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    Predefinito Riforma della giustizia..

    Partiamo da qua:

    Il presidente della Camera: nuove regole ma con un ampio confronto in Parlamento

    Fini: giustizia, sei punti per cambiare Intercettazioni sui reati amministrativi

    «Consiglio superiore, bisogna modificare i criteri di nomina»

    Caro Direttore, ci sono fin troppe polemiche ma ben pochi dubbi sulla necessità di «riformare la giustizia». Qualche riflessione in materia, senza alcuna pretesa di organicità, può forse essere utile al dibattito.
    1) È auspicabile che le modifiche normative scaturiscano da un ampio confronto parlamentare tra le forze politiche e tutti gli operatori del settore Soprattutto è necessario che queste modifiche derivino da lucide valutazioni delle patologie strutturali del sistema giudiziario e non siano frutto di situazioni contingenti. In altri termini, sarebbe sbagliato prendere le mosse dalle ultime controverse vicende giudiziarie e individuare in esse le ragioni della necessità di una riforma.
    2) C'è una realtà non più tollerabile da cui occorre muovere. I cittadini tendono a rinunciare alla tutela legale dei propri diritti perché frenati dalle lungaggini e dalle disfunzioni che scoraggiano il ricorso alle vie giudiziarie; c'è un crescente sentimento di sfiducia nei confronti della giustizia che rischia di minare, specie per la giustizia civile, le fondamenta della nostra democrazia. La stella polare di una riforma "per il cittadino" dev'essere quella di restituire efficienza al sistema. In questo senso, lo stanziamento di risorse finanziarie adeguate assume un valore determinante quanto l'impegno dei magistrati.
    3) In un sistema giudiziario efficiente, il principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale garantisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, assicurando l'obiettività nell'instaurazione del processo e, di conseguenza, certezza su quel che è lecito fare e su quel che invece non lo è. Di fatto, tale principio risulta però svuotato della sua effettività: dal momento che per l'autorità giudiziaria non è più possibile perseguire tutti i reati, molto (troppo) dipende dalla discrezionalità dei Pm. Ciò mina agli occhi dei cittadini il principio della legge uguale per tutti. Accanto ad una valutazione sui reati che è utile depenalizzare, può quindi essere opportuno che sia il Parlamento, sentita la Procura generale della Cassazione a fissare i criteri per individuare i reati ai quali dare priorità di trattazione (proposta Mancino). C'è semmai da chiedersi se tale metodo deve diventare la regola (ipotesi cui non credo) o piuttosto trovare attuazione per un periodo limitato, durante il quale prendere le misure necessarie per restituire al sistema la sua efficienza.
    4) La riforma dovrà interessare anche il Csm per assicurare che la composizione dell'organismo sia all'altezza delle importantissime funzioni che gli sono proprie. Vanno superate in modo definitivo quelle nefaste logiche correntizie che lo hanno finora penalizzato e screditato.
    5) Se è vero — come è vero — che la separazione delle carriere dei magistrati è ipotizzata per garantire l'imprescindibile terzietà del giudice, è comunque evidente che ciò non può avvenire a discapito dell'autonomia e indipendenza del Pm. È necessario pertanto scindere i ruoli, ma senza che ciò comporti la subordinazione del magistrato requirente ad altro potere che non sia quello giudiziario. Fino a oggi il dibattito non ha toccato un tema rilevante: i criteri di selezione dei magistrati sono inadeguati alle loro funzioni. Perché non prevedere per l'aspirante magistrato un periodo di tirocinio sotto la guida di un magistrato esperto, come attualmente avviene per chi si prepara a superare l'esame da avvocato? Mi sembra ipotesi maggiormente in sintonia con la nostra tradizione rispetto alla elezione dei magistrati.

    6) Infine sul tema intercettazioni. Sono e devono restare uno strumento indispensabile di ricerca della prova dei reati. Sarebbe insensato privare la magistratura della possibilità di avvalersene nel contrasto alle mafie, al terrorismo ma anche ai reati contro la Pubblica amministrazione. Escludere la corruzione getterebbe un discredito sulla politica devastante per la credibilità della democrazia parlamentare, a esclusivo vantaggio del populismo più demagogico e giustizialista. Non è però più tollerabile che le intercettazioni siano lo strumento per «fare giustizia» attraverso la gogna mediatica. Ciò che accade oggi è indegno di un Paese civile. Per porvi rimedio non è sufficiente trovare un punto di equilibrio tra esigenze investigative degli inquirenti e diritto di riservatezza del cittadino se poi i divieti di pubblicazione delle intercettazioni e i presupposti che le giustificano vengono ignorati. L'obiettivo prioritario dovrà dunque essere quello di rendere effettivi i divieti già esistenti, creando un sistema di sanzioni pecuniarie effettive a carico di quanti le violano e di misure disciplinare specifiche per i magistrati che abusano sistematicamente delle intercettazioni. Non è un bavaglio alla libertà di informazione o una limitazione del potere inquirente, ma una garanzia di rispetto della dignità della persona.
    Gianfranco Fini Presidente della Camera dei deputati Camera
    10 gennaio 2009
    http://www.corriere.it/politica/09_g...4f02aabc.shtml


    Io sono d'accordissimo, tranne che sull'ultimo punto: le intercettazioni.
    Tutto giusto, compreso il fatto che non vanno limitate per corruzione e concussione, ma non mi va un sistema sanzionatorio pecuniario per chi si lascia sfuggire i testi delle intercettazioni.
    Non mi basta, voglio provvedimenti disciplinari importanti (quando non penali) e in caso di recidiva il licenziamento del magistrato responsabile.


    Si fa un gran parlare di riforme, vediamo, in anticipo, quanto aderente sarà alle nostre aspettative la riforma varata da questa maggioranza, se mai la farà.

  2. #2
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    Berlusconi: «Sulle intercettazioni
    nessun punto di diversità con Fini»


    Il premier: sulla corruzione c'è riferimento preciso nel disegno di legge. Veltroni: considerazioni condivisibili ma diverse da atteggiamento del governo


    ROMA - «Non c'è nessun punto di diversità con il presidente Fini». Questo il commento del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi alla lettera del presidente della Camera, Gianfranco Fini, pubblicata oggi dal Corriere della Sera. Berlusconi ha parlato a Cagliari, dove si trova per l'apertura della campagna elettorale del centrodestra in vista delle consultazioni regionali del 15 e 16 febbraio prossimi. «Fini ha fatto presente che le intercettazioni devono continuare ad essere un mezzo per arrivare a scoprire i reati compiuti. Per quanto riguarda nello specifico la corruzione come reato contro la pubblica amministrazione - ha assicurato Berlusconi - c'è questo preciso riferimento nel disegno di legge presentato dal governo. Non ho trovato nessun punto di distanza nella lettera che il presidente Fini, tra l'altro, ha molto cortesemente inviato al ministro Alfano, prima di mandarla al Corriere della Sera».
    VELTRONI: «CONDIVISIBILE» - Il segretario del Pd, Walter Veltroni, osserva che nella lettera Fini esprime alcune «considerazioni condivisibili» sulla riforma della giustizia. «Se lo spirito della maggioranza sarà davvero quello espresso oggi da Fini - dice Veltroni - credo si possano finalmente realizzare le condizioni per arrivare in Parlamento ad una riforma condivisa, che non sia oggetto di scontro e contrapposizione». Veltroni aggiunge una stoccata a Berlusconi: «Le parole del presidente della Camera sono però molto diverse dall'atteggiamento tenuto fin qui dal presidente del Consiglio e dal governo, e attendiamo di capire quale sia la reale posizione della destra in materia. Il Partito democratico, dal canto suo, ha sempre messo al centro della sua attenzione il diritto dei cittadini ad avere procedimenti giusti, certi e veloci e in questa direzione ha sempre mosso le sue organiche proposte».
    COSSIGA: «MEGLIO TACERE» - «I presidenti delle camere «meno parlano, meglio è»: questo invece il commento del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, che non entra nel merito delle dichiarazioni sulle riforme della giustizia. «La mia ferma opinione di giurista e di politico, che fa parte del Parlamento da ormai cinquant'anni, con l'infausta parentesi della presidenza della Repubblica, e che è stato anche presidente di un ramo del Parlamento, è che i presidenti delle Camere meno parlano di politica e meglio è. Ne guadagnerebbe la loro autorevolezza nello svolgere i loro compiti di presidenti d'assemblea. Ritengo soprattutto fermissimamente che i presidenti delle Camera dovrebbero strettamente astenersi dal parlare, in Aula e fuori dell'Aula, di argomenti che in qualunque modo siano o stiano per essere posti all'ordine del giorno delle Camere o che comunque siano oggetto di polemiche e confronti tra le parti politiche e parlamentari».
    VIOLANTE: «LE PROPOSTE DI FINI POSSONO SEGNARE UNA SVOLTA- La lettera di Gianfranco Fini al Corriere raccoglie l'adesione entusiastica di Luciano Violante. Arrivando alla festa di Forza Italia «Neveazzurra» a Roccaraso (L'Aquila), l'esponente del Pd commenta così le proposte del presidente della Camera per riformare la giustizia: «Veltroni è d'accordo sui punti indicati da Fini e questo può segnare una svolta nei rapporti tra maggioranza e opposizione e anche per la riforma del sistema giudiziario». «Se si vogliono davvero - dice Violante - fare le riforme questo processo può arrivare a destinazione ma bisogna evitare di far pesare sulle riforme quelle che sono le turbolenze quotidiane del clima politico e distinguere ciò che riguarda l'assetto del paese dalla politica quotidiana. Se sarà così - conclude l'esponente del Pd - le riforme si potranno realizzare con un beneficio per i cittadini».
    ALFANO:CONDIVIDO LE PROPOSTE DI FINI - «Condividiamo nel metodo e nel merito le proposte di Fini sulla giustizia, che seguono le parole del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e del vice presidente del Csm» ha detto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, arrivando a Roccaraso (L’Aquila). «Le istituzioni e la società hanno maturato la consapevolezza che la riforma della giustizia è indifferibile: non solo è utile, è indispensabile». «Il presidente del Consiglio è il presidente di un Cdm che ha già approvato un testo con la possibilità di intercettare anche per i reati contro la Pubblica Amministra. Berlusconi non ha mai messo in dubbio la possibilità di intercettare contro la corruzione» ha aggiunto Alfano. «Le intercettazioni per i reati contro la P.A. fanno parte di un ddl approvato dal governo. Tutti si possono rendere conto - ha aggiunto Alfano - che sono già nel ddl approvato dal governo. Entro gennaio la commissione Giustizia della Camera approverà il testo del Governo come riterrà di farlo, vedremo se ci saranno emendamenti ma siamo fiduciosi che in tempi rapidi il ddl possa essere approvato con esito positivo».

    10 gennaio 2009

    http://www.corriere.it/politica/09_g...4f02aabc.shtml


    Molto bene, sembrano esserci le condizioni, sempre che Veltroni non si rimangi un'altra volta la parola, per fare questa benedetta riforma.
    Due soli appunti, come ho già avuto modo di esprimere, condivido in pieno la critica di Cossiga a Fini e...non avevo capito che Berlusconi non volesse escludere anche corruzione e concussione dalla possibilità di intercettazione: evidentemente avevo capito male..
    Meglio così.

  3. #3
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    Disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti del fascicolo del pubblico ministero e del difensore.".
    (approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 settembre 2005) RELAZIONE
    span.TITOLO { font-weight: bold; font-style: italic }span.CAPO { font-weight: bold }span.SEZIONE { font-style: italic } Art. 1 - (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale) Art. 2 - (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale) Art. 3 - (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale) Art. 4 - (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedure penale) Art. 5 - (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale) Art. 6 - (Avviso a persone non indagate) Art. 7 - (Regime transitorio) Art. 8 - (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47) Art. 9 - (Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale) Art. 10 - (Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale) Art. 11 - (Avviso dell’avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato) Art. 12 - (Modifiche al codice penale) Art. 13 - (Modifiche all’articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) Art. 14 - (Responsabilità degli enti)




    E M A N A
    il seguente disegno di legge:
    Art. 1
    (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
    h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli.”.

    2. All’articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: “lettere a), b), d), e)” sono inserite le seguenti: “ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall’articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito, in tal caso il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti”.

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell’ufficio competente ai sensi dell’articolo 11 e del comma 1, se il capo dell’ufficio ed il magistrato assegnatario dell’affare risultano indagati per il reato previsto dall’articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio.”.

    Art. 2
    (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale)
    1. L’articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “2. E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare.”.

    2. L’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “7. E’ in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271.”.

    3. L’articolo 115, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l’organo titolare del potere disciplinare, che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall’esercizio della professione fino a tre mesi.”.

    Art. 3
    (Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale)
    1. L’articolo 266, comma 2, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l’attività criminosa. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata o di terrorismo ovvero per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter, commi secondo e terzo, e 600- quinquies del codice penale e da eseguire anche nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.”.

    Art. 4
    (Modifiche all'articolo 267 del codice di procedure penale)
    1. All’articolo 267 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
    «1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266. L’autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistano specifiche ed inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente ed analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento».

    2. All’articolo 267 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
    «1-ter. Le intercettazioni possono essere disposte solo nei confronti di persona sottoposta alle indagini, purché a suo carico sussistano indizi di colpevolezza valutati ai sensi del comma 1-bis. Le intercettazioni possono essere disposte anche nei confronti di soggetti non indagati, ove si proceda per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, nonché per reati di ingiuria, minaccia, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono».

    3. All’articolo 267, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile».

    4. Il comma 3 dell’articolo 267 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi. Nei casi di cui al comma 3-bis, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2».

    5. All’articolo 267 dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Se l’intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l’autorizzazione a disporre le operazioni previste dall’articolo 266 è data in base alla sussistenza di sufficienti indizi, valutati ai sensi dell’articolo 273».

    6. All’articolo 267, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l’ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria».

    7. All’articolo 267, il comma 5 è sostituito dal seguente:
    «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l’ora di emissione e la data e l’ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l’inizio e il termine delle operazioni».

    8. L’articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, è abrogato.

    Art. 5
    (Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale)
    1. L’articolo 268 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “Art. 268. - (Esecuzione delle operazioni). - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali ed i supporti delle registrazioni sono custoditi nell’archivio riservato di cui all’articolo 269.

    2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l’indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l’intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l’annotazione del giorno e dell’ora di inizio e di cessazione dell’intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all’ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.

    3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei, come da attestazione del funzionario responsabile del servizio di intercettazione, ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria. Quando si procede a intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati.

    4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il giudice, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.

    5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione di avviso della conclusione delle indagini preliminari.

    6. Ai difensori delle parti, è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. E’ vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.

    7. E’ vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.

    8. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al giudice, il quale fissa la data dell’udienza in camera di consiglio per l’acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l’utilizzazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell’articolo 127.

    9. Il giudice, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.

    10. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 9.”.

    Art. 6
    (Avviso a persone non indagate)
    1. Dopo l’articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    “Art. 268-bis. - (Avviso a persone non indagate). - 1. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), nonché 600-ter e 600-quinquies del codice penale, dà avviso con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno dell’avvenuto deposito di cui all’articolo 268, comma 4, nonché di ogni eventuale provvedimento di stralcio delle registrazioni e dei verbali per le parti che li riguardano, ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, sottoposti alle intercettazione delle comunicazioni telefoniche o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche.

    2. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

    3. I soggetti di cui al comma 1 possono richiedere l’eventuale distruzione delle intercettazioni delle comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, stralciate in quanto manifestamente irrilevanti ai fini investigativi.”.

    Art. 7
    (Regime transitorio)
    1. In relazione al divieto di cui all’articolo 268, comma 7, del codice di procedura penale, come modificato dall’articolo 5, per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia scaduto il termine per il deposito dei verbali e delle registrazioni di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 268, il pubblico ministero deve depositare anche i verbali e le registrazioni oggetto di eventuali provvedimenti di stralcio.

    Art. 8
    (Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale e alla legge 8 febbraio 1948, n. 47)
    1. All’articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
    “1. I verbali ed i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in apposito archivio riservato tenuto presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.”;
    b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “non più soggetta a impugnazione” sono inserite le seguenti: “e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3”.

    2. All’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al secondo comma, dopo le parole: “sono pubblicate,” sono inserite le seguenti: “senza commento,”;
    b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
    “Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.”;
    c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
    “Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a propria .cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata entro sette giorni dalla richiesta con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata.”;
    d) al quinto comma, le parole: “trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma” sono sostituite dalle seguenti: “trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma” e le parole: “in violazione di quanto disposto al secondo, terzo e quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma”;
    e) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:
    “Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta.
    Dell’avvenuta violazione dell’obbligo di pubblicazione l’offeso dà notizia al titolare del potere disciplinare che, verificata la violazione e sentito il responsabile, ne ordina la sospensione dall’attività fino a tre mesi.”.

    Art. 9
    (Modifiche all'articolo 270 del codice di procedura penale)
    1. L’articolo 270, comma 1, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
    “1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), ovvero dei delitti di usura o di quelli previsti dall’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dagli articoli 600-ter, commi secondo e terzo, e 600-quinquies del codice penale.”.

    Art. 10
    (Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale le parole: “commi 1 e 3” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1, 3, 6, 7 e 8”.

    2. All’articolo 271 del codice di procedura penale dopo il comma 1 è inserito il seguente:
    “1-bis. Non possono essere utilizzate le intercettazioni di cui al presente capo nell’ipotesi in cui la qualificazione giuridica del fatto ritenuto dal giudice all’udienza preliminare o al dibattimento non corrisponda ai limiti di ammissibilità richiesti dall’articolo 266.”.

    Art. 11
    (Avviso dell’avvenuta intercettazione nel caso di richiesta di archiviazione della notizia di reato)
    1. All’articolo 408 del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    “3-bis. Il pubblico ministero, fatta eccezione per i reati di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), e dagli articoli 600-ter e 600-quinquies del codice penale, all’atto della richiesta di archiviazione, dà avviso, ove non vi abbia provveduto precedentemente, con piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno alle parti ed ai soggetti diversi da quelli nei confronti dei quali si procede, che non risultino essere indagati in procedimenti connessi o collegati, dell’avvenuta intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche, o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche concernenti apparecchi o utenze ad essi intestati. L’avviso contiene la mera notizia dell’avvenuta intercettazione, la durata e il numero della utenza intercettata.

    3-ter. Del materiale raccolto non può, nel caso previsto al comma 3-bis, essere presa visione o rilasciata copia.”.

    Art. 12
    (Modifiche al codice penale)
    1. All’articolo 326 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni :
    a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
    “Se la rivelazione o la utilizzazione riguarda intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni o il contenuto di queste, la pena è da uno a quattro anni di reclusione.”.
    b) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
    “Se il fatto di cui al quarto comma riguarda le ipotesi di cui al secondo comma si applica la reclusione fino a due anni”.

    2. All’articolo 684 del codice penale, le parole: “o con l’ammenda da euro 51 a euro 258” sono sostituite dalle seguenti: “o con l’ammenda da euro 250 a euro 750”.

    Art. 13
    (Modifiche all’articolo 89 delle disposizioni di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)
    1. All’articolo 89 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 è abrogato;
    b) al comma 2, le parole: “I nastri contenenti le registrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “I supporti contenenti le registrazioni ed i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche” e dopo le parole: “previsto dall’articolo 267, comma 5” sono inserite le seguenti “, nonché dal registro delle notizie di reato di cui all’articolo 335”;
    c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
    “2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell’archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali ed i supporti.”.

    Art. 14
    (Responsabilità degli enti)
    1. Dopo l’articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
    “25-septies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall’articolo 684 del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote.”.






    Ultima modifica: 14/05/2008
    RELAZIONE
    Le disposizioni del presente disegno di legge disciplinano in modo innovativo la materia delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche, rendendo più rigoroso il divieto di pubblicazione dei relativi atti. Scopo del testo in esame è quello di un generale rafforzamento delle garanzie di imparzialità e trasparenza della materia, dando così attuazione ai princìpi del giusto processo, di cui all’articolo 111 della Costituzione, anche in questa fase della ricerca della prova penale. In particolare, lo sforzo del legislatore si è indirizzato alla introduzione di nuovi princìpi in materia di tutela della riservatezza dei cittadini in relazione alle acquisizioni di notizie manifestamente irrilevanti ai fini investigativi, assicurandone, comunque, un uso endoprocessuale e sanzionando in modo severo, nell’ambito delle indagini preliminari, ogni abuso sui dati in tale modo raccolti. Il sistema di garanzie così introdotto mantiene del tutto inalterata la funzionalità dello strumento operativo delle intercettazioni, consentendone un incisivo uso per la repressione delle più gravi forme di reato, assicurando in ogni caso un alto livello di garanzia alle esigenze di sicurezza della collettività nazionale.

    Nell’ottica di cui sopra si pone, tra le prime, la norma introdotta dall’articolo 4, comma 2, che disciplina l’ambito delle persone nei confronti delle quali possono essere disposte le intercettazioni. La scelta legislativa ha determinato un uso più accurato dello strumento operativo in esame nei confronti dei soli indagati semplicemente per quelle forme di reato più comuni, e meno gravi, che consentono di solito il ricorso a mezzi investigativi più tradizionali per la raccolta delle prove. Al contempo, il legislatore ha mantenuto intatto il sistema attuale che consente le intercettazioni anche nei confronti dei soggetti non indagati per tutta una serie di reati gravi e gravissimi, tra i quali quelli indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché di quelli che si consumano comunemente per mezzo del telefono.
    Sempre in un’ottica di un uso più equilibrato di questo delicatissimo strumento di raccolta delle prove, si pone l’articolo 4, comma 1, che modifica l’articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale; esso indica all’autorità giudiziaria la necessità di compiere un’attenta analisi di riscontro dei dati raccolti nelle intercettazioni già disposte, utilizzando elementi probatori di diversa provenienza, prima di procedere ad ulteriori operazioni di intercettazione sulla base di anomale estensioni di tali investigazioni disarticolate dalle reali esigenze processuali per i fatti di reato per i quali si procede, che andrebbero, diversamente, ad incidere sui diritti di libertà dei cittadini.
    Nell’ottica della tutela della riservatezza dei cittadini si pone, ancora, la disposizione di cui all’articolo 3 che introduce il principio dell’ammissibilità delle cosiddette intercettazioni ambientali «solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo in qualunque modo l’attività criminosa». In sostanza tale norma introduce un obbligo di motivazione più pregnante dei provvedimenti di richiesta e di autorizzazione delle intercettazioni in esame, costringendo il pubblico ministero ed il giudice a dare un’ampia spiegazione sulla relazione tra il luogo in cui si intende attivare l’intercettazione ambientale e la contestuale manifestazione dell’attività delinquenziale. La particolare pervasività di alcuni tipi di reato all’interno delle strutture sociali, tra i quali, ad esempio, quelli di terrorismo o di criminalità organizzata ed il loro continuo possibile manifestarsi in modo multiforme e secondo schemi sempre diversi, nonché quelli assai gravi indicati all’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, hanno consigliato di assentire in questi casi l’ammissibilità delle intercettazioni ambientali in modo più esteso, al di là dei margini della flagranza, massimizzando così il livello di garanzie della comunità sociale.
    L’articolo 268 del codice di procedura penale, commi 6, 7, 8, 9 e 10 – sostituito dall’articolo 5 del disegno di legge –, nonché gli articoli 6 e 11 del disegno di legge medesimo, intervengono su una materia assai delicata quale quella della messa a disposizione degli interessati della notizia dell’avvenuta intercettazione o dei risultati della stessa.
    Lo scopo dell’impianto normativo, sul punto dell’acquisizione processuale degli elementi raccolti nel corso delle intercettazioni, è quello di contemperare la massima trasparenza dell’azione investigativa sulle informazioni raccolte, con un uso delle stesse che tenga conto della loro rilevanza ai fini del procedimento penale, garantendo il diritto alla riservatezza dei cittadini interessati nell’impedire un qualsiasi uso delle notizie manifestamente irrilevanti ai fini dei reati per i quali si procede. In quest’ottica l’articolo 5 prevede un procedimento camerale nel quale è garantito il contraddittorio e la parità delle parti innanzi al giudice.
    La stessa ratio è sottesa, infine, ai meccanismi di avviso dell’avvenuta intercettazione nel caso di archiviazione della notizia di reato, di cui all’articolo 11, dove si è privilegiato il profilo di tutela dei diritti di libertà del cittadino interessato dall’attività investigativa in oggetto nell’acquisire «la mera notizia dell’avvenuta intercettazione».
    Le novità introdotte dal disegno in esame riguardano, ancora, il divieto di pubblicazione di cui alle disposizioni dell’articolo 2, che riformula in modo più vigoroso il sistema del divieto di pubblicazione degli atti di indagine preliminare e di quanto acquisito ai fascicoli del pubblico ministero o del difensore, prevenendo un qualsiasi uso di tali notizie in ambiti estranei all’indagine investigativa nel quale sono stati disposti.
    L’articolo 1 – che modifica gli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale – intende garantire e rafforzare il buon andamento dell’attività giurisdizionale, anche in funzione dell’espressa imparzialità dell’autorità giudiziaria, introducendo l’obbligo di astensione per il giudice che rilascia dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli e la facoltà, nel pari caso, del capo dell’ufficio della Procura, o del Procuratore generale presso la corte di appello, di sostituire il pubblico ministero, così come nell’ipotesi in cui questi risulti indagato per il reato di cui all’articolo 326 del codice penale.
    Il disegno di legge si caratterizza, ancora, oltre che per la riformulazione delle sanzioni di cui all’articolo 326 del codice penale – articolo 12 – e per le modifiche in tema di procedimento disciplinare per coloro che non ottemperano al divieto di pubblicazione degli atti, anche per l’allargamento dei princìpi in tema di responsabilità dell’ente, di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alle persone giuridiche proprietarie dei mezzi di informazione o diffusione, che pubblicano arbitrariamente gli atti di un procedimento penale in violazione dell’articolo 684 codice penale.
    Infine, l’articolo 8, comma 2, che modifica l’articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, interviene in materia di risposte e rettifiche, allargando i diritti dei soggetti che si reputano offesi per la divulgazione di fatti, notizie, immagini contrari a verità o lesive della loro reputazione, rendendo più cogente il diritto di costoro ad ottenere la pubblicazione della rettifica, introducendo, altresì, un’apposita sanzione disciplinare contro l’autore della violazione dell’obbligo di pubblicazione.

    http://www.giustizia.it/dis_legge/re..._relazione.htm

 

 

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