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  1. #11
    Giolittiano
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    rinominate il 3d per renderlo comprensibile anche a chi non gioca... magari attiriamo player

  2. #12
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Citazione Originariamente Scritto da Laico Visualizza Messaggio
    Per il programma si parte da qui

    gioco:
    - aumento della partecipazione

    - integrazione altre simulazioni

    politica reale:

    -politica economica
    -lavoro
    -rapporti UE
    -temi etici
    Per il gioco avevo già proposto di creare una pagina facebook di Transatlantico e di tutti i partiti (PDP, LR ecc.).

    Un altro tema che mi viene in mente: un'Europa più snella, meno rigida e più collaborativa, sopratutto sul tema immigrazione.
    Ultima modifica di MarioR; 05-05-14 alle 23:41


  3. #13
    Giolittiano
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Citazione Originariamente Scritto da centrale Visualizza Messaggio
    Io aggiungerei:

    - Adeguamento ai nuovi sistemi informatici presentateci da Trash

    se puoi linka le proposte che hai magari accorpando il tutto che nel 3d se no si perdono...

  4. #14
    Giolittiano
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    aggiungerei un punto "cultura", per la valorizzazione e tutela delle meraviglie italiane

  5. #15
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Le mie riforme costituzionali sono queste qui di seguito:
    (non SONO ancora definitive, potete presentare emendamenti)

    Legge costituzionale recante il potere concesso al presidente di POL per lo scioglimento anticipato delle camere.

    Legge costituzionale sui parlamentari emeriti.

    Legge costituzionale recante modifiche alla Costituzione per il riassetto dei poteri dello stato.

    Legge costituzionale sulla formalità dei lavori legislativi ed esecutivi.



    Continua qui di sotto...

  6. #16
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Legge costituzionale recante il potere concesso al presidente di POL per lo scioglimento anticipato delle camere.

    Camera di competenza: Senato

    Commenti e spiegazioni.

    Il potere di sciogliere le camere è sempre affidato al capo dello stato, come del resto propongo io.
    Io ho messo delle varianti in modo che se il parlamento è sciolto troppe volte per la mancata formazione del governo, ci si senta obbligati a legiferare un nuovo modo di eleggere il parlamento. In modo da raggiungere sempre una maggioranza in qualche modo.
    Poi visto che il presidente può abusare della funzione e sciogliere le camere ogni mese, ho dato la possibilità al senato di accettare lo scioglimento, contestualmente rendere valida insieme allo scioglimento la destituzione del presidente.
    Il primo ministro deve essere obbligato a presentarsi davanti alla nuova camera dei deputati per avere la fiducia, anche se non si è dimesso lui formalmente.
    Infine ho messo delle restrizioni sull'uso, per rendere la cosa moderata e non abusare della funzione qualora se ne riponga il caso.

    Sicuramente ci sarà più competizione nel gioco

    Testo del provvedimento:​


    Riforma istituzionale scioglimento anticipato camere

    Art 1
    (Potere al presidente di POL di sciogliere le camere)


    1 Il presidente di POL può sciogliere la camera dei deputati e/o il senato, con apposito decreto di scioglimento pubblicato in gazzetta ufficiale.
    2 Nello stesso giorno, il governo propone le date per la convocazione delle elezioni.
    3 Il presidente è poi tenuto a discutere la proposta con l'amministrazione.


    Art 2
    (Entrata in vigore del decreto di scioglimento delle camere)


    1 Il decreto proposto nell'articolo 1 della presente legge, entra in vigore solo ed esclusivamente se la legge elettorale usata per la legislatura corrente, non abbia già avuto effetto per un massimo di 3 legislature.
    2 Nel caso in cui la legge elettorale abbia avuto effetto per almeno 3 legislature, il senato ha tempo 30 giorni per produrre una nuova legge elettorale. Il decreto di scioglimento entra in vigore al momento della pubblicazione della nuova legge elettorale.
    3 Nel caso in cui la legge elettorale abbia avuto effetto per meno di 3 legislature, il decreto di scioglimento entra immediatamente in vigore.


    Art 3
    (Destituzione del presidente)


    1 Il senato ha un massimo di 15 giorni a decorrere dal giorno di entrata in vigore del decreto di scioglimento, per deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la destituzione del presidente di POL.
    2 All'applicazione del comma 1 del presente articolo, vengono indette nuove elezioni per il presidente di POL.
    3 Il presidente destituito rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo presidente.


    Art 4
    (Fiducia del governo)


    1 Il primo ministro, qualora non avesse rassegnato le dimissioni, specialmente con la camera dei deputati sciolta anticipatamente dalla scadenza naturale, deve richiedere la fiducia alla nuova composizione della camera.
    2 Se la fiducia non viene accordata, il primo ministro è costretto a dimettersi e si avviano le consultazioni per la formazione di un nuovo governo.




    Art 5
    (Vincoli e limitazioni della presente legge)


    1 Il vice presidente di POL non può sciogliere in alcun modo le camere. A meno che non gli sia concessa l'autorizzazione dal presidente di POL, ogniqualvolta il vice deve assumere i poteri di presidente per impedimenti temporanei di quest'ultimo.
    2 Non può essere emanato alcun decreto per sciogliere una camera, dove questa abbia attività inferiore a 30 giorni.
    3 La riunione del nuovo senato, sciolto per mezzo dell'apposito decreto concesso con questa legge, non deve avere luogo entro 50 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso.




    Art 6
    (Entrata in vigore)


    1 La presente legge entra in vigore immediatamente alla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.
    Ultima modifica di centrale; 06-05-14 alle 19:27

  7. #17
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Legge costituzionale sui parlamentari emeriti.

    Camera di competenza: Senato
    Commenti e spiegazioni.

    Per mettere un po' di pepe in parlamento ho suggerito la nomina dei membri non elettivi.
    In primo luogo chi è stato presidente e vice presidente di POL.
    In secondo luogo come accade anche in RI, alcune persone che hanno contribuito al gioco o alla politica interna.
    Ricordando che il presidente è un soggetto politico, passivo alle elezioni, quindi potrebbe fare favoritismi in favore del suo partito.
    Per ovviare a ciò, la camera interessata può bloccare la nomina se lo ritiene necessario, e la nomina si considera bruciata.


    Testo del provvedimento:

    Art 1
    (Seggi spettanti agli ex presidenti di POL)


    1 Tutti i presidenti di POL eletti direttamente, al termine del loro mandato, salvo rinuncia, entrano di diritto in una camera a partire dalla legislatura successiva a quella corrente.


    Art 2
    (Seggi spettanti agli ex vice-presidenti di POL)


    1 Tutti i vice presidenti di POL eletti direttamente, al termine del loro mandato, salvo rinuncia, entrano di diritto in una camera a partire dalla legislatura successiva a quella corrente.
    2 A differenza degli ex presidenti, gli ex vice presidenti decadono a metà del mandato.
    3 Se la legislatura dovesse avere un accorciamento temporale, gli ex vice presidenti decadono immediatamente all'entrata in vigore del provvedimento.


    Art 3
    (Nomine del presidente di POL)


    1 Il presidente di POL, può nominare 2 deputati e 1 senatore, che entreranno di diritto nella camera di appartenenza, durante la legislatura successiva a quella corrente.
    2 I candidati alle nomine del comma 1 devono aver collaborato o aiutato a migliorare il gioco, o collaborato esternamente con il parlamento e/o il governo.


    Art 4
    (Vincoli e limitazioni)


    1 I seggi per i parlamentari emeriti non sono conteggiati come seggi eleggibili.
    2 Entro 10 giorni dall'annuncio di nuove elezioni, il presidente e il vice presidente di POL devono dichiarare all'amministrazione a che camera vogliono iscriversi.
    3 Entro 15 giorni dalla nomina secondo l'articolo 3 della presente legge, la camera interessata può deliberare, per ineleggibilità secondo i requisiti del comma 2 dello stesso articolo 3, la mancata convalida alla nomina dei parlamentari scelti. In questo caso non si può sostituire il candidato nominato.
    4 Il presidente di POL ha diritto, alle nomine di 2 deputati e 1 senatore, per ogni sua elezione.


    Art 5
    (Entrata in vigore)


    1 La presente legge entra in vigore immediatamente alla pubblicazione in gazzetta ufficiale.
    Ultima modifica di centrale; 06-05-14 alle 19:30

  8. #18
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Legge costituzionale recante modifiche alla Costituzione per il riassetto dei poteri dello stato.

    Camera di competenza: Senato
    Commenti e spiegazioni.

    Ci sono alcune imprecisioni per quanto riguarda l'ambito dei decreti legge, che sono ora corrette.
    Sono modifiche al fine di evitare di eguagliare la Legge della Camera con il decreto legge del governo.
    Ora le disposizioni dell'uso del decreto sono più formali e limitate.
    Aggiunta della regolamentazione del decreto legislativo, al fine che il governo possa realmente usarlo.
    Aggiunta la possibilità del presidente di POL di fermare l'iter di atti incostituzionali.
    Migliorata la risoluzione dei conflitti.

    Testo del provvedimento:



    Art 1
    (Modifica all'art 28 Costituzione, recante norme sull'uso dei decreti-legge)


    1 L'art 28 è modificato come fa capo alle seguenti lettere:a) L'espressione "Il primo Ministro comunica" è sostituita dalla seguente "Il Consiglio dei ministri delibera e trasmette"
    b) La parola "delegato" è soppressa.
    c) L'espressione "in ogni caso ..." fino alla fine del comma 1 è soppressa.
    d) L'espressione "ma a seguito ..." fino alla fine del comma 2 è soppressa.
    e) Il comma 4 è abrogato.
    f) L'espressione del comma 3 "I mesi ricadenti nelle pause Istituzionali sono conteggiati aggiuntivamente" è soppressa.
    g) Viene aggiunta alla fine del primo comma le seguenti parole "Il consiglio dei ministri, in una riunione ben definita, seppur straordinaria, approva un decreto legge, avente motivazioni di necessità ed urgenza, che sarà trasmesso quanto prima al Presidente di Pol"
    h) Aggiunta del comma 5, ove si specifica quanto segue "Il decreto legge deve essere riconvertito in legge entro e non oltre 90 giorni dall'atto di emanazione, sono incluse nei 90 giorni le pause istituzionali. Qualunque decreto legge che non viene convertito nel tempo stabilito, si considera decaduto e gli effetti prodotti sono annullati".
    i) Aggiunta del comma 6, ove si specifica quanto segue "Il primo ministro, o con apposita delega per un altro membro di governo, comunica il giorno stesso dell'emanazione dell'atto, alla camera dei deputati il testo del decreto e la motivazione di uso di questo atto."
    l) Aggiunta del comma 7, ove si specifica quanto segue "Il governo si assume ogni responsabilità politica e penale, al riguardo dell'abuso del presente atto."


    Art 2
    (Aggiunta dell'art 28-bis Costituzione, recante norme sull'uso dei decreti legislativi)


    1 Viene introdotto alla costituzione l'articolo 28-bis, che recita:"1 Il decreto legislativo è un atto di iniziativa governativa che ha forza di legge.
    2 Il decreto prima di essere deliberato, deve essere oggetto di una delega contenuta in una legge già pubblicata in Gazzetta Ufficiale.
    3 La legge di delega deve contenere i seguenti vizi:

    a) La formula di intestazione dell'articolo di delega, la quale "Il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi"
    b) L'oggetto di delega;
    c) Il tempo massimo in cui il decreto deve essere emanato;
    d) I principi ad esso contenuti.

    4 Il presidente di POL, o il vice, è obbligato a controllare che il decreto legislativo rispetti ogni condizione della legge delega di riferimento".

    Art 3
    (Aggiunta del comma 4 dell'art 22, per disciplinare il rifiuto di promulgazione di una legge)


    1 Viene aggiunto il quarto comma all'articolo 22, che recita:"4 Il presidente di POL, o il vice, può rifiutarsi di porre promulgazione o emanazione di un atto, se un atto presenta i seguenti vizi:
    a) Illegittimità costituzionale o illegittimità con una legge di rango superiore;
    b) Mancanza di coperture finanziarie, ove consulto con la "Ragioneria generale dello stato";
    c) L'atto è doppio nelle sue forme e contenuti.

    Per ogni altro motivo, ci regola secondo il comma 3 del presente articolo."
    Art 4
    (Ricorsi a seguito delle disposizioni modifiche dalla presente legge)

    1 Per l'impugnazione degli atti introdotti o modificati dalla presente legge, sono ammessi i seguenti ricorsi alla Corte Costituzionale:a) della camera dei deputati contro il governo, per abuso del decreto legge e chiedendo l'annullamento del decreto incriminato;
    a-bis) della camera dei deputati contro il governo, per mancanza di comunicazione per l'emanazione di un decreto legge;
    b) della camera dei deputati contro la presidenza di POL, per aver emanato un decreto-legislativo non conforme alla legge di delega riferita e chiedendo l'annullamento del decreto e/o la destituzione del responsabile;
    c) della camera di competenza o del governo contro la presidenza di POL, per l'atto respinto in sede di promulgazione o emanazione chiedendo l'obbligo a promulgarlo o emanarlo.


    Art 5
    (Entrata in vigore)

    1 La seguente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione in gazzetta ufficiale.
    Ultima modifica di centrale; 06-05-14 alle 19:32

  9. #19
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Legge costituzionale sulla formalità dei lavori legislativi ed esecutivi
    Camera di competenza: Senato

    Commenti e spiegazioni.

    Con questa legge si controllano tutti gli atti legislativi ed esecutivi.
    Come in RI, l'iter legislativo è:
    Presentazione ---> Commissione ---> Aula ecc.






    Art 1 (istituzioni delle commissioni permanenti legislative)


    1 Sono istituite alla camera dei deputati e al senato della repubblica le commissioni legislative permanenti per tutta la legislatura.
    2 La camera ne istituisce 4, mentre il senato solo 2.
    3 Le commissioni sono a sfondo libero, i gruppi parlamentari si organizzeranno per disporre i propri componenti nelle commissioni. L'unica limitazione è che tutti, eccetto il presidente della camera, facciano parte di una e sola commissione.
    4 La prima riunione delle commissioni è presieduta dal componente con maggior numero di post scritti. Alla prima riunione le commissioni eleggono il proprio presidente a maggioranza assoluta.




    Art 2 (Lavoro delle commissioni permanenti)


    1 Le commissioni analizzano preventivamente i documenti dell'aula. Tra i quali:a) Tutti gli atti legislativi;
    b) Tutti gli atti regolamentativi;
    c) Tutti gli atti di confronto con altri organi;
    2 Il presidente della camera assegna il lavoro da svolgere, in considerazione del comma 1, ad una commissione disponibile.
    3 Le commissioni possono operare in tre modalità:a) consultiva: commentare il lavoro specifico di un'altra commissione. Questo è possibile su autorizzazione del presidente della camera;
    b) referente: redigere una relazione su un lavoro specifico e documentare tutte le opinioni e tutte le modifiche;
    c) redigente: modalità referente con la possibilità di deliberare la votazione di ogni singolo articolo del lavoro specifico. Questo è possibile su autorizzazione dell'assemblea a maggioranza assoluta;
    4 I lavori della commissione devono essere discussi in aula entro 20 giorni dall'assegnazione. La commissione può chiedere una proroga di al massimo 5 giorni. Nessun atto o documento può evitare la discussione in aula. La discussione in aula deve avere luogo tra i 5 e i 20 giorni successivi alla presentazione del documento o dell'atto dalle commissioni.
    5 Le commissioni possono chiedere pareri di organi esterni o pareri di chi ha avuto l'iniziativa dell'atto in questione.


    Art 3 (Lavoro del consiglio dei ministri)


    1 Qualsiasi atto deliberato dal consiglio dei ministri deve essere analizzato in ogni dettaglio.


    Art 4 (Entrata in vigore)


    1 La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore di questa legge, gli organi citati sono obbligati ad adattare il proprio regolamento alle disposizioni contenute in questa legge.
    Ultima modifica di centrale; 06-05-14 alle 19:35

  10. #20
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    Predefinito Re: Tavolo programmatico LR-PDP

    Legge costituzionale sulla sistemazione delle sezioni di POL.

    Competenza: Senato

    Commenti e precisazioni:

    Questa legge sistema ogni problema sorto con gli ultimi adeguamenti alle sezioni di POL.
    Viene affidata la cura di particolari threads al Ministro dell'Interno, il quale è responsabile anche davanti alla Corte Costituzionale.

    Testo del provvedimento:




    Art 1
    (Costituzione delle sezioni del forum di POL)

    1 Sono così costituite le seguenti sezioni:
    a) Camera e Senato;
    b) Presidenza di POL, Governo e Ministeri;
    c) Corte Costituzionale e Archivio di Stato.
    2 Le sezioni previste dal comma 1 sono raccolte da un'unica sezione denominata "Translatlantico", dove l'accesso è garantito ad ogni membro della comunità.

    Art 2
    (Disposizioni sull'uso della sezione "Camera e Senato")

    1 Divengono moderatori della sezione di "Camera e Senato" di diritto i membri della comunità che rivestono il ruolo di:
    a) Presidente della Camera e Presidente del Senato;
    b) Vicepresidente della Camera e Vicepresidente del Senato.
    2 A seguito delle disposizioni del comma 1, l'Amministrazione può assegnare eventuali posti anche ad altre persone.
    3 Deve essere istituito entro 3 giorni dall'elezione del presidente della camera, il thread dell'ufficio di presidenza della camera.
    4 Deve essere istituito entro 3 giorni dall'elezione del presidente del senato, il thread dell'ufficio di presidenza del senato.
    5 Deve essere istituito entro 7 giorni dalla data di elezioni del presidente, il thread che indica la composizione del gruppi parlamentari. Il thread è unico per ambedue le camere.

    Art 3
    (Disposizioni sull'uso della sezione "Presidenza di POL, Governo e Ministeri")

    1 Divengono moderatori di sezione di "Presidenza di POL, Governo e Ministeri" di diritto i membri della comunità che rivestono il ruolo di:
    a) Presidente della Repubblica di POL e Primo Ministro;
    b) Vicepresidente della Repubblica di POL e Viceprimo Ministro.
    2 A seguito delle disposizioni del comma 1, l'Amministrazione può assegnare eventuali posti anche ad altre persone.
    3 Deve essere istituito entro 3 giorni dal giuramento del Presidente della Repubblica di POL, il thread dell'ufficio di presidenza.
    4 Deve essere istituito entro 3 giorni dalla data del primo consiglio dei ministri, il thread dell'ufficio di presidenza del governo.


    Art 4
    (Disposizioni sull'uso della sezione "Corte Costituzionale e Archivio di Stato")

    1 Divengono moderatori di sezione di "Corte Costituzionale e Archivio di Stato" di diritto i membri della comunità che rivestono il ruolo di:
    a) Presidente della Corte Costituzionale;
    b) Vicepresidente della Corte Costituzionale.
    2 A seguito delle disposizioni del comma 1, l'Amministrazione può assegnare eventuali posti anche ad altri utenti.
    3 Deve essere istituito entro 3 giorni dall'elezione del presidente della Corte Costituzionale, il thread dell'ufficio di presidenza della medesima corte.

    Art 5
    (Disposizioni sull'uso della sezione "Translatlantico")

    1 L'amministrazione è libera di nominare e revocare alcun moderatore per la sezione "Translatlantico".

    Art 6
    (Disposizioni sulla sospensione dei moderatori)

    1 Su proposta del Ministro dell'Interno, il consiglio dei ministri può proporre all'amministrazione la sospensione dal ruolo di uno o più moderatori.
    2 L'amministrazione può accogliere o respingere la richiesta, con una dichiarazione motivata.

    Art 7
    (Disposizioni sulla gestione dei threads evidenziati o messi in rilievo)

    1 Il ministro dell'Interno con apposito decreto può aggiungere o rimuovere un thread delle sezioni di POL nello stato di rilievo.
    2 Il decreto deve contenere il nome del thread con annesso link e deve essere specificato un tempo determinato. Il decreto deve essere pubblicato nella sezione della Presidenza di POL, Governo e Ministeri.
    3 Viene fatto divieto ad un moderatore di operare sullo stato in rilievo senza previo decreto del ministro incaricato.
    4 Non è necessaria alcuna autorizzazione, qualora la disposizione è data per mezzo di legge costituzionale od organica.

    Art 8
    (Disposizione sulla gestione dei threads non pertinenti alla sezione abbinata)

    1 Il ministro dell'Interno con apposito decreto può ordinare lo spostamento di uno o più threads delle sezioni di POL in una sezione più pertinente.
    2 Il decreto deve essere pubblicato nella sezione della Presidenza di POL, Governo e Ministeri.

    Art 9
    (Ricorsi alla Corte Costituzionale)

    1 Viene altresì concessa ai moderatori della sezione competente eventuali ricorsi alla Corte Costituzionale per annullare un decreto del Ministro dell'interno.
    2 Il ricorso deve essere presentanto esclusivamente da almeno un moderatore della sezione in cui si verifica un'eventuale incongruenza.

    Art 10
    (Entrata in vigore)

    1 La presente legge entra in vigore immediatamente all'atto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

 
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