la Trinità dei Pellegrini ha un ampio presbiterio, non preceduto da un coro con stalli, per permettere ai fedeli di assistere e vedere nel modo migliore le cerimonie sacre. Allo stesso modo, le otto cappelle laterali, sei minori e due maggiori, sono costruite in modo da non distrarre l’attenzione dall’altar maggiore. La chiesa contiene numerose ed importanti opere d’arte, quali la pala con la Madonna e i Santi Francesco e Agostino del cavalier d’Arpino, che fu maestro del Caravaggio nel suo primo soggiorno romano, o la famosa pala della Messa di S. Gregorio, di Jacopo Zucchi, documento del più grande interesse per la pratica liturgica romana della seconda metà XVI sec.
    Tuttavia, l’opera di gran lunga più importante è la maestosa pala dell’altar maggiore raffigurante la Trinità, capolavoro di Guido Reni. Commissionata nel 1625 dal card. Ludovisi, cardinal nepote di Papa Gregorio XV, quest’opera straordinaria per equilibrio e colorismo, eseguita quando l’artista era già cinquantenne, è ispirata al tema della misericordia Divina: Dio Padre, nel vertice del dipinto, è raffigurato con le braccia aperte, con lo Spirito Santo nel petto, sopra il Cristo Crocifisso, in atto di accoglierlo. La figura del Cristo, di un bianco madreperlaceo, si staglia sul ricco colorismo dello sfondo, e allude all’Elevazione dell’Ostia Sacra che ha luogo nella Messa solenne celebrata all’altare sottostante il dipinto.
    La Trinità di Guido Reni è da sempre considerato uno dei capolavori di Roma.


    fonte:roma.fssp.it

  5. #5
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    Motu Proprio:testo italiano e latino.

    TRADUZIONE IN ITALIANO
    LETTERA APOSTOLICA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI "MOTU PROPRIO DATA" SUMMORUM PONTIFICUM SULL’USO DELLA LITURGIA ROMANA ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1970
    «Uso straordinario dell'antica forma del rito romano»
    ''I Sommi Pontefici fino ai nostri giorni ebbero costantemente cura che la Chiesa di Cristo offrisse alla Divina Maesta' un culto degno, ''a lode e gloria del Suo nome'' ed ''ad utilita' di tutta la sua Santa Chiesa''.
    Da tempo immemorabile, come anche per l'avvenire, e' necessario mantenere il principio secondo il quale ''ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrita' della fede, perche' la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede''.
    Tra i Pontefici che ebbero tale doverosa cura eccelle il nome di san Gregorio Magno, il quale si adopero' perche' ai nuovi popoli dell'Europa si trasmettesse sia la fede cattolica che i tesori del culto e della cultura accumulati dai Romani nei secoli precedenti. Egli comando' che fosse definita e conservata la forma della sacra Liturgia, riguardante sia il Sacrificio della Messa sia l'Ufficio Divino, nel modo in cui si celebrava nell'Urbe. Promosse con massima cura la diffusione dei monaci e delle monache, che operando sotto la regola di san Benedetto, dovunque unitamente all'annuncio del Vangelo illustrarono con la loro vita la salutare massima della Regola: ''Nulla venga preposto all'opera di Dio'' (cap. 43). In tal modo la sacra Liturgia celebrata secondo l'uso romano arricchi' non solo la fede e la pieta', ma anche la cultura di molte popolazioni. Consta infatti che la liturgia latina della Chiesa nelle varie sue forme, in ogni secolo dell'eta' cristiana, ha spronato nella vita spirituale numerosi Santi e ha rafforzato tanti popoli nella virtu' di religione e ha fecondato la loro pieta'.
    Molti altri Romani Pontefici, nel corso dei secoli, mostrarono particolare sollecitudine a che la sacra Liturgia espletasse in modo piu' efficace questo compito: tra essi spicca s. Pio V, il quale sorretto da grande zelo pastorale, a seguito dell'esortazione del Concilio di Trento, rinnovo' tutto il culto della Chiesa, curo' l'edizione dei libri liturgici, emendati e ''rinnovati secondo la norma dei Padri'' e li diede in uso alla Chiesa latina.
    Tra i libri liturgici del Rito romano risalta il Messale Romano, che si sviluppo' nella citta' di Roma, e col passare dei secoli a poco a poco prese forme che hanno grande somiglianza con quella vigente nei tempi piu' recenti. ''Fu questo il medesimo obbiettivo che seguirono i Romani Pontefici nel corso dei secoli seguenti assicurando l'aggiornamento o definendo i riti e i libri liturgici, e poi, all'inizio di questo secolo, intraprendendo una riforma generale''. Cosi' agirono i nostri Predecessori Clemente VIII, Urbano VIII, san Pio X, Benedetto XV, Pio XII e il B. Giovanni XXIII. Nei tempi piu' recenti, il Concilio Vaticano II espresse il desiderio che la dovuta rispettosa riverenza nei confronti del culto divino venisse ancora rinnovata e fosse adattata alle necessita' della nostra eta'. Mosso da questo desiderio, il nostro Predecessore, il Sommo Pontefice Paolo VI, nel 1970 per la Chiesa latina approvo' i libri liturgici riformati e in parte rinnovati. Essi, tradotti nelle varie lingue del mondo, di buon grado furono accolti da Vescovi, sacerdoti e fedeli. Giovanni Paolo II rivide la terza edizione tipica del Messale Romano. Cosi' i Romani Pontefici hanno operato ''perche' questa sorta di edificio liturgico [...] apparisse nuovamente splendido per dignita' e armonia''.
    Ma in talune regioni non pochi fedeli aderirono e continuano ad aderire con tanto amore ed affetto alle antecedenti forme liturgiche, le quali avevano imbevuto cosi' profondamente la loro cultura e il loro spirito, che il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, mosso dalla cura pastorale nei confronti di questi fedeli, nell'anno 1984 con lo speciale indulto ''Quattuor abhinc annos'', emesso dalla Congregazione per il Culto Divino, concesse la facolta' di usare il Messale Romano edito dal B. Giovanni XXIII nell'anno 1962; nell'anno 1988 poi Giovanni Paolo II di nuovo con la Lettera Apostolica ''Ecclesia Dei'', data in forma di Motu proprio, esorto' i Vescovi ad usare largamente e generosamente tale facolta' in favore di tutti i fedeli che lo richiedessero.
    A seguito delle insistenti preghiere di questi fedeli, a lungo soppesate gia' dal Nostro Predecessore Giovanni Paolo II, e dopo aver ascoltato Noi stessi i Padri Cardinali nel Concistoro tenuto il 22 marzo 2006, avendo riflettuto approfonditamente su ogni aspetto della questione, dopo aver invocato lo Spirito Santo e contando sull'aiuto di Dio, con la presente Lettera Apostolica stabiliamo quanto segue:
    Art. 1. Il Messale Romano promulgato da Paolo VI e' la espressione ordinaria della ''lex orandi'' (''legge della preghiera'') della Chiesa cattolica di rito latino. Tuttavia il Messale Romano promulgato da S. Pio V e nuovamente edito dal B. Giovanni XXIII deve venir considerato come espressione straordinaria della stessa ''lex orandi'' e deve essere tenuto nel debito onore per il suo uso venerabile e antico. Queste due espressioni della ''lex orandi'' della Chiesa non porteranno in alcun modo a una divisione nella ''lex credendi'' (''legge della fede'') della Chiesa; sono infatti due usi dell'unico rito romano.
    Percio' e' lecito celebrare il Sacrificio della Messa secondo l'edizione tipica del Messale Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962 e mai abrogato, come forma straordinaria della Liturgia della Chiesa. Le condizioni per l'uso di questo Messale stabilite dai documenti anteriori ''Quattuor abhinc annos'' e ''Ecclesia Dei'', vengono sostituite come segue:
    Art. 2. Nelle Messe celebrate senza il popolo, ogni sacerdote cattolico di rito latino, sia secolare sia religioso, puo' usare o il Messale Romano edito dal beato Papa Giovanni XXIII nel 1962, oppure il Messale Romano promulgato dal Papa Paolo VI nel 1970, e cio' in qualsiasi giorno, eccettuato il Triduo Sacro. Per tale celebrazione secondo l'uno o l'altro Messale il sacerdote non ha bisogno di alcun permesso, ne' della Sede Apostolica, ne' del suo Ordinario.
    Art. 3. Le comunita' degli Istituti di vita consacrata e delle Societa' di vita apostolica, di diritto sia pontificio sia diocesano, che nella celebrazione conventuale o ''comunitaria'' nei propri oratori desiderano celebrare la Santa Messa secondo l'edizione del Messale Romano promulgato nel 1962, possono farlo. Se una singola comunita' o un intero Istituto o Societa' vuole compiere tali celebrazioni spesso o abitualmente o permanentemente, la cosa deve essere decisa dai Superiori maggiori a norma del diritto e secondo le leggi e gli statuti particolari.
    Art. 4. Alle celebrazioni della Santa Messa di cui sopra all'art. 2, possono essere ammessi - osservate le norme del diritto - anche i fedeli che lo chiedessero di loro spontanea volonta'.
    Art. 5. § 1. Nelle parrocchie, in cui esiste stabilmente un gruppo di fedeli aderenti alla precedente tradizione liturgica, il parroco accolga volentieri le loro richieste per la celebrazione della Santa Messa secondo il rito del Messale Romano edito nel 1962. Provveda a che il bene di questi fedeli si armonizzi con la cura pastorale ordinaria della parrocchia, sotto la guida del Vescovo a norma del can. 392, evitando la discordia e favorendo l'unita' di tutta la Chiesa.
    § 2. La celebrazione secondo il Messale del B. Giovanni XXIII puo' aver luogo nei giorni feriali; nelle domeniche e nelle festivita' si puo' anche avere una celebrazione di tal genere.
    § 3. Per i fedeli e i sacerdoti che lo chiedono, il parroco permetta le celebrazioni in questa forma straordinaria anche in circostanze particolari, come matrimoni, esequie o celebrazioni occasionali, ad esempio pellegrinaggi.
    § 4. I sacerdoti che usano il Messale del B. Giovanni XXIII devono essere idonei e non giuridicamente impediti.
    § 5. Nelle chiese che non sono parrocchiali ne' conventuali, e' compito del Rettore della chiesa concedere la licenza di cui sopra.
    Art. 6. Nelle Messe celebrate con il popolo secondo il Messale del B. Giovanni XXIII, le letture possono essere proclamate anche nella lingua vernacola, usando le edizioni riconosciute dalla Sede Apostolica.
    Art. 7. Se un gruppo di fedeli laici fra quelli di cui all'art. 5 § 1 non abbia ottenuto soddisfazione alle sue richieste da parte del parroco, ne informi il Vescovo diocesano. Il Vescovo e' vivamente pregato di esaudire il loro desiderio. Se egli non VUOLE provvedere per tale celebrazione, la cosa venga riferita alla Commissione Pontificia ''Ecclesia Dei''.
    Art. 8. Il Vescovo, che desidera rispondere a tali richieste di fedeli laici, ma per varie cause e' impedito di farlo, puo' riferire la questione alla Commissione ''Ecclesia Dei'', perche' gli offra consiglio e aiuto.
    Art. 9 § 1. Il parroco, dopo aver considerato tutto attentamente, puo' anche concedere la licenza di usare il rituale piu' antico nell'amministrazione dei sacramenti del Battesimo, del Matrimonio, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi, se questo consiglia il bene delle anime.
    § 2. Agli Ordinari viene concessa la facolta' di celebrare il sacramento della Confermazione usando il precedente antico Pontificale Romano, qualora questo consigli il bene delle anime.
    § 3. Ai chierici costituiti ''in sacris'' e' lecito usare il Breviario Romano promulgato dal B. Giovanni XXIII nel 1962.
    Art. 10. L'Ordinario del luogo, se lo riterra' opportuno, potra' erigere una parrocchia personale a norma del can. 518 per le celebrazioni secondo la forma piu' antica del rito romano, o nominare un cappellano, osservate le norme del diritto.
    Art. 11. La Pontificia Commissione ''Ecclesia Dei'', eretta da Giovanni Paolo II nel 1988[5], continua ad esercitare il suo compito. Tale Commissione abbia la forma, i compiti e le norme, che il Romano Pontefice le vorra' attribuire.
    Art. 12. La stessa Commissione, oltre alle facolta' di cui gia' gode, esercitera' l'autorita' della Santa Sede vigilando sulla osservanza e l'applicazione di queste disposizioni.
    Tutto cio' che da Noi e' stato stabilito con questa Lettera Apostolica data a modo di Motu proprio, ordiniamo che sia considerato come ''stabilito e decretato'' e da osservare dal giorno 14 settembre di quest'anno, festa dell'Esaltazione della Santa Croce, nonostante tutto cio' che possa esservi in contrario''.
    IL TESTO LATINO
    LITTERAE APOSTOLICAE MOTU PROPRIO DATAE
    BENEDICTUS XVI
    SUMMORUM PONTIFICUM

    «De uso extraordinario antiquae formae Ritus Romani»
    Summorum Pontificum cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».
    Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet»[1].
    Inter Pontífices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in saeculis praecedentibus cumulatos novis Europae populis transmittendos curavit. Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, «ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum morem Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem pietatem fecundasse.
    Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cum studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum» editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit.
    Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.
    «Quod idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliorem iam complexi sunt redintegrationem»[2]. Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, sanctus Pius X[3], Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII.
    Recentioribus autem temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus, dignitate splendidum et concinnitate» appareret[4].
    Aliquibus autem in regionibus haud pauci fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastorali cura motus, anno 1984 speciali Indulto “Quattuor abhinc annos”, a Congregatione pro Cultu Divino exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis “Ecclesia Dei” Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent.
    Instantibus precibus horum fidelium iam a Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, omnibus mature perpensis, invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur:
    Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.
    Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Condiciones vero a documentis antecedentibus “Quattuor abhinc annos” et “Ecclesia Dei” pro usu huius Missalis statutae, substituuntur ut sequitur:
    Art. 2. In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.
    Art. 3. Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu “communitatis” in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel habitualiter* vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur.
    Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam christifideles qui sua sponte id petunt.
    Art. 5, § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium stabiliter exsistit, parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastorali cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.
    § 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam celebratio huiusmodi fieri potest.
    § 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes.
    § 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti.
    § 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.
    Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.
    Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a parocho non obtinuerit, de re certiorem faciat Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem providere non vult* res ad Pontificiam Commissionem “Ecclesia Dei” referatur.
    Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem Pontificiae Commissioni “Ecclesia Dei” committere potest, quae ei consilium et auxilium dabit.
    Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente.
    § 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono animarum id suadente.
    § 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato.
    Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de iure servandis.
    Art. 11. Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta[5], munus suum adimplere pergit.
    Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit.
    Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.
    Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.
    Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio.
    BENEDICTUS PP. XVI
    [1] Institutio generalis Missalis Romani, Editio tertia, 2002, 397
    [2] Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
    [3]Ibid.
    [4]S. Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae Abhinc duos annos (23 Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. Vicesimus quintus annus (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.
    [5] Cfr Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.
    © Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana


    fonte:roma.fssp.it

  6. #6
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    Fraternità della Divina Misericordia.

    La Fraternità della Divina Misericordia è un'associazione di fedeli cattolici, sacerdoti e laici, che si propone la santificazione dei propri membri e l'umile cooperazione alla vita e all'apostolato della Chiesa, affinché sia ripristinata la piena coerenza con la santa Tradizione.

    La comunità si propone di modellare la propria vita dottrinale, liturgica, apostolica e disciplinare in totale conformità al Magistero della Chiesa; il criterio di lettura dei documenti e delle direttive del Magistero è «l'ermeneutica della continuità» illustrata dal Santo Padre nel discorso alla Curia romana alla vigilia del Natale 2005. Riteniamo, poi, che non vi possa essere, per ovvi motivi, miglior guida in questa lettura del teologo Joseph Ratzinger: pertanto i suoi scritti sono divenuti per noi la principale fonte di ispirazione.
    All'interno di questo contesto di totale fedeltà al Magistero, abbiamo dato particolare risalto alla scelta di celebrare sia la liturgia tradizionale che quella riformata: questa scelta ci pare pienamente rispondente allo spirito del Motu Proprio e della Lettera che lo accompagna. Questa scelta ci permette di dare adeguata realizzazione all’indole tradizionale della comunità e nello stesso tempo di inserirci a pieno titolo nell’attività pastorale della Chiesa locale.
    Il testo del nostro Statuto può essere reperito cliccando Qui.
    [center]


    fonte:fraternitadivinamisericordia.com

  7. #7
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    Predefinito

    è una bella cosa....alla chiesa dove vado, san filippo neri, presto ci sarà anche la messa tridentina..per ora, a perugia è celebrata solo nella cappella privata di sua eccellenza giuseppe chiaretti, il nostro vescovo.....spero anch'io di assistere presto alla celebrazione,e magari di servirla....a me il parroco di san filippo ha regaalto il testo del motuproprio, edito dalle paoline, con tanto di messa tridentinacon testo a fronte e altre preghiere cristiane....la messa tridentina è un vero capolavoro!

  8. #8
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    Fraternità Sacerdotale San Pietro.

    Presentazione La Fraternità Sacerdotale San Pietro

    Origini della Fraternità

    La Fraternità Sacerdotale S. Pietro è una società Clericale di Vita Apostolica di Rito Pontificio, è una comunità di sacerdoti Cattolici Romani che non prendono i voti ma che lavorano insieme per una comune missione nel mondo. La missione della Fraternità ha due obiettivi: la formazione e santificazione dei sacerdoti sulla liturgia tradizionale del rito Romano; assegnazione dei sacerdoti al servizio della Chiesa.
    La Fraternità fu fondata il 18 luglio 1988 presso l'Abbazia di Hauterive (Svizzera) da una dozzina di sacerdoti e una ventina di seminaristi. Poco tempo dopo la fondazione della Fraternità e su richiesta del Cardinale Ratzinger, il Vescovo Joseph Stimpfle di Augsburg, Germania, concesse alla Fraternità una casa in Wigratzbad, un santuario di Maria in Bavaria dove tutt'oggi risiede il Seminario Europeo della Fraternità . Nello stesso mese di ottobre arrivarono lì un gruppo di preti e una trentina di seminaristi pronti a cominciare da zero. Nella Fraternità ci sono correntemente oltre 200 sacerdoti e 120 seminaristi.
    La formazione dei sacerdoti nella Fraternità

    La Fraternità S. Pietro opera attualmente in due Case internazionali di formazione: la Casa di formazione originaria di Wigratzbad, Germania (diocesi di Augsburg) e l'altra in Denton, Nebraska, USA (diocesi di Lincoln). La Fraternità ha organizzato il suo corso di seminario in accordo con le linee guida della Chiesa sulla formazione dei sacerdoti, che include un anno di preparazione spirituale più intensa prima di entrare nei cicli di filosofia e teologia. Per favorire una vita bilanciata di preghiera, studio, vita di comunità e disciplina personale si incoraggia la maturità umana e l'acquisizione dello spirito del Vangelo insieme a Cristo. La vita spirituale delle Case è incentrata sul sacrificio della Messa. Speciale attenzione è riservata alla fedele osservanza delle "tradizioni spirituali e liturgiche" in funzione delle disposizioni del Motu proprio Ecclesia Dei adflicta del 2 luglio 1988 che è all'origine della fondazione della Fraternità. (Costituzione, art.8)
    Missione Pastorale dei Sacerdoti della Fraternità

    Quando il programma di formazione è stato completato, i sacerdoti della Fraternità servono i fedeli sotto la direzione del loro vescovo e nei termini della costituzione della Fraternità nei suoi diversi apostolati in Francia, Germania, Svizzera, Austria, Italia, USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e recentemente anche in Nigeria. Nel mondo i sacerdoti della Fraternità vivono in piccole comunità e lavorano per diffondere il Vangelo come mezzo di preghiera, catechesi, educazione giovanile (scout, scuole) e organizzando pellegrinaggi, ritiri, etc. Con la piena approvazione del Vaticano e il permesso del vescovo locale, i sacerdoti si occupano dell'intera vita sacramentale dei fedeli, amministrandoli, in funzione dei libri liturgici del 1962.


    fonte:fssp.org

  9. #9
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    Juventutem Italia.

    Chi siamo

    Juventutem Italia nasce a Roma nel Novembre del 2007 su iniziativa di alcuni ragazzi che, pur non conoscendosi di persona, frequentavano la chiesa di San Gregorio dei Muratori per assistere alla Santa Messa tradizionale.

    Dal momento della fondazione del focolare romano di Juventutem, il numero dei membri è man mano aumentato.

    La nostra attività

    L'attività di Juventutem Italia consiste nell'approfondimento delle verità di Fede e dei Sacramenti alla luce della Tradizione della Chiesa, nello studio della liturgia tradizionale, nella preghiera comunitaria, nell'adorazione eucaristica, nell'approfondimento dei temi d'attulità visti nell'ottica della Fede, e nella partecipazione alla Santa Messa in rito romano tradizionale.

    In prospettiva, Juventutem Italia sarà promotrice di inizative di carattere sociale e divulgativo, attraverso dibattiti pubblici e conferenze, e di opere di misericordia.




    Il nostro Patrono Il Patrono del cenacolo di Juventutem Italia è San Filippo Neri. Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia, Filippo ricevette una buona istruzione e fece pratica dell'attività di suo padre; all'età di diciott'anni abbandonò gli affari e venne a Roma. Qui visse come laico per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore, scrisse poesie e studiò filosofia e teologia. A quel tempo la città era in uno stato di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri cominciò a lavorare fra i giovani della città e fondò una confraternita di laici che si incontravano per adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai convalescenti, e che gradualmente diedero vita al grande ospizio della Trinità. Filippo passava molto tempo in preghiera, specialmente di notte e nella catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi di amore divino che si crede abbia lasciato un effetto fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto ecclesiastico di san Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli fu attribuito il dono di saper leggere nei cuori. Ma la sua occupazione principale era ancora il lavoro tra i giovani.
    Sopra la chiesa fu costruito un oratorio in cui si tenevano conferenze religiose e discussioni e si organizzavano iniziative per il soccorso dei malati e dei bisognosi; là, inoltre, furono celebrate per la prima volta funzioni consistenti in composizioni musicali su temi biblici e religiosi cantate da solisti e da un coro (da qui il nome "oratorio"). San Filippo era assistito da altri giovani chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nella Congregazione dell'Oratorio; per la sua società (i cui membri non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi e le congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a santa Maria "in Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua influenza sui romani del tempo, a qualunque ceto appartenessero, fu incalcolabile.
    Nelle sue prediche insisteva più sull'amore e sull'integrità spirituale che sulle austerità fisiche, e le virtù che risplendevano in lui venivano trasmesse agli altri: amore per Dio e per l'uomo, umiltà e senso delle proporzioni, gentilezza e gaiezza - "riso" è una parola che compare spesso quando si tratta di san Filippo Neri.







    La nostra Parrocchia
    La chiesa della Trinità dei Pellegrini si trova nel centro storico di Roma, a 100 metri da palazzo Farnese e presso il ponte Sisto e via Giulia.
    La chiesa, che data dai primi del XVII sec., ha avuto una rilevante importanza nella storia di Roma. Essa fu costruita dall’Arciconfraternita della SS. Trinità dei Pellegrini, fondata per ispirazione di S. Filippo Neri e da lui diretta, con la missione specifica di accogliere ed assistere i pellegrini in Roma. La chiesa dunque affonda le sue radici nella missione di S. Filippo Neri, detto il terzo Apostolo di Roma, che dedicò la sua opera a riportare i fedeli ad una viva e zelante pratica della Fede tramite la liturgia, le processioni, le devozioni.

    La chiesa contiene numerose ed importanti opere d’arte, quali la pala con la Madonna e i Santi Francesco e Agostino del cavalier d’Arpino, o la famosa pala della Messa di S. Gregorio, di Jacopo Zucchi, documento del più grande interesse per la pratica liturgica romana della seconda metà XVI secolo.
    Tuttavia, l'opera di gran lunga più importante è la maestosa pala dell’altar maggiore raffigurante la Trinità, capolavoro di Guido Reni.

    La parrocchia è affidata alla cura della casa romana della Fraternità di San Pietro.




    fonte:juventutemitalia.it


  10. #10
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    Istituto Miles Christi.


    Miles Christi è un Istituto religioso che riunisce Sacerdoti e Fratelli Coadiutori che, con la grazia divina, si propongono, anzitutto, di tendere fervidamente alla santità, per la maggior gloria di Dio, dedicandosi con ardore alla santificazione dei laici, principalmente dei giovani universitari.

    “Questo Istituto vuole avere tra le sue fila solamente una minoranza di uomini di cuore, generosi, commossi dalla magnanimità di Cristo, indignati per l’indifferenza con la quale molti rispondono al suo amore, innamorati del Calvario, entusiasti di servire” (Cost. 12). “L’orrore per una vita volgare, inutile e vuota si legge nel più profondo di ogni vero miles Christi, che guardando il suo Signore sulla Croce si chiede: cosa ho fatto per Cristo, cosa faccio per Cristo, cosa dovrò fare per Cristo?” (Cost. 11)


    fonte:mileschristi.it

 

 
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