Articolo 1
I Congressisti entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni all'atto della
Loro proclamazione, che avviene contestualmente alla pubblicazione dei risultati elettorali da parte dell'Amministrazione
Articolo 2
1. L'Assemblea è presieduta, all'apertura di ogni legislatura dall'eletto di maggiore eta' forumistica, il quale convoca la prima seduta entro una settimana dalla proclamazione dei risultati elettorali con all'ordine del giorno la proclamazione dei Congressisti e l'elezione del Presidente
Articolo 3
1. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza dei due terzi dei componenti Il congresso. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
Articolo 4
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione del VicePresidente
2. E' eletto colui che al primo scrutinio ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti vale l'anzianità forumistica.
3. Qualora per qualsiasi causa cessi dalle funzioni il Vicepresidente eletto ai sensi del comma 1, si procede a nuova
elezione ai sensi del comma 2
Articolo 5
Abrogato
Articolo 6
1.Il Presidente del Congresso rappresenta l'Assemblea. Assicura il buon andamento dei suoi lavori, garantendo il rispetto del regolamento
2.In applicazione delle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annunzia il risultato.
3.Il Vicepresidente collabora con il Presidente; sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento
Articolo 7
Abrogato
Articolo 8
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre almeno un Congressista
2. Entro due giorni dalla prima seduta, i Congressisti devono dichiarare al Presidente a quale Gruppo appartengono.
3. Ciascun Gruppo, nella prima riunione, nomina il presidente
4. I Capigruppo si riuniscono su convocazione e sotto la direzione del Presidente del Congresso o, in sua assenza, del Vicepresidente, nell'Assemblea dei Capigruppo
5. L'Assemblea dei Capigruppo ha esclusivamente funzione consultiva
Articolo 9
Il Regolamento della Assemblea può essere modificato in sede assembleare seguendo il normale iter legislativo.
Articolo 10
1. Ciascun Gruppo parlamentare, entro tre giorni dalla sua costituzione, designa i propri componenti nelle Commissioni permanenti, ripartendoli in numero uguale in ciascuna Commissione e dandone comunicazione al Presidente del Congresso o a chi ne fa le veci.
Articolo 11
1. Il Presidente del congresso convoca
la Commissione permanente per la
propria costituzione, la quale ha luogo mediante l'elezione del Presidente
2. L'elezione del Presidente avviene a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato di maggiore eta' forumistica
3. Le stesse disposizioni si applicano per le elezioni suppletive.
Articolo 12
1. Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca formandone
l'ordine del giorno, ne presiede le sedute; può convocare qualora lo ritenga opportuno i rappresentanti designati dai Gruppi.
2.In caso di assenza o impedimento del Presidente, esso viene sostiuito dal membro della Commissione corrispondente di maggior età forumistica.
Articolo 13
1. Esiste una sola commissione permanente, quella per gli Affari Costituzionali
2.Il Congresso può sempre procedere alla costituzione di Commissioni speciali, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi, nel rispetto dell'Art 10, commi 2 e 3
3. Le Commissioni si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni
sulle quali devono riferire alla Assemblea; in sede consultiva per esprimere
pareri; in sede legislativa per l'esame e l'approvazione dei progetti di legge.
Esse si riuniscono inoltre per ascoltare e discutere comunicazioni del Governo nonché per esercitare le funzioni di indirizzo, di controllo e di informazione.
4. Ogni commissione ha esclusiva competenza sulle leggi inerenti la stessa.
5. Ai lavori delle commissioni possono partecipare, a titolo consultivo e senza diritto di voto, forumisti esterni, su proposta di un terzo dei commissari o del presidente della commissione e con il consenso della maggioranza dei commissari.
6.Le proposte di legge che vertono su una modifica della Carta Costituzionale devono necessariamente subire un passaggio preliminare in Commissione Affari Costituzionali; il Presidente del Congresso, o chi ne fa le veci, è tenuto quindi a trasmettere le proposte di legge Costituzionali al Presidente della relativa Commissione. Dopo il voto in Commissione, in caso di approvazione della proposta, essa sarà messa ai voti nella prima seduta congressuale utile.
Articolo 14
1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Assemblea mediante apposito thread sul forum "Il Parlamento di POL - Congresso", contenente la data, l'ora e l'indicazione dell'ordine del giorno. Se la carica di Presidente dell’Assemblea è vacante sarà il Presidente di Pol, con l’obbligo di inserire nell’ordine del giorno l’elezione del Presidente dell’Assemblea, a convocare l’Assemblea.
2. L'assemblea e' convocata in maniera ordinaria una volta al mese, durante le prime due settimane, oppure nel caso in cui nel thread delle proposte di legge si raggiungesse un numero di Progetti di Legge da esaminare pari a undici. Da questo computo sono da escludersi i Progetti di legge all'esame delle Commisioni Permanenti.
3. Qualora il presidente o i vicepresiden
te non abbiano provveduto a convocare l'assemblea entro le 24 ore successive alla presentazione dell'undicesima proposta di legge da esaminare il congresso potrà essere convocato dal congressista di maggiore eta' forumistica.
Articolo 15
La Convocazione Straordinaria dell'Assemblea puo' essere richiesta dal Presidente delIl congresso, dal Presidente di Pol, o dal almeno un terzo dei Congressisti
Articolo 16
1. L'assemblea deve riportare nell'ordine del giorno tutte le proposte di legge presenti sul thread delle Proposte di legge e pubblicate dagli aventi diritto dopo l'ultima seduta convocata. Dovrà altresì riportare nell’ordine del giorno tutte le mozioni che verranno presentate sul thread delle mozioni dagli aventi diritto dopo l’ultima seduta convocata.
2. Il numero massimo dei punti dell'ordine del giorno di ogni seduta è di 11. Progetti Di Legge e Mozioni, presentate negli appositi thread, che non potranno essere messi in votazione nella Seduta a causa del superamento del numero massimo di punti dell'Odg, saranno i primi in votazione nella seduta immediatamente successiva.
3. Possono essere convocate contemporaneamente due sedute separate per la discussione e la votazione dei Progetti di Legge e delle Mozioni Congressuali. In questo caso il Presidente del Congresso, o chi per lui, apre due 3d distinti di discussione, uno riservato alle PDL e l’altro riservato alle Mozioni. Successivamente saranno aperti due 3d distinti di votazione.
4. Le Mozioni non possono essere discusse prima di una settimana dalla loro presentazione nell’apposito thread.
5 Il Governo, nella persona del Primo Ministro e dei Ministri, può intervenire durante il dibattimento congressuale.
6.
Il Presidente del Congresso può convocare una seduta, parallelamente a qualunque altra attività del Congresso, per discutere esclusivamente dei Progetti di Legge di revisione costituzionale. La durata della fase di dibattito e di votazione, in deroga all’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale, verrà stabilita all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza e comunicata nel post di convocazione. Tale seduta verrà annullata, entro 48 ore dal suo inizio, se richiesto da 7 membri del Congresso. La durata della sessione di dibattito e di voto non può essere inferiore a quanto stabilito dall’articolo 17, commi 2 e 4, del regolamento congressuale.
Articolo 17
1. Il thread dell'assemblea viene aperto dal Presidente dell'assemblea che elenca l'ordine del giorno, gli articolati delle proposte di legge e le mozioni.
2. Le prime 48 ore sono dedicate alla discussione dell'ordine del giorno ed alla presentazione degli emendamenti.
3. Potranno partecipare alla discussione ed alla proposizione degli emendamenti solamente i congressisti.
4. Il Presidente del Congresso riassume le proposte originarie e gli emendamenti e si procede mediante apertura di apposito thread della votazione, che dura 72 ore dall'apertura.
5. Il congressista può esprimere parere positivo, negativo o astensione espressa, eventualmente esprimendo una dichiarazione di voto. Non sono ammesse deleghe.
6. E' data facolta' al Congressista di dichiarare la sua non partecipazione al voto nel thread della votazione. In tal caso il Congressista sara' comunque considerato presente
7.Al termine il Presidente del Congresso riassume l'esito della votazione e dichiara chiusa l'assemblea, delegando un moderatore per la chiusura del thread.
Articolo 18
1 Ogni congressista può presentare emendamenti alle proposte di legge e alle mozioni.
2 Per avere validità l’emendamento deve essere sottoscritto da altri 3 congressisti. La sottoscrizione avviene tramite “quote” dell’emendamento da parte di chi lo sottoscrive senza commenti aggiuntivi nella sessione di dibattito.
3. Ogni congressista può essere firmatario di un solo emendamento, intendendo per firmatario il congressista che ha proposto o sottoscritto emendamenti.
4. Gli emendamenti presentati verranno messi in votazione in di presentazione subito dopo la votazione del Progetto di Legge che intendono emendare
5. Qualora vengano approvati sia il Progetto di legge originario sia quella emendato, avrà valore di legge quella che avrà ottenuto maggiori voti favorevoli. A parità di voti favorevoli avrà valore di legge la proposta emendata. A parita di voti favorevoli tra Leggi emendate prevarrà la legge emendata il cui emendamento è stato presentato per primo.
6. Gli emendamenti o le proposte di modifica accolte del presentatore della legge non vanno poste in votazione ma modificano direttamente la proposta presentata.
Articolo 19
1. Il congresso e' chiamato a discutere e a votare le mozioni presentate sull’apposito thread *Presentazione delle mozioni*.
2. Le mozioni possono riguardare solo argomenti di politica nazionale.
3. Il congresso esprime una posizione sulla tematica presentata nella mozione attraverso la normale sessione di voto con le stesse modalità con cui vengono approvate le proposte di legge.
4. Le mozioni, per essere presentare in congresso, devono essere firmate da minimo 20 forumisti con almeno 500 post all'attivo o da almeno 3 congressisti
Articolo 20
1. Ai fini del computo totale dei voti sono considerati validi i voti favorevoli e contrari.
2. Il Numero legale si applica alla Singola Seduta congressuale e non ai singoli punti dell' odg.
3. Il Numero legale in assemblea è costituito dalla maggioranza degli aventi diritto, viene applicato solo se richiesto ed il richiedente deve comunque partecipare al voto, pena il decadimento della proposta.
4. Il numero legale della seduta si verifica alla fine della votazione e si ottiene se il numero legale è raggiunto in almeno uno dei punti dell'odg stesso.
5. Se una seduta in cui è richiesto il numero legale non lo si è ottenuto, la seduta sara' considerata non valida e verrà riconvocata entro una settimana con lo stesso Ordine del Giorno.
6 Se, prima della votazione, verrà richiesto il numero legale, saranno conteggiati come partecipanti anche i congressisti che esprimeranno una astensione, fermo restando che nel conteggio saranno considerati voti validi solo i favorevoli o i contrari.
7. Il provvedimento, se è necessaria la maggioranza semplice per la sua approvazione, viene approvato quando i voti favorevoli risultano maggiori rispetto ai voti contrari. In caso di parità di voti favorevoli e contrari la proposta è respinta.
8. Quando in Congresso sarà necessaria una maggioranza qualificata dei 2/3 o dei 3/5, il quorum sarà ottenuto tramite arrotondamento per eccesso sul numero totale dei voti validi.
Articolo 21
1. Le Proposte di legge approvate dall'Assemblea verranno trasmesse dal presidente dell'Assemblea al Presidente di Pol, o a chi ne fa le veci, per la promulgazione.
2. Dopo l'eventuale promulgazione le Leggi di Revisione della Carta Telematica andranno postate sul 3d della Costituzione, le leggi ordinarie andranno postate nel 3d della Gazzetta Ufficiale per leggi Ordinarie. Le Mozioni a livello di Politica Italiana andranno riportate nel thread Mozioni Virtuali
Articolo 22
1. Qualora un congressista non partecipi senza giustificato motivo a quattro sessioni di voto consecutive del Congresso viene dichiarato decaduto dal Presidente del Congresso.
2. Il congressista può esprimere una giustificazione sul 3d Ufficiale "Congressisti Assenti" che ha validità se precedente all'inizio della votazione congressuale.
Articolo 23
In caso di decadimento o di dimissioni di un congressista, al posto del congressista decaduto o dimissionario verrà nominato in ordine:
1) il candidato non eletto della stessa lista del congressista decaduto o dimissionario che precede gli altri candidati non eletti per numero di voti ottenuti, in caso di rinuncia si passa al candidato successivo. Ai fini dell'assegnazione del seggio un candidato non eletto nominato congressista viene escluso dalla lista dei non eletti della propria lista elettorale. A parità di voti prevale il candidato che precede nell'ordine della lista.
2) il primo della lista dei sostituti congressisti presentata dal partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario al momento della presentazione della lista elettorale. I forumisti presenti nella lista dei sostituti congressisti nominati congressisti o rinunciatari verranno espunti dalla lista medesima.
3) gli iscritti al partito di cui fa parte il congressista decaduto o dimissionario che abbiano raggiunto i post necessari per essere eleggibili e la cui iscrizione al partito risalga a prima delle elezioni congressuali. L'iscritto che sostituisce il congressista deve essere indicato dal partito stesso.
Nel caso non vi siano membri del forum disponibili il seggio rimarrà vacante
Il nuovo aspirante congressista verrà invitato ufficialmente dal Presidente del Congresso mediante PVT e pubblico thread e dovrà comunicare esplicitamente l'accettazione della carica entro sette giorni. L'accettazione andrà postata nel thread pubblico appositamente aperto. Nel caso in cui, passati i sette giorni, non vi sia stata accettazione nel thread pubblico, il Presidente del Congresso contatterà il successivo aspirante congressista
Articolo 24
L'Assemblea e' convocata in via straordinaria dal Presidente o da chi ne fa le veci nel caso di elezione della Corte Costituzionale o surroga dei suoi membri, di elezione del Presidente di Pol, e dell'elezione di qualsiasi dei membri dell'Ufficio di Presidenza
Articolo 25
1 Il Regolamento Congressuale, come da DDL del 30/10/2005 e successive modifiche e’ abrogato
2. La Legge istitutiva della I Commissione del Congresso del 1/12/2006 e’ abrogata.
3. La Legge istitutiva della Commissione Riforme del 21/12/2006 e’ abrogata
Articolo 26
1.Il Presidente del Congresso, e chi ne fa le veci, è tenuto ad inserire nell'ordine del giorno delle assemblea solamente le mozioni che rispettano i suddetti requisiti:
-Temi inerenti la politica nazionale
-Temi inerenti la politica internazionale
2. Non saranno ammesse alla votazioni mozioni create contro una specifica persona.
3.Il Presidente del Congresso è tenuto, nei modi previsti dall'articolo 16 comma 1, a porre nell'Ordine del giorno tutte le proposte di legge presentate nell'apposito 3d di presentazione e che rispettino tutti i requisiti che ne decretano la validità.