Presidente si ricordi di modificare il testo del decreto come scritto da me e Azerty.


Presidente si ricordi di modificare il testo del decreto come scritto da me e Azerty.


Sì ho già proceduto a suo tempo


Ottimo, io ho contattato un esponente di SLR per la carica di sottosegretario. Attendo la sua risposta.


1- Regolamentazione della materia referendaria
Regolamentazione della materia referendaria:
DL di Regolamentazione della Materia Referendaria
Art. 1
1. Le consultazioni Referendarie sono convocate dal Presidente di POL in date definite "date elettorali" che corrispondono ad 1/4, 1/2 e 3/4 della Legislatura, definiti Medio Termine, e alla fine di essa, definito Giorno Elettorale.
2. Il Presidente di POL è tenuto a convocare il Referendum nella prima data elettorale disponibile al momento dell'approvazione del Referendum da parte della Corte Costituzionale.
3. Per ragioni di particolare urgenza il Presidente di POL può, previa motivazione scritta al Congresso e alla Corte Costituzionale, indire un Referendum in qualsiasi giorno.
Art. 2
1. Al fine di determinare il numero totale degli aventi diritto, nel caso del Giorno Elettorale si userà la lista pubblicata dall'Amministrazione per le contingenti elezioni congressuali e presidenziali.
Art. 3
1. In caso di Medio Termine e di convocazioni straordinarie di cui all'Art. 1 comma 3 si utilizzerà la lista delle ultime elezioni disponibili, inclusi i ballottaggi presidenziali.
2. Il Ministro degli Interni aprirà 15 giorni prima della data prevista per la votazione del Referendum un Thread messo appositamente in rilievo chiamato "Ufficio Anagrafe Elettorale" dove chiunque ritenga di possedere i requisiti oggettivi per esercitare l'elettorato attivo potrà inoltrare richiesta.
3. Scaduti i 15 giorni la Corte Costituzionale avrà 5 giorni per verificare che i richiedenti possiedano a quel momento i requisiti oggettivi previsti dalla Legge.
4. La Corte Costituzionale potrà a sua discrezione inviare una lista di elettori sospetti di essere dei Cloni all'Amministrazione per richiedere un controllo incrociato.
Art. 4
1. La durata delle votazioni di un Referendum è di 7 giorni.
2. La modalità di voto è l'apertura di un Sondaggio con la possibilità di vedere chi ha votato.
3. Il voto espresso non è modificabile da nessuno, nemmeno su richiesta dell'elettore.
Art. 5
1. La Corte Costituzionale svolge il compito di controllare che i voti espressi siano validi ed espressi da cittadini aventi diritto.
2. Al fine di determinare il computo dei voti, la Corte Costituzionale sarà coadiuvata dalla Presidenza e Vice Presidenza del Congresso e dal Presidente e Vice Presidente di POL.
3. La Corte Costituzionale ha il compito di certificare il numero di voti espressi e di proclamare con apposita sentenza il risultato del Referendum ed eventuali sue implicazioni sulla legislazione vigente. Il Presidente della Corte comunica il risultato.
4. Eventuali ricorsi contro il risultato del Referendum devono essere presentati al Congresso entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato secondo la modalità della Mozione. Il Congresso può, approvando la suddetta mozione a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, chiedere un riconteggio alla Corte. Concluso questo riconteggio non ne sono permessi ulteriori.
Disposizioni Transitorie
1. Se al momento dell'approvazione del presente Decreto esistono Referendum in attesa di convocazione, essi sono convocati il prima possibile dal Presidente di POL senza tenere conto delle date espresse all'Art. 1 della presente Legge. Rimangono fatti salvi gli stessi tempi e scadenze indicate nella legge.
2. Qualora il punto uno sia verificato, al fine di determinare la lista degli aventi diritto si utilizzeranno le modalità di cui all'Art. 3 della presente legge.
F[X
C[ ]
A[ ]
2- Rimozione presidente del congresso
Rimozione presidente del congresso:
Qualora 9 congressisti facciano richiesta scritta al Presidente di POL, costui è tenuto a Convocare entro 7 giorni dalla presentazione della mozione una seduta Congressuale con cui all'ODG sia prevista la Rimozione del Presidente del Congresso. La mozione è approvata se colleziona la maggioranza assoluta dei membri del congresso. La decadenza del Presidente del Congresso comporta la decadenza anche dei Vicepresidenti e di tutti i presidenti di commissione.
F[X]
C[ ]
A[ ]
3- Rimozione ministri
Rimozione ministri:
Una mozione di sfiducia individuale o all'intero governo deve essere presentata e firmata da almeno 4 congressisti presso l'apposito Thread di presentazione delle Mozioni. La mozione non potrà essere votata prima di 7 giorni dalla sua presentazione e al Ministro o al Presidente di POL qualora la mozione fosse all'intero Governo è garantito il diritto di esporre la propria difesa in Aula prima del voto.
La mozione di sfiducia deve essere l'unico punto all'ODG della Seduta.
La mozione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea.
F[X]
C[ ]
A[ ]


1- Regolamentazione della materia referendaria
Regolamentazione della materia referendaria:
DL di Regolamentazione della Materia Referendaria
Art. 1
1. Le consultazioni Referendarie sono convocate dal Presidente di POL in date definite "date elettorali" che corrispondono ad 1/4, 1/2 e 3/4 della Legislatura, definiti Medio Termine, e alla fine di essa, definito Giorno Elettorale.
2. Il Presidente di POL è tenuto a convocare il Referendum nella prima data elettorale disponibile al momento dell'approvazione del Referendum da parte della Corte Costituzionale.
3. Per ragioni di particolare urgenza il Presidente di POL può, previa motivazione scritta al Congresso e alla Corte Costituzionale, indire un Referendum in qualsiasi giorno.
Art. 2
1. Al fine di determinare il numero totale degli aventi diritto, nel caso del Giorno Elettorale si userà la lista pubblicata dall'Amministrazione per le contingenti elezioni congressuali e presidenziali.
Art. 3
1. In caso di Medio Termine e di convocazioni straordinarie di cui all'Art. 1 comma 3 si utilizzerà la lista delle ultime elezioni disponibili, inclusi i ballottaggi presidenziali.
2. Il Ministro degli Interni aprirà 15 giorni prima della data prevista per la votazione del Referendum un Thread messo appositamente in rilievo chiamato "Ufficio Anagrafe Elettorale" dove chiunque ritenga di possedere i requisiti oggettivi per esercitare l'elettorato attivo potrà inoltrare richiesta.
3. Scaduti i 15 giorni la Corte Costituzionale avrà 5 giorni per verificare che i richiedenti possiedano a quel momento i requisiti oggettivi previsti dalla Legge.
4. La Corte Costituzionale potrà a sua discrezione inviare una lista di elettori sospetti di essere dei Cloni all'Amministrazione per richiedere un controllo incrociato.
Art. 4
1. La durata delle votazioni di un Referendum è di 7 giorni.
2. La modalità di voto è l'apertura di un Sondaggio con la possibilità di vedere chi ha votato.
3. Il voto espresso non è modificabile da nessuno, nemmeno su richiesta dell'elettore.
Art. 5
1. La Corte Costituzionale svolge il compito di controllare che i voti espressi siano validi ed espressi da cittadini aventi diritto.
2. Al fine di determinare il computo dei voti, la Corte Costituzionale sarà coadiuvata dalla Presidenza e Vice Presidenza del Congresso e dal Presidente e Vice Presidente di POL.
3. La Corte Costituzionale ha il compito di certificare il numero di voti espressi e di proclamare con apposita sentenza il risultato del Referendum ed eventuali sue implicazioni sulla legislazione vigente. Il Presidente della Corte comunica il risultato.
4. Eventuali ricorsi contro il risultato del Referendum devono essere presentati al Congresso entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato secondo la modalità della Mozione. Il Congresso può, approvando la suddetta mozione a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, chiedere un riconteggio alla Corte. Concluso questo riconteggio non ne sono permessi ulteriori.
Disposizioni Transitorie
1. Se al momento dell'approvazione del presente Decreto esistono Referendum in attesa di convocazione, essi sono convocati il prima possibile dal Presidente di POL senza tenere conto delle date espresse all'Art. 1 della presente Legge. Rimangono fatti salvi gli stessi tempi e scadenze indicate nella legge.
2. Qualora il punto uno sia verificato, al fine di determinare la lista degli aventi diritto si utilizzeranno le modalità di cui all'Art. 3 della presente legge.
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2- Rimozione presidente del congresso
Rimozione presidente del congresso:
Qualora 9 congressisti facciano richiesta scritta al Presidente di POL, costui è tenuto a Convocare entro 7 giorni dalla presentazione della mozione una seduta Congressuale con cui all'ODG sia prevista la Rimozione del Presidente del Congresso. La mozione è approvata se colleziona la maggioranza assoluta dei membri del congresso. La decadenza del Presidente del Congresso comporta la decadenza anche dei Vicepresidenti e di tutti i presidenti di commissione.
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3- Rimozione ministri
Rimozione ministri:
Una mozione di sfiducia individuale o all'intero governo deve essere presentata e firmata da almeno 4 congressisti presso l'apposito Thread di presentazione delle Mozioni. La mozione non potrà essere votata prima di 7 giorni dalla sua presentazione e al Ministro o al Presidente di POL qualora la mozione fosse all'intero Governo è garantito il diritto di esporre la propria difesa in Aula prima del voto.
La mozione di sfiducia deve essere l'unico punto all'ODG della Seduta.
La mozione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea.
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1- Regolamentazione della materia referendaria
Regolamentazione della materia referendaria:
DL di Regolamentazione della Materia Referendaria
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1. Le consultazioni Referendarie sono convocate dal Presidente di POL in date definite "date elettorali" che corrispondono ad 1/4, 1/2 e 3/4 della Legislatura, definiti Medio Termine, e alla fine di essa, definito Giorno Elettorale.
2. Il Presidente di POL è tenuto a convocare il Referendum nella prima data elettorale disponibile al momento dell'approvazione del Referendum da parte della Corte Costituzionale.
3. Per ragioni di particolare urgenza il Presidente di POL può, previa motivazione scritta al Congresso e alla Corte Costituzionale, indire un Referendum in qualsiasi giorno.
Art. 2
1. Al fine di determinare il numero totale degli aventi diritto, nel caso del Giorno Elettorale si userà la lista pubblicata dall'Amministrazione per le contingenti elezioni congressuali e presidenziali.
Art. 3
1. In caso di Medio Termine e di convocazioni straordinarie di cui all'Art. 1 comma 3 si utilizzerà la lista delle ultime elezioni disponibili, inclusi i ballottaggi presidenziali.
2. Il Ministro degli Interni aprirà 15 giorni prima della data prevista per la votazione del Referendum un Thread messo appositamente in rilievo chiamato "Ufficio Anagrafe Elettorale" dove chiunque ritenga di possedere i requisiti oggettivi per esercitare l'elettorato attivo potrà inoltrare richiesta.
3. Scaduti i 15 giorni la Corte Costituzionale avrà 5 giorni per verificare che i richiedenti possiedano a quel momento i requisiti oggettivi previsti dalla Legge.
4. La Corte Costituzionale potrà a sua discrezione inviare una lista di elettori sospetti di essere dei Cloni all'Amministrazione per richiedere un controllo incrociato.
Art. 4
1. La durata delle votazioni di un Referendum è di 7 giorni.
2. La modalità di voto è l'apertura di un Sondaggio con la possibilità di vedere chi ha votato.
3. Il voto espresso non è modificabile da nessuno, nemmeno su richiesta dell'elettore.
Art. 5
1. La Corte Costituzionale svolge il compito di controllare che i voti espressi siano validi ed espressi da cittadini aventi diritto.
2. Al fine di determinare il computo dei voti, la Corte Costituzionale sarà coadiuvata dalla Presidenza e Vice Presidenza del Congresso e dal Presidente e Vice Presidente di POL.
3. La Corte Costituzionale ha il compito di certificare il numero di voti espressi e di proclamare con apposita sentenza il risultato del Referendum ed eventuali sue implicazioni sulla legislazione vigente. Il Presidente della Corte comunica il risultato.
4. Eventuali ricorsi contro il risultato del Referendum devono essere presentati al Congresso entro 15 giorni dalla proclamazione del risultato secondo la modalità della Mozione. Il Congresso può, approvando la suddetta mozione a maggioranza dei 3/5 dei suoi componenti, chiedere un riconteggio alla Corte. Concluso questo riconteggio non ne sono permessi ulteriori.
Disposizioni Transitorie
1. Se al momento dell'approvazione del presente Decreto esistono Referendum in attesa di convocazione, essi sono convocati il prima possibile dal Presidente di POL senza tenere conto delle date espresse all'Art. 1 della presente Legge. Rimangono fatti salvi gli stessi tempi e scadenze indicate nella legge.
2. Qualora il punto uno sia verificato, al fine di determinare la lista degli aventi diritto si utilizzeranno le modalità di cui all'Art. 3 della presente legge.
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2- Rimozione presidente del congresso
Rimozione presidente del congresso:
Qualora 9 congressisti facciano richiesta scritta al Presidente di POL, costui è tenuto a Convocare entro 7 giorni dalla presentazione della mozione una seduta Congressuale con cui all'ODG sia prevista la Rimozione del Presidente del Congresso. La mozione è approvata se colleziona la maggioranza assoluta dei membri del congresso. La decadenza del Presidente del Congresso comporta la decadenza anche dei Vicepresidenti e di tutti i presidenti di commissione.
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3- Rimozione ministri
Rimozione ministri:
Una mozione di sfiducia individuale o all'intero governo deve essere presentata e firmata da almeno 4 congressisti presso l'apposito Thread di presentazione delle Mozioni. La mozione non potrà essere votata prima di 7 giorni dalla sua presentazione e al Ministro o al Presidente di POL qualora la mozione fosse all'intero Governo è garantito il diritto di esporre la propria difesa in Aula prima del voto.
La mozione di sfiducia deve essere l'unico punto all'ODG della Seduta.
La mozione è valida se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti l'assemblea.
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Dichiaro chiusa la seduta.