L’aspetto giuridico
Secondo la Conferenza di Ginevra del 1958, il limite nel quale uno Stato può esercitare il controllo sui natanti che vi transitano è di 12 miglia nautiche, circa 23 Km. Chi esercita la giurisdizione sulla nave?
Il principio generale è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha nazionalità: lo Stato di bandiera o Stato nazionale ha diritto all’esercizio esclusivo del potere di governo sulla comunità navale e esercita siffatto potere attraverso il comandante (considerato come organo dello Stato).
La successiva Conferenza di Montago Bay (1982) introdusse il concetto di mare territoriale (sempre 12 miglia), estendendo però il limite a 24 miglia (46 Km circa) – in quella che è definita zona contigua al mare territoriale, calcolato dalla linea dei capi, ossia dai segmenti che uniscono i capi della costa – ma solo per le seguenti attività:
a) prevenire la violazione delle proprie leggi di polizia doganale, fiscale, sanitaria e di immigrazione;
b) reprimere le violazioni alle stesse leggi, qualora siano commesse sul suo territorio o nel suo mare territoriale.
Quali sono i casi nei quali una Marina può intervenire?
1) Acque internazionali. La nave pirata può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive. Lo Stato nel cui territorio è in corso una guerra civile può visitare e catturare qualsiasi nave che si proponga di recare aiuto (in armi o armati) agli insorti;
2) Zona economica esclusiva. Lo Stato costiero può visitare e catturare navi e relativo carico per infrazioni alle proprie leggi sulla pesca o allo sfruttamento delle risorse sottomarine;
3) Mare territoriale. Rilevano i principi già analizzati del diritto di passaggio inoffensivo e della sottrazione alla giurisdizione penale dello Stato costiero dei fatti puramente interni alla nave.
Precisiamo che il conflitto arabo-israeliano non può rientrare nella casistica delle guerre civili, giacché i palestinesi non sono cittadini israeliani.
La materia è assai complessa (non tutti gli Stati hanno recepito in pieno i contenuti della Conferenza di Montago Bay), perciò consigliamo chi desiderasse approfondire l’argomento di visitare il collegamento in nota [1], dal quale è stato tratto il testo in corsivo.
Secondo le cronache inviate dai partecipanti alla missione della Freedom Flotilla [2], “
L'attacco è avvenuto in acque internazionali, a 75 miglia al largo della costa di Israele, in violazione del diritto internazionale”. Le fonti israeliane non hanno
smentito, ossia non hanno affermato che le navi stessero attraversando aree sottoposte alla Conferenza di Ginevra del 1958 né altre aree che consentissero ad Israele qualsivoglia diritto ad intervenire per un’ispezione.
Siccome le navi della Freedom Flotilla battevano regolarmente la bandiera dei relativi Stati, il comportamento israeliano può essere circoscritto a tre eventi:
1) atto di pirateria;
2) guerra di corsa;
3) atto di guerra nei confronti dei Paesi di provenienza (bandiera) del naviglio in oggetto.
I casi 1 e 2 non possono essere presi in considerazione, giacché le navi assalitrici (israeliane) non battevano bandiera pirata e nemmeno possedevano una patente di corsa, consegnata loro dal relativo governo, nei confronti delle navi assalite.
Siccome le navi della Freedom Flotilla non avevano atteggiamento ostile, né avevano commesso atti di guerra nei confronti di chicchessia e neppure avevano attentato all’ecosistema marittimo, violando le norme relative alla conservazione degli ambienti marini
la Marina Israeliana – ai sensi della normativa internazionale – ha commesso un atto di guerra nei confronti della Turchia, della Grecia e d’eventuali altre navi battenti altre bandiere.
Ai sensi della normativa internazionale, le nazioni assalite
potrebbero rispondere con atti di guerra nei confronti dello Stato di Israele senza, per questo, essere accusate d’iniziare una guerra: l’atto israeliano consentirebbe loro la semplice difesa
Carlo Bertani
Fonte:
Carlo Bertani
Link:
Carlo Bertani: Tutto può succedere. O niente.
1.06.2010